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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/08/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2199/2025 V.G.
RE A PV BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel.
dott. Gaia Muscato Giudice
dott. Ilenia Miccichè Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2199/2025 promossa congiuntamente da Parte_1 nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
LUCA ALIVENTI e dell'avv. GAETANO CAPPELLANO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da Controparte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
MARIA ELENA MAGNANELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/03/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 17/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 29/07/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo, anche alla luce della relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali in data 11.7.2025;
Visto il parere favorevole del PM;
Rilevato che le parti hanno proposto congiuntamente, con il ricorso depositato in data 17/03/2025, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta in data 12/03/2026 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1 lle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/03/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta come da separata ordinanza.
Nulla per spese.
Perugia, 31/07/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino
RE A PV BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima - Sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel.
dott. Gaia Muscato Giudice
dott. Ilenia Miccichè Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2199/2025 promossa congiuntamente da Parte_1 nato ad [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
LUCA ALIVENTI e dell'avv. GAETANO CAPPELLANO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da Controparte_1 nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.
MARIA ELENA MAGNANELLI, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Gianpaolo Mocetti.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio).
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/03/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 17/03/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 29/07/2025;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente all'affidamento e al mantenimento del figlio non è in contrasto con l'interesse di quest'ultimo, anche alla luce della relazione di aggiornamento depositata dai Servizi Sociali in data 11.7.2025;
Visto il parere favorevole del PM;
Rilevato che le parti hanno proposto congiuntamente, con il ricorso depositato in data 17/03/2025, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
Rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio sarà procedibile decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) 1. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione;
Visto il provvedimento di fissazione dell'udienza a trattazione scritta in data 12/03/2026 per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di divorzio;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra Parte_1 Controparte_1 lle condizioni di cui al ricorso depositato il 17/03/2025, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PERUGIA di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
- dispone per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio congiunto contestualmente proposta come da separata ordinanza.
Nulla per spese.
Perugia, 31/07/2025.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Teresa Giardino