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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 508/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PORRETTI MASSUCCO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PIPITONE CLAUDIA e Controparte_1 C.F._2
l'avv. REPETTI LORENZO;
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 6 marzo 2025 ha domandato la separazione personale da Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 7 giugno 2003 in Controparte_1
1 Borghetto di Borbera;
parte resistente si costituiva associandosi alla domanda in punto status,
e la causa veniva sul punto rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
3. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno celebrato matrimonio in Borghetto di Borbera, il 7 giugno 2003;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento recante il numero R.G. 508/2025, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. PORRETTI MASSUCCO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. PIPITONE CLAUDIA e Controparte_1 C.F._2
l'avv. REPETTI LORENZO;
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 6 marzo 2025 ha domandato la separazione personale da Parte_1
, deducendo di aver contratto matrimonio in data 7 giugno 2003 in Controparte_1
1 Borghetto di Borbera;
parte resistente si costituiva associandosi alla domanda in punto status,
e la causa veniva sul punto rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
3. Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi provvedendo poi, con separata ordinanza, a rimettere la causa davanti al giudice delegato, per il prosieguo.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali C.F._1 Controparte_1 C.F._2
hanno celebrato matrimonio in Borghetto di Borbera, il 7 giugno 2003;
- dispone, con separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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