TRIB
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/07/2025, n. 3503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3503 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 8032/2018 RG, a cui sono state riunite le cause n. RG. 9624/18 e n. RG. 8870/19
Promossa da (RGN 8032/18)
, con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni Parte_1
CONTRO
– Contumace - CP_1
NONCHE' CONTRO con l'Avv. Controparte_2
Mauro Crocetta
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
RIGHETTO , con l'Avv. Nicola Pavan CP_3 con l'avv. Pietro Barolo Controparte_4
Nonchè nella causa RGN 9624/18 promossa da
, con l'Avv. Nicola Pavan Parte_2
CONTRO
– contumace - CP_1
– contumace - CP_5 con l'avv. Controparte_2
Pietro Barolo
Nonche' nella causa RGN 8870/19 promossa da
1
, con gli Avv.ti Giorgio caldera e Sara Benedetta Parte_3
Zamboni
CONTRO
– contumace - CP_1 con l'avv. Controparte_2
Mauro Crocetta
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
RIGHETTO , con l'avv. Nicola Pavan CP_3
con l'avv. Pietro Barolo Controparte_4
Tutte riunite alla causa RGN 8032/18
CONCLUSIONI PARTI E Parte_3 Parte_1
Nel merito
Considerati gli esiti della CTU ricostruttiva che ha accertato la responsabilità della vettura Volkswagen PA tg EX241JS nella causazione del sinistro che ha coinvolto la vettura Mercedes tg DS192SE della IG.ra , Parte_4 considerata l'estensione automatica delle domande risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati e ed accertato e dichiarato, altresì, Parte_2 CP_6
il diritto della IG.ra al risarcimento del danno subito condannarsi Parte_4
i soggetti ritenuti responsabili al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dall'attrice come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Considerati gli esiti della CTU ricostruttiva che ha accertato la responsabilità della vettura Volkswagen PA tg EX241JS nella causazione del sinistro che ha coinvolto la vettura Peugeot tg FE781NT del IG. , Parte_3 considerata l'estensione automatica delle domande risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati.
Accertato e dichiarato, altresì, il diritto del IG. al Parte_3
risarcimento del danno subito condannarsi i soggetti ritenuti responsabili al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dall'attore come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
Con compensazione delle spese di lite nei confronti di e CP_1 [...]
. Controparte_7
CONCLUSIONI PARTE Parte_2
Nel merito: Considerati gli esiti della CTU tecnico ricostruttiva e della CTU medico legale sulla persona di , dichiararsi la cessazione della Parte_2
materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da Parte_2
contro e (RG. 9624/18 – Trib. Venezia, già
[...] CP_1 CP_2
riunito alla causa principale) in quanto è intervenuta tra e Parte_2 [...]
transazione in forza della quale che ha già pagato il danno CP_2 CP_2
materiale con accessori alla parte posteriore del veicolo PA del la Pt_2 somma di € 3.837,00 (di cui € 3.437,00 per il capitale ed € 400,00 per spese) in Con data 18.09.18 (sub. doc. 6 fascicolo causa 9624/18) e verserà per il danno fisico il 50% del danno subito dal e così € 3.440,00 oltre ad € 1.500,00 Pt_2
oltre accessori per spese di lite.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso in cui non si intendesse procedere con la declaratoria di cessazione della materia del contendere si precisano le conclusioni come segue: “condannarsi al pagamento in CP_2
favore di della somma di euro 3.440,00 per sorte capitale oltre Parte_2 ad € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite, come da accordi già formalizzati in udienza tra le parti e Pt_2 CP_2
CONCLUSIONI Controparte_4
Nel merito
Rilevato che appare cessata la materia del contendere tra il sig. Pt_2
Con
ed respingersi con qualsivoglia motivazione le domande tutte
[...]
proposte nei confronti di e conseguentemente del sig. Controparte_4
. Parte_2
In via subordinata di merito
Previa declaratoria che il sinistro di cui è causa è accaduto per fatto e colpa concorrenti dei sigg.ri , e , Parte_4 Parte_2 CP_5
condannarsi gli stessi con le rispettive Compagnie Assicuratrici e proprietari dei veicoli, a pagare le somme che risulteranno di giustizia secondo le rispettive colpe e responsabilità e sulla base degli accertamenti e prove risultanti dagli
atti, spese di lite rifuse o quantomeno compensate o ridotte sulla base delle responsabilità attribuite.
In via subordinata istruttoria
Si chiede il rinnovo della C.T.U. tecnica da espletarsi dopo l'assunzione delle prove valutati i fatti non sulle ipotesi si richiamano le richieste di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 depositata il 16.11.2020 ed in particolare quanto richiesto sub d), f), g) -acquisizione rapporto, prove per interrogatorio e testi- con i testi ivi indicati.
CONCLUSIONI Controparte_8
[...]
[...]
Considerati gli esiti della CTU tecnico ricostruttiva e della CTU medico legale sulla persona di , dichiararsi la cessazione della materia del Parte_2
contendere con riferimento alla domanda proposta da
contro
Parte_2
e (RG. 9624/18 – Trib. Venezia, già riunito alla CP_1 CP_2
causa principale) in quanto è intervenuta tra e Parte_2 CP_2
transazione in forza della quale che ha già pagato il danno CP_2
materiale con accessori alla parte posteriore del veicolo PA del la Pt_2 somma di € 3.837,00 (di cui € 3.437,00 per il capitale ed € 400,00 per spese) in data 18.09.18 (sub. doc. 6 fascicolo causa 9624/18) e verserà per il danno fisico il 50% del danno subito dal e così € 3.440,00 otre ad € 1.500,00 oltre Pt_2
accessori per spese di lite.
Con riferimento alle domande proposte contro e da CP_2 CP_1
(RG. 8870/19 già riunita) e da (RG. 8032/18 Parte_5 Parte_4
già riunita), considerate le conclusioni del consulente tecnico Ing. Per_1
secondo il quale il veicolo Volkswagen PA condotto dal tamponava Pt_2 il Mercedes condotto da che, a seguito dell'urto, tamponava il Parte_4
veicolo Peugeot condotto dal e che, solo successivamente Parte_3
alla predetta sequenza di urti, il veicolo Volvo C 90 condotto dal e CP_1
coperto da polizza RCA con tamponava il mezzo Volkswagen PA CP_2
condotto dal senza provocare conseguenti ulteriori urti, respingersi Pt_2
ogni domanda proposta da e
contro
Parte_4 Parte_3 CP_2
e con la rifusione delle spese e onorari di lite e anticipi pagati CP_1 ai consulenti dell'ufficio come da fatture che si dimettono (DOC. 4-5).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la responsabilità del sinistro stradale verificatosi in data 29.08.2017, verso le ore 13.45 circa, in località Quarto
d'Altino (VE), lungo la S.S. 14, Via Trieste Km 16 + 000 che ha visto coinvolte quattro autovetture rispettivamente condotte dai signori Parte_3
, e Parte_4 Parte_2 Parte_6
L'evento ha dato vita a differenti processi, tutti poi riuniti in un unico fascicolo alla causa R.G.N. 8032/2018.
In particolare, nella causa R.G.N. 8032/2018, con atto di citazione di data
12.07.2018 la IG evocava in giudizio il signor Parte_4 CP_1
e al fine di sentirli condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni quantificati in euro 22.522,06, di cui euro 12.291,24 per danno fisico da lei subito ed euro 10.230,82 per danno all'auto.
Riferiva l'attrice che, mentre si trovava alla guida della propria autovettura
Mercedes 20 targata DS192SE, arrestatasi per esigenze di traffico dietro al veicolo fermo Peugeot 5008, sarebbe stata tamponata dal veicolo che seguiva da tergo, VW PA di proprietà di , targata EX241JS, parimenti Parte_2
fermo in colonna, il quale era stato sospinto a seguito del tamponamento provocato dalla sopraggiungente vettura Volvo XC90, targata DE502GH condotta da e di proprietà di , la quale non era stata CP_5 CP_1
in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, originando così il tamponamento a catena.
Deduceva l'attrice che, per effetto dell'urto posteriore, veniva a propria volta sospinta contro l'antistante veicolo Peugeot 5008, targato FE781NT, condotto dal signor riportando lesioni personali e subendo il Parte_3
danneggiamento del proprio automezzo.
Si costituiva in giudizio (d'ora Controparte_2
in poi denominata , società assicurativa della vettura Volvo Controparte_9
XC90, contestando sia nell'an che nel quantum le pretese avversarie, e chiedendo la chiamata in causa di e di Parte_2 Controparte_4
ritenuti responsabili per la sequenza degli urti.
[...]
La società di assicurazione deduceva come il modesto urto provocato dalla
Volvo, propria assicurata, non poteva ritenersi idonea ad innescare la serie di tamponamenti a catena, né a provocare i danni lamentati dall'attrice, posto che quando detto veicolo andava a tamponare la VW PA condotta dal , Pt_2 quest'ultimo aveva già violentemente tamponato il veicolo attoreo.
Non si costituiva il proprietario della Volvo né la conduttrice, tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituivano invece in giudizio i terzi chiamati nonché Parte_2 [...]
entrambi contestando la responsabilità ed evidenziando Controparte_4
come dal rapporto delle autorità intervenute emergesse la pacifica responsabilità del conducente dell'ultima vettura tamponante.
Causa R.G. 8870/2019
Altra causa veniva promossa, avanti il Giudice di Pace di Venezia (R.G.
2836/2018), dal signor nei confronti di e di Parte_3 Controparte_9
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, nel CP_1
medesimo sinistro, dal proprio autoveicolo Peugeot 5008.
Anche in detto procedimento, nel costituitasi in giudizio, contestate CP_10
le pretese attoree, chiedeva la chiamata in causa di e di Parte_2 [...]
società assicuratrice del veicolo di questo, ritenendoli Controparte_4 responsabili in via esclusiva dell'accadimento.
Si costituivano in giudizio entrambi i terzi chiamati e Parte_2 [...]
i quali contestavano quanto dedotto dalla in quanto, a CP_4 CP_11
loro dire, come già ribadito nel giudizio promosso da (R.G. Parte_4
8032/2018), dal Rapporto della Polizia Locale, giunta su posto dell'avvenuto sinistro per i rilievi di rito, emergeva la responsabilità esclusiva del veicolo
Volvo XC90 condotto da la sola, peraltro, ad essere stata CP_5
contravvenzionata per la mancata osservanza della distanza di sicurezza.
Dopo la costituzione dei terzi chiamati, il Giudice di Pace, stante l'evidente connessione con la causa R.G. 8032/2018 promossa da , rimetteva le Parte_4
parti avanti al Tribunale di Venezia, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione.
La causa veniva pertanto riassunta avanti al Tribunale di Venezia da Parte_3
mediante notifica di comparsa in riassunzione.
[...]
Le parti, nelle rispettive comparse, ribadivano, quindi, le proprie difese siccome già svolte avanti il Giudice di Pace di Venezia.
Causa R.G. 9624/2018
Ulteriore procedimento veniva instaurato da nei confronti di Parte_2
e CP_5 CP_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni, fisici e materiali, a propria
[...]
volta riportati nel medesimo sinistro di data 29.08.2017.
Come accennato, le predette cause, RGN 9624/18 e 8870/19 venivano riunite al presente procedimento RGN 8032/2018; concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con C.T.U. cinematico-ricostruttiva al fine di accertare la dinamica del sinistro, le rispettive responsabilità, e a quantificare i danni subiti dalle singole vetture coinvolte;
veniva altresì disposta CTU medico legale sulle persone dei signori e . Parte_4 Parte_2
All'esito degli accertamenti peritali il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del procedimento, tra e Parte_2 Controparte_9 interveniva transazione, di talché le parti davano atto dell'avvenuto accordo (che prevedeva, oltre al risarcimento del danno materiale, già avvenuto, la corresponsione del 50% del danno fisico subito dal e la rifusione delle Pt_2
spese legali) e chiedevano la cessazione della materia del contendere con riferimento alla relativa domanda, originariamente proposta nel procedimento
R.G. 9624/2018.
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'attribuzione delle singole responsabilità è stata fortemente contestata.
Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4021 del 19/02/2013,
Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n.15923).
1. Nel merito, incontestato il tamponamento subito il 29.08.2017 dall'autovettura
Peugeot 5008 da parte della Mercedes 20, incontestato altresì il tamponamento in pari data di quest'ultima da parte della Controparte_12
[...
, occorre accertare se nell'occorso si siano verificati due autonomi tamponamenti ovvero un tamponamento a catena. In particolare, è necessario verificare se, come prospettato dagli attori e nonché dal Pt_3 PT
, le autovetture da loro condotte siano state tamponate da tergo Pt_2 dall'autovettura Volvo XC90 di proprietà del signor condotta dalla CP_13
IG perché costei ometteva di rispettare la distanza di sicurezza Parte_6 prescritta dall'art. 149 c.d.s. con l'autovettura che la precedeva, quella di proprietà del che, a causa della spinta da tergo ricevuta tamponava le Pt_2
vettura che la precedeva condotta dalla IG che a propria volta PT
tamponava quella che pure la precedeva condotta dal signor o se CP_14
invece, come sostenuto dalla società di assicurazioni che assicurava CP_10
l'autovettura Volvo XC90, convenuta dai signori , e , Pt_3 PT Pt_2
l'impatto della Volkswagen PA contro la Mercedes 200 sia stato causato dalla spinta alla stessa impressa dalla stessa PA che la seguiva nel medesimo senso di marcia e che solo successivamente all'impatto la PA veniva poi tamponata dalla Volvo XC90.
Al fine di risolvere la controversia, è dunque necessario accertare se vi sia stato un unico impatto impresso dalla Volvo XC90, di proprietà del signor CP
, condotta nell'occasione dalla IG assicurata con
[...] CP_5 [...]
con conseguente tamponamento successivo delle auto che la CP_10
precedevano, o se si fossero già verificati precedenti tamponamenti.
Sul punto va premesso che non sono stati escussi testimoni oculari in quanto come rilevato dal rapporto della Polizia Locale di Roncade, recatasi sul posto, a distanza di circa un'ora dall'avvenuto tamponamento, per gli opportuni rilievi
(cfr. doc. 2 attoreo) “non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto” e pertanto non è stato possibile assumere elementi utili da parte di soggetti terzi per la ricostruzione della dinamica.
Neppure il su richiamato Rapporto ha fornito particolari utili alla ricostruzione della vicenda. I verbalizzanti, infatti, sono giunti in loco quando il sinistro si era già verificato e quando la prima autovettura, quella di proprietà del signor
(Peugeot 5008) era già stata spostata, con la conseguenza che Parte_3
la loro ricostruzione, compiuta ex post senza alcuna specifica motivazione di carattere tecnico o giuridico, con lo stato dei luoghi mutato, non ha alcun rilievo specifico ai fini di causa.
Il solo elemento utile alla ricostruzione della vicenda è costituito dalla CTU dinamico-ricostruttiva, redatta dall'ing. , che il giudicante ritiene di Per_1
assumere quale principale fonte di prova utilizzata ai fini della decisione.
Il CTU, chiamato anche a chiarimenti in corso di causa, con rilievi chiari e motivati, ha dato risposta ai quesiti posti così chiarendo la dinamica del sinistro oggetto di causa.
Il CTU con la perizia depositata, scevra da vizi logici, ha accertato che “Il sinistro in esame viene ad essere suddiviso in due macro fasi di cui la prima coinvolgeva i veicoli Peugeot 5008 e Mercedes 20 fermi sulla careggiata. La
V/W PA tamponava la Mercedes che a sua volta tamponava la Peugeot. Cont Nella seconda fase del tamponamento multiplo la Volvo XC 90 (cfr. –
) tamponava la PA ormai ferma. CP_1
Per quanto sopra si evidenzia che l'energia cinetica iniziale della CP_12
sarebbe congrua e sufficiente a generare le deformazioni rilevate sui mezzi
Peugeot 5008 e Mercedes fermi al momento dell'impatto, confermando le dichiarazioni in atti delle parti . . ..”.
Il CTU ha dunque stabilito che la Volkswagen PA del signor , Pt_2
assicurato per RCA con tamponava la Mercedes 20 di CP_16 PT
che a sua volta tamponava la Peugeot 5008 del signor
[...] Parte_3
le ultime due entrambe ferme in coda, e che, solo nella seconda fase, il veicolo
Volvo XC90, assicurato per RCA con tamponava la Volkswagn CP_10
PA SW condotta dal signor . Parte_2
Stante la contestazione delle parti in merito alle dinamiche del tamponamento, veniva chiamato a chiarimenti il CTU, all'udienza del 05.10.22 ove, in contraddittorio con i periti di parte precisava “che il contributo energetico fornito dalla Volvo, è circa 8 volte inferiore a tutti i danni successivamente occorsi agli altri veicoli che la precedevano, in particolare i danni della Volvo sono stati determinati nella misura di una velocità equivalente d'urto di circa 12 Km ovvero il differenziale energetico, insufficienti a far sollevare il posteriore della
PA e generare l'abbassamento dell'anteriore della PA stessa . . .”.
Ancora, nella nota a chiarimenti del CTU depositata il 28.10.22 i danni alla VW
PA del , sono stati quantificati nella parte posteriore per un danno Pt_2 imponibile di € 2.796,10 mentre per la parte anteriore per un danno imponibile di
€ 8.203,90, nel segno evidente che quando la Volvo del coperta da CP_1 [...]
tamponava la VW PA del , la predetta aveva già causato il CP_11 Pt_2
tamponamento violento che causava danni sia alla Mercedes della che PT
alla Peugeot del . Pt_3
Tanto basta a consentire di ricostruire il sinistro in termini di doppio tamponamento, come sopra specificato, con violazione dell'art. 149 C.D.S. sia da parte del che da parte della per non aver rispettato la Pt_2 Parte_6
distanza di sicurezza prescritta dalla norma.
E' smentito, dunque, l'assunto delle parti , e , nonché Pt_3 PT Pt_2
della secondo cui la Volvo XC90 di proprietà del , assicurata CP_16 CP_1
con che seguiva il alla guida della propria vettura VW CP_10 Pt_2
PA, sia stata la causa esclusiva del tamponamento multiplo occorso per non aver rispettato la distanza di sicurezza con l'auto che la precedeva, così tamponandola e sospingendola in avanti.
Tanto accertato in fatto, va affermata la responsabilità di , in Parte_2
violazione all'articolo 149 comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, per non aver rispettato una distanza di sicurezza tale da garantirgli in ogni caso l'arresto tempestivo e dunque di evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva che,
a causa della spinta in avanti ricevuta, a propria volta impattava inevitabilmente sul veicolo in testa.
Lo stesso, peraltro, non ha provato di non aver potuto evitare il tamponamento per cause a lui non imputabili, sicché dovrà rispondere in via esclusiva dei danni causati all'autovettura Mercedes 20 condotta dalla IG ai danni PT fisici da questa subiti, nonché dei danni causati all'autovettura Peugeout 5008 di proprietà del , entrambi fermi in coda, con la conseguenza che sia la Pt_3
IG che il signor non hanno assunto alcuna responsabilità PT Pt_3 nella determinazione dell'evento.
Valga richiamare sul punto consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente
medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n.18708/2021).
Va affermata altresì, per le medesime motivazioni in punto di diritto, la responsabilità della autovettura Volvo XC90 condotta dalla IG Parte_6
e di proprietà del signor , assicurata per RCA con CP_17 [...]
per non aver potuto evitare il tamponamento con Controparte_2
l'autovettura PA che la precedeva, così impattando su di essa in fase successiva però all'avvenuto tamponamento tra quest'ultima e quello condotto dalla IG PT
La Volvo XC90 infatti impattò la che la precedeva solo dopo che questa CP_12
aveva già tamponato la Mercedes 20 condotta dalla da qui la PT
responsabilità della conducente e proprietario della Volvo e per essi della
[...]
solo avuto riguardo al risarcimento alla parte posteriore del mezzo VW CP_11
PA e a parte del danno fisico occorso.
Con riguardo alle parti e società assicuratrice della vettura Pt_2 CP_10
Volvo, questi hanno dato atto di aver definito stragiudizialmente, nelle more del presente procedimento, le loro posizioni, anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo in via principale al Tribunale di dichiararsi tra loro la cessazione della materia del contendere, come appresso si dirà.
2. Appurato, dunque, che sussiste in capo ai signori e Parte_4 Parte_3
il diritto al risarcimento degli asseriti danni, patrimoniali e non
[...]
patrimoniali per la prima ed esclusivamente patrimoniali quanto al secondo, si procede ora alla disamina della contestata richiesta risarcitoria, al fine di determinarne il “quantum”.
Parte_3
Per quanto riguarda i danni patrimoniali occorsi al signor Parte_3
proprietario del veicolo Peugeot 5008, la congruità dei costi di riparazione è stata valutata dal CTU ing. nell'ambito della svolta consulenza dinamico- Per_1
estimativa ed ha formato altresì oggetto di chiarimenti scritti, depositati dal CTU ad integrazione del proprio elaborato.
Sulla base degli accertamenti condotti dal CTU e di una analitica valutazione delle voci riguardanti i ricambi (portello posteriore, fanale retromarcia dx, sigla posteriore dx, fanale retronebbia post. sx, modanatura portello post., paraurti posteriore, modanatura portello post.), nonché dei tempi e dei costi della manodopera, la valutazione dei danni è stata stimata in complessivi euro
1.857,77, che si ritiene congrua alla luce del fatto che detta stima è stata effettuata dal CTU sulla base di unici elementi certi e obiettivi offerti in giudizio ed in particolare su ciò che è stato possibile “scorgere danneggiato sulle vetture dal solo esame della documentazione fotografica in atti” mancando qualsivoglia allegazione tecnica (rilievi fotografici e/o accessori danneggiati sostituiti) che avrebbe consentivo di evidenziare le fasi degli interventi e giustificare l'opportunità di scelte tecniche ed operative adottate, nonché i relativi costi (cfr. pag. 4 chiarimenti ing. ). Per_1
Quanto invece al riconoscimento delle spese di noleggio, esse potranno trovare accoglimento. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma deve essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. n.
27389/2022); ed ancora il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n.
5447/2020).
Orbene nel caso di cui ci si occupa il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato del non è soltanto presunto, ma è altresì stato allegato e Pt_3
dimostrato attraverso la produzione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo (cfr. doc. 06 fasc. parte); ad esso andrà dunque altresì riconosciuta la spesa per il noleggio pari a euro 152,50.
Consegue la condanna del signor , quale conducente della VW Parte_2
PA e quale compagnia di assicurazione per la RCA Controparte_4 di detta vettura al momento dell'incidente stradale, al pagamento in solido, in favore del signor dell'importo complessivo di euro 2.010,27. Parte_7
Detto importo deve essere rivalutato dall'esborso alla data odierna. Sulla somma ad oggi rivalutata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo deve poi maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'esborso a quella odierna.
Parte_4
Per quanto riguarda i danni patrimoniali e non occorsi alla IG , Parte_4
proprietaria del veicolo Mercedes 200 tg. DS192SE.
Quanto a danno biologico misurato percentualmente esso consiste nella menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico- relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi
(così, Cass. Civ. n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).
In ordine alla quantificazione dei danni, questo Giudice ritiene corretta e condivisibile la stima effettuata dal CTU medico legale Dott.ssa la Per_2
quale, sulla scorta della documentazione medica in atti, visitata la IG PT
, con ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, ha accertato in capo alla
[...] stessa, la compatibilità tra le lesioni procurate “lesioni a genesi traumatica
(distorsione del rachide cervicale e contusione dorso-lombare)” e l'evento, quantificando nella misura del 2-3% il danno biologico e in giorni 15 (quindici) la Inabilità Temporanea Parziale al 75 %, in giorni 20 (venti) la Inabilità
Temporanea Parziale al 50 % ed in giorni 30 (trenta) il periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 25%.
Pertanto, in base ai valori dell'art. 139, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 209/2005 e il d.m. 16/07/2024 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenuto conto che la danneggiata aveva 42 anni al momento del sinistro, deve riconoscersi l'importo di euro 2.307,63 a titolo di danno biologico permanente (2,5%) ed euro 1.588,15 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui euro 621,45 al 75%, euro 552,40 al 50% ed euro 414,30 al
25%), così per un totale di euro 3.895,78, cui dovranno aggiungersi euro
2.469,27 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e compatibili rispetto all'evento lesivo.
Non può invece riconoscersi il danno morale;
sul punto si ricorda che, in caso di lesioni micropermanenti, ai fini della liquidazione del danno morale, in aggiunta al danno biologico, il danneggiato deve allegare tutte le circostanze utili per dimostrare che la lesione patita abbia determinato una sofferenza o un turbamento, e la prova delle stesse può essere fornita anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. civ. 17209/2015 secondo cui “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del
2008, ove si afferma “l'autonomia ontologica del danno morale”, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”).
Nel caso in esame, sul punto, tale prova non può dirsi raggiunta.
Nulla potrà essere riconosciuto anche avuto riguardo alle spese per la sostituzione della protesi mammaria sx.
A tal fine, gli approfondimenti svolti nell'ambito della C.T.U., anche tramite le valutazioni specialistiche del dott. , ausiliario del CTU e Persona_3
specialista in chirurgia plastica, al fine di dirimere la questione relativa alla riconducibilità della rotazione protesica al sinistro di causa e alla congruità delle spese sostenute per l'intervento chirurgico di sostituzione protesica, hanno consentito di escludere, con congrue e motivate argomentazioni tecniche, ogni riconducibilità delle lamentate problematiche al sinistro de quo, rendendo per l'effetto ingiustificata ogni relativa pretesa risarcitoria.
L'ausiliario del CTU chiamato a esprimersi sul punto ha chiaramente evidenziato che, secondo il criterio del più probabile che non “si ritiene la rotazione della protesi mammaria sinistra occorsa alla IG.ra più probabilmente non PT correlabile all'incidente stradale di cui è stata vittima. Tuttavia, al riguardo non vi sono (e non vi potranno mai essere) certezze, ma si tratta esclusivamente di probabilità espresse ragionevolmente sulla base della documentazione disponibile e dell'esperienza dello scrivente” (cfr. pag. 16 CTU in atti).
Conclusivamente, alla danneggiata spetta, quanto a danno non patrimoniale, la somma suindicata, di euro 3.895,73 che dovrà essere devalutata al momento della verificazione del sinistro (agosto 2017); su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno, fino alla data della presente sentenza. Sulla somma risultante decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Andranno riconosciute altresì alla danneggiata le spese mediche sostenute nella somma su indicata di euro 2.469,27 oltre alle spese di CTP pari a euro 3.660,00 come da preavvisi di parcella dimessi dalla parte con la comparsa conclusionale.
Dette somme devono essere rivalutate, dall'esborso alla data odierna;
interessi e rivalutazione monetaria sono calcolati secondo il criterio indicato in precedenza.
Quanto invece al danno all'autovettura, anche la stima dei danni riportati dal veicolo Mercedes 20 di proprietà di , indicati da questa, a fronte Parte_4
della fattura di riparazione della Carrozzeria Circest s.r.l., nella somma di euro
10.230,82, è stata oggetto di valutazione nell'ambito della C.T.U. estimativa svolta dall'ing. . Per_1
Nel proprio elaborato il C.T.U. ha stimato in euro 6.800,00 il valore commerciale ante sinistro del mezzo.
A seguito della chiamata a chiarimenti il CTU, nella relazione integrativa, ha compiuto una valutazione analitica delle voci di spesa relative al ripristino, giungendo ad indicare in euro 7.336,33 la valutazione complessiva dei danni ritenuti congrui.
Il CTU ha precisato che “le stesse operazioni di ripristino sono state interessate da una numerosa ed ampia sostituzione/riparazione di accessori ed organi ausiliari in alcun modo “visibili” nella documentazione in atti e, che avrebbe richiesto un accurato ed analitico esame valutativo in merito all'opportunità o meno della loro sostituzione” (cfr. pag. 3 chiarimenti CTU).
Come ulteriormente precisato dall'ing. , invero, “L'esame della Per_1 documentazione in atti e l'esibizione (preventivi, stime peritali, ricevute fiscali e fatture) non rappresentano elementi tecnici oggettivi e/o fonte di una indiscussa
e corretta valutazione atta all'assumere quale elemento tecnico di inequivocabilità, tale da giustificare il ripristino della vettura, senza un riscontro e/o confronto obiettivo all'idoneità e dell'opportunità delle scelte tecniche ed operative adottate – in particolare di una eventualità alla sostituzione di organi meccanici ed ausiliari del motopropulsore e/o parti meccaniche che solo da un diretto esame (e visione!) con opportuna verifica possono confutare da ogni ragionevole dubbio tecnico”.
Sulla scorta di tali presupposti il CTU. ha quindi motivatamente indicato in euro
7.336,33 il valore di spesa ritenuto congruo, evidenziando, al contempo, come detto valore stimato di ripristino “risulta superiore al valore del veicolo al momento del sinistro”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza nei seguenti termini: “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente”(cfr. Cassazione civile sez. III,
01/02/2023 n. 2982), precisando ulteriormente che “la disposizione dell'art.
2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente; se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con
l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo».
Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2,
c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti
o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore
a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n. 10686; conforme
Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11662).
Orbene, dovendo applicare tale principio al caso di specie, rileva questo Giudice come i costi di riparazione quantificati e ritenuti congrui dal CTU, ammontanti a euro 7.336,33, superino marginalmente il valore ante sinistro del veicolo quantificati in euro 6.800,00; la differenza fra il valore del mezzo e il costo delle riparazioni rientra entro i limiti di tolleranza indicati, ed assunti, dalla Corte di
Cassazione, anche in considerazione del fatto che il veicolo era funzionante e ben conservato.
Dovranno pertanto essere riconosciuti alla IG le spese per il PT ripristino dell'auto quantificate dal CTU in euro 7.336,33.
Detto importo deve essere rivalutato dall'esborso alla data odierna. Sulla somma ad oggi rivalutata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo deve poi maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna.
Per quanto riguarda le domande avanzate dal signor nei Parte_2
Cont confronti della assicurazione si rileva come, come sopra accennato, che, nelle more del giudizio, come ammesso da entrambe le parti di causa, in forza delle risultanze emerse dalla CTU tecnico ricostruttiva e della CTU medico legale sulla persona di , è intervenuta tra il medesimo Parte_2 Parte_2
e assicuratrice del mezzo condotto dalla sig.ra
[...] CP_2 CP_5 che ha urtato da tergo l'auto del , una transazione in forza della quale Pt_2
ha dato atto di aver già pagato, in data 18.09.18, a titolo di CP_2
risarcimento del danno materiale alla parte posteriore del veicolo PA del la somma di € 3.837,00 con accessori (di cui € 3.437,00 per il capitale Pt_2
Cont ed € 400,00 per spese -sub. doc. 6 fascicolo causa n. 9624/18 RG) e si è impegnata a versare per il risarcimento del danno fisico il 50% di quello stimato dal CTU nominato e così € 3.440,00 per sorte capitale oltre ad € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite, chiedendo entrambi al Tribunale di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da contro e (RG. 9624/18 – Trib. Parte_2 CP_1 CP_2
Venezia, già riunito alla causa principale).
Si osserva in merito che la rinuncia in esame ha determinato la cessazione della materia del contendere tra le suddette parti. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere tra costoro e, considerato che il Pt_2
Cont non ha insistito sulla domanda di condanna della e dei signori e CP_13
, contumaci, a rifondergli le spese del giudizio in quanto già definite Pt_6
stragiudizialmente, non sussiste la necessità di pronunciarsi sulle sue domande nemmeno ai fini della condanna alla rifusione delle spese di lite.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito
civile - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005) e che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Pertanto, al Tribunale non rimane che dichiarare con la presente sentenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in questione anche in ordine alle spese di lite.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto concerne le parti Parte_2
, e e sono liquidate come da dispositivo
[...] Parte_4 Parte_3
sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D,M. 147/22 tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum), e non del disputandum (cfr. Cass. S.U. n. 19014/2007), dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) per la fase di studio, istruttoria, e la fase decisoria e sono aumentate del 30% attesa l'assistenza di più parti in causa, e , da parte dello PT Pt_3
stesso procuratore, come da nota spese da questo dimessa.
Quanto invece alla domanda di condanna alle spese avanzata da nei CP_11
confronti dei chiamanti e , queste devono essere compensate PT Pt_3
atteso il legittimo affidamento riposto dagli attori nel Rapporto Redatto dalla
Polizia Municipale di Roncade che rilevava una responsabilità esclusiva nell'accadimento dei fatti in capo all'autovettura Volvo XC90 assicurata con
CP_11
Le spese di CC.TT.UU. vanno poste interamente a carico della parte soccombente e in via solidale tra Parte_2 Controparte_4
loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna Parte_3
il signor e in persona del legale Parte_2 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale occorsogli pari a euro 2.010,27, oltre interessi come in motivazione;
- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il Parte_4
signor e in persona del legale Parte_2 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire il danno non patrimoniale occorso alla stessa pari a euro 3.895,73 nonché il danno patrimoniale accertato pari a euro 9.828,28 (euro 7.336,00 + euro 2.469,27), oltre interessi come in motivazione;
- Dichiara con la presente sentenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti e Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
anche in ordine alle spese di lite;
- Condanna le parti e in persona del Parte_2 Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro, a rimborsare agli attori e le spese di giudizio che si liquidano in Parte_4 Parte_3
Euro 528,00 per spese e in complessivi Euro 5.590,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, cpa e iva se dovuta come per legge, somma quest'ultima (competenze professionali) da distrarsi in favore degli avvocati Giorgio Caldera e Sara Zamboni, dichiaratisi procuratori antistatari;
- Condanna le parti e in persona del Parte_2 Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di CTP pari a euro 3.660,00, oltre interessi come in Parte_4
motivazione;
- Pone le spese di CC.TT.UU. in via definitiva e per l'intero, come liquidate con separati decreti, a carico delle parti e Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro;
- compensa le spese di lite tra le parti , e Parte_4 Parte_3 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
Così deciso in Venezia in data 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
Il Giudice Dott.ssa Sabrina Bonanno
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 8032/2018 RG, a cui sono state riunite le cause n. RG. 9624/18 e n. RG. 8870/19
Promossa da (RGN 8032/18)
, con gli avv.ti Giorgio Caldera e Sara Benedetta Zamboni Parte_1
CONTRO
– Contumace - CP_1
NONCHE' CONTRO con l'Avv. Controparte_2
Mauro Crocetta
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
RIGHETTO , con l'Avv. Nicola Pavan CP_3 con l'avv. Pietro Barolo Controparte_4
Nonchè nella causa RGN 9624/18 promossa da
, con l'Avv. Nicola Pavan Parte_2
CONTRO
– contumace - CP_1
– contumace - CP_5 con l'avv. Controparte_2
Pietro Barolo
Nonche' nella causa RGN 8870/19 promossa da
1
, con gli Avv.ti Giorgio caldera e Sara Benedetta Parte_3
Zamboni
CONTRO
– contumace - CP_1 con l'avv. Controparte_2
Mauro Crocetta
CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI
RIGHETTO , con l'avv. Nicola Pavan CP_3
con l'avv. Pietro Barolo Controparte_4
Tutte riunite alla causa RGN 8032/18
CONCLUSIONI PARTI E Parte_3 Parte_1
Nel merito
Considerati gli esiti della CTU ricostruttiva che ha accertato la responsabilità della vettura Volkswagen PA tg EX241JS nella causazione del sinistro che ha coinvolto la vettura Mercedes tg DS192SE della IG.ra , Parte_4 considerata l'estensione automatica delle domande risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati e ed accertato e dichiarato, altresì, Parte_2 CP_6
il diritto della IG.ra al risarcimento del danno subito condannarsi Parte_4
i soggetti ritenuti responsabili al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dall'attrice come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Considerati gli esiti della CTU ricostruttiva che ha accertato la responsabilità della vettura Volkswagen PA tg EX241JS nella causazione del sinistro che ha coinvolto la vettura Peugeot tg FE781NT del IG. , Parte_3 considerata l'estensione automatica delle domande risarcitorie nei confronti dei terzi chiamati.
Accertato e dichiarato, altresì, il diritto del IG. al Parte_3
risarcimento del danno subito condannarsi i soggetti ritenuti responsabili al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dall'attore come individuati in premessa e da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all'indice ISTAT dei prezzi di consumo ed agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente che dichiara di aver anticipato le spese.
Con compensazione delle spese di lite nei confronti di e CP_1 [...]
. Controparte_7
CONCLUSIONI PARTE Parte_2
Nel merito: Considerati gli esiti della CTU tecnico ricostruttiva e della CTU medico legale sulla persona di , dichiararsi la cessazione della Parte_2
materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da Parte_2
contro e (RG. 9624/18 – Trib. Venezia, già
[...] CP_1 CP_2
riunito alla causa principale) in quanto è intervenuta tra e Parte_2 [...]
transazione in forza della quale che ha già pagato il danno CP_2 CP_2
materiale con accessori alla parte posteriore del veicolo PA del la Pt_2 somma di € 3.837,00 (di cui € 3.437,00 per il capitale ed € 400,00 per spese) in Con data 18.09.18 (sub. doc. 6 fascicolo causa 9624/18) e verserà per il danno fisico il 50% del danno subito dal e così € 3.440,00 oltre ad € 1.500,00 Pt_2
oltre accessori per spese di lite.
Nel merito in via subordinata: nel denegato caso in cui non si intendesse procedere con la declaratoria di cessazione della materia del contendere si precisano le conclusioni come segue: “condannarsi al pagamento in CP_2
favore di della somma di euro 3.440,00 per sorte capitale oltre Parte_2 ad € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite, come da accordi già formalizzati in udienza tra le parti e Pt_2 CP_2
CONCLUSIONI Controparte_4
Nel merito
Rilevato che appare cessata la materia del contendere tra il sig. Pt_2
Con
ed respingersi con qualsivoglia motivazione le domande tutte
[...]
proposte nei confronti di e conseguentemente del sig. Controparte_4
. Parte_2
In via subordinata di merito
Previa declaratoria che il sinistro di cui è causa è accaduto per fatto e colpa concorrenti dei sigg.ri , e , Parte_4 Parte_2 CP_5
condannarsi gli stessi con le rispettive Compagnie Assicuratrici e proprietari dei veicoli, a pagare le somme che risulteranno di giustizia secondo le rispettive colpe e responsabilità e sulla base degli accertamenti e prove risultanti dagli
atti, spese di lite rifuse o quantomeno compensate o ridotte sulla base delle responsabilità attribuite.
In via subordinata istruttoria
Si chiede il rinnovo della C.T.U. tecnica da espletarsi dopo l'assunzione delle prove valutati i fatti non sulle ipotesi si richiamano le richieste di cui alla memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2 depositata il 16.11.2020 ed in particolare quanto richiesto sub d), f), g) -acquisizione rapporto, prove per interrogatorio e testi- con i testi ivi indicati.
CONCLUSIONI Controparte_8
[...]
[...]
Considerati gli esiti della CTU tecnico ricostruttiva e della CTU medico legale sulla persona di , dichiararsi la cessazione della materia del Parte_2
contendere con riferimento alla domanda proposta da
contro
Parte_2
e (RG. 9624/18 – Trib. Venezia, già riunito alla CP_1 CP_2
causa principale) in quanto è intervenuta tra e Parte_2 CP_2
transazione in forza della quale che ha già pagato il danno CP_2
materiale con accessori alla parte posteriore del veicolo PA del la Pt_2 somma di € 3.837,00 (di cui € 3.437,00 per il capitale ed € 400,00 per spese) in data 18.09.18 (sub. doc. 6 fascicolo causa 9624/18) e verserà per il danno fisico il 50% del danno subito dal e così € 3.440,00 otre ad € 1.500,00 oltre Pt_2
accessori per spese di lite.
Con riferimento alle domande proposte contro e da CP_2 CP_1
(RG. 8870/19 già riunita) e da (RG. 8032/18 Parte_5 Parte_4
già riunita), considerate le conclusioni del consulente tecnico Ing. Per_1
secondo il quale il veicolo Volkswagen PA condotto dal tamponava Pt_2 il Mercedes condotto da che, a seguito dell'urto, tamponava il Parte_4
veicolo Peugeot condotto dal e che, solo successivamente Parte_3
alla predetta sequenza di urti, il veicolo Volvo C 90 condotto dal e CP_1
coperto da polizza RCA con tamponava il mezzo Volkswagen PA CP_2
condotto dal senza provocare conseguenti ulteriori urti, respingersi Pt_2
ogni domanda proposta da e
contro
Parte_4 Parte_3 CP_2
e con la rifusione delle spese e onorari di lite e anticipi pagati CP_1 ai consulenti dell'ufficio come da fatture che si dimettono (DOC. 4-5).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la responsabilità del sinistro stradale verificatosi in data 29.08.2017, verso le ore 13.45 circa, in località Quarto
d'Altino (VE), lungo la S.S. 14, Via Trieste Km 16 + 000 che ha visto coinvolte quattro autovetture rispettivamente condotte dai signori Parte_3
, e Parte_4 Parte_2 Parte_6
L'evento ha dato vita a differenti processi, tutti poi riuniti in un unico fascicolo alla causa R.G.N. 8032/2018.
In particolare, nella causa R.G.N. 8032/2018, con atto di citazione di data
12.07.2018 la IG evocava in giudizio il signor Parte_4 CP_1
e al fine di sentirli condannare Controparte_2
al risarcimento dei danni quantificati in euro 22.522,06, di cui euro 12.291,24 per danno fisico da lei subito ed euro 10.230,82 per danno all'auto.
Riferiva l'attrice che, mentre si trovava alla guida della propria autovettura
Mercedes 20 targata DS192SE, arrestatasi per esigenze di traffico dietro al veicolo fermo Peugeot 5008, sarebbe stata tamponata dal veicolo che seguiva da tergo, VW PA di proprietà di , targata EX241JS, parimenti Parte_2
fermo in colonna, il quale era stato sospinto a seguito del tamponamento provocato dalla sopraggiungente vettura Volvo XC90, targata DE502GH condotta da e di proprietà di , la quale non era stata CP_5 CP_1
in grado di arrestare tempestivamente la propria marcia, originando così il tamponamento a catena.
Deduceva l'attrice che, per effetto dell'urto posteriore, veniva a propria volta sospinta contro l'antistante veicolo Peugeot 5008, targato FE781NT, condotto dal signor riportando lesioni personali e subendo il Parte_3
danneggiamento del proprio automezzo.
Si costituiva in giudizio (d'ora Controparte_2
in poi denominata , società assicurativa della vettura Volvo Controparte_9
XC90, contestando sia nell'an che nel quantum le pretese avversarie, e chiedendo la chiamata in causa di e di Parte_2 Controparte_4
ritenuti responsabili per la sequenza degli urti.
[...]
La società di assicurazione deduceva come il modesto urto provocato dalla
Volvo, propria assicurata, non poteva ritenersi idonea ad innescare la serie di tamponamenti a catena, né a provocare i danni lamentati dall'attrice, posto che quando detto veicolo andava a tamponare la VW PA condotta dal , Pt_2 quest'ultimo aveva già violentemente tamponato il veicolo attoreo.
Non si costituiva il proprietario della Volvo né la conduttrice, tanto che ne veniva dichiarata la contumacia.
Si costituivano invece in giudizio i terzi chiamati nonché Parte_2 [...]
entrambi contestando la responsabilità ed evidenziando Controparte_4
come dal rapporto delle autorità intervenute emergesse la pacifica responsabilità del conducente dell'ultima vettura tamponante.
Causa R.G. 8870/2019
Altra causa veniva promossa, avanti il Giudice di Pace di Venezia (R.G.
2836/2018), dal signor nei confronti di e di Parte_3 Controparte_9
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni riportati, nel CP_1
medesimo sinistro, dal proprio autoveicolo Peugeot 5008.
Anche in detto procedimento, nel costituitasi in giudizio, contestate CP_10
le pretese attoree, chiedeva la chiamata in causa di e di Parte_2 [...]
società assicuratrice del veicolo di questo, ritenendoli Controparte_4 responsabili in via esclusiva dell'accadimento.
Si costituivano in giudizio entrambi i terzi chiamati e Parte_2 [...]
i quali contestavano quanto dedotto dalla in quanto, a CP_4 CP_11
loro dire, come già ribadito nel giudizio promosso da (R.G. Parte_4
8032/2018), dal Rapporto della Polizia Locale, giunta su posto dell'avvenuto sinistro per i rilievi di rito, emergeva la responsabilità esclusiva del veicolo
Volvo XC90 condotto da la sola, peraltro, ad essere stata CP_5
contravvenzionata per la mancata osservanza della distanza di sicurezza.
Dopo la costituzione dei terzi chiamati, il Giudice di Pace, stante l'evidente connessione con la causa R.G. 8032/2018 promossa da , rimetteva le Parte_4
parti avanti al Tribunale di Venezia, assegnando termine di 60 giorni per la riassunzione.
La causa veniva pertanto riassunta avanti al Tribunale di Venezia da Parte_3
mediante notifica di comparsa in riassunzione.
[...]
Le parti, nelle rispettive comparse, ribadivano, quindi, le proprie difese siccome già svolte avanti il Giudice di Pace di Venezia.
Causa R.G. 9624/2018
Ulteriore procedimento veniva instaurato da nei confronti di Parte_2
e CP_5 CP_1 Controparte_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni, fisici e materiali, a propria
[...]
volta riportati nel medesimo sinistro di data 29.08.2017.
Come accennato, le predette cause, RGN 9624/18 e 8870/19 venivano riunite al presente procedimento RGN 8032/2018; concessi alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., la causa veniva istruita con C.T.U. cinematico-ricostruttiva al fine di accertare la dinamica del sinistro, le rispettive responsabilità, e a quantificare i danni subiti dalle singole vetture coinvolte;
veniva altresì disposta CTU medico legale sulle persone dei signori e . Parte_4 Parte_2
All'esito degli accertamenti peritali il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del procedimento, tra e Parte_2 Controparte_9 interveniva transazione, di talché le parti davano atto dell'avvenuto accordo (che prevedeva, oltre al risarcimento del danno materiale, già avvenuto, la corresponsione del 50% del danno fisico subito dal e la rifusione delle Pt_2
spese legali) e chiedevano la cessazione della materia del contendere con riferimento alla relativa domanda, originariamente proposta nel procedimento
R.G. 9624/2018.
Precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'attribuzione delle singole responsabilità è stata fortemente contestata.
Sotto il profilo giuridico, la giurisprudenza ha chiarito che in tema di circolazione stradale, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione “iuris tantum” di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 4021 del 19/02/2013,
Cassazione civile sez. III, 07/06/2024, n.15923).
1. Nel merito, incontestato il tamponamento subito il 29.08.2017 dall'autovettura
Peugeot 5008 da parte della Mercedes 20, incontestato altresì il tamponamento in pari data di quest'ultima da parte della Controparte_12
[...
, occorre accertare se nell'occorso si siano verificati due autonomi tamponamenti ovvero un tamponamento a catena. In particolare, è necessario verificare se, come prospettato dagli attori e nonché dal Pt_3 PT
, le autovetture da loro condotte siano state tamponate da tergo Pt_2 dall'autovettura Volvo XC90 di proprietà del signor condotta dalla CP_13
IG perché costei ometteva di rispettare la distanza di sicurezza Parte_6 prescritta dall'art. 149 c.d.s. con l'autovettura che la precedeva, quella di proprietà del che, a causa della spinta da tergo ricevuta tamponava le Pt_2
vettura che la precedeva condotta dalla IG che a propria volta PT
tamponava quella che pure la precedeva condotta dal signor o se CP_14
invece, come sostenuto dalla società di assicurazioni che assicurava CP_10
l'autovettura Volvo XC90, convenuta dai signori , e , Pt_3 PT Pt_2
l'impatto della Volkswagen PA contro la Mercedes 200 sia stato causato dalla spinta alla stessa impressa dalla stessa PA che la seguiva nel medesimo senso di marcia e che solo successivamente all'impatto la PA veniva poi tamponata dalla Volvo XC90.
Al fine di risolvere la controversia, è dunque necessario accertare se vi sia stato un unico impatto impresso dalla Volvo XC90, di proprietà del signor CP
, condotta nell'occasione dalla IG assicurata con
[...] CP_5 [...]
con conseguente tamponamento successivo delle auto che la CP_10
precedevano, o se si fossero già verificati precedenti tamponamenti.
Sul punto va premesso che non sono stati escussi testimoni oculari in quanto come rilevato dal rapporto della Polizia Locale di Roncade, recatasi sul posto, a distanza di circa un'ora dall'avvenuto tamponamento, per gli opportuni rilievi
(cfr. doc. 2 attoreo) “non venivano reperite persone estranee al sinistro in grado di testimoniare l'accaduto” e pertanto non è stato possibile assumere elementi utili da parte di soggetti terzi per la ricostruzione della dinamica.
Neppure il su richiamato Rapporto ha fornito particolari utili alla ricostruzione della vicenda. I verbalizzanti, infatti, sono giunti in loco quando il sinistro si era già verificato e quando la prima autovettura, quella di proprietà del signor
(Peugeot 5008) era già stata spostata, con la conseguenza che Parte_3
la loro ricostruzione, compiuta ex post senza alcuna specifica motivazione di carattere tecnico o giuridico, con lo stato dei luoghi mutato, non ha alcun rilievo specifico ai fini di causa.
Il solo elemento utile alla ricostruzione della vicenda è costituito dalla CTU dinamico-ricostruttiva, redatta dall'ing. , che il giudicante ritiene di Per_1
assumere quale principale fonte di prova utilizzata ai fini della decisione.
Il CTU, chiamato anche a chiarimenti in corso di causa, con rilievi chiari e motivati, ha dato risposta ai quesiti posti così chiarendo la dinamica del sinistro oggetto di causa.
Il CTU con la perizia depositata, scevra da vizi logici, ha accertato che “Il sinistro in esame viene ad essere suddiviso in due macro fasi di cui la prima coinvolgeva i veicoli Peugeot 5008 e Mercedes 20 fermi sulla careggiata. La
V/W PA tamponava la Mercedes che a sua volta tamponava la Peugeot. Cont Nella seconda fase del tamponamento multiplo la Volvo XC 90 (cfr. –
) tamponava la PA ormai ferma. CP_1
Per quanto sopra si evidenzia che l'energia cinetica iniziale della CP_12
sarebbe congrua e sufficiente a generare le deformazioni rilevate sui mezzi
Peugeot 5008 e Mercedes fermi al momento dell'impatto, confermando le dichiarazioni in atti delle parti . . ..”.
Il CTU ha dunque stabilito che la Volkswagen PA del signor , Pt_2
assicurato per RCA con tamponava la Mercedes 20 di CP_16 PT
che a sua volta tamponava la Peugeot 5008 del signor
[...] Parte_3
le ultime due entrambe ferme in coda, e che, solo nella seconda fase, il veicolo
Volvo XC90, assicurato per RCA con tamponava la Volkswagn CP_10
PA SW condotta dal signor . Parte_2
Stante la contestazione delle parti in merito alle dinamiche del tamponamento, veniva chiamato a chiarimenti il CTU, all'udienza del 05.10.22 ove, in contraddittorio con i periti di parte precisava “che il contributo energetico fornito dalla Volvo, è circa 8 volte inferiore a tutti i danni successivamente occorsi agli altri veicoli che la precedevano, in particolare i danni della Volvo sono stati determinati nella misura di una velocità equivalente d'urto di circa 12 Km ovvero il differenziale energetico, insufficienti a far sollevare il posteriore della
PA e generare l'abbassamento dell'anteriore della PA stessa . . .”.
Ancora, nella nota a chiarimenti del CTU depositata il 28.10.22 i danni alla VW
PA del , sono stati quantificati nella parte posteriore per un danno Pt_2 imponibile di € 2.796,10 mentre per la parte anteriore per un danno imponibile di
€ 8.203,90, nel segno evidente che quando la Volvo del coperta da CP_1 [...]
tamponava la VW PA del , la predetta aveva già causato il CP_11 Pt_2
tamponamento violento che causava danni sia alla Mercedes della che PT
alla Peugeot del . Pt_3
Tanto basta a consentire di ricostruire il sinistro in termini di doppio tamponamento, come sopra specificato, con violazione dell'art. 149 C.D.S. sia da parte del che da parte della per non aver rispettato la Pt_2 Parte_6
distanza di sicurezza prescritta dalla norma.
E' smentito, dunque, l'assunto delle parti , e , nonché Pt_3 PT Pt_2
della secondo cui la Volvo XC90 di proprietà del , assicurata CP_16 CP_1
con che seguiva il alla guida della propria vettura VW CP_10 Pt_2
PA, sia stata la causa esclusiva del tamponamento multiplo occorso per non aver rispettato la distanza di sicurezza con l'auto che la precedeva, così tamponandola e sospingendola in avanti.
Tanto accertato in fatto, va affermata la responsabilità di , in Parte_2
violazione all'articolo 149 comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, per non aver rispettato una distanza di sicurezza tale da garantirgli in ogni caso l'arresto tempestivo e dunque di evitare la collisione con il veicolo che lo precedeva che,
a causa della spinta in avanti ricevuta, a propria volta impattava inevitabilmente sul veicolo in testa.
Lo stesso, peraltro, non ha provato di non aver potuto evitare il tamponamento per cause a lui non imputabili, sicché dovrà rispondere in via esclusiva dei danni causati all'autovettura Mercedes 20 condotta dalla IG ai danni PT fisici da questa subiti, nonché dei danni causati all'autovettura Peugeout 5008 di proprietà del , entrambi fermi in coda, con la conseguenza che sia la Pt_3
IG che il signor non hanno assunto alcuna responsabilità PT Pt_3 nella determinazione dell'evento.
Valga richiamare sul punto consolidata e condivisibile giurisprudenza di legittimità, “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente
medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. n.18708/2021).
Va affermata altresì, per le medesime motivazioni in punto di diritto, la responsabilità della autovettura Volvo XC90 condotta dalla IG Parte_6
e di proprietà del signor , assicurata per RCA con CP_17 [...]
per non aver potuto evitare il tamponamento con Controparte_2
l'autovettura PA che la precedeva, così impattando su di essa in fase successiva però all'avvenuto tamponamento tra quest'ultima e quello condotto dalla IG PT
La Volvo XC90 infatti impattò la che la precedeva solo dopo che questa CP_12
aveva già tamponato la Mercedes 20 condotta dalla da qui la PT
responsabilità della conducente e proprietario della Volvo e per essi della
[...]
solo avuto riguardo al risarcimento alla parte posteriore del mezzo VW CP_11
PA e a parte del danno fisico occorso.
Con riguardo alle parti e società assicuratrice della vettura Pt_2 CP_10
Volvo, questi hanno dato atto di aver definito stragiudizialmente, nelle more del presente procedimento, le loro posizioni, anche in merito alla regolamentazione delle spese di lite, chiedendo in via principale al Tribunale di dichiararsi tra loro la cessazione della materia del contendere, come appresso si dirà.
2. Appurato, dunque, che sussiste in capo ai signori e Parte_4 Parte_3
il diritto al risarcimento degli asseriti danni, patrimoniali e non
[...]
patrimoniali per la prima ed esclusivamente patrimoniali quanto al secondo, si procede ora alla disamina della contestata richiesta risarcitoria, al fine di determinarne il “quantum”.
Parte_3
Per quanto riguarda i danni patrimoniali occorsi al signor Parte_3
proprietario del veicolo Peugeot 5008, la congruità dei costi di riparazione è stata valutata dal CTU ing. nell'ambito della svolta consulenza dinamico- Per_1
estimativa ed ha formato altresì oggetto di chiarimenti scritti, depositati dal CTU ad integrazione del proprio elaborato.
Sulla base degli accertamenti condotti dal CTU e di una analitica valutazione delle voci riguardanti i ricambi (portello posteriore, fanale retromarcia dx, sigla posteriore dx, fanale retronebbia post. sx, modanatura portello post., paraurti posteriore, modanatura portello post.), nonché dei tempi e dei costi della manodopera, la valutazione dei danni è stata stimata in complessivi euro
1.857,77, che si ritiene congrua alla luce del fatto che detta stima è stata effettuata dal CTU sulla base di unici elementi certi e obiettivi offerti in giudizio ed in particolare su ciò che è stato possibile “scorgere danneggiato sulle vetture dal solo esame della documentazione fotografica in atti” mancando qualsivoglia allegazione tecnica (rilievi fotografici e/o accessori danneggiati sostituiti) che avrebbe consentivo di evidenziare le fasi degli interventi e giustificare l'opportunità di scelte tecniche ed operative adottate, nonché i relativi costi (cfr. pag. 4 chiarimenti ing. ). Per_1
Quanto invece al riconoscimento delle spese di noleggio, esse potranno trovare accoglimento. La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo affermato che il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato non è “in re ipsa” ma deve essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo (Cass. n.
27389/2022); ed ancora il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. n.
5447/2020).
Orbene nel caso di cui ci si occupa il danno da fermo tecnico del veicolo incidentato del non è soltanto presunto, ma è altresì stato allegato e Pt_3
dimostrato attraverso la produzione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo (cfr. doc. 06 fasc. parte); ad esso andrà dunque altresì riconosciuta la spesa per il noleggio pari a euro 152,50.
Consegue la condanna del signor , quale conducente della VW Parte_2
PA e quale compagnia di assicurazione per la RCA Controparte_4 di detta vettura al momento dell'incidente stradale, al pagamento in solido, in favore del signor dell'importo complessivo di euro 2.010,27. Parte_7
Detto importo deve essere rivalutato dall'esborso alla data odierna. Sulla somma ad oggi rivalutata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo deve poi maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'esborso a quella odierna.
Parte_4
Per quanto riguarda i danni patrimoniali e non occorsi alla IG , Parte_4
proprietaria del veicolo Mercedes 200 tg. DS192SE.
Quanto a danno biologico misurato percentualmente esso consiste nella menomazione all'integrità psicofisica della persona la quale esplica una incidenza negativa sulle attività ordinarie intese come aspetti dinamico- relazionali comuni a tutti (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 19153 del 19.7.2018); non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno “in re ipsa”, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi
(così, Cass. Civ. n. 25887/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7513 del 27.3.2018).
In ordine alla quantificazione dei danni, questo Giudice ritiene corretta e condivisibile la stima effettuata dal CTU medico legale Dott.ssa la Per_2
quale, sulla scorta della documentazione medica in atti, visitata la IG PT
, con ragionamento scevro da vizi logico-giuridici, ha accertato in capo alla
[...] stessa, la compatibilità tra le lesioni procurate “lesioni a genesi traumatica
(distorsione del rachide cervicale e contusione dorso-lombare)” e l'evento, quantificando nella misura del 2-3% il danno biologico e in giorni 15 (quindici) la Inabilità Temporanea Parziale al 75 %, in giorni 20 (venti) la Inabilità
Temporanea Parziale al 50 % ed in giorni 30 (trenta) il periodo di Inabilità
Temporanea Parziale al 25%.
Pertanto, in base ai valori dell'art. 139, co. 1, lett. b), del d.lgs. n. 209/2005 e il d.m. 16/07/2024 di aggiornamento degli importi dei danni di lieve entità alla persona (cd. micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenuto conto che la danneggiata aveva 42 anni al momento del sinistro, deve riconoscersi l'importo di euro 2.307,63 a titolo di danno biologico permanente (2,5%) ed euro 1.588,15 a titolo di danno biologico temporaneo (di cui euro 621,45 al 75%, euro 552,40 al 50% ed euro 414,30 al
25%), così per un totale di euro 3.895,78, cui dovranno aggiungersi euro
2.469,27 per spese mediche documentate ritenute dal CTU congrue e compatibili rispetto all'evento lesivo.
Non può invece riconoscersi il danno morale;
sul punto si ricorda che, in caso di lesioni micropermanenti, ai fini della liquidazione del danno morale, in aggiunta al danno biologico, il danneggiato deve allegare tutte le circostanze utili per dimostrare che la lesione patita abbia determinato una sofferenza o un turbamento, e la prova delle stesse può essere fornita anche mediante lo strumento delle presunzioni (cfr. Cass. civ. 17209/2015 secondo cui “in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori
(micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Dunque, se in linea di principio neanche con riguardo alle lesioni di lieve entità si può escludere il c.d. danno morale dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per valutare e personalizzare il danno non patrimoniale, si deve però tener conto della lesione in concreto subita.
Questa impostazione è conforme alla sentenza di questa Corte n. 29191 del
2008, ove si afferma “l'autonomia ontologica del danno morale”, e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato. Ne consegue che, anche in caso di danno da micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 del codice delle assicurazioni private. Questo significa però che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni”).
Nel caso in esame, sul punto, tale prova non può dirsi raggiunta.
Nulla potrà essere riconosciuto anche avuto riguardo alle spese per la sostituzione della protesi mammaria sx.
A tal fine, gli approfondimenti svolti nell'ambito della C.T.U., anche tramite le valutazioni specialistiche del dott. , ausiliario del CTU e Persona_3
specialista in chirurgia plastica, al fine di dirimere la questione relativa alla riconducibilità della rotazione protesica al sinistro di causa e alla congruità delle spese sostenute per l'intervento chirurgico di sostituzione protesica, hanno consentito di escludere, con congrue e motivate argomentazioni tecniche, ogni riconducibilità delle lamentate problematiche al sinistro de quo, rendendo per l'effetto ingiustificata ogni relativa pretesa risarcitoria.
L'ausiliario del CTU chiamato a esprimersi sul punto ha chiaramente evidenziato che, secondo il criterio del più probabile che non “si ritiene la rotazione della protesi mammaria sinistra occorsa alla IG.ra più probabilmente non PT correlabile all'incidente stradale di cui è stata vittima. Tuttavia, al riguardo non vi sono (e non vi potranno mai essere) certezze, ma si tratta esclusivamente di probabilità espresse ragionevolmente sulla base della documentazione disponibile e dell'esperienza dello scrivente” (cfr. pag. 16 CTU in atti).
Conclusivamente, alla danneggiata spetta, quanto a danno non patrimoniale, la somma suindicata, di euro 3.895,73 che dovrà essere devalutata al momento della verificazione del sinistro (agosto 2017); su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata di anno in anno, fino alla data della presente sentenza. Sulla somma risultante decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo.
Andranno riconosciute altresì alla danneggiata le spese mediche sostenute nella somma su indicata di euro 2.469,27 oltre alle spese di CTP pari a euro 3.660,00 come da preavvisi di parcella dimessi dalla parte con la comparsa conclusionale.
Dette somme devono essere rivalutate, dall'esborso alla data odierna;
interessi e rivalutazione monetaria sono calcolati secondo il criterio indicato in precedenza.
Quanto invece al danno all'autovettura, anche la stima dei danni riportati dal veicolo Mercedes 20 di proprietà di , indicati da questa, a fronte Parte_4
della fattura di riparazione della Carrozzeria Circest s.r.l., nella somma di euro
10.230,82, è stata oggetto di valutazione nell'ambito della C.T.U. estimativa svolta dall'ing. . Per_1
Nel proprio elaborato il C.T.U. ha stimato in euro 6.800,00 il valore commerciale ante sinistro del mezzo.
A seguito della chiamata a chiarimenti il CTU, nella relazione integrativa, ha compiuto una valutazione analitica delle voci di spesa relative al ripristino, giungendo ad indicare in euro 7.336,33 la valutazione complessiva dei danni ritenuti congrui.
Il CTU ha precisato che “le stesse operazioni di ripristino sono state interessate da una numerosa ed ampia sostituzione/riparazione di accessori ed organi ausiliari in alcun modo “visibili” nella documentazione in atti e, che avrebbe richiesto un accurato ed analitico esame valutativo in merito all'opportunità o meno della loro sostituzione” (cfr. pag. 3 chiarimenti CTU).
Come ulteriormente precisato dall'ing. , invero, “L'esame della Per_1 documentazione in atti e l'esibizione (preventivi, stime peritali, ricevute fiscali e fatture) non rappresentano elementi tecnici oggettivi e/o fonte di una indiscussa
e corretta valutazione atta all'assumere quale elemento tecnico di inequivocabilità, tale da giustificare il ripristino della vettura, senza un riscontro e/o confronto obiettivo all'idoneità e dell'opportunità delle scelte tecniche ed operative adottate – in particolare di una eventualità alla sostituzione di organi meccanici ed ausiliari del motopropulsore e/o parti meccaniche che solo da un diretto esame (e visione!) con opportuna verifica possono confutare da ogni ragionevole dubbio tecnico”.
Sulla scorta di tali presupposti il CTU. ha quindi motivatamente indicato in euro
7.336,33 il valore di spesa ritenuto congruo, evidenziando, al contempo, come detto valore stimato di ripristino “risulta superiore al valore del veicolo al momento del sinistro”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità si è espressa con chiarezza nei seguenti termini: “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo per un incidente stradale, costituito dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni si propone in realtà una domanda di risarcimento in forma specifica. Pertanto, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, sicché il giudice potrà condannare il danneggiante al risarcimento del danno per equivalente”(cfr. Cassazione civile sez. III,
01/02/2023 n. 2982), precisando ulteriormente che “la disposizione dell'art.
2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma
specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente; se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato ovvero nella «differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con
l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato». Quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente «allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo».
Deve comunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2,
c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti
o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore
a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato” (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/04/2023, n. 10686; conforme
Cassazione civile sez. III, 26/05/2014, n. 11662).
Orbene, dovendo applicare tale principio al caso di specie, rileva questo Giudice come i costi di riparazione quantificati e ritenuti congrui dal CTU, ammontanti a euro 7.336,33, superino marginalmente il valore ante sinistro del veicolo quantificati in euro 6.800,00; la differenza fra il valore del mezzo e il costo delle riparazioni rientra entro i limiti di tolleranza indicati, ed assunti, dalla Corte di
Cassazione, anche in considerazione del fatto che il veicolo era funzionante e ben conservato.
Dovranno pertanto essere riconosciuti alla IG le spese per il PT ripristino dell'auto quantificate dal CTU in euro 7.336,33.
Detto importo deve essere rivalutato dall'esborso alla data odierna. Sulla somma ad oggi rivalutata sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo.
L'importo deve poi maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna.
Per quanto riguarda le domande avanzate dal signor nei Parte_2
Cont confronti della assicurazione si rileva come, come sopra accennato, che, nelle more del giudizio, come ammesso da entrambe le parti di causa, in forza delle risultanze emerse dalla CTU tecnico ricostruttiva e della CTU medico legale sulla persona di , è intervenuta tra il medesimo Parte_2 Parte_2
e assicuratrice del mezzo condotto dalla sig.ra
[...] CP_2 CP_5 che ha urtato da tergo l'auto del , una transazione in forza della quale Pt_2
ha dato atto di aver già pagato, in data 18.09.18, a titolo di CP_2
risarcimento del danno materiale alla parte posteriore del veicolo PA del la somma di € 3.837,00 con accessori (di cui € 3.437,00 per il capitale Pt_2
Cont ed € 400,00 per spese -sub. doc. 6 fascicolo causa n. 9624/18 RG) e si è impegnata a versare per il risarcimento del danno fisico il 50% di quello stimato dal CTU nominato e così € 3.440,00 per sorte capitale oltre ad € 1.500,00 oltre accessori per spese di lite, chiedendo entrambi al Tribunale di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda proposta da contro e (RG. 9624/18 – Trib. Parte_2 CP_1 CP_2
Venezia, già riunito alla causa principale).
Si osserva in merito che la rinuncia in esame ha determinato la cessazione della materia del contendere tra le suddette parti. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere tra costoro e, considerato che il Pt_2
Cont non ha insistito sulla domanda di condanna della e dei signori e CP_13
, contumaci, a rifondergli le spese del giudizio in quanto già definite Pt_6
stragiudizialmente, non sussiste la necessità di pronunciarsi sulle sue domande nemmeno ai fini della condanna alla rifusione delle spese di lite.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come la Suprema Corte a Sezioni Unite
(cfr. sent. SS.UU. n. 1048 del 9.6/28.9.2000) abbia avuto modo di sottolineare il principio per cui la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta venga meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. La giurisprudenza di legittimità ha poi precisato che “La cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito
civile - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Sentenza n.26351 del 05/12/2005) e che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti.
Pertanto, al Tribunale non rimane che dichiarare con la presente sentenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti in questione anche in ordine alle spese di lite.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza per quanto concerne le parti Parte_2
, e e sono liquidate come da dispositivo
[...] Parte_4 Parte_3
sulla base delle tariffe vigenti di cui al D.M. 55/14 aggiornati al D,M. 147/22 tenuto conto del valore effettivo della controversia (c.d. decisum), e non del disputandum (cfr. Cass. S.U. n. 19014/2007), dell'attività effettivamente svolta, per cui si attestano sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000) per la fase di studio, istruttoria, e la fase decisoria e sono aumentate del 30% attesa l'assistenza di più parti in causa, e , da parte dello PT Pt_3
stesso procuratore, come da nota spese da questo dimessa.
Quanto invece alla domanda di condanna alle spese avanzata da nei CP_11
confronti dei chiamanti e , queste devono essere compensate PT Pt_3
atteso il legittimo affidamento riposto dagli attori nel Rapporto Redatto dalla
Polizia Municipale di Roncade che rilevava una responsabilità esclusiva nell'accadimento dei fatti in capo all'autovettura Volvo XC90 assicurata con
CP_11
Le spese di CC.TT.UU. vanno poste interamente a carico della parte soccombente e in via solidale tra Parte_2 Controparte_4
loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna Parte_3
il signor e in persona del legale Parte_2 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire il danno patrimoniale occorsogli pari a euro 2.010,27, oltre interessi come in motivazione;
- Accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna il Parte_4
signor e in persona del legale Parte_2 Controparte_4
rappresentante pro-tempore, in solido tra loro, a risarcire il danno non patrimoniale occorso alla stessa pari a euro 3.895,73 nonché il danno patrimoniale accertato pari a euro 9.828,28 (euro 7.336,00 + euro 2.469,27), oltre interessi come in motivazione;
- Dichiara con la presente sentenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere tra le parti e Parte_2 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
anche in ordine alle spese di lite;
- Condanna le parti e in persona del Parte_2 Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro, a rimborsare agli attori e le spese di giudizio che si liquidano in Parte_4 Parte_3
Euro 528,00 per spese e in complessivi Euro 5.590,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali 15%, cpa e iva se dovuta come per legge, somma quest'ultima (competenze professionali) da distrarsi in favore degli avvocati Giorgio Caldera e Sara Zamboni, dichiaratisi procuratori antistatari;
- Condanna le parti e in persona del Parte_2 Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro, a rimborsare all'attrice le spese di CTP pari a euro 3.660,00, oltre interessi come in Parte_4
motivazione;
- Pone le spese di CC.TT.UU. in via definitiva e per l'intero, come liquidate con separati decreti, a carico delle parti e Parte_2 Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro-tempore, in via solidale tra loro;
- compensa le spese di lite tra le parti , e Parte_4 Parte_3 [...]
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore.
Così deciso in Venezia in data 08.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sabrina Bonanno