Decreto presidenziale 3 marzo 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 30/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 01152/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 651 del 2024, proposto da
Euroservices S.r.l. - in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mariachiara Paone, Maria Lorusso e Anna Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 11 aprile 2018, n. 873, e del decreto ingiuntivo emesso da Tribunale di Catanzaro in data 15 giugno 2016, da essa confermato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro;
Visto l'art. 34, comma 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che Euroservices S.r.l. - in liquidazione si è rivolta a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’ottemperanza della sentenza meglio indicata in epigrafe;
Osservato che, in vista della decisione, l’amministrazione ha adempiuto, così come confermato anche dalla parte ricorrente non corso della camera di consiglio fissata;
Ritenuto che la materia del contendere è cessata, potendosi compensare tra le parti le spese di lite, in ragione dell’esito in rito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AL (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Vittorio Carchedi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO