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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 14/10/2025, n. 1742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1742 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1428/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1428/2017
TRA
difeso dall'avv. SIBIO GIUSEPPINA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentati e difesi, rispettivamente, dagli Avv.ti Valeria Grandizio ed CP_1
ET TR, GI AL
RESISTENTI
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14 luglio 2017 parte ricorrente proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
13976201500000378000, notificata in data 20 aprile 2015, emessa per il mancato pagamento di contributi previdenziali relativi a diverse cartelle di pagamento riferite agli anni 2009-2011.
1 2. L'opponente deduceva che le cartelle sottostanti non erano mai state ritualmente notificate e che pertanto i relativi crediti dovevano ritenersi prescritti, essendo decorso ampiamente il termine quinquennale previsto per i contributi previdenziali.
3. Si costituiva eccependo in via preliminare la decadenza Controparte_2 dell'opposizione per violazione del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 del
D.Lgs. n. 46/1999, ritenendo trattarsi di opposizione a un atto della riscossione;
nel merito sosteneva la regolare notifica delle cartelle e l'insussistenza della prescrizione.
4. Si costituiva altresì l , eccependo la carenza di legittimazione passiva, CP_1 trattandosi di atto emesso dal concessionario della riscossione, nonché
l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, sostenendo la validità delle notifiche e l'efficacia interruttiva delle stesse.
*****
5. L'eccezione di decadenza non è fondata. L'atto impugnato ha natura di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. n. 602/1973, avente carattere endoprocedimentale e privo di contenuto impositivo. Tale atto, pur essendo autonomamente impugnabile, non è soggetto al termine decadenziale di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, riferito esclusivamente agli atti della riscossione coattiva, quali cartelle di pagamento, avvisi di addebito, intimazioni o iscrizioni ipotecarie definitive (Cass. civ., sez. VI, 20 maggio 2020, n. 9246; Cass. civ., sez. V, 24 febbraio 2021, n. 4914;
Cass. civ., sez. VI, 6 aprile 2022, n. 11015).
6. L'opposizione è dunque ammissibile e tempestiva.
7. Non merita accoglimento neppure l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' , che conserva la titolarità dei rapporti giuridici relativi alla contribuzione e CP_1 alle prestazioni previdenziali, anche se la riscossione dei relativi crediti è affidata al concessionario. Entrambi i soggetti, quindi, sono legittimati passivi nelle controversie che riguardano la sussistenza, la validità o la prescrizione del credito previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 23 dicembre 2019, n. 31365).
2 8. Dall'esame della documentazione in atti risulta che le cartelle sottostanti sono state notificate a persone diverse dal destinatario (padre, moglie, sorella). Ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., la notifica può validamente essere eseguita a persona di famiglia o addetta alla casa solo se convivente con il destinatario e se sia data prova di tale convivenza. Nel caso di specie, la resistente non ha fornito prova della convivenza né dell'idoneità dei soggetti a ricevere l'atto, limitandosi a produrre le relate prive di tali indicazioni.
9. Va altresì rilevato che, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, in caso di consegna della cartella a persona diversa dal destinatario, l'agente della riscossione ha l'obbligo di inviare al destinatario una raccomandata informativa per comunicare l'avvenuta notifica. La mancata prova dell'invio di tale comunicazione determina la nullità della notificazione, non potendosi ritenere perfezionato il procedimento notificatorio (Cass. civ., sez. VI, 6 maggio 2020, n. 8530; Cass. civ., sez. V, 25 settembre 2019, n. 23800; Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2022, n. 6395).
10. In mancanza della raccomandata informativa, le notifiche non possono ritenersi valide e non sono idonee a interrompere la prescrizione dei crediti.
11. I crediti previdenziali si prescrivono nel termine quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, salvo atti interruttivi ritualmente notificati.
Considerato che le cartelle risalgono agli anni 2009-2011, che non risulta prova di valide notifiche interruttive e che la comunicazione preventiva di ipoteca è stata notificata solo nel 2015, deve ritenersi decorso il termine di prescrizione.
12. Ne consegue che i crediti sottesi alla comunicazione impugnata devono considerarsi estinti per prescrizione, con conseguente illegittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa in loro riferimento.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
– Accoglie il ricorso e, per l'effetto accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi alle cartelle di pagamento indicate in ricorso;
3 – Condanna l' e l' , in solido, alla rifusione delle Controparte_3 CP_1 spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge da distrarre ex art. 93 cpc
– Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso, 15/10/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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