TRIB
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/05/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 960/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il n11/02/1960 , e Parte_1 C.F._1
,elettivamente domiciliati in OV , presso lo studio dell'avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Parte_1
ATTORI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, corrente in OV ed ivi elettivamente domiciliato in VIA G.T.
INVREA, 16/4 16129 NO , presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA PAOLO, che lo rappresenta e difende come mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo;
Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso, anche in merito alla tardiva costituzione del Condominio
e alla conseguente sua decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio;
pagina 1 di 5 Previa occorrendo ammissione dei mezzi di prova dedotti;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa nulla e/o inefficace o come meglio e/o annullare la deliberazione del in OV Piazza Leonardo da Vinci 9-10 in data 18 febbraio 2020 CP_1
nella parte in cui ha deciso di ripartire le spese di revisione delle tabelle millesimali in violazione dei criteri di legge e in assenza della convenzione richiesta dall'art. 1123, comma 1, cod. civ. e/o annullare la delibera medesima in quanto relativa a un argomento non inserito all'ordine del giorno dell'assemblea e in quanto la signora non risulta essere stata convocata. Parte_2
In ogni caso, porre a carico del Controparte_2
le spese tutte del presente giudizio, ivi compresi diritti e onorari,
[...] oltre CPA e IVA”. parte convenuta:
Voglia il Tribunale Civile di OV adito (in riassunzione), previa istruttoria
e/o verifica degli atti di causa:
IN PRINCIPALITA':
- respingere le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- condannare gli odierni attori alle spese ed alle competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_3
al fine di sentire dichiarare nulla e\o annullabile la delibera assunta in data 18\2\2020, in relazione al punto 6 dell'o.d.g. avente ad oggetto “Revisione delle tabelle millesimali a seguito di frazionamento di alcuni appartamenti”.
Il tenore del verbale in questione è il seguente: “La trattazione dell'argomento viene al momento rinviata. Si ribadisce comunque che il costo di tale pratica dovrà gravare sui condomini che, avendo apportato delle modifiche nella proprietà, hanno reso necessaria la revisione delle tabelle millesimali(come già da verbale del 4 marzo 2019) e non su coloro che non hanno effettuato alcun cambiamento”
A sostegno dell'impugnativa parte attrice assumeva in primo luogo la mancata convocazione di che assumeva essere comproprietaria unitamente a , nonché Parte_2 Parte_1
usufruttuaria degli immobili contrassegnati dagli interni 10/2, 10/2A e 10/2B alla suddetta assemblea ed, inoltre, lamentava l'illegittimità della delibera assunta sub punto 6 dell'odg, nella parte in cui aveva deciso di ripartire le spese di revisione delle tabelle millesimali in violazione dei criteri di legge e in pagina 2 di 5 assenza della convenzione richiesta dall'art. 1123, comma 1, cod. civ. ed in quanto relativa a un argomento non inserito all'ordine del giorno dell'assemblea
Si costituiva il convenuto il quale, non sollevando eccezioni processuali e di merito non CP_1
rilevabili d'ufficio, contestava nel merito la domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
Più specificamente, secondo l'assunto della difesa di parte convenuta, in ordine al punto 6 dell'o.d.g. dell'assemblea in questione non sarebbe stata assunta alcuna deliberazione ma si sarebbe trattato di una mera dichiarazione/postulazione di intenti messa a verbale.
Successivamente venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e, con ordinanza del 23\10\2023, su richiesta dei difensori delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20\12\2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente, deve rilevarsi che gli attori lamentano innanzitutto l'omessa convocazione di
[...]
nella qualità di comproprietaria dell'immobile nonché usufruttuaria dello stesso. Parte_2
Parte convenuta ha contestato l'assunto della difesa di parte attrice, sul rilievo che Parte_2 sarebbe stata convocata insieme al figlio comproprietario all'indirizzo di quest'ultimo Parte_1
che costantemente la rappresenta anche in giudizio, e tenuto conto del diritto dei comproprietari ad un unico e solo rappresentante nelle assemblee condominiali.
Tanto premesso in fatto, devono essere individuati, ai fini della decisione, i soggetti ai quali l'amministratore deve inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea, affinché la stessa possa legittimante deliberare.
In proposito, deve rilevarsi che il testo novellato dell'art 1136 c.c. recita “ l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.”
Il chiaro tenore letterale della citata norma induce a ritenere, senza alcun dubbio, che destinatari della convocazione devono essere tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari.
Va, inoltre, in proposito, osservato che la circostanza che l'art 67 disp att.c.c,. nella nuova formulazione, preveda il diritto dei comproprietari di aver un solo rappresentante in assemblea, non significa che sia sufficiente ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di essi.
pagina 3 di 5 Risulta, anzi il contrario, ovvero che a ciascun comproprietario deve essere inviato l'avviso di convocazione affinché sia allo stesso consentito di individuare colui che, in propria rappresentanza, parteciperà alla riunione.
Va, inoltre, rilevato che il novellato art 66.comma III disp. att c.c. dispone che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione…”
Nella specie, deve rilevarsi che il condominio che era onerato di fornire la prova di aver comunicato l'avviso di convocazione nelle forme prescritte dalla suddetta norma all'attrice , non Parte_2 ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente ex art 2697 c.c..
Ne consegue che la delibera assunta in data 18\2\2020, in relazione al punto 6 dell'o.d.g. avente ad oggetto “Revisione delle tabelle millesimali a seguito di frazionamento di alcuni appartamenti”. deve essere annullata per omessa convocazione di uno dei comproprietari degli immobili in questione e che ogni altra censura alla stessa risulta assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificati con DM147\22
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione annulla la deliberazione assunta dall'assemblea del condomino di , in Parte_3
data 18\2\2020 in relazione al punto 6 dell'odg avente ad oggetto “Revisione delle tabelle millesimali a seguito di frazionamento di alcuni appartamenti”.
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore a rimborsare agli attori e Parte_1 Parte_2 le spese di lite che liquida in € 4900 per compensi,oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
pagina 4 di 5 OV, 5 maggio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NO
Sezione III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 960/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il n11/02/1960 , e Parte_1 C.F._1
,elettivamente domiciliati in OV , presso lo studio dell'avv. Parte_2
, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti Parte_1
ATTORI contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, corrente in OV ed ivi elettivamente domiciliato in VIA G.T.
INVREA, 16/4 16129 NO , presso lo studio dell'avv. CAMPAGNA PAOLO, che lo rappresenta e difende come mandato in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice:
Piaccia al Tribunale Ill.mo;
Ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta;
Previe le pronunce e le declaratorie del caso, anche in merito alla tardiva costituzione del Condominio
e alla conseguente sua decadenza dalle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio;
pagina 1 di 5 Previa occorrendo ammissione dei mezzi di prova dedotti;
Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa nulla e/o inefficace o come meglio e/o annullare la deliberazione del in OV Piazza Leonardo da Vinci 9-10 in data 18 febbraio 2020 CP_1
nella parte in cui ha deciso di ripartire le spese di revisione delle tabelle millesimali in violazione dei criteri di legge e in assenza della convenzione richiesta dall'art. 1123, comma 1, cod. civ. e/o annullare la delibera medesima in quanto relativa a un argomento non inserito all'ordine del giorno dell'assemblea e in quanto la signora non risulta essere stata convocata. Parte_2
In ogni caso, porre a carico del Controparte_2
le spese tutte del presente giudizio, ivi compresi diritti e onorari,
[...] oltre CPA e IVA”. parte convenuta:
Voglia il Tribunale Civile di OV adito (in riassunzione), previa istruttoria
e/o verifica degli atti di causa:
IN PRINCIPALITA':
- respingere le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate;
- condannare gli odierni attori alle spese ed alle competenze di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio il , in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_3
al fine di sentire dichiarare nulla e\o annullabile la delibera assunta in data 18\2\2020, in relazione al punto 6 dell'o.d.g. avente ad oggetto “Revisione delle tabelle millesimali a seguito di frazionamento di alcuni appartamenti”.
Il tenore del verbale in questione è il seguente: “La trattazione dell'argomento viene al momento rinviata. Si ribadisce comunque che il costo di tale pratica dovrà gravare sui condomini che, avendo apportato delle modifiche nella proprietà, hanno reso necessaria la revisione delle tabelle millesimali(come già da verbale del 4 marzo 2019) e non su coloro che non hanno effettuato alcun cambiamento”
A sostegno dell'impugnativa parte attrice assumeva in primo luogo la mancata convocazione di che assumeva essere comproprietaria unitamente a , nonché Parte_2 Parte_1
usufruttuaria degli immobili contrassegnati dagli interni 10/2, 10/2A e 10/2B alla suddetta assemblea ed, inoltre, lamentava l'illegittimità della delibera assunta sub punto 6 dell'odg, nella parte in cui aveva deciso di ripartire le spese di revisione delle tabelle millesimali in violazione dei criteri di legge e in pagina 2 di 5 assenza della convenzione richiesta dall'art. 1123, comma 1, cod. civ. ed in quanto relativa a un argomento non inserito all'ordine del giorno dell'assemblea
Si costituiva il convenuto il quale, non sollevando eccezioni processuali e di merito non CP_1
rilevabili d'ufficio, contestava nel merito la domanda attorea della quale chiedeva il rigetto.
Più specificamente, secondo l'assunto della difesa di parte convenuta, in ordine al punto 6 dell'o.d.g. dell'assemblea in questione non sarebbe stata assunta alcuna deliberazione ma si sarebbe trattato di una mera dichiarazione/postulazione di intenti messa a verbale.
Successivamente venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e, con ordinanza del 23\10\2023, su richiesta dei difensori delle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 20\12\2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione su dette conclusioni, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti e per i motivi di cui in appresso.
Più specificamente, deve rilevarsi che gli attori lamentano innanzitutto l'omessa convocazione di
[...]
nella qualità di comproprietaria dell'immobile nonché usufruttuaria dello stesso. Parte_2
Parte convenuta ha contestato l'assunto della difesa di parte attrice, sul rilievo che Parte_2 sarebbe stata convocata insieme al figlio comproprietario all'indirizzo di quest'ultimo Parte_1
che costantemente la rappresenta anche in giudizio, e tenuto conto del diritto dei comproprietari ad un unico e solo rappresentante nelle assemblee condominiali.
Tanto premesso in fatto, devono essere individuati, ai fini della decisione, i soggetti ai quali l'amministratore deve inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea, affinché la stessa possa legittimante deliberare.
In proposito, deve rilevarsi che il testo novellato dell'art 1136 c.c. recita “ l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati.”
Il chiaro tenore letterale della citata norma induce a ritenere, senza alcun dubbio, che destinatari della convocazione devono essere tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari.
Va, inoltre, in proposito, osservato che la circostanza che l'art 67 disp att.c.c,. nella nuova formulazione, preveda il diritto dei comproprietari di aver un solo rappresentante in assemblea, non significa che sia sufficiente ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di essi.
pagina 3 di 5 Risulta, anzi il contrario, ovvero che a ciascun comproprietario deve essere inviato l'avviso di convocazione affinché sia allo stesso consentito di individuare colui che, in propria rappresentanza, parteciperà alla riunione.
Va, inoltre, rilevato che il novellato art 66.comma III disp. att c.c. dispone che “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano e deve contenere
l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione…”
Nella specie, deve rilevarsi che il condominio che era onerato di fornire la prova di aver comunicato l'avviso di convocazione nelle forme prescritte dalla suddetta norma all'attrice , non Parte_2 ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente ex art 2697 c.c..
Ne consegue che la delibera assunta in data 18\2\2020, in relazione al punto 6 dell'o.d.g. avente ad oggetto “Revisione delle tabelle millesimali a seguito di frazionamento di alcuni appartamenti”. deve essere annullata per omessa convocazione di uno dei comproprietari degli immobili in questione e che ogni altra censura alla stessa risulta assorbita .
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto gravano su parte convenuta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55\14 come modificati con DM147\22
P.Q.M.
il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione annulla la deliberazione assunta dall'assemblea del condomino di , in Parte_3
data 18\2\2020 in relazione al punto 6 dell'odg avente ad oggetto “Revisione delle tabelle millesimali a seguito di frazionamento di alcuni appartamenti”.
dichiara tenuto e conseguentemente condanna il , in Controparte_4 persona dell'amministratore pro tempore a rimborsare agli attori e Parte_1 Parte_2 le spese di lite che liquida in € 4900 per compensi,oltre rimborso spese forfettario al 15% Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.
pagina 4 di 5 OV, 5 maggio 2025
Il G.O.P
dott.ssa Maddalena Vaglio Bernè
pagina 5 di 5