Sentenza 20 aprile 2022
Improcedibile
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/04/2022, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2022
N. 00618/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2016, proposto da
TI MA PP e IC MA, rappresentate e difese dall'avvocato Anna MA Ciardo, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Calabria, 3;
contro
Comune di Brindisi, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Francesco Trane, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Astuto in Lecce, via Umberto I, 28;
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, viale Aldo Moro 1;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via Rubichi;
Comune di Carovigno, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO e Associazione W.W.F Italia Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro - tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Delle Foglie, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 290 del 5.10.2015, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi dal 16.11.2015 all'1.12.2015, avente ad oggetto l’approvazione della proposta di modifica del perimetro della riserva Naturale dello Stato di OR TO, in rettifica della precedente deliberazione giuntale n. 234/2014;
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 234 del 3.7.2014, nei limiti dell'interesse delle ricorrenti;
- nonchè, ove occorra e per quanto di ragione:
- della deliberazione di G.R. della Regione Puglia n. 2247 del 29.12.2007 e il parere ivi richiamato;
- della deliberazione di G.R. della Regione Puglia n. 1097 del 26.4.2010;
- della richiamata relazione ecologica del 29.4.2015 e documento di analisi Swot approvati con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 2 del 28.05.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO;
- del Piano di Gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale dello Stato di OR TO e S.I.C. OR TO e Macchia S. Giovanni approvato con D.M. n. 107 del 28.01.2013, pubblicato in G.U. n. 226 del 26.09.2013, e delle relative Tavole richiamate 20 e 21 di modifica dell'area protetta;
- della deliberazione n. 14, verbale n. 91, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO;
- nonché, ove occorra, di quanto emerso all'incontro di cui al verbale dell'11.09.2012 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 11.09.2012;
- della deliberazione n. 12, verbale n. 25, dell'11.12.2012 dell'Assemblea Consortile dei Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO;
- dell'atto del 17.2.2014 n. 13024 del medesimo Consorzio;
- della nota del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO del 16.4.2014 prot. n. 0000935/G/2014;
- della deliberazione n. 2, verbale n. 34 del 28.5.2015 dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO;
- della nota prot. n. 002399/N/2015 del 6.7.2015 del Direttore del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO;
- della nota prot. n. 0004770/H/2015 del 7.12.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO;
- del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4.2.2000 con cui viene istituita la Riserva Naturale Statale di OR TO;
- nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Comune di Brindisi, Regione Puglia, Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Associazione W.W.F. Italia Onlus;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to A.M. Ciardo, avv.to A. Tolomeo in sostituzione dell'avv.to G. Delle Foglie e avv.to D. Limongelli in sostituzione dell'avv.to A. Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le odierne ricorrenti assumono: di essere comproprietarie pro indiviso di un terreno costiero in località “Punta Penne/Apani” sito nel Comune di Brindisi (fg.3, p.lle 399,405,401,4029); TI MA PP di essere proprietaria del terreno di cui al fg. 3 p.lle 40,397,403 e comproprietaria di altra porzione di terreno distinta in Catasto al f.g.3, p.lle 400 e 406, destinato ad attività di stabilimento balneare (parcheggio), ubicati anch’essi nel Comune di Brindisi nella medesima località.
Con il ricorso all’esame, le stesse impugnano la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 290 del 5.10.2015, pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Brindisi dal 16.11.2015 all'1.12.2015, avente ad oggetto: " Approvazione della proposta modifica perimetro di Riserva Naturale dello Stato di OR TO - Rettifica di quanto approvato con Deliberatone C.C. n. 234 del 3.07.2014 ", nella parte in cui viene deliberata la condivisione della proposta di riperimetrazione della Riserva Naturale dello Stato di OR TO (come da stralcio di piano di gestione e regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale); la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 234 del 3.07.2014 e le richiamate cartografie del Piano Comunale Costiero del Comune di Brindisi; la deliberazione di G.R della Regione Puglia n. 2247 del 29.12.2007, pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 25.01.2008 e il parere, ivi richiamato, espresso dalla Regione Puglia all'ampliamento della Riserva Naturale Statale di OR TO; la deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 1097 del 26.04.2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 19.05.2010, con cui la Regione Puglia ha approvato in via definitiva il Piano di Gestione e il Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di OR TO e del S.I.C. OR TO e Macchia S. Giovanni; la richiamata relazione ecologica del 29.04.2015 e il documento di analisi approvati con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 2 del 28.05.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva; il Piano di Gestione e Regolamento Attuativo quinquennale della Riserva Naturale dello Stato di OR TO e S.I.C. OR TO approvato con D.M. n. 107 del 28.01.2013, pubblicato in G.U., n. 226 del 26.09.2013, unitamente alle relative Tavole richiamate (20 e 21) di modifica dell’area protetta; la deliberazione n. 14 (verbale n. 91) del 9. 11.2012 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di OR TO, avente ad oggetto: “Proposta di modifica perimetro Riserva Naturale dello Stato di OR TO ” unitamente alle tav. 20 e 21 ivi richiamate (allo stato non conosciute); ove occorra il verbale dell'11.09.2012, del Consorzio di OR TO, relativo all’incontro tenutosi presso il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare in data 11.09.2012; la deliberazione n. 12 (verbale n. 25) dell'11.12.2012 dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO, avente ad oggetto: “ Approvazione proposta modifica perimetro Riserva Naturale dello Stato OR TO ”; l'atto del 17.02.2014 n. 13024 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO; la nota del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO del 16.04.2014; la deliberazione n. 2 (verbale n. 34) del 28.05.2015 dell'Assemblea Consortile del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO, avente ad oggetto: “ Approvazione bozza documento di pianificazione per le aree incluse nell'ampliamento RNS OR TO e della proposta ivi indicata di riperimetrazione della Riserva Naturale dello Stato di OR TO con stralcio di piano di gestione e regolamento attuativo quinquennale ”, ivi compresa la relazione e il documento di analisi; la nota del 6.07.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO, a firma del Direttore del Consorzio, avente ad oggetto: “ proposta ampliamento RNS OR TO ”; la nota del 7.12.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO, avente ad oggetto: osservazioni avverso la delibera di G.C. n. 290 del 5.10.2015 del Comune di Brindisi con cui si riscontravano le osservazioni alla delibera di G.C. formulate dal ricorrente, ivi comprese le note e gli atti in essa richiamate nonché il “ Piano di Gestione della RNS di OR TO (capitolo N- tavola 19)” ; il Decreto Ministero dell’Ambiente del 4.02.2000 con cui viene istituita la Riserva Naturale dello Stato di OR TO, oltre agli atti a questi presupposti e connessi.
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.
I. Erroneità nei presupposti - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione, falsa ed erronea applicazione di legge (art.7 della L. n.214/1990; D.M. 4.02.2000 del Ministero dell'Ambiente di Istituzione della riserva naturale statale denominata “OR TO”- Direttiva Habitat 92/43/CEE - Direttiva Uccelli 73/409/CEE) - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 della L n.241/1990) - Contraddittorietà ed illogicità manifesta -Travisamento del fatto - Contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione.
II. Erroneità nei presupposti - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione, falsa ed erronea applicazione di legge (art. 7 della L n. /3990; D.M. 4.02.2000 del Ministero dell'Ambiente di Istituzione della riserva Naturale Statale denominata “OR TO”; L. n. 394/1991; Direttiva Habitat 4310EE; Direttiva Uccelli 73/409/CEE) - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 della L n..241/1990) - Contraddittorietà ed illogicità manifesta -Travisamento del fatto - Contraddittorietà tra provvedimenti della medesima Amministrazione.
III. Erroneità nei presupposti - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione ed erronea applicazione di legge (art. 7 della L n. 241/1990) -Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (ad. 3 della L. -241/1990) - Contraddittorietà ed illogicità manifesta; Travisamento del fatto; Contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione.
IV. Erroneità nei presupposti - Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di istruttoria -Violazione ed erronea applicazione di legge (L n. 241/1990; D.M.4.02.2000; L. n. 384/1991; Direttiva 92/43/CEE; art. 41 Costituzione - Direttiva 79/4098); Violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione (art. 3 L. n. 241/1990) - Contraddittorietà ed illogicità manifesta - Travisamento del fatto - Contraddittorietà tra provvedimenti della medesima amministrazione.
1.2. Il 14.3 2016 e 18.3 2016 si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO e il Comune di Brindisi, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Il 22.03.2016 e 23.3.2016, si sono costituite in giudizio anche l’Associazione W.W.F. Italia Onlus e la Regione Puglia, eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Tutte le parti del giudizio hanno successivamente articolato e ribadito le rispettive posizioni.
Nella pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è in parte irricevibile e, in parte, inammissibile, nei sensi di seguito indicati.
2.1. In particolare, condividendo il Collegio sul punto le eccezioni delle Amministrazioni resistenti, il ricorso si appalesa irricevibile per palese tardività del gravame, in primo luogo, con riferimento alla impugnativa di tutti i richiamati provvedimenti (puntualmente indicati in rubrica) adottati e approvati dalle Amministrazioni intimate tra l’anno 2007 e l’anno 2014 (regolarmente pubblicati).
Osserva, il Tribunale, che il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO è stato costituito, nel dicembre 2000, dai Comuni di Brindisi e di Carovigno nonché dall'Associazione "W.W.F. for Nature Onlus", al fine di gestire la Riserva Naturale terrestre (1.100 ettari) e marina (2.200 ettari) denominata "OR TO", istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 4 febbraio 2000 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2000), nonché le aree limitrofe ad esse connesse.
Con nota prot. n. 1322 del 27 giugno 2005, il Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO, sentita la Regione Puglia, trasmetteva presso i competenti uffici del Ministero dell'Ambiente il Piano di gestione della Riserva Statale e il Regolamento attuativo così come approvati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio il 31 marzo 2005 e dall'Assemblea Consortile il 6 maggio 2005.
La Regione Puglia, con deliberazione G.R. n. 2247 del 29 dicembre 2007, pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 25 gennaio 2008, esprimeva parere favorevole: all'adozione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale di OR TO e del S.I.C. «OR TO e Macchia San Giovanni» (codice S.I.C.: IT9140005); all'affidamento della gestione della Z.P.S. «OR TO» e della porzione del S.I.C. interna al perimetro della Riserva Naturale Statale e dell'Area Marina protetta al Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale e dell'Area Marina protetta di OR TO.
Con deliberazione G.R. n. 1465 del 01 agosto 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 153 del 01.10.2008, la Regione Puglia stabiliva «di approvare l'ampliamento del S.I.C. "OR TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), identificato nell'allegato A al medesimo atto per costituirne parte integrante e sostanziale, delegando l'Ufficio Parchi alla trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Ambiente per gli adempimenti di competenza e, successivamente, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1097 del 26 aprile 2010, n. 1097 pubblicata sul B.U.R.P. n. 89 del 19 maggio 2010, la Regione Puglia, anche alla luce della delibera G.R. n. 652/2010 (approvazione il Protocollo d'Intesa quale strumento attuativo delle procedure negoziali previste dal P.O. FESR 2007-2013, Asse IV, Linea d'intervento 4.4), stabiliva: “«...1) di prendere atto che, con nota acquisita agli atti del Settore Ecologia della Regione Puglia, prot. n. 6133 del 13.04.07 il Consorzio di Gestione di OR TO ha inviato gli elaborati del Piano di Gestione e Regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di OR TO e del SIC "OR TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005);2)di prendere atto che con D.G.R. n. 2247 del 29.12.07 pubblicata sul B. U.R.P. n. 15 del 25.01.08 la Regione Puglia esprimeva parere favorevole all'adozione del Piano di gestione e regolamento attuativo quinquennale della Riserva Naturale Statale di OR TO e del SIC "OR TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005); 3) di prendere atto che Con DGR n. 1645 del 01.08.08 pubblicata sul B. U.R.P. n. 153 del 01.10.08 la Regione Puglia approvava l'ampliamento del SIC "OR TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005) così come riportato nell'allegato A della stessa deliberazione;4) di prendere atto che ,con nota prot. 905/G/10, acquisita al protocollo della Regione Puglia Settore Ecologia con il n. 5354 del 13.04.10, il Consorzio di Gestione di OR TO ha inviato una nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la quale si ribadisce che l'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti di Importanza Comunitari spetta alle Regioni che vi provvedono sulla base delle linee guida stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente e quindi nessun parere deve essere espresso dal ministero per l'efficacia degli stessi;5) di procedere, pertanto, all'approvazione definitiva del suddetto Piano di Gestione del SIC "OR TO e Macchia S. Giovanni" (IT9140005), già adottato con precedente 2247 del 29.12.07 pubblicata sul B.U.R.P. n. 15 del 25.01.08... ».
Indi, il Ministero dell'Ambiente, con Decreto n. 107 del 28 gennaio 2013, pubblicato in G.U. -Supplemento Ordinario n. 226 del 26 settembre 2013, approvava e adottava il Piano di Gestione e il Regolamento attuativo della Riserva Naturale Statale di OR TO che, al Capitolo "Riperimetrazione” prevedeva anche la perimetrazione dell'area protetta, come graficamente visibile, per quanto di interesse, nella Tavola 19, dei terreni di proprietà delle ricorrenti.
In particolare, la citata Tavola n.19 (Allegato n.10 ai documenti depositati in giudizio il 26.01.2022 da parte del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO), espressamente approvata con D.M. n.107 del 28.01.2013 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 26.09.2013, Supplemento Ordinario n.67 - individuava chiaramente l’ampliamento della nuova perimetrazione, includendo tutta l’area a Nord posta sulla costa Brindisina, fra cui l’area di proprietà ricorrente.
Nessuno dei provvedimenti citati, per quando indubbiamente immediatamente lesivi degli interessi di parte ricorrente, risultano impugnati tempestivamente (entro il termine di 60 giorni dalla eseguita rituale pubblicazione dei provvedimenti stessi).
Peraltro, alla luce della citata documentazione, del tutto infondata per tabulas è la tesi espressa dalle ricorrenti nella memoria conclusiva, secondo cui “ la tavola 19, attestante la perimetrazione esistente dei terreni di proprietà di parte ricorrente, lungi dal costituire documento ufficiale ratificato dal Ministero ”, sarebbe stata “ sostituita ”, non risultando la stessa citata negli atti successivi inviati al Ministero.
Osserva, il Tribunale, che le affermazioni delle ricorrenti non trovano conforto in alcun “ contrarius actus ” al citato D.M. n.107 del 28.01.2013 - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.226 del 26.09.2013, Supplemento Ordinario n.67, con il quale risulta l’approvazione (documentata) della suindicata Tavola n.19, dovendosi pertanto escludere giuridicamente che una perimetrazione disposta con Decreto Ministeriale possa subire modifiche o sostituzioni ad opera di atti espressi da Autorità Amministrative diverse (non competenti) e, peraltro, con diversa forma.
A tanto deve, peraltro, aggiungersi che sono le stesse ricorrenti ad impugnare (tardivamente) il citato D.M. n.107/2013.
2.2. Il ricorso è, del pari, irricevibile per tardività con riferimento alla impugnativa della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 234 del 3.7.2014 e delle richiamate cartografie del Piano Comunale Costiero del Comune di Brindisi.
In ogni caso, con riferimento alla impugnativa della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 290 del 5/10/2015 (e della precedente deliberazione G.M. n. 234/2014, unitamente alle note del 7.12.2015 del Consorzio di Gestione della Riserva Naturale Statale di OR TO e del 7.12.2015 di riscontro delle osservazioni formulate dalle ricorrenti del Comune di Brindisi) che - a dire delle ricorrenti - avrebbero comportato l’ampliamento della perimetrazione della Riserva Naturale dello Stato di OR TO, includendo anche una nuova area agricola di proprietà delle ricorrenti, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse (concreto ed attuale), trattandosi di atti meramente endoprocedimentali, e non definitivi.
In particolare, come efficacemente rilevato dal Ministero resistente, l'istruttoria per la definizione della procedura di riperimetrazione non risulta affatto definita con i provvedimenti comunali suindicati, atteso che l’art.8 del D. Lgs. n. 394/1991 prevede che le Riserve dello Stato e i Parchi Nazionali siano istituiti e delimitati in via definitiva con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentita la Regione interessata ( 1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria ”.)
Nella specie, in assenza degli altri passaggi procedimentali descritti dalla norma citata, non risulta ancora definito e concluso il procedimento di riperimetrazione e ampliamento della Riserva Naturale Statale di OR TO.
L’assenza di lesività dei provvedimenti comunali impugnati comporta pertanto la inammissibilità parziale del ricorso, tato più che le ricorrenti omettono di specificare quale limitazione concreta all’utilizzo delle aree costiere di loro proprietà derivi dall’approvazione dei provvedimenti comunali (preparatori) citati.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato in parte irricevibile per tardività quanto alla impugnativa della sequela procedimentale sfociata nei provvedimenti adottati (indicati in epigrafe) e pubblicati tra l'anno 2007 ed il 2014 e inammissibile, per carenza di interesse (concreto ed attuale), quanto alla impugnativa dei successivi provvedimenti comunali.
3.1. Sussistono nondimeno i presupposti di legge (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte irricevibile ed in parte inammissibile nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO