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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2764 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonella Arcoleo, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lidia Lo Presti, rappresentante e difensore;
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Assunta Claudia Corrao, rappresentante e difensore;
convenuti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero interveniente necessario
E NEI CONFRONTI DI
1 Avv. Maria Lenglet, nella qualità di Curatore speciale della minore Persona_1
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.;
[...]
Avente per oggetto: ricorso per riconoscimento figlio naturale previa nomina di curatore speciale del minore ai fini dell'azione ex art. 244 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 2 luglio 2025, le parti hanno concluso come da verbale, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/3/2025, ha chiesto: “• in via preliminare, Parte_1
nominare un curatore speciale alla minore affinché voglia procedere, ex art. 244 c.c., Persona_1
ad esperire azione di disconoscimento della paternità oggi attribuita in capo al sig. Parte_2
• dichiarato il disconoscimento, dichiarare il sig. nato a [...] il
[...] Parte_1
17.05.1980 padre biologico della minore nata a [...] il [...] ordinando Persona_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo le relative e necessarie annotazioni a margine Per_ dell'atto di nascita della minore • con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
A sostegno della domanda, ha esposto: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con , all'epoca coniugata con relazione dalla quale è Controparte_1 Parte_2
nata la piccola (il 18/8/2017); di avere erroneamente proposto, con atto di citazione Per_1 notificato nel dicembre del 2021, azione di impugnativa di riconoscimento di paternità ex art. 263 c.c., definita con sentenza n. 5499 del 12-14/11/2024, di rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva;
di volere procedere al riconoscimento della figlia minore previo disconoscimento della paternità del ai sensi dell'art. 244 c.c. su Per_1 Per_1
iniziativa di un Curatore speciale della minore, del quale ha chiesto in via preliminare la nomina ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione. In via istruttoria, ha chiesto disporsi i necessari accertamenti genetico-ematochimici e ammettersi prova testimoniale.
Con decreto del 17/3/2025, il Giudice delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 244 ultimo comma c.c., l'Avv. Maria Lenglet quale Curatore speciale della minore , Persona_1
titolare della legittimazione a proporre la domanda pregiudiziale di disconoscimento, ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
2 Con memoria depositata il 29/5/2025, si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1
ha chiesto: il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;
il rigetto della richiesta di CTU formulata dal in quanto non legittimato;
per l'ipotesi in cui il Pt_1 nominato Curatore avesse proposto la domanda pregiudiziale di disconoscimento, disporsi, in via preliminare, una CTU psicologica al fine di accertare, alla luce delle relazioni affettive, familiari e sociali acquisite dalla minore l'effettivo ed attuale Per_1 interesse della minore alla conservazione dello status acquisito;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti ematochimici e biologici fosse emersa una verità biologica difforme, salvaguardare, in ogni caso, il preminente e concreto interesse della minore alla conservazione dello status già acquisito;
se ritenuto opportuno, disporre l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Con memoria depositata il 30/5/2025, si è costituito il quale si è Parte_2
sostanzialmente associato alle richieste formulate dalla . CP_1
Con memoria depositata il 28/6/2025, si è infine costituita l'Avv. Maria Lenglet nella qualità di Curatore speciale della minore la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e, Per_1
in subordine, disporsi consulenza tecnica d'ufficio psicologica ai fini della valutazione dell'interesse della minore rispetto all'oggetto del giudizio. Per_1
All'udienza del 2/7/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
_______________
Ebbene, il Collegio non può che prendere atto del fatto che il Curatore speciale della minore – designato dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 244 ultimo comma Persona_1
c.p.c., su istanza di – ha ritenuto di non proporre la domanda di Parte_1 disconoscimento della paternità nei riguardi di Parte_2
Si impone, conseguentemente, una pronuncia di improcedibilità del giudizio, in mancanza della domanda pregiudiziale in questione.
Tale determinazione del Curatore speciale risulta basata, come emerge dalla relativa comparsa di costituzione, su una approfondita analisi, valutazione e comparazione degli interessi coinvolti nella fattispecie in esame, e, in quanto tale, risulta esente da censura.
Invero, il Curatore, valutati tutti gli elementi forniti dalle parti, incontrate le stesse, i relativi procuratori e la minore, ed operato il necessario bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris, ha ritenuto, nel preminente interesse della piccola che, pur se andrebbe Per_1
fatta definitiva chiarezza rispetto alla paternità della bambina, non risponda al benessere
3 della stessa, avuto riguardo alla sua età (7 anni), alla stabilità dei suoi rapporti familiari e dei suoi affetti ed alla necessità di preservarne una sana ed equilibrata crescita psicofisica, fare luogo al disconoscimento della paternità del Per_1
Tale scelta del Curatore speciale risulta pienamente condivisibile, avuto riguardo alla necessità di tutelare, nel caso concreto, il preminente interesse della piccola dando Per_1
quindi prevalenza al favor minoris rispetto al favor veritatis.
La minore si trova, invero, inserita in un contesto familiare ed affettivo sereno e stabile, che condivide – oltre che con la madre, con un fratello ed una sorella più grandi – anche con il il quale ha da sempre svolto il proprio ruolo paterno di cura, amore, Per_1
crescita ed educazione, pur consapevole da tempo del fatto che potrebbe non essere Per_1
biologicamente sua figlia, e che si è dichiarato comunque intenzionato a mantenere tale tipo di rapporto.
Giova, in proposito, richiamare la sentenza della Corte Costituzione n. 272 del
18/12/2017, nella cui motivazione si legge:
“Pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento.
Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti.
In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in esame”.
In un altro passaggio della motivazione, si legge: “… nell'auspicare una «tendenziale corrispondenza» tra certezza formale e verità naturale, si è riconosciuto che anche l'accertamento della verità biologica fa parte della complessiva valutazione rimessa al giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi che, insieme ad esso, concorrono a definire la complessiva identità del minore e, fra questi, anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello status già acquisito.
(…)
4 Nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l'espresso riconoscimento, da parte di questa Corte, che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa» (sentenza n. 162 del 2014).
L'esigenza di operare un'adeguata comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti e, in particolare, del minore, è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, con riferimento all'azione di disconoscimento della paternità.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso, infatti, che il favor veritatis costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale. Nel disporre, al quarto comma, che «[l]a legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità», l'art. 30 Cost. ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 30 maggio 2013, n. 13638; 22 dicembre 2016, n. 26767;
e 3 aprile 2017, n. 8617)”.
In altri termini, l'interesse del figlio, che si esprime sì nel diritto alla costruzione della sua identità personale e delle sue origini biologiche, coincide anche con il diritto a salvaguardare quel rapporto di continuità affettiva e relazionale che si è sviluppato nel tempo verso coloro che se ne sono presi cura nella veste di genitori: tale interesse, nella sua complessità, vale a bilanciare altre istanze che entrano in gioco, quale, appunto, l'interesse pubblico alla certezza degli status ovvero l'interesse del genitore biologico a vedere riconosciuto il proprio ruolo genitoriale.
La componente del diritto all'identità personale che attiene alla discendenza biologica dell'individuo deve, cioè, fare i conti con quello che è l'altro elemento indefettibile della personalità dell'interessato: ossia l'immagine che lo stesso ha interiorizzato dentro di sé come figlio di chi si è preso cura di lui stabilmente nel tempo, instaurando una relazione familiare e affettiva. Immagine, questa, che si riverbera, altresì, all'esterno, nella vita di relazione.
Così, se, da un lato, l'accertamento delle origini biologiche è un momento fondamentale del processo volto alla costruzione della personalità individuale, v'è comunque l'esigenza
5 di preservare la continuità affettiva e relazionale che ha caratterizzato il percorso di vita dell'individuo all'interno dell'ambiente familiare, palesandosi, altresì, nella rete dei rapporti sociali.
Nella stessa direzione è utile richiamare Cass. 16/10/2023 n. 28646: “Ai sensi degli artt.
30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 cod. civ., in materia di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale connesso all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente collegato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali all'interno di una famiglia, soprattutto in ipotesi di un minore infraquattordicenne”.
”Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 6/10/2021 n. 27140, sempre in relazione ad un caso di minore infraquattordicenne;
di identico tenore, Cass. 6/3/2019 n. 6517 e Cass. 22/12/2016 n.
26767; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Ravenna 2/10/2023 n. 649).
Ebbene, tornando al caso in esame, proprio avendo di mira il best interest of the child riferito alla piccola deve escludersi che, quantomeno allo stato attuale, l'accertamento Per_1
della sua effettiva paternità biologica (con le relative conseguenze giuridiche sullo status) corrisponda alla necessaria tutela del suo benessere psicofisico e della sua crescita: trattasi, invero, di una bambina di appena 7 anni, ragionevolmente priva di quelle risorse personali ed emotive necessarie per poter affrontare un evento così sconvolgente rispetto alla propria identità ed alla propria vita, quale sarebbe la eventuale notizia di una diversa paternità biologica. Un simile accertamento avrebbe, invero, un impatto significativo sul suo equilibrio, inevitabilmente provocando lo sgretolamento delle sue certezze esistenziali e relazionali e determinando il concreto rischio di comprometterne il benessere psicologico: rischio che, almeno allo stato, può e deve essere evitato.
Né possono avere rilievo, ai fini della valutazione da compiersi in questa sede, le modalità, eventualmente traumatiche, con le quali la bambina potrebbe altrimenti prendere consapevolezza della eventuale diversa paternità biologica: tale aspetto – sul
6 quale ha insistito parte ricorrente – esula da questo procedimento e, lungi dal potere condizionarne l'esito, rientra, piuttosto, nella sfera di responsabilità degli adulti coinvolti nella vicenda, ai quali è rimessa ogni prudente valutazione al riguardo.
Nulla ovviamente esclude che, in futuro, l'opportunità di intraprendere l'azione di disconoscimento della paternità potrà essere diversamente valutata, eventualmente dietro sollecitazione della stessa minore, che, venuta a conoscenza della possibile diversa paternità e compiuti i 14 anni di età, potrà chiedere la nomina del Curatore speciale per proporre l'azione in questione;
ovvero, detta azione potrà essere proposta, senza alcuna limitazione temporale (ai sensi dell'art. 244 penultimo comma c.c., invero, “l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio”), dalla stessa una volta raggiunta la maggiore età. Per_1
Dalle considerazioni che precedono consegue la dichiarazione di improcedibilità della domanda di disconoscimento di paternità, domanda che il Curatore speciale ha correttamente valutato di non proporre, in quanto ritenuta contraria all'interesse della minore dal medesimo rappresentata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto del contenuto e delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara improcedibile il giudizio;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2764 del ruolo generale dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Antonella Arcoleo, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Lidia Lo Presti, rappresentante e difensore;
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._3
elettivamente domiciliato presso l'Avv. Assunta Claudia Corrao, rappresentante e difensore;
convenuti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero interveniente necessario
E NEI CONFRONTI DI
1 Avv. Maria Lenglet, nella qualità di Curatore speciale della minore Persona_1
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c.;
[...]
Avente per oggetto: ricorso per riconoscimento figlio naturale previa nomina di curatore speciale del minore ai fini dell'azione ex art. 244 c.c.
Conclusioni: all'udienza del 2 luglio 2025, le parti hanno concluso come da verbale, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/3/2025, ha chiesto: “• in via preliminare, Parte_1
nominare un curatore speciale alla minore affinché voglia procedere, ex art. 244 c.c., Persona_1
ad esperire azione di disconoscimento della paternità oggi attribuita in capo al sig. Parte_2
• dichiarato il disconoscimento, dichiarare il sig. nato a [...] il
[...] Parte_1
17.05.1980 padre biologico della minore nata a [...] il [...] ordinando Persona_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo le relative e necessarie annotazioni a margine Per_ dell'atto di nascita della minore • con vittoria di spese, competenze e onorari del presente grado di giudizio”.
A sostegno della domanda, ha esposto: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con , all'epoca coniugata con relazione dalla quale è Controparte_1 Parte_2
nata la piccola (il 18/8/2017); di avere erroneamente proposto, con atto di citazione Per_1 notificato nel dicembre del 2021, azione di impugnativa di riconoscimento di paternità ex art. 263 c.c., definita con sentenza n. 5499 del 12-14/11/2024, di rigetto della domanda per carenza di legittimazione attiva;
di volere procedere al riconoscimento della figlia minore previo disconoscimento della paternità del ai sensi dell'art. 244 c.c. su Per_1 Per_1
iniziativa di un Curatore speciale della minore, del quale ha chiesto in via preliminare la nomina ai sensi dell'ultimo comma di tale disposizione. In via istruttoria, ha chiesto disporsi i necessari accertamenti genetico-ematochimici e ammettersi prova testimoniale.
Con decreto del 17/3/2025, il Giudice delegato ha nominato, ai sensi dell'art. 244 ultimo comma c.c., l'Avv. Maria Lenglet quale Curatore speciale della minore , Persona_1
titolare della legittimazione a proporre la domanda pregiudiziale di disconoscimento, ed ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
2 Con memoria depositata il 29/5/2025, si è costituita in giudizio , la quale Controparte_1
ha chiesto: il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto;
il rigetto della richiesta di CTU formulata dal in quanto non legittimato;
per l'ipotesi in cui il Pt_1 nominato Curatore avesse proposto la domanda pregiudiziale di disconoscimento, disporsi, in via preliminare, una CTU psicologica al fine di accertare, alla luce delle relazioni affettive, familiari e sociali acquisite dalla minore l'effettivo ed attuale Per_1 interesse della minore alla conservazione dello status acquisito;
in via subordinata, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti ematochimici e biologici fosse emersa una verità biologica difforme, salvaguardare, in ogni caso, il preminente e concreto interesse della minore alla conservazione dello status già acquisito;
se ritenuto opportuno, disporre l'ascolto della minore ex art. 473 bis.4 c.p.c.
Con memoria depositata il 30/5/2025, si è costituito il quale si è Parte_2
sostanzialmente associato alle richieste formulate dalla . CP_1
Con memoria depositata il 28/6/2025, si è infine costituita l'Avv. Maria Lenglet nella qualità di Curatore speciale della minore la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, e, Per_1
in subordine, disporsi consulenza tecnica d'ufficio psicologica ai fini della valutazione dell'interesse della minore rispetto all'oggetto del giudizio. Per_1
All'udienza del 2/7/2025, le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.
_______________
Ebbene, il Collegio non può che prendere atto del fatto che il Curatore speciale della minore – designato dal Giudice delegato, ai sensi dell'art. 244 ultimo comma Persona_1
c.p.c., su istanza di – ha ritenuto di non proporre la domanda di Parte_1 disconoscimento della paternità nei riguardi di Parte_2
Si impone, conseguentemente, una pronuncia di improcedibilità del giudizio, in mancanza della domanda pregiudiziale in questione.
Tale determinazione del Curatore speciale risulta basata, come emerge dalla relativa comparsa di costituzione, su una approfondita analisi, valutazione e comparazione degli interessi coinvolti nella fattispecie in esame, e, in quanto tale, risulta esente da censura.
Invero, il Curatore, valutati tutti gli elementi forniti dalle parti, incontrate le stesse, i relativi procuratori e la minore, ed operato il necessario bilanciamento tra favor veritatis e favor minoris, ha ritenuto, nel preminente interesse della piccola che, pur se andrebbe Per_1
fatta definitiva chiarezza rispetto alla paternità della bambina, non risponda al benessere
3 della stessa, avuto riguardo alla sua età (7 anni), alla stabilità dei suoi rapporti familiari e dei suoi affetti ed alla necessità di preservarne una sana ed equilibrata crescita psicofisica, fare luogo al disconoscimento della paternità del Per_1
Tale scelta del Curatore speciale risulta pienamente condivisibile, avuto riguardo alla necessità di tutelare, nel caso concreto, il preminente interesse della piccola dando Per_1
quindi prevalenza al favor minoris rispetto al favor veritatis.
La minore si trova, invero, inserita in un contesto familiare ed affettivo sereno e stabile, che condivide – oltre che con la madre, con un fratello ed una sorella più grandi – anche con il il quale ha da sempre svolto il proprio ruolo paterno di cura, amore, Per_1
crescita ed educazione, pur consapevole da tempo del fatto che potrebbe non essere Per_1
biologicamente sua figlia, e che si è dichiarato comunque intenzionato a mantenere tale tipo di rapporto.
Giova, in proposito, richiamare la sentenza della Corte Costituzione n. 272 del
18/12/2017, nella cui motivazione si legge:
“Pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento.
Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti.
In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta e si proietta anche sull'interpretazione delle disposizioni da applicare al caso in esame”.
In un altro passaggio della motivazione, si legge: “… nell'auspicare una «tendenziale corrispondenza» tra certezza formale e verità naturale, si è riconosciuto che anche l'accertamento della verità biologica fa parte della complessiva valutazione rimessa al giudice, alla stregua di tutti gli altri elementi che, insieme ad esso, concorrono a definire la complessiva identità del minore e, fra questi, anche quello, potenzialmente confliggente, alla conservazione dello status già acquisito.
(…)
4 Nell'evoluzione normativa e ordinamentale del concetto di famiglia, a conferma del rilievo giuridico della genitorialità sociale, ove non coincidente con quella biologica, vi è anche l'espresso riconoscimento, da parte di questa Corte, che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa» (sentenza n. 162 del 2014).
L'esigenza di operare un'adeguata comparazione degli interessi in gioco, alla luce della concreta situazione dei soggetti coinvolti e, in particolare, del minore, è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte di cassazione, con riferimento all'azione di disconoscimento della paternità.
La giurisprudenza di legittimità ha escluso, infatti, che il favor veritatis costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta da affermarsi comunque, atteso che l'art. 30 Cost. non ha attribuito un valore indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale. Nel disporre, al quarto comma, che «[l]a legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità», l'art. 30 Cost. ha demandato al legislatore ordinario il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella naturale, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest'ultima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell'interesse del figlio (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 30 maggio 2013, n. 13638; 22 dicembre 2016, n. 26767;
e 3 aprile 2017, n. 8617)”.
In altri termini, l'interesse del figlio, che si esprime sì nel diritto alla costruzione della sua identità personale e delle sue origini biologiche, coincide anche con il diritto a salvaguardare quel rapporto di continuità affettiva e relazionale che si è sviluppato nel tempo verso coloro che se ne sono presi cura nella veste di genitori: tale interesse, nella sua complessità, vale a bilanciare altre istanze che entrano in gioco, quale, appunto, l'interesse pubblico alla certezza degli status ovvero l'interesse del genitore biologico a vedere riconosciuto il proprio ruolo genitoriale.
La componente del diritto all'identità personale che attiene alla discendenza biologica dell'individuo deve, cioè, fare i conti con quello che è l'altro elemento indefettibile della personalità dell'interessato: ossia l'immagine che lo stesso ha interiorizzato dentro di sé come figlio di chi si è preso cura di lui stabilmente nel tempo, instaurando una relazione familiare e affettiva. Immagine, questa, che si riverbera, altresì, all'esterno, nella vita di relazione.
Così, se, da un lato, l'accertamento delle origini biologiche è un momento fondamentale del processo volto alla costruzione della personalità individuale, v'è comunque l'esigenza
5 di preservare la continuità affettiva e relazionale che ha caratterizzato il percorso di vita dell'individuo all'interno dell'ambiente familiare, palesandosi, altresì, nella rete dei rapporti sociali.
Nella stessa direzione è utile richiamare Cass. 16/10/2023 n. 28646: “Ai sensi degli artt.
30 Cost., 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e 244 cod. civ., in materia di disconoscimento di paternità non comporta la prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, ma impone un bilanciamento fra il diritto all'identità personale connesso all'affermazione della verità biologica e l'interesse alla certezza degli status e alla stabilità dei rapporti familiari, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente collegato alla verità biologica ma ai legami affettivi e personali all'interno di una famiglia, soprattutto in ipotesi di un minore infraquattordicenne”.
”Tale bilanciamento non può costituire il risultato di una valutazione astratta, occorrendo, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore nelle vicende che lo riguardano, con particolare riferimento agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale” (Cass. 6/10/2021 n. 27140, sempre in relazione ad un caso di minore infraquattordicenne;
di identico tenore, Cass. 6/3/2019 n. 6517 e Cass. 22/12/2016 n.
26767; nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Ravenna 2/10/2023 n. 649).
Ebbene, tornando al caso in esame, proprio avendo di mira il best interest of the child riferito alla piccola deve escludersi che, quantomeno allo stato attuale, l'accertamento Per_1
della sua effettiva paternità biologica (con le relative conseguenze giuridiche sullo status) corrisponda alla necessaria tutela del suo benessere psicofisico e della sua crescita: trattasi, invero, di una bambina di appena 7 anni, ragionevolmente priva di quelle risorse personali ed emotive necessarie per poter affrontare un evento così sconvolgente rispetto alla propria identità ed alla propria vita, quale sarebbe la eventuale notizia di una diversa paternità biologica. Un simile accertamento avrebbe, invero, un impatto significativo sul suo equilibrio, inevitabilmente provocando lo sgretolamento delle sue certezze esistenziali e relazionali e determinando il concreto rischio di comprometterne il benessere psicologico: rischio che, almeno allo stato, può e deve essere evitato.
Né possono avere rilievo, ai fini della valutazione da compiersi in questa sede, le modalità, eventualmente traumatiche, con le quali la bambina potrebbe altrimenti prendere consapevolezza della eventuale diversa paternità biologica: tale aspetto – sul
6 quale ha insistito parte ricorrente – esula da questo procedimento e, lungi dal potere condizionarne l'esito, rientra, piuttosto, nella sfera di responsabilità degli adulti coinvolti nella vicenda, ai quali è rimessa ogni prudente valutazione al riguardo.
Nulla ovviamente esclude che, in futuro, l'opportunità di intraprendere l'azione di disconoscimento della paternità potrà essere diversamente valutata, eventualmente dietro sollecitazione della stessa minore, che, venuta a conoscenza della possibile diversa paternità e compiuti i 14 anni di età, potrà chiedere la nomina del Curatore speciale per proporre l'azione in questione;
ovvero, detta azione potrà essere proposta, senza alcuna limitazione temporale (ai sensi dell'art. 244 penultimo comma c.c., invero, “l'azione è imprescrittibile riguardo al figlio”), dalla stessa una volta raggiunta la maggiore età. Per_1
Dalle considerazioni che precedono consegue la dichiarazione di improcedibilità della domanda di disconoscimento di paternità, domanda che il Curatore speciale ha correttamente valutato di non proporre, in quanto ritenuta contraria all'interesse della minore dal medesimo rappresentata.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del giudizio, tenuto conto del contenuto e delle ragioni della decisione, sussistono giusti motivi per dichiararle interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara improcedibile il giudizio;
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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