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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/09/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 2279/2025 RGAC TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE OLIVERIO Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale atto di ricorso depositato il 26.05.2025 il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420240003152635000, notificato il 15 aprile 2025, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 25.488,85 indicata nell'atto di opposizione, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo gennaio 2018/dicembre 2023. A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto di non essere tenuto al pagamento dei contributi richiesti per il periodo sopra indicato, rilevando che con sentenza n. 1275/2022 del 14.09.2022, passata in giudicato il 15.03.2023, il Tribunale di Cosenza ha disposto la sua cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 26.01.2016. Ha dedotto, inoltre, in via subordinata l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione commercianti e per la richiesta di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive. Il ricorrente ha chiesto, quindi, la revoca dell'avviso di addebito opposto. 1 L si è costituito, riconoscendo di aver erroneamente proceduto alla CP_1 notifica dell'avviso di addebito e di aver disposto l'annullamento del titolo chiedendo, quindi, una declaratoria di cessata materia del contendere. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. L depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data CP_1
09.09.2025, la parte ricorrente in data 11.09.2025 aderendo alla richiesta dell di dichiarare cessata la materia del contendere e chiedendo la CP_1 rifusione delle spese di lite.
In accoglimento della concorde richiesta delle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' riconosciuto il proprio errore e, CP_1 quindi, la fondatezza delle ragioni del ricorrente, annullando l'avviso di addebito (è in atti il provvedimento di annullamento totale del titolo). Le spese di lite, compensate al 50% atteso l'esito del giudizio e liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere porsi a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza virtuale, considerato che il riconoscimento dell'erronea determinazione di emettere e notificare l'avviso è successivo al deposito e alla notifica del ricorso (l'annullamento del titolo esecutivo in sede amministrativa è avvenuto con disposizione del 05.08.2025, il ricorso è stato notificato il 31.05.2025). Le spese di lite andranno corrisposte in favore dello Stato, attesa l'ammissione del ricorrente al relativo beneficio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Annulla l'avviso di addebito n. 33420240003152635000. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
50% liquida in euro 1.348,50, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie, da corrispondere in favore dello Stato. Cosenza, 16/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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, rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE OLIVERIO Parte_1
opponente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
opposto Oggetto: opposizione ad avviso di addebito FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con rituale atto di ricorso depositato il 26.05.2025 il Sig. ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420240003152635000, notificato il 15 aprile 2025, con il quale è stato chiesto il pagamento della somma di euro 25.488,85 indicata nell'atto di opposizione, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Gestione Commercianti relativamente al periodo gennaio 2018/dicembre 2023. A sostegno dell'opposizione l'opponente ha dedotto di non essere tenuto al pagamento dei contributi richiesti per il periodo sopra indicato, rilevando che con sentenza n. 1275/2022 del 14.09.2022, passata in giudicato il 15.03.2023, il Tribunale di Cosenza ha disposto la sua cancellazione dalla Gestione Commercianti con decorrenza dal 26.01.2016. Ha dedotto, inoltre, in via subordinata l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione obbligatoria del ricorrente nella gestione commercianti e per la richiesta di pagamento dei contributi e delle somme aggiuntive. Il ricorrente ha chiesto, quindi, la revoca dell'avviso di addebito opposto. 1 L si è costituito, riconoscendo di aver erroneamente proceduto alla CP_1 notifica dell'avviso di addebito e di aver disposto l'annullamento del titolo chiedendo, quindi, una declaratoria di cessata materia del contendere. Veniva fissata per la decisione l'udienza del 15.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti. L depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data CP_1
09.09.2025, la parte ricorrente in data 11.09.2025 aderendo alla richiesta dell di dichiarare cessata la materia del contendere e chiedendo la CP_1 rifusione delle spese di lite.
In accoglimento della concorde richiesta delle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo l' riconosciuto il proprio errore e, CP_1 quindi, la fondatezza delle ragioni del ricorrente, annullando l'avviso di addebito (è in atti il provvedimento di annullamento totale del titolo). Le spese di lite, compensate al 50% atteso l'esito del giudizio e liquidate nella misura indicata in dispositivo, devono essere porsi a carico dell' CP_1 secondo la regola della soccombenza virtuale, considerato che il riconoscimento dell'erronea determinazione di emettere e notificare l'avviso è successivo al deposito e alla notifica del ricorso (l'annullamento del titolo esecutivo in sede amministrativa è avvenuto con disposizione del 05.08.2025, il ricorso è stato notificato il 31.05.2025). Le spese di lite andranno corrisposte in favore dello Stato, attesa l'ammissione del ricorrente al relativo beneficio.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Annulla l'avviso di addebito n. 33420240003152635000. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che, già compensate al CP_1
50% liquida in euro 1.348,50, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie, da corrispondere in favore dello Stato. Cosenza, 16/09/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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