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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2733 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dott. Pietro Caré ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2894 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato il [...] a [...], RJ, Brasile, residente e domiciliato Parte_1 alla Via Brisa do Mar n. 200, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasile, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a nata Persona_1 il 9.02.1988 a Rio de Janeiro, Brasile, sui figli minori nata il Persona_2
22.05.2013 a Rio de Janeiro, Brasile e nata il [...] a [...] Persona_3
Janeiro, RJ, Brasile, RG;
nato l'[...] a [...], SP, Brasile, residente e domiciliato alla Via Controparte_1
Brisa do Mar n. 200, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasile;
nato l'[...] a [...], SP, Brasile, residente e domiciliato alla Via Controparte_2
Brisa do Mar n. 200, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasile;
nata il [...] a [...], RJ, Brasile, residente e domiciliata Parte_2 alla Via estrada vereador Alceu de Carvalho n. 555 b5b recreio, Rio de Janeiro, Brasil, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a Persona_4
nato il [...] a [...], Brasile, sul figlio minore
[...] [...]
, nato il [...] a [...], Brasile;
Persona_5
, nata il [...] a [...], RJ, Brasile, residente e Controparte_3 domiciliata alla Via Brisa do Mar n. 200 Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Cavallasca del Foro di Como, giusta procura in atti;
- RICORRENTI -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in
Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “iure sanguinis”.
Conclusioni: all'udienza del 19 novembre 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note di udienza depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga Controparte_4 dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
1 , figlio di e , nato il [...] a [...], provincia Persona_6 Persona_7 Persona_8 di Cosenza (doc. n. 1), successivamente emigrato in Brasile dove decedeva in data 07.09.1951
(doc. n. 2). La moglie decedeva in data 13.04.1966 a Rio de Janeiro, Persona_9
RJ, Brasile (doc. n. 3).
, noto anche come non si era naturalizzato brasiliano e non aveva Persona_6 Per_10 rinunciato alla cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione (doc. n. 18), trasmettendola validamente ai discendenti fino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti espongono che dall'unione di con Persona_6 Persona_9
nasceva il 05.07.1938 doc. n. 4), il quale contraeva matrimonio in data
[...] Persona_11
27.07.1978 con . Successivamente la moglie passava a firmarsi Parte_3 [...]
(doc. n. 5). Dall'unione coniugale nasceva il 10.06.1978 Parte_4 Parte_1
(doc. n. 6) e il 14.02.1981 (doc. n. 13). Parte_2
Discendenza Parte_1
In data 27.10.2001 sposava a Rio de Janeiro, RJ, Brasile. Persona_12
Successivamente la moglie passava a chiamarsi (doc. n. 7) e dall'unione Persona_13 coniugale nascevano l'8.03.2003 e (doc. nn. 9 e Controparte_2 Controparte_1
10).
In data 26.09.2012 posava in seconde nozze Parte_1 Persona_14 passando a firmarsi (doc. n. 8). Persona_1
Dalla seconda unione coniugale nascevano il 22.05.2013 (doc. n. Persona_2
11) e il 17.09.2019 (doc. n. 12). Persona_3
Discendenza Parte_2 sposava . Pt_2 Parte_1 Parte_5
Dall'unione coniugale nasceva il 05.11.2005 (doc. n. 14), come Controparte_3 da dichiarazione di maternità depositata in atti (doc. n. 15).
Dalla relazione di con nasceva il Parte_2 Persona_15
31.12.2012 (doc. n. 16), come da dichiarazione di maternità Persona_5
(doc. n. 17).
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo, in via principale, la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna. In via gradata, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha preso visione del ricorso senza formulare conclusioni.
Istruita con produzione documentale, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
****
2. In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di Fuscaldo, provincia di Cosenza, circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
2.1 Sempre in via preliminare, con riguardo alla richiesta di sospensione del giudizio in pendenza di questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna, si deve anzitutto
2 evidenziare che, nel caso in esame, non si verte in un'ipotesi di sospensione necessaria del processo.
Ciò precisato, in ogni caso si deve dare atto della sopravvenienza della sentenza n. 142/2025 del
24/06/2025, depositata il 31.7.2025, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondata la questione di legittimità proposta dal tribunale felsineo.
2.2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_6
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_7 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San PA (Brasile), territorialmente competente per la rispettiva residenza, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa (doc. n. 19, n. 20 e n. 21).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Altresì, l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del
19/01/2012).
3. Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita e il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli odierni Persona_6 ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano)
e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
3 Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima degli arresti della giurisprudenza, costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile,
e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_4 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani dei ricorrenti.
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro, il 9.12.2025
Il Giudice dott. Pietro Caré
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