CASS
Sentenza 20 giugno 2024
Sentenza 20 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2024, n. 24355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24355 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI BE CE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ,e_e_ exvue-Lu.à .0 (11ciu,„Disz 2 .2_, ek` uLx-puiai-T2 Penale Sent. Sez. 5 Num. 24355 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la condanna di FR Di LA, inflitta in primo grado alla pena di nove mesi di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile, per il reato di minaccia aggravata e di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo di cui all'art. 636 cod. pen., commessi entrambi ai danni di SA EO, amministratore unico delle due società proprietarie del fondo violato, il 28.12.2015, con il riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata specifica. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi. 2.1. La prima censura denuncia violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di prescrizione dei reati che sarebbe seguita all'esclusione della recidiva reiterata specifica, ingiustamente ritenuta sussistente dalla difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge e nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo alla mancata escussione di alcuni testi della difesa, ritenuti ingiustificatamente irrilevanti, senza una base fattuale che confortasse tale convinzione e nonostante la richiesta difensiva fosse stata specifica, indicando le circostanze delle quali avrebbero dovuto riferire e la loro decisività. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e nullità della sentenza in relazione al rigetto del motivo di appello dedicato a contestare la legittimità dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato, a sua volta, l'istanza di attivazione dei poteri conferiti al giudice dall'art. 507 cod. proc. pen. formulata dalla difesa, per ottenere l'esame dei testimoni decisivi di cui al secondo motivo di ricorso. Il ricorso evidenzia che si trattava di testimoni oculari dell'accaduto, presenti nel momento in cui sarebbero stati commessi i reati e non sopraggiunti in una fase successiva alla loro realizzazione, come invece sostenuto dai giudici di merito erroneamente. Tanto più in una situazione in cui i testi d'accusa sono costituiti soltanto dalla persona offesa e dai suoi dipendenti. 2.4. La quarta argomentazione difensiva attiene alla violazione di legge derivata, a giudizio della difesa, dalla mancata esclusione della parte civile in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen., per erronea interpretazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 159 del 2011, e mancato rispetto della procedura da osservare ai sensi del codice antimafia;
si chiede di conseguenza l'annullamento delle statuizioni relative alla condanna al risarcimento del danno. La tesi del ricorrente — che probabilmente parte dall'assunto, implicito e non meglio chiarito, che le società proprietarie del fondo violato fossero interne ad un circuito di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 - è che il difensore della persona offesa non fosse legittimato a rappresentarla in giudizio, dovendo questa essere 2 rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, qualora se ne riconosca l'opportunità, previa autorizzazione del giudice delegato. Sarebbe erronea la prospettiva dei giudici d'appello, i quali hanno evidenziato come il ruolo di amministratore unico della persona offesa, e non di amministratore giudiziario delle società proprietarie del fondo violato, rendeva inapplicabile la disciplina normativa richiamata al caso di specie. 3. Il PG Loy ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si richiama ai motivi di ricorso, opponendosi alle conclusioni del PG. 3.2. La parte civile ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, evidenziandone le ragioni, nonchè nota spese per la somma di euro 7.281,90 oltre accessori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. La prescrizione dei reati, commessi il 28.12.2015, è ben lontana dall'essere decorsa, poiché nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta l'aggravante speciale della recidiva reiterata specifica, che sposta in avanti il termine di estinzione del reato per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. 3. I successivi due motivi sono aspecifici, reiterativi di ragioni già proposte con l'atto di appello e superate dalla sentenza impugnata. 3.1. La richiesta di esaminare tre testimoni ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. è stata rigettata dal Tribunale con motivazione che la Corte d'Appello, del tutto logicamente, ha ritenuto soddisfacente, poiché attestata sulla loro inutilità: si tratta di testimoni che non hanno riferito nulla in merito ai reati nel corso delle indagini, benchè presenti sui luoghi teatro dei fatti, sicchè la sentenza impugnata ha avuto buon gioco a ribadire tale inutilità ed a rigettare il motivo d'appello. D'altra parte, il motivo di ricorso, così come formulato, è generico ed "esplorativo" poiché neppure evidenzia quali circostanze tali testi - che, si ribadisce, nulla mai hanno riferito nel corso delle indagini pur essendo stati identificati - potrebbero aggiungere alla piattaforma probatoria. In tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della 3 decisione nel contesto procesuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849). 3.2. Il terzo motivo è inammissibile perché anch'esso genericamente formulato, evocando la medesima necessità di ascolto dei testi invece ritenuti inutili da entrambi i giudici di merito, nel prisma della violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Anche in questo caso, il motivo è dedotto senza indicazione delle circostanze che tali testi - i quali nulla hanno riferito nel corso delle indagini, come stabilito nelle decisioni di primo e secondo grado - avrebbero dovuto riferire, né tantomeno della loro assoluta necessità di ascolto in dibattimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed uno degli epiloghi decisori previsti dalla legge. Tuttavia, il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione o il cui difetto di motivazione, se manifestamente illogica, è censurabile in sede di legittimità, determinando la nullità della sentenza per violazione di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non deduce carenza o illogicità della motivazione con cui non si è dato luogo all'istruttoria integrativa ex art. 507 cod. proc. pen., né nullità della sentenza per tale ragione, ma ripropone gli argomenti a sostegno della richiesta, quasi che la Corte di cassazione fosse essa stessa giudice cui compete tale potere istruttorio. Anche per tale ragione, il motivo di ricorso è fuori fuoco e rivela la sua inammissibilità. 4. Infine, il quarto motivo di censura è inammissibile perché generico. L'esposizione della ragione di ricorso, scarsamente comprensibile, se non con uno sforzo di volontà supplente da parte del Collegio, tradisce una confusa prospettazione sia della situazione giuridica di riferimento, cui il ricorrente si richiama per dedurre un difetto di legittimazione che avrebbe incidenza sulle statuizioni relative alla condanna al risarcimento del danno, delle quali chiede l'annullamento, sia della stessa situazione di fatto. La tesi del ricorrente probabilmente parte dall'assunto, del tutto implicito e non meglio chiarito, che le società proprietarie del fondo violato fossero interne ad un circuito di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011; da qui, la tesi che il difensore della persona offesa non sarebbe stato legittimato a rappresentarla in giudizio, dovendo la società proprietaria essere rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, previa autorizzazione del giudice delegato. Tuttavia, non spetta alla Corte di cassazione dipanare nodi irrisolti e incomprensibili del ricorso, che, per tale mancanza di chiarezza nella prospettazione del motivo, deve essere ritenuto anche in questa parte inammissibile. 4 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. Il ricorrente deve essere condannato, altresì, anche alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che si ritiene congruo indicare nella somma di euro 3.800, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 febbraio 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso ,e_e_ exvue-Lu.à .0 (11ciu,„Disz 2 .2_, ek` uLx-puiai-T2 Penale Sent. Sez. 5 Num. 24355 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 14/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Viene impugnata la sentenza della Corte d'Appello di Palermo con cui è stata confermata la condanna di FR Di LA, inflitta in primo grado alla pena di nove mesi di reclusione, oltre alle statuizioni in favore della parte civile, per il reato di minaccia aggravata e di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo di cui all'art. 636 cod. pen., commessi entrambi ai danni di SA EO, amministratore unico delle due società proprietarie del fondo violato, il 28.12.2015, con il riconoscimento dell'aggravante della recidiva reiterata specifica. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro distinti motivi. 2.1. La prima censura denuncia violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia di prescrizione dei reati che sarebbe seguita all'esclusione della recidiva reiterata specifica, ingiustamente ritenuta sussistente dalla difesa. 2.2. Il secondo motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge e nullità della sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva con riguardo alla mancata escussione di alcuni testi della difesa, ritenuti ingiustificatamente irrilevanti, senza una base fattuale che confortasse tale convinzione e nonostante la richiesta difensiva fosse stata specifica, indicando le circostanze delle quali avrebbero dovuto riferire e la loro decisività. 2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e nullità della sentenza in relazione al rigetto del motivo di appello dedicato a contestare la legittimità dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato, a sua volta, l'istanza di attivazione dei poteri conferiti al giudice dall'art. 507 cod. proc. pen. formulata dalla difesa, per ottenere l'esame dei testimoni decisivi di cui al secondo motivo di ricorso. Il ricorso evidenzia che si trattava di testimoni oculari dell'accaduto, presenti nel momento in cui sarebbero stati commessi i reati e non sopraggiunti in una fase successiva alla loro realizzazione, come invece sostenuto dai giudici di merito erroneamente. Tanto più in una situazione in cui i testi d'accusa sono costituiti soltanto dalla persona offesa e dai suoi dipendenti. 2.4. La quarta argomentazione difensiva attiene alla violazione di legge derivata, a giudizio della difesa, dalla mancata esclusione della parte civile in relazione al reato di cui all'art. 636 cod. pen., per erronea interpretazione dell'art. 39 del d.lgs. n. 159 del 2011, e mancato rispetto della procedura da osservare ai sensi del codice antimafia;
si chiede di conseguenza l'annullamento delle statuizioni relative alla condanna al risarcimento del danno. La tesi del ricorrente — che probabilmente parte dall'assunto, implicito e non meglio chiarito, che le società proprietarie del fondo violato fossero interne ad un circuito di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011 - è che il difensore della persona offesa non fosse legittimato a rappresentarla in giudizio, dovendo questa essere 2 rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, qualora se ne riconosca l'opportunità, previa autorizzazione del giudice delegato. Sarebbe erronea la prospettiva dei giudici d'appello, i quali hanno evidenziato come il ruolo di amministratore unico della persona offesa, e non di amministratore giudiziario delle società proprietarie del fondo violato, rendeva inapplicabile la disciplina normativa richiamata al caso di specie. 3. Il PG Loy ha chiesto con requisitoria scritta l'inammissibilità del ricorso. 3.1. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali si richiama ai motivi di ricorso, opponendosi alle conclusioni del PG. 3.2. La parte civile ha depositato conclusioni, con le quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, evidenziandone le ragioni, nonchè nota spese per la somma di euro 7.281,90 oltre accessori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di censura è manifestamente infondato. La prescrizione dei reati, commessi il 28.12.2015, è ben lontana dall'essere decorsa, poiché nei confronti dell'imputato è stata riconosciuta l'aggravante speciale della recidiva reiterata specifica, che sposta in avanti il termine di estinzione del reato per decorso del tempo, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. 3. I successivi due motivi sono aspecifici, reiterativi di ragioni già proposte con l'atto di appello e superate dalla sentenza impugnata. 3.1. La richiesta di esaminare tre testimoni ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. è stata rigettata dal Tribunale con motivazione che la Corte d'Appello, del tutto logicamente, ha ritenuto soddisfacente, poiché attestata sulla loro inutilità: si tratta di testimoni che non hanno riferito nulla in merito ai reati nel corso delle indagini, benchè presenti sui luoghi teatro dei fatti, sicchè la sentenza impugnata ha avuto buon gioco a ribadire tale inutilità ed a rigettare il motivo d'appello. D'altra parte, il motivo di ricorso, così come formulato, è generico ed "esplorativo" poiché neppure evidenzia quali circostanze tali testi - che, si ribadisce, nulla mai hanno riferito nel corso delle indagini pur essendo stati identificati - potrebbero aggiungere alla piattaforma probatoria. In tema di ricorso per cassazione, la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che siano indicate specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della 3 decisione nel contesto procesuale di riferimento (Sez. 5, n. 39764 del 29/5/2017, Rhafor, Rv. 271849). 3.2. Il terzo motivo è inammissibile perché anch'esso genericamente formulato, evocando la medesima necessità di ascolto dei testi invece ritenuti inutili da entrambi i giudici di merito, nel prisma della violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. Anche in questo caso, il motivo è dedotto senza indicazione delle circostanze che tali testi - i quali nulla hanno riferito nel corso delle indagini, come stabilito nelle decisioni di primo e secondo grado - avrebbero dovuto riferire, né tantomeno della loro assoluta necessità di ascolto in dibattimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. il giudice ha il dovere di acquisire, anche d'ufficio, i mezzi di prova indispensabili per la decisione, dovendosi escludere che sia rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed uno degli epiloghi decisori previsti dalla legge. Tuttavia, il mancato esercizio di detti poteri di integrazione probatoria richiede una motivazione specifica la cui omissione o il cui difetto di motivazione, se manifestamente illogica, è censurabile in sede di legittimità, determinando la nullità della sentenza per violazione di legge. Nel caso di specie, il ricorrente non deduce carenza o illogicità della motivazione con cui non si è dato luogo all'istruttoria integrativa ex art. 507 cod. proc. pen., né nullità della sentenza per tale ragione, ma ripropone gli argomenti a sostegno della richiesta, quasi che la Corte di cassazione fosse essa stessa giudice cui compete tale potere istruttorio. Anche per tale ragione, il motivo di ricorso è fuori fuoco e rivela la sua inammissibilità. 4. Infine, il quarto motivo di censura è inammissibile perché generico. L'esposizione della ragione di ricorso, scarsamente comprensibile, se non con uno sforzo di volontà supplente da parte del Collegio, tradisce una confusa prospettazione sia della situazione giuridica di riferimento, cui il ricorrente si richiama per dedurre un difetto di legittimazione che avrebbe incidenza sulle statuizioni relative alla condanna al risarcimento del danno, delle quali chiede l'annullamento, sia della stessa situazione di fatto. La tesi del ricorrente probabilmente parte dall'assunto, del tutto implicito e non meglio chiarito, che le società proprietarie del fondo violato fossero interne ad un circuito di amministrazione giudiziaria ex d.lgs. n. 159 del 2011; da qui, la tesi che il difensore della persona offesa non sarebbe stato legittimato a rappresentarla in giudizio, dovendo la società proprietaria essere rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, previa autorizzazione del giudice delegato. Tuttavia, non spetta alla Corte di cassazione dipanare nodi irrisolti e incomprensibili del ricorso, che, per tale mancanza di chiarezza nella prospettazione del motivo, deve essere ritenuto anche in questa parte inammissibile. 4 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. Il ricorrente deve essere condannato, altresì, anche alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, che si ritiene congruo indicare nella somma di euro 3.800, oltre accessori di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3800, oltre accessori di legge. Così deciso il 14 febbraio 2024.