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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2024, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.02.2024., ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Via Trieste n.26 – C.F. –elettivamente domiciliata a Mistretta (ME), Via V. Salamone n. C.F._1
19, presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua, del Foro di Patti, (C.F. –pec: C.F._2
tel./fax 0921.381466 – che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti;
-RICORRENTE-
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: indennità di accompagnamento e benefici legge 104/1992
All'udienza del 20.02.2024., il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1013/2022, depositato in Cancelleria in data 22.03.2022., la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n° 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento. Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3, con decorrenza a far data dal novembre 2022.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore.
Oltre i benefici della legge 104/1992 art. 3 comma 3, con connotazione di gravità.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Passalacqua.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992, art. 3 comma 3, con connotazione di gravità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal novembre 2022; 2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_2 spese di consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Passalacqua. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.02.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 20.02.2024., ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: , nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 in Via Trieste n.26 – C.F. –elettivamente domiciliata a Mistretta (ME), Via V. Salamone n. C.F._1
19, presso e nello studio dell'Avv. Eugenio Passalacqua, del Foro di Patti, (C.F. –pec: C.F._2
tel./fax 0921.381466 – che la rappresenta e difende giusta Email_1 procura in atti;
-RICORRENTE-
c o n t r o in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: indennità di accompagnamento e benefici legge 104/1992
All'udienza del 20.02.2024., il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1013/2022, depositato in Cancelleria in data 22.03.2022., la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, trovandosi nelle condizioni di cui alle leggi n° 18/1980 e successive modificazioni ed integrazioni, aveva presentato domanda ai fini del conseguimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3 con connotazione di gravità; lamentava il mancato riconoscimento della prestazione richiesta, e, deducendo la sussistenza del requisito sanitario e di quello socio economico, chiedeva sentenza di accertamento del diritto con condanna dell'amministrazione convenuta, competente per legge, alla liquidazione ed alla corresponsione della prestazione.
Si costituiva l' che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento. Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto conto Persona_1 dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992 art. 3 comma 3, con decorrenza a far data dal novembre 2022.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di un accompagnatore.
Oltre i benefici della legge 104/1992 art. 3 comma 3, con connotazione di gravità.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva e cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Passalacqua.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e dei benefici legge 104/1992, art. 3 comma 3, con connotazione di gravità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal novembre 2022; 2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_2 spese di consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Eugenio Passalacqua. Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 20.02.2024
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DEL LAVORO
D.R. AMATO LUCIA MARIA CATENA