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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/11/2025, n. 4915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4915 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.
CA AC, nella causa iscritta al n. 5439/2025 R.G.L promossa
D A
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
AN Stabile n. 200, assistito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. Paola Li Calzi, e Dafne
Naschini, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_1
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
-Annulla gli avvisi di addebito n. 59620160002177625000, n. 59620160006924766000, n.
59620170003912155000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
-Annulla avviso di addebito n. 59620190006987383000, dichiarando prescritti i crediti sottesi relativi all'anno 2018; - Annulla gli avvisi di addebito n. 59620210002335531000, n. 59620220003445850000 e n.
59620220007086703000 e n. 59620230003668326000 per difetto di notifica;
-Dichiara l'inefficacia dell'avviso di intimazione n. 29620259000247208, limitatamente ai suddetti atti.
- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in €.1889,00, oltre spese generali, CP_1
IV e CP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2025, l'odierno istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 29620259000247208, notificata in data 25/02/2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi previdenziali Gestione Esercenti Attività
Commerciale per il periodo dal 2015 al 2022:
1. avviso n. 59620160002177625000, di € 2.794,09, emesso per contributi previdenziali relativi al
2015; 2. avviso n. 59620160006924766000, di € 2.768,38; emesso per contributi previdenziali relativi al 2015; 3. avviso n. 59620170003912155000, di € 5.563,09, emesso per contributi previdenziali relativi al 2016; 4. avviso n.59620190006987383000, di € 2.754,58, emesso per contributi previdenziali relativi agli anni 2018; 5. avviso n. 59620210002335531000 di € 4.241,46,
emesso per contributi previdenziali relativi al 2019; 6. avviso n. 5962022000344585000, di €
4.521,52 emesso per contributi previdenziali relativi al 2020; 7. avviso n. 59620220007086703000,
emesso per contributi previdenziali relativi al 2021 per un importo complessivo di € 3.354,98; 8.
avviso n. 59620230003668326000, di € 4.679,64, emesso per contributi previdenziali relativi al 2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito, di cui era venuto a conoscenza solo tramite l'intimazione in oggetto, la prescrizione dei crediti ad essi sottesi per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nel merito deduceva il difetto di prova della sussistenza del credito da parte dell'Ente Previdenziale su cui grava l'onere probatorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza CP_1
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione, attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e mediante pec, nonché l'esclusiva imputabilità all' nel Controparte_2
caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
10.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione sollevata dall' . CP_1
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dei sottostanti avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali, oggetto di una cartella esattoriale non opposta, appare, dunque,
pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e
618 bis c.p.c.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la omessa notifica degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti sottostanti.
Come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9
L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_3
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, quanto agli avvisi di addebito n. 59620160002177625000 e n.
59620160006924766000, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'Ente previdenziale,
risulta la ritualità della notifica effettuata per posta con racc. a.r. – rispettivamente – in data
18/05/2016 e 01/12/2016, ma i crediti ad essi sottesi, tenuto conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, previsti dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30
giugno 2021), per cui il termine veniva a maturare il 25.3.2022 e l' 8.10.2022, in mancanza di atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (25/02/2025) risultano prescritti.
Parimenti emerge ex actis la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 59620170003912155000,
avvenuta a mezzo posta in data 31.10.2017 per compiuta giacenza (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica).
Non possono, infatti, condividersi le doglianze esposte sul punto dal ricorrente, sia in ordine alla sottoscrizione dell'agente postale, risultando la sottoscrizione sotto la dicitura “avviso,” sia
Contr sull'omesso invio della , in merito alla quale si condividono le argomentazioni della locale Corte
d'Appello ( cfr. Sentenza n. 862/2024 del 21.11.2024) « gli avvisi di addebito predisposti dall' CP_1
ai sensi dell'art.30, co.4, D.L. 78/2010, possono essere notificati anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, alla notifica
si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 01.10.2008
– contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli “invii con firma”, tra
cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra
persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (artt. 24-25). Non
si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate
a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali
autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass. n. 17598/2010). L'agente
postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi
limitare a “rilasciare” tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività,
questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate
sulla busta inesitata dell'avviso»
Pur tuttavia, in assenza di atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il credito sotteso risulta prescritto, anche tenendo conto della sospensione dei termini covid.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59620190006987383000, n. 59620210002335531000, n.
59620220003445850000 e n. 59620220007086703000 va accolta la censura di nullità della notifica avvenuta a mezzo pec in violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010 perché effettuata all'indirizzo non censito nei pubblici registri. Email_1
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 59620190006987383000 avente ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni 2018 e 2019, i crediti sottesi, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid, risultano prescritti solo relativamente all'anno 2018.
Parimenti, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, la prescrizione non risulta maturata in ordine ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620210002335531000 (contributi previdenziali relativi al 2019), n. 59620220003445850000 (contributi previdenziali relativi all'anno 2020) e n.
59620220007086703000 (contributi previdenziali relativa all'anno relativi al 2021).
Infine, quanto all'avviso n. 59620230003668326000 (concernente i contributi previdenziali relativi al 2022) la notifica per compiuta giacenza non risulta ritualmente effettuata, in quanto la busta non reca alcun timbro postale e manca la sottoscrizione da parte dell'agente postale della dicitura “AV”
(avvisato). Si tratta di una carenza di elementi che non consente la verifica della corretta esecuzione della notifica, ne consegue la nullità dell'avviso di addebito, mentre i crediti sottesi non risultano prescritti alla data di notifica della intimazione impugnata.
Per i superiori motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, vanno annullati tutti gli avvisi di addebito in oggetto, va altresì dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620160002177625000, n. 59620160006924766000, n.
59620170003912155000 e dell'avviso di addebito n. 59620190006987383000, solo relativamente ai contributi per l'anno 2018, conseguentemente va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai suddetti atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratore di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15.11.2025
Il Giudice Onorario
CA AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario dott.
CA AC, nella causa iscritta al n. 5439/2025 R.G.L promossa
D A
, c.f. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
AN Stabile n. 200, assistito, rappresentato e difeso dagli avv.ti Avv. Paola Li Calzi, e Dafne
Naschini, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) nella Controparte_1
via Ciro il Grande n. 21, C.F , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti.
Resistente
All'esito dell'udienza del 10.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
-Annulla gli avvisi di addebito n. 59620160002177625000, n. 59620160006924766000, n.
59620170003912155000 per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi;
-Annulla avviso di addebito n. 59620190006987383000, dichiarando prescritti i crediti sottesi relativi all'anno 2018; - Annulla gli avvisi di addebito n. 59620210002335531000, n. 59620220003445850000 e n.
59620220007086703000 e n. 59620230003668326000 per difetto di notifica;
-Dichiara l'inefficacia dell'avviso di intimazione n. 29620259000247208, limitatamente ai suddetti atti.
- Condanna l' a rifondere le spese del giudizio, che liquida in €.1889,00, oltre spese generali, CP_1
IV e CP come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2025, l'odierno istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 29620259000247208, notificata in data 25/02/2025, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito, aventi ad oggetto contributi previdenziali Gestione Esercenti Attività
Commerciale per il periodo dal 2015 al 2022:
1. avviso n. 59620160002177625000, di € 2.794,09, emesso per contributi previdenziali relativi al
2015; 2. avviso n. 59620160006924766000, di € 2.768,38; emesso per contributi previdenziali relativi al 2015; 3. avviso n. 59620170003912155000, di € 5.563,09, emesso per contributi previdenziali relativi al 2016; 4. avviso n.59620190006987383000, di € 2.754,58, emesso per contributi previdenziali relativi agli anni 2018; 5. avviso n. 59620210002335531000 di € 4.241,46,
emesso per contributi previdenziali relativi al 2019; 6. avviso n. 5962022000344585000, di €
4.521,52 emesso per contributi previdenziali relativi al 2020; 7. avviso n. 59620220007086703000,
emesso per contributi previdenziali relativi al 2021 per un importo complessivo di € 3.354,98; 8.
avviso n. 59620230003668326000, di € 4.679,64, emesso per contributi previdenziali relativi al 2022.
A sostegno dell'opposizione eccepiva l'omessa notifica degli avvisi di addebito, di cui era venuto a conoscenza solo tramite l'intimazione in oggetto, la prescrizione dei crediti ad essi sottesi per decorso del termine quinquennale ex art. 3, co. 9, L. 335/1995, nel merito deduceva il difetto di prova della sussistenza del credito da parte dell'Ente Previdenziale su cui grava l'onere probatorio.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando la fondatezza CP_1
dell'opposizione e chiedendone il rigetto. Deduceva l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione, attesa la regolare notifica degli avvisi di addebito mediante raccomandata con avviso di ricevimento e mediante pec, nonché l'esclusiva imputabilità all' nel Controparte_2
caso di prescrizione maturatasi successivamente alla notifica degli atti impositivi.
In assenza di attività istruttoria, all'esito della udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del
10.10.2025, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'opposizione sollevata dall' . CP_1
All'uopo, giova rilevare come, pur ammettendo la rituale notifica all'opponente dei sottostanti avvisi di addebito, tale circostanza, di fatto, non determina di per sé l'inammissibilità dell'odierna opposizione per violazione dell'art. 24 comma 5° del d.lgs. n. 46/99. (secondo cui «contro l'iscrizione
a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta
giorni dalla notifica della cartella di pagamento»).
La giurisprudenza di merito e di legittimità è ormai concorde nel ritenere che nel caso come quello odierno, in cui il contribuente voglia contestare, seppur in via subordinata, la titolarità del diritto del creditore di procedere all'esecuzione, adducendo l'omessa notifica o “fatti estintivi sopravvenuti alla
formazione del titolo”, l'unico strumento giurisdizionale disponibile è quello dell'opposizione all'esecuzione disciplinata dall'art. 615 c.p.c., da proporre nelle forme ordinarie.
L'odierna opposizione, proposta dinanzi al Giudice del Lavoro nelle forme e nei tempi previsti dal rito speciale disciplinato dagli artt. 409 e ss. c.p.c., anche per la sopravvenuta prescrizione di crediti di enti pubblici previdenziali, oggetto di una cartella esattoriale non opposta, appare, dunque,
pienamente ammissibile in quanto conforme alle previsioni del combinato disposto degli artt. 615 e
618 bis c.p.c.
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito preliminarmente la omessa notifica degli atti impositivi e la prescrizione dei crediti sottostanti.
Come è noto, i crediti previdenziali sono soggetti alla prescrizione quinquennale ex art. 3 –comma 9
L. 335/1995 (“le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in cinque anni”), Invero il diritto di credito azionato dall' mediante l'iscrizione nei Controparte_3
ruoli esattoriali non muta la sua natura e, quindi, il regime prescrizionale ad esso applicabile, ed anche nel caso della sopravvenuta inopponibilità della cartella esattoriale ritualmente notificata,
continua ad essere assoggettato al regime prescrizionale quinquennale previsto dalla L. 335/1995
atteso che non può certamente applicarsi al caso de quo la norma speciale dettata dall'art. 2953 c.c.
in materia di “giudicato”.
Nel caso di specie, quanto agli avvisi di addebito n. 59620160002177625000 e n.
59620160006924766000, dalla documentazione versata ritualmente in atti dall'Ente previdenziale,
risulta la ritualità della notifica effettuata per posta con racc. a.r. – rispettivamente – in data
18/05/2016 e 01/12/2016, ma i crediti ad essi sottesi, tenuto conto dei termini di sospensione covid di 311 giorni, previsti dal Decreto Cura Italia n. 18/2020(129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30
giugno 2020) e dal Decreto Milleproroghe n. 183/2020(182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30
giugno 2021), per cui il termine veniva a maturare il 25.3.2022 e l' 8.10.2022, in mancanza di atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione impugnata (25/02/2025) risultano prescritti.
Parimenti emerge ex actis la regolare notifica dell'avviso di addebito n. 59620170003912155000,
avvenuta a mezzo posta in data 31.10.2017 per compiuta giacenza (nella busta sono presenti tutti gli elementi identificativi ai fini della ritualità della notifica).
Non possono, infatti, condividersi le doglianze esposte sul punto dal ricorrente, sia in ordine alla sottoscrizione dell'agente postale, risultando la sottoscrizione sotto la dicitura “avviso,” sia
Contr sull'omesso invio della , in merito alla quale si condividono le argomentazioni della locale Corte
d'Appello ( cfr. Sentenza n. 862/2024 del 21.11.2024) « gli avvisi di addebito predisposti dall' CP_1
ai sensi dell'art.30, co.4, D.L. 78/2010, possono essere notificati anche a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, trattandosi di meri atti recettizi non giudiziali, alla notifica
si applicano le norme proprie del regolamento del servizio di recapito adottato con D.M. 01.10.2008
– contenente la disciplina del servizio postale ordinario - a mente del quale gli “invii con firma”, tra
cui le raccomandate, che non sia stato possibile recapitare per assenza del destinatario o di altra
persona abilitata al ritiro, vengono consegnate presso l'ufficio postale ove rimangono in giacenza per trenta giorni a decorrere dal giorno successivo al rilascio dell'avviso stesso (artt. 24-25). Non
si applicano, cioè, le disposizioni della L. n. 890 del 1982, concernenti le sole notificazioni effettuate
a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziali (o, eventualmente, i messi comunali e i messi speciali
autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario. (Cass. n. 17598/2010). L'agente
postale non è tenuto, quindi, a trasmettere l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dovendosi
limitare a “rilasciare” tale avviso immettendolo nella cassetta postale del destinatario. Attività,
questa, che nel caso di specie risulta effettuata dall'agente postale, come da annotazioni riportate
sulla busta inesitata dell'avviso»
Pur tuttavia, in assenza di atti interruttivi, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata il credito sotteso risulta prescritto, anche tenendo conto della sospensione dei termini covid.
Quanto agli avvisi di addebito n. 59620190006987383000, n. 59620210002335531000, n.
59620220003445850000 e n. 59620220007086703000 va accolta la censura di nullità della notifica avvenuta a mezzo pec in violazione dell'art. 30 del D.L. 78/2010 perché effettuata all'indirizzo non censito nei pubblici registri. Email_1
Per quanto attiene l'avviso di addebito n. 59620190006987383000 avente ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni 2018 e 2019, i crediti sottesi, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza covid, risultano prescritti solo relativamente all'anno 2018.
Parimenti, alla data di notifica dell'intimazione impugnata, la prescrizione non risulta maturata in ordine ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620210002335531000 (contributi previdenziali relativi al 2019), n. 59620220003445850000 (contributi previdenziali relativi all'anno 2020) e n.
59620220007086703000 (contributi previdenziali relativa all'anno relativi al 2021).
Infine, quanto all'avviso n. 59620230003668326000 (concernente i contributi previdenziali relativi al 2022) la notifica per compiuta giacenza non risulta ritualmente effettuata, in quanto la busta non reca alcun timbro postale e manca la sottoscrizione da parte dell'agente postale della dicitura “AV”
(avvisato). Si tratta di una carenza di elementi che non consente la verifica della corretta esecuzione della notifica, ne consegue la nullità dell'avviso di addebito, mentre i crediti sottesi non risultano prescritti alla data di notifica della intimazione impugnata.
Per i superiori motivi, ritenendo assorbita ogni altra questione, in accoglimento del ricorso, vanno annullati tutti gli avvisi di addebito in oggetto, va altresì dichiarata la prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. 59620160002177625000, n. 59620160006924766000, n.
59620170003912155000 e dell'avviso di addebito n. 59620190006987383000, solo relativamente ai contributi per l'anno 2018, conseguentemente va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata limitatamente ai suddetti atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratore di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
PQM
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15.11.2025
Il Giudice Onorario
CA AC