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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/11/2025, n. 3564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3564 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
RG N. 10647/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10647/2025 promosso da: con l'avv. Barbara Manna Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Manuela Cecchi Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni formulate all'udienza del 29.10.2025:
pagina 1 di 7 per la ricorrente “si riporta al ricorso” ovvero “voglia, - autorizzare la madre Pt_1
a procedere, in assenza del consenso del padre a far
[...] Persona_1 eseguire al figlio (cf ) gli Persona_2 C.F._1 accertamenti medici che sono stati indicati dall'IRCCS Fondazione Stella IS nella relazione di dimissioni dell'8.8.25 (doc 009) e tutti gli ulteriori accertamenti, visite specialistiche, monitoraggi, analisi e esami medici che saranno indicati in futuro anche da altri medici, anche in modalità day hospital, sempre preferibilmente all'IRCCS Fondazione
Stella IS, con invito ai medici a ritenere sufficiente il consenso della madre e irrilevante
l'eventuale dissenso del padre. – autorizzare la madre a far modificare dai Parte_1 medici la terapia farmacologica per il figlio (cf Persona_2
), in assenza del consenso del padre con C.F._1 Persona_1 invito ai medici a ritenere sufficiente il consenso della madre e irrilevante l'eventuale dissenso del padre. -ordinare a di autorizzare accertamenti, visite Controparte_1 specialistiche, monitoraggi, analisi e esami medici per il figlio Persona_2
(cf ), che saranno indicati in futuro dai medici, mediante
[...] C.F._1 invio di apposita scrittura privata a entro 48 ore dalla relativa richiesta via Parte_1 mail, con condanna di a pagare euro 100,00 (cento) a Parte_2 Pt_1 per ogni giorno di ritardo nell'invio ex art 614 bis cpc. – in ipotesi adottare
[...]
l'eventuale diversa soluzione ritenuta più adeguata all'interesse del figlio -in ogni caso condannare a rimborsare a le spese legali per il Controparte_1 Parte_1 presente procedimento”.
Per il resistente “si riporta agli atti” ovvero “SI CONCLUDE Affinché il Tribunale Ecc.mo:
Dichiarandosi disponibili a prestare il consenso ai soli accertamenti medici che sono stati indicati dall'IRCCS Fondazione Stella IS nella relazione di dimissioni dell'8.8.25 .Per quant'altro il padre vuole essere informato e condividere quanto proposto nell'interesse di
opponendosi nella maniera più assoluta alla “delega sanitaria” per ogni decisione Per_2 riguardante la salute e cura del figlio, ossia un provvedimento idoneo a tutelare l'esigenza di cura del figlio, previa neutralizzazione dell'opposizione del padre, rendendo irrilevante il dissenso dello stesso. Il comparente ha a cuore il benessere e la salute del figlio , vuole viverlo nella sua genitorialità e secondo le indicazioni dei Servizi che lo seguono. Con
Vittoria di spese ed onorari”
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex art. 316 c.c. e art. 152-ter disp. att. c.p.c. ha Parte_1 domandato al Tribunale di Firenze di essere autorizzata, in via esclusiva e in assenza del consenso del padre, a disporre accertamenti Parte_2 medici, modifiche terapeutiche e ogni ulteriore intervento sanitario ritenuto necessario per il figlio minorenne . Ha fondato tali Persona_2 richieste su un grave e persistente contrasto tra i genitori in ordine alla cura del minore, affetto da una complessa patologia psichiatrica diagnosticata dall'IRCCS
Fondazione Stella IS, che ha evidenziato un quadro clinico di disturbo depressivo persistente, disturbo d'ansia multiplo e tratti riconducibili allo spettro autistico, con compromissione del funzionamento adattivo e scolastico. La madre ha evidenziato come, nonostante il decreto autorizzativo del Tribunale del 3.07.2025 che aveva consentito il ricovero valutativo urgente presso IRCCS Fondazione Stella
IS, il padre abbia reiteratamente negato il consenso agli esami ritenuti necessari dai medici, impedendone l'esecuzione e determinando la dimissione del minore senza completamento del percorso diagnostico. Tale condotta, già manifestatasi in precedenza con l'opposizione alla somministrazione farmacologica, sarebbe pregiudizievole per il diritto alla salute del figlio, aggravata dal disinteresse mostrato dal resistente anche a fronte della richiesta di colloquio medico post- dimissioni. La ricorrente ha sostenuto che il figlio, consapevole della propria condizione, avrebbe accettato il ricovero e avrebbe voluto completare gli accertamenti, nella speranza di ricevere un supporto terapeutico adeguato. Ha inoltre rappresentato l'urgenza di proseguire il percorso clinico, anche in modalità day hospital, e di consentire ai medici di operare senza ostacoli derivanti dal dissenso paterno, proponendo l'attribuzione alla madre della cosiddetta “delega sanitaria” per tutte le decisioni relative alla salute del minore In conclusione, la ricorrente ha chiesto al Giudice di autorizzare l'esecuzione degli accertamenti e delle cure indicate, la modifica della terapia farmacologica, l'adozione di misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c. in caso di ritardo nell'autorizzazione da parte del padre, nonché la condanna del resistente al rimborso delle spese legali, ritenendo pagina 3 di 7 che la soluzione prospettata sia l'unica idonea a tutelare l'interesse superiore del figlio.
2. All'udienza del 29.10.2025, le parti sono comparse personalmente con i rispettivi difensori. Il difensore del resistente ha consegnato copia di cortesia della propria comparsa di costituzione, sulla quale la controparte ha preso posizione. E' successivamente emerso che il difensore del resistente si è costituitosi ritualmente solo successivamente mediante deposito in PCT di comparsa di costituzione pervenuta in data 03.11.2025. Il Tribunale al riguardo ritiene di non dovere fissare nuova udienza di comparizione, perché le parti e i loro difensori hanno formulato le proprie deduzioni già all'udienza del 29.10.2025, udienza nella quale il difensore della ricorrente ha preso visione della comparsa avversaria, prendendo articolata presa di posizione in ordine alla comparsa. Il difensore del resistente ha nella sua comparsa ammesso di non aver inizialmente prestato consenso agli accertamenti clinici richiesti per il figlio minore, giustificando tale atteggiamento con l'assenza di informazioni mediche sufficienti, salvo poi dichiarare di non opporsi più, in considerazione dell'avvio del presente procedimento. Il Giudice ha tentato la conciliazione, senza esito. La ricorrente ha confermato integralmente le allegazioni contenute nel ricorso, ribadendo la necessità di agire tempestivamente nell'interesse del minore, alla luce della diagnosi medica ricevuta, ed ha precisato che gli accertamenti richiesti sono in evoluzione. Ha inoltre riferito che il minore è attualmente seguito da strutture pubbliche e private, tra cui l'ASL Firenze Sud Est
Mugello, la Fondazione Stella IS e una psicologa privata. La difesa della ricorrente ha evidenziato l'assenza di collaborazione del padre, il quale, pur avendo ricevuto la relazione medica, non ha ritenuto di interpellare i sanitari, ed ha sottolineato che il dissenso paterno ha comportato ritardi nelle cure, costringendo la madre a ricorrere al Giudice per ogni intervento. La difesa del resistente ha eccepito l'irregolarità della notifica, poi sanata, ed ha sostenuto la necessità di una CTU per valutare le capacità genitoriali, ritenendo inopportuna la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. alle spese. Il Giudice ha dichiarato di riservarsi di riferire al
Collegio per la decisione.
pagina 4 di 7 3. Nel merito il Tribunale rileva che dall'esame congiunto del ricorso introduttivo, della documentazione medica allegata, delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e degli atti difensivi successivamente depositati, emerge con chiarezza una situazione di grave e persistente conflittualità tra i genitori in ordine alla cura del figlio minore , affetto da una patologia psichiatrica Persona_2 complessa e diagnosticata dall'IRCCS Fondazione Stella IS. Tale conflitto, lungi dall'essere episodico, si è manifestato in modo strutturale e ha già determinato un ritardo nell'esecuzione degli accertamenti clinici ritenuti necessari dai sanitari, con conseguente pregiudizio per il diritto alla salute del minore. La condotta del padre, che inizialmente ha negato il consenso agli esami richiesti durante il ricovero valutativo autorizzato dal Tribunale con decreto del 3.07.2025, ha costretto la madre a promuovere il presente giudizio per ottenere l'autorizzazione a procedere. Solo in udienza, a procedimento già instaurato, il resistente ha dichiarato di non opporsi più agli accertamenti, determinando un inutile dispendio di tempo e risorse, in un contesto in cui la tempestività degli interventi sanitari risulta essenziale per la tutela della salute psichica del minore. Tale atteggiamento, oscillante e non collaborativo, ha reso evidente l'impossibilità di garantire una gestione condivisa delle decisioni sanitarie, con il rischio concreto di ulteriori ritardi e ostacoli in futuro. La documentazione medica acquisita, in particolare la relazione di dimissioni dell'8.08.2025, ha confermato la necessità di proseguire con ulteriori accertamenti, monitoraggi e modifiche terapeutiche, in un quadro clinico che richiede continuità e coerenza decisionale. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la soluzione più adeguata all'interesse del minore sia quella di conferire alla madre la facoltà esclusiva di assumere decisioni in materia sanitaria, mediante attribuzione della cosiddetta “delega sanitaria”, con effetto di neutralizzazione del dissenso paterno ed al fine di garantire la continuità terapeutica.
4. La domanda formulata dalla ricorrente ex art. 614-bis c.p.c., volta all'irrogazione di una misura coercitiva indiretta, deve ritenersi assorbita dall'autorizzazione concessa alla madre, che le riconosce il potere di agire autonomamente, rendendo superflua la previsione di sanzioni per il ritardo nell'adesione paterna.
pagina 5 di 7 5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con attribuzione alla madre della delega sanitaria richiesta, in quanto misura proporzionata, necessaria e idonea a tutelare il diritto alla salute del minore.
6. Le spese del presente giudizio dovranno essere liquidate in base al principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale, ogni altra domanda, richiesta ed istanza disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 316 c.c. e art. 152-ter disp. att. c.p.c. proposto da Pt_1 nei confronti di
[...] Parte_2
- accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto autorizza la madre Pt_1
a procedere autonomamente, senza necessità di consenso paterno, in tutte le
[...] decisioni relative alla salute e alla cura del figlio minore e quindi a far eseguire al figlio (cf ) gli accertamenti Persona_2 C.F._1 medici che sono stati indicati dall'IRCCS Fondazione Stella IS nella relazione di dimissioni dell'8.8.25 e tutti gli ulteriori accertamenti, visite specialistiche, monitoraggi, analisi e esami medici che saranno indicati in futuro anche da altri medici, anche in modalità day hospital, sempre preferibilmente all'IRCCS
Fondazione Stella IS, o altre strutture sanitarie competenti;
autorizza la madre a far modificare dai medici la terapia farmacologica per il figlio Parte_1
, in assenza del consenso del padre Persona_2 Persona_1
[...]
- dispone che il consenso della madre sia da ritenersi sufficiente e che l'eventuale dissenso del padre sia da considerarsi irrilevante ai fini dell'attuazione degli interventi sanitari;
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c;
- condanna il resistente a rimborsare alla controparte le spese legali del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi alle parti.
pagina 6 di 7 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 10647/2025 promosso da: con l'avv. Barbara Manna Parte_1
Ricorrente contro
, con l'avv. Manuela Cecchi Controparte_1
Resistente con l'intervento del P.M.
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni formulate all'udienza del 29.10.2025:
pagina 1 di 7 per la ricorrente “si riporta al ricorso” ovvero “voglia, - autorizzare la madre Pt_1
a procedere, in assenza del consenso del padre a far
[...] Persona_1 eseguire al figlio (cf ) gli Persona_2 C.F._1 accertamenti medici che sono stati indicati dall'IRCCS Fondazione Stella IS nella relazione di dimissioni dell'8.8.25 (doc 009) e tutti gli ulteriori accertamenti, visite specialistiche, monitoraggi, analisi e esami medici che saranno indicati in futuro anche da altri medici, anche in modalità day hospital, sempre preferibilmente all'IRCCS Fondazione
Stella IS, con invito ai medici a ritenere sufficiente il consenso della madre e irrilevante
l'eventuale dissenso del padre. – autorizzare la madre a far modificare dai Parte_1 medici la terapia farmacologica per il figlio (cf Persona_2
), in assenza del consenso del padre con C.F._1 Persona_1 invito ai medici a ritenere sufficiente il consenso della madre e irrilevante l'eventuale dissenso del padre. -ordinare a di autorizzare accertamenti, visite Controparte_1 specialistiche, monitoraggi, analisi e esami medici per il figlio Persona_2
(cf ), che saranno indicati in futuro dai medici, mediante
[...] C.F._1 invio di apposita scrittura privata a entro 48 ore dalla relativa richiesta via Parte_1 mail, con condanna di a pagare euro 100,00 (cento) a Parte_2 Pt_1 per ogni giorno di ritardo nell'invio ex art 614 bis cpc. – in ipotesi adottare
[...]
l'eventuale diversa soluzione ritenuta più adeguata all'interesse del figlio -in ogni caso condannare a rimborsare a le spese legali per il Controparte_1 Parte_1 presente procedimento”.
Per il resistente “si riporta agli atti” ovvero “SI CONCLUDE Affinché il Tribunale Ecc.mo:
Dichiarandosi disponibili a prestare il consenso ai soli accertamenti medici che sono stati indicati dall'IRCCS Fondazione Stella IS nella relazione di dimissioni dell'8.8.25 .Per quant'altro il padre vuole essere informato e condividere quanto proposto nell'interesse di
opponendosi nella maniera più assoluta alla “delega sanitaria” per ogni decisione Per_2 riguardante la salute e cura del figlio, ossia un provvedimento idoneo a tutelare l'esigenza di cura del figlio, previa neutralizzazione dell'opposizione del padre, rendendo irrilevante il dissenso dello stesso. Il comparente ha a cuore il benessere e la salute del figlio , vuole viverlo nella sua genitorialità e secondo le indicazioni dei Servizi che lo seguono. Con
Vittoria di spese ed onorari”
pagina 2 di 7 FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ex art. 316 c.c. e art. 152-ter disp. att. c.p.c. ha Parte_1 domandato al Tribunale di Firenze di essere autorizzata, in via esclusiva e in assenza del consenso del padre, a disporre accertamenti Parte_2 medici, modifiche terapeutiche e ogni ulteriore intervento sanitario ritenuto necessario per il figlio minorenne . Ha fondato tali Persona_2 richieste su un grave e persistente contrasto tra i genitori in ordine alla cura del minore, affetto da una complessa patologia psichiatrica diagnosticata dall'IRCCS
Fondazione Stella IS, che ha evidenziato un quadro clinico di disturbo depressivo persistente, disturbo d'ansia multiplo e tratti riconducibili allo spettro autistico, con compromissione del funzionamento adattivo e scolastico. La madre ha evidenziato come, nonostante il decreto autorizzativo del Tribunale del 3.07.2025 che aveva consentito il ricovero valutativo urgente presso IRCCS Fondazione Stella
IS, il padre abbia reiteratamente negato il consenso agli esami ritenuti necessari dai medici, impedendone l'esecuzione e determinando la dimissione del minore senza completamento del percorso diagnostico. Tale condotta, già manifestatasi in precedenza con l'opposizione alla somministrazione farmacologica, sarebbe pregiudizievole per il diritto alla salute del figlio, aggravata dal disinteresse mostrato dal resistente anche a fronte della richiesta di colloquio medico post- dimissioni. La ricorrente ha sostenuto che il figlio, consapevole della propria condizione, avrebbe accettato il ricovero e avrebbe voluto completare gli accertamenti, nella speranza di ricevere un supporto terapeutico adeguato. Ha inoltre rappresentato l'urgenza di proseguire il percorso clinico, anche in modalità day hospital, e di consentire ai medici di operare senza ostacoli derivanti dal dissenso paterno, proponendo l'attribuzione alla madre della cosiddetta “delega sanitaria” per tutte le decisioni relative alla salute del minore In conclusione, la ricorrente ha chiesto al Giudice di autorizzare l'esecuzione degli accertamenti e delle cure indicate, la modifica della terapia farmacologica, l'adozione di misure coercitive ex art. 614-bis c.p.c. in caso di ritardo nell'autorizzazione da parte del padre, nonché la condanna del resistente al rimborso delle spese legali, ritenendo pagina 3 di 7 che la soluzione prospettata sia l'unica idonea a tutelare l'interesse superiore del figlio.
2. All'udienza del 29.10.2025, le parti sono comparse personalmente con i rispettivi difensori. Il difensore del resistente ha consegnato copia di cortesia della propria comparsa di costituzione, sulla quale la controparte ha preso posizione. E' successivamente emerso che il difensore del resistente si è costituitosi ritualmente solo successivamente mediante deposito in PCT di comparsa di costituzione pervenuta in data 03.11.2025. Il Tribunale al riguardo ritiene di non dovere fissare nuova udienza di comparizione, perché le parti e i loro difensori hanno formulato le proprie deduzioni già all'udienza del 29.10.2025, udienza nella quale il difensore della ricorrente ha preso visione della comparsa avversaria, prendendo articolata presa di posizione in ordine alla comparsa. Il difensore del resistente ha nella sua comparsa ammesso di non aver inizialmente prestato consenso agli accertamenti clinici richiesti per il figlio minore, giustificando tale atteggiamento con l'assenza di informazioni mediche sufficienti, salvo poi dichiarare di non opporsi più, in considerazione dell'avvio del presente procedimento. Il Giudice ha tentato la conciliazione, senza esito. La ricorrente ha confermato integralmente le allegazioni contenute nel ricorso, ribadendo la necessità di agire tempestivamente nell'interesse del minore, alla luce della diagnosi medica ricevuta, ed ha precisato che gli accertamenti richiesti sono in evoluzione. Ha inoltre riferito che il minore è attualmente seguito da strutture pubbliche e private, tra cui l'ASL Firenze Sud Est
Mugello, la Fondazione Stella IS e una psicologa privata. La difesa della ricorrente ha evidenziato l'assenza di collaborazione del padre, il quale, pur avendo ricevuto la relazione medica, non ha ritenuto di interpellare i sanitari, ed ha sottolineato che il dissenso paterno ha comportato ritardi nelle cure, costringendo la madre a ricorrere al Giudice per ogni intervento. La difesa del resistente ha eccepito l'irregolarità della notifica, poi sanata, ed ha sostenuto la necessità di una CTU per valutare le capacità genitoriali, ritenendo inopportuna la richiesta di condanna ex art. 614 bis c.p.c. alle spese. Il Giudice ha dichiarato di riservarsi di riferire al
Collegio per la decisione.
pagina 4 di 7 3. Nel merito il Tribunale rileva che dall'esame congiunto del ricorso introduttivo, della documentazione medica allegata, delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e degli atti difensivi successivamente depositati, emerge con chiarezza una situazione di grave e persistente conflittualità tra i genitori in ordine alla cura del figlio minore , affetto da una patologia psichiatrica Persona_2 complessa e diagnosticata dall'IRCCS Fondazione Stella IS. Tale conflitto, lungi dall'essere episodico, si è manifestato in modo strutturale e ha già determinato un ritardo nell'esecuzione degli accertamenti clinici ritenuti necessari dai sanitari, con conseguente pregiudizio per il diritto alla salute del minore. La condotta del padre, che inizialmente ha negato il consenso agli esami richiesti durante il ricovero valutativo autorizzato dal Tribunale con decreto del 3.07.2025, ha costretto la madre a promuovere il presente giudizio per ottenere l'autorizzazione a procedere. Solo in udienza, a procedimento già instaurato, il resistente ha dichiarato di non opporsi più agli accertamenti, determinando un inutile dispendio di tempo e risorse, in un contesto in cui la tempestività degli interventi sanitari risulta essenziale per la tutela della salute psichica del minore. Tale atteggiamento, oscillante e non collaborativo, ha reso evidente l'impossibilità di garantire una gestione condivisa delle decisioni sanitarie, con il rischio concreto di ulteriori ritardi e ostacoli in futuro. La documentazione medica acquisita, in particolare la relazione di dimissioni dell'8.08.2025, ha confermato la necessità di proseguire con ulteriori accertamenti, monitoraggi e modifiche terapeutiche, in un quadro clinico che richiede continuità e coerenza decisionale. Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che la soluzione più adeguata all'interesse del minore sia quella di conferire alla madre la facoltà esclusiva di assumere decisioni in materia sanitaria, mediante attribuzione della cosiddetta “delega sanitaria”, con effetto di neutralizzazione del dissenso paterno ed al fine di garantire la continuità terapeutica.
4. La domanda formulata dalla ricorrente ex art. 614-bis c.p.c., volta all'irrogazione di una misura coercitiva indiretta, deve ritenersi assorbita dall'autorizzazione concessa alla madre, che le riconosce il potere di agire autonomamente, rendendo superflua la previsione di sanzioni per il ritardo nell'adesione paterna.
pagina 5 di 7 5. In conclusione, il ricorso merita accoglimento, con attribuzione alla madre della delega sanitaria richiesta, in quanto misura proporzionata, necessaria e idonea a tutelare il diritto alla salute del minore.
6. Le spese del presente giudizio dovranno essere liquidate in base al principio di soccombenza.
PQM
Il Tribunale, ogni altra domanda, richiesta ed istanza disattesa, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 316 c.c. e art. 152-ter disp. att. c.p.c. proposto da Pt_1 nei confronti di
[...] Parte_2
- accoglie la domanda della ricorrente e per l'effetto autorizza la madre Pt_1
a procedere autonomamente, senza necessità di consenso paterno, in tutte le
[...] decisioni relative alla salute e alla cura del figlio minore e quindi a far eseguire al figlio (cf ) gli accertamenti Persona_2 C.F._1 medici che sono stati indicati dall'IRCCS Fondazione Stella IS nella relazione di dimissioni dell'8.8.25 e tutti gli ulteriori accertamenti, visite specialistiche, monitoraggi, analisi e esami medici che saranno indicati in futuro anche da altri medici, anche in modalità day hospital, sempre preferibilmente all'IRCCS
Fondazione Stella IS, o altre strutture sanitarie competenti;
autorizza la madre a far modificare dai medici la terapia farmacologica per il figlio Parte_1
, in assenza del consenso del padre Persona_2 Persona_1
[...]
- dispone che il consenso della madre sia da ritenersi sufficiente e che l'eventuale dissenso del padre sia da considerarsi irrilevante ai fini dell'attuazione degli interventi sanitari;
- rigetta la domanda proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c;
- condanna il resistente a rimborsare alla controparte le spese legali del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, Cap e rimborso forfettario come per legge.
Si comunichi alle parti.
pagina 6 di 7 Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 06.11.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 7 di 7