TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/11/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V., Terza Sezione Civile, Got dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 2327/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr.137/2021 vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Valerio Beneduce e dall'Avv. Stefania De Nardo , giusto mandato da intendersi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Caianello (CE), alla Via Montano n. 26.
Opponente
E
con sede legale in Firenze alla Via Jacopo da Diacceto n.16, C.F. e P.IVA Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 speciale ad litem allegata al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. OS SA , presso il suo studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Battistessa n.11.
OPPOSTA
CONCLUSIONI : come in atti
Fatto e diritto
La presente sentenza viene redatta in conformità degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc ai sensi dell'art.58 L.69/09 con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo nr. 137/2021e conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. , per sentire accoglimento della proposta opposizione,
[...] revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ridurre la somma ingiunta ed applicarsi gli interessi in modo corretto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio ed attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta a mezzo dell' avv. CP_1 CP_1
OS SA, la quale chiedeva , il rigetto dell'opposizione perché generica ed infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio
All'esito della trattazione e dell'espletata istruttoria a mezzo di TU ,venivano rassegnate le conclusioni e , quindi, la causa veniva riservata per la decisione di merito.
L'opposizione è infondata e và pertanto rigettata. Preliminarmente va dichiarata la tempestività della proposta opposizione.
Quanto alle doglianze nel merito formulate da parte opponente, esse non sono da ritenersi fondate e pertanto non meritano accoglimento.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto l' di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione , nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che ha la posizione di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione di convenuto, ne consegue che sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio resta a carico dell'opposto l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Con il decreto ingiuntivo opposto n nr. 137/2021la ha ottenuto ingiunzione Controparte_1 per il pagamento della somma di € 21.245,23 (venticinquemiladuecentoquarantacinque/23) oltre agli interessi al tasso convenzionale e dalla decorrenza specificata in ricorso e sino all'effettivo pagamento in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, nonché le spese del procedimento monitorio (liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale, oltre spese, IVA e c.p.a. come per legge ,dovuta a fronte di un contratto di finanziamento erogato a favore dell'opponente , per mancato pagamento dei ratei concordati. L'opponente contesta la pretesa creditoria, deducendo che l'opposta aveva fondato la sua pretesa creditoria su un contratto di finanziamento che prevede l'applicazione di un tasso di interesse che supera il tasso soglia fissato per i tassi usurai , nonché la capitalizzazione degli interessi maturati.
Ciò posto va sottolineato le eccezioni formulate da parte opponente non trovano riscontro negli atti di causa, anzi, agli atti vi è documentazione idonea a suffragare la pretesa creditoria dell'opposta.
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e l'esatto adempimento della sua obbligazione, a dimostrare , cioè, il fondamento del fatto costitutivo del suo diritto ex art.2697 cc
La società opposta ha ottemperato a tanto, ha fornito la prova rigorosa del rapporto tra le parti e del proprio adempimento , offrendo come supporto probatorio a sostegno del proprio assunto il contratto intercorso tra le parti ed il finanziamento fornito di cui richiede il pagamento, ha provato, cioè, di avere adempiuto all'obbligazione assunta con il contratto stipulato.
Al contrario parte opponente, non solo non ha provato l'esatto suo adempimento, pagamento dei ratei concordati, ma non ha neanche provato l'inadempimento contrattuale eccepito.
La TU svolta, ha consentito di accertare come il finanziamento , in relazione ai quali si condividono appieno le conclusioni del TU, precise, analitiche e documentate, che hanno altresì dato esaustiva risposta alle critiche dei CTP, il TU ha cosi concluso : “ Sulla base delle risultanze delle analisi documentali e tecnico contabili compiute, il TU ritiene di poter fornire ai quesiti posti dal G.I., le risposte di seguito riportate: 1) Il contratto di finanziamento concluso in data 13/11/2013 tra il Sig.
e è inquadrabile come “Credito finalizzato all'acquisto Parte_1 Controparte_1 rateale”; 2) Il TU ha verificato che il T.A.N. previsto dal contratto di finanziamento concluso in data 13/11/2013 è pari al 7,50%, mentre il tasso annuo effettivo d'interesse risulta pari al 8,54%. In ogni caso entrambi i tassi risultano inferiori al tasso soglia vigente, ex lege 108/96, al momento della stipulazione del contratto, che era pari al 16,45%; 3) Il Tasso effettivo globale del rapporto (TAEG), calcolato includendo interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e spese collegati all'erogazione del credito, oltre agli oneri assicurativi obbligatori ed amministrativi posti a carico del mutuatario con riferimento all'intera durata del finanziamento, è pari al 8,86%; per il calcolo del Taeg è stata utilizzata la formula prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM;
il TAEG risulta inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, che, per la categoria a cui appartiene il finanziamento, era pari al 16,45%; 4) Il tasso di interesse di mora previsto dall'art. 20 delle “Condizioni generali” del contratto di finanziamento era pari al 14,60%. Esso risulta inferiore al tasso soglia vigente, ex lege 108/96, al momento della stipulazione del contratto, che era pari al 19,075%.”
Alla luce della espletata TU l'opposizione va rigettata, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato
.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 137/2021
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 2540,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge .
Pone le spese della espletata TU a carico della parte soccombente.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 14.11.2025
IL GIUDICE
GOP Avv. Carmela Sorgente
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria C.V., Terza Sezione Civile, Got dott.ssa Carmela Sorgente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al R.G. n. 2327/2021 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo nr.137/2021 vertente
TRA
(cod. fisc. , rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1 C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Valerio Beneduce e dall'Avv. Stefania De Nardo , giusto mandato da intendersi in calce all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Caianello (CE), alla Via Montano n. 26.
Opponente
E
con sede legale in Firenze alla Via Jacopo da Diacceto n.16, C.F. e P.IVA Controparte_1
– in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1 speciale ad litem allegata al fascicolo del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. OS SA , presso il suo studio elettivamente domicilia in Caserta alla Via Battistessa n.11.
OPPOSTA
CONCLUSIONI : come in atti
Fatto e diritto
La presente sentenza viene redatta in conformità degli artt.132 cpc e 118 disp. att. cpc ai sensi dell'art.58 L.69/09 con omissione dello “svolgimento del processo” salvo richiamarlo ove necessario ed opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della decisione.
Con atto di citazione regolarmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo nr. 137/2021e conveniva in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. , per sentire accoglimento della proposta opposizione,
[...] revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ridurre la somma ingiunta ed applicarsi gli interessi in modo corretto, con vittoria di spese ed onorari di giudizio ed attribuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'opposta a mezzo dell' avv. CP_1 CP_1
OS SA, la quale chiedeva , il rigetto dell'opposizione perché generica ed infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento delle spese di giudizio
All'esito della trattazione e dell'espletata istruttoria a mezzo di TU ,venivano rassegnate le conclusioni e , quindi, la causa veniva riservata per la decisione di merito.
L'opposizione è infondata e và pertanto rigettata. Preliminarmente va dichiarata la tempestività della proposta opposizione.
Quanto alle doglianze nel merito formulate da parte opponente, esse non sono da ritenersi fondate e pertanto non meritano accoglimento.
Come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo determina l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione nel quale la posizione di attore con i relativi oneri probatori spetta sempre al creditore a cui favore è stato emesso il decreto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto l' di opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione , nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto che ha la posizione di attore, nonché delle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente, che assume posizione di convenuto, ne consegue che sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio resta a carico dell'opposto l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza del credito, mentre a carico dell'opponente si configura l'onere di provare la sussistenza degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.
Con il decreto ingiuntivo opposto n nr. 137/2021la ha ottenuto ingiunzione Controparte_1 per il pagamento della somma di € 21.245,23 (venticinquemiladuecentoquarantacinque/23) oltre agli interessi al tasso convenzionale e dalla decorrenza specificata in ricorso e sino all'effettivo pagamento in ogni caso entro il limite previsto dall'art. 2, comma 4 della legge n. 108/96, nonché le spese del procedimento monitorio (liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 540,00 per compenso professionale, oltre spese, IVA e c.p.a. come per legge ,dovuta a fronte di un contratto di finanziamento erogato a favore dell'opponente , per mancato pagamento dei ratei concordati. L'opponente contesta la pretesa creditoria, deducendo che l'opposta aveva fondato la sua pretesa creditoria su un contratto di finanziamento che prevede l'applicazione di un tasso di interesse che supera il tasso soglia fissato per i tassi usurai , nonché la capitalizzazione degli interessi maturati.
Ciò posto va sottolineato le eccezioni formulate da parte opponente non trovano riscontro negli atti di causa, anzi, agli atti vi è documentazione idonea a suffragare la pretesa creditoria dell'opposta.
Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e l'esatto adempimento della sua obbligazione, a dimostrare , cioè, il fondamento del fatto costitutivo del suo diritto ex art.2697 cc
La società opposta ha ottemperato a tanto, ha fornito la prova rigorosa del rapporto tra le parti e del proprio adempimento , offrendo come supporto probatorio a sostegno del proprio assunto il contratto intercorso tra le parti ed il finanziamento fornito di cui richiede il pagamento, ha provato, cioè, di avere adempiuto all'obbligazione assunta con il contratto stipulato.
Al contrario parte opponente, non solo non ha provato l'esatto suo adempimento, pagamento dei ratei concordati, ma non ha neanche provato l'inadempimento contrattuale eccepito.
La TU svolta, ha consentito di accertare come il finanziamento , in relazione ai quali si condividono appieno le conclusioni del TU, precise, analitiche e documentate, che hanno altresì dato esaustiva risposta alle critiche dei CTP, il TU ha cosi concluso : “ Sulla base delle risultanze delle analisi documentali e tecnico contabili compiute, il TU ritiene di poter fornire ai quesiti posti dal G.I., le risposte di seguito riportate: 1) Il contratto di finanziamento concluso in data 13/11/2013 tra il Sig.
e è inquadrabile come “Credito finalizzato all'acquisto Parte_1 Controparte_1 rateale”; 2) Il TU ha verificato che il T.A.N. previsto dal contratto di finanziamento concluso in data 13/11/2013 è pari al 7,50%, mentre il tasso annuo effettivo d'interesse risulta pari al 8,54%. In ogni caso entrambi i tassi risultano inferiori al tasso soglia vigente, ex lege 108/96, al momento della stipulazione del contratto, che era pari al 16,45%; 3) Il Tasso effettivo globale del rapporto (TAEG), calcolato includendo interessi corrispettivi, commissioni, remunerazioni e spese collegati all'erogazione del credito, oltre agli oneri assicurativi obbligatori ed amministrativi posti a carico del mutuatario con riferimento all'intera durata del finanziamento, è pari al 8,86%; per il calcolo del Taeg è stata utilizzata la formula prevista dalle istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del TEGM;
il TAEG risulta inferiore al tasso soglia vigente al momento della stipulazione del contratto, che, per la categoria a cui appartiene il finanziamento, era pari al 16,45%; 4) Il tasso di interesse di mora previsto dall'art. 20 delle “Condizioni generali” del contratto di finanziamento era pari al 14,60%. Esso risulta inferiore al tasso soglia vigente, ex lege 108/96, al momento della stipulazione del contratto, che era pari al 19,075%.”
Alla luce della espletata TU l'opposizione va rigettata, ed il decreto ingiuntivo opposto confermato
.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto nr. 137/2021
3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi € 2540,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie come per legge .
Pone le spese della espletata TU a carico della parte soccombente.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 14.11.2025
IL GIUDICE
GOP Avv. Carmela Sorgente