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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 3090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3090/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'11/11/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, via Lentini n. 28, presso lo studio dell'avv. Benedetto Monica, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Scala Greca n. 406, presso lo studio dell'avv. Trigilio Roberto, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 30/10/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 12/12/1996 a Siracusa
(Atto n. 120, Parte I, Anno 1996).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 12/12/1996;
-che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, il 27/07/1990) e (a Siracusa, il Per_1 Per_2
9/10/2002) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto del 29/09/2022.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 23/9/2024, il Presidente fissava udienza del 11/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate, senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto, dando sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Parte_2 Parte_1
€250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
3) Nessun mantenimento a carico del sig. in favore né della figlia né del Parte_2 Per_1
figlio per essere maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
4) Relativamente alla casa coniugale sita in Siracusa in via Bainsizza n. 101, censita nel NCEU al fg
167, p.lla 6014, sub. 7, a modifica del punto n. 6 dell'accordo congiunto di separazione, il sig. entro 30 giorni dall'incasso del ricavato della vendita della sua quota della citata casa Pt_2 coniugale, costituirà due buoni fruttiferi (o similari) di €10.000,00 cadauno in favore di ciascuno dei due figli.
5) Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere per nessuna causale e/o ragione, avendo così definito tutti i loro rapporti anche di natura economica.”
pagina2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Parte_2
Siracusa, il giorno 12/12/1996 (Atto n. 120, Parte I, Anno 1996), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
15/11/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3090/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale dell'11/11/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Siracusa, via Lentini n. 28, presso lo studio dell'avv. Benedetto Monica, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, via Scala Greca n. 406, presso lo studio dell'avv. Trigilio Roberto, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 30/10/2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26/07/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il giorno 12/12/1996 a Siracusa
(Atto n. 120, Parte I, Anno 1996).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 12/12/1996;
-che dalla loro unione sono nati i figli (a Siracusa, il 27/07/1990) e (a Siracusa, il Per_1 Per_2
9/10/2002) entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
pagina1 di 3 -di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto del 29/09/2022.
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 23/9/2024, il Presidente fissava udienza del 11/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) Le parti vivranno separate, senza arrecarsi reciproche molestie e con l'obbligo del mutuo rispetto, dando sin d'ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio.
2) il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di Parte_2 Parte_1
€250,00 (duecentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
3) Nessun mantenimento a carico del sig. in favore né della figlia né del Parte_2 Per_1
figlio per essere maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_2
4) Relativamente alla casa coniugale sita in Siracusa in via Bainsizza n. 101, censita nel NCEU al fg
167, p.lla 6014, sub. 7, a modifica del punto n. 6 dell'accordo congiunto di separazione, il sig. entro 30 giorni dall'incasso del ricavato della vendita della sua quota della citata casa Pt_2 coniugale, costituirà due buoni fruttiferi (o similari) di €10.000,00 cadauno in favore di ciascuno dei due figli.
5) Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatti dell'accordo raggiunto e di non avere reciprocamente nulla a pretendere per nessuna causale e/o ragione, avendo così definito tutti i loro rapporti anche di natura economica.”
pagina2 di 3 La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Parte_1 Parte_2
Siracusa, il giorno 12/12/1996 (Atto n. 120, Parte I, Anno 1996), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il
15/11/2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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