CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 12/11/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Perugia Sezione lavoro in persona dei magistrati: dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore dott.ssa Simonetta Liscio Consigliera dott. Pierluigi Panariello Consigliere alla pubblica udienza del giorno 12.11.2025, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.96 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2025, promossa con ricorso in appello depositato il 14.04.2025 da:
, con l'avv. Siro Centofanti, Parte_1
parte APPELLANTE contro
, Controparte_1 corrente in Roma, con gli avv.ti Stefania Di Cato e Mirella Arlotta,
parte APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n.230/2025, pubblicata il 09.05.2025, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede: A. Accoglie l'appello principale e condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di €.20.823,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dal
19.11.2013 fino al soddisfo;
B. Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall' ; CP_1
C. Liquida le spese processuali del primo grado di giudizio in €.
5.500.00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, e quelle del presente grado in €.
4.000.00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
D. Compensa per ¾ tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della parte rimanente in CP_1 favore del con distrazione all'avv. Centofanti;
Parte_1
E. Dichiara, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002,
l' tenuto all'integrazione del contributo unificato. CP_1
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi
, con l'avv. Siro Centofanti, Parte_1
parte APPELLANTE contro
, Controparte_1 corrente in Roma, con gli avv.ti Stefania Di Cato e Mirella Arlotta,
parte APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n.230/2025, pubblicata il 09.05.2025, del Tribunale di Perugia, in funzione di Giudice del lavoro;
sulle conclusioni delle parti, come riportate nel verbale d'udienza da intendersi qui integralmente trascritte, così provvede: A. Accoglie l'appello principale e condanna l' al pagamento in favore CP_1 del ricorrente della somma di €.20.823,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata decorrenti dal
19.11.2013 fino al soddisfo;
B. Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall' ; CP_1
C. Liquida le spese processuali del primo grado di giudizio in €.
5.500.00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap, e quelle del presente grado in €.
4.000.00 per compenso professionale, oltre esborsi, spese forfetarie, iva e cap;
D. Compensa per ¾ tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' al pagamento della parte rimanente in CP_1 favore del con distrazione all'avv. Centofanti;
Parte_1
E. Dichiara, ai sensi dell'art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002,
l' tenuto all'integrazione del contributo unificato. CP_1
Il Presidente
dott. Vincenzo Pio Baldi