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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 6018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6018 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12384/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, con i Magistrati dott.ssa Francesca Maria MAMMONE Presidente dott. Roberto ANGELINI Giudice dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
[...] entrambi con l'Avv. AMBROSIO MARIO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Foro Buonaparte n. 59
- PARTI OPPONENTI contro
e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 con l'Avv. CASAMORATA CARLOTTA e l'Avv. VANDINI MARINA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Ravenna, via Alfredo Baccarini n. 52
- PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “Voglia l'illustrissimo Tribunale Civile di Milano in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta società relativamente al credito per il quale la stessa ha notificato l'opposto atto di precetto. Per l'effetto accertare e dichiarare la carenza assoluta del titolo in capo alla medesima società opposta in forza del quale sia proceduto al la notifica del qui impugnato atto di precetto. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti per le motivazioni indicate e per l'effetto in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per assenza di titolo. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con l'attribuzione allo scrivente difensore anticipatario.
Emettere provvedimento immediato di sospensione dell'efficacia dell'opposto atto di precetto sussistendone i presupposti sia del fumus boni juris che del” (citazione, dep. tel. 14.3.2023).
Per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, previe le più opportune declaratorie, in fatto e diritto, rigettare l'opposizione, le eccezioni e le pretese avversarie, in quanto inammissibili, generiche ed infondate. Con vittoria di spese e onorari di causa” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel.
17.3.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 13.3.2023 e iscritto a ruolo il 14.3.2023,
[...]
e convenivano in giudizio innanzi Pt_1 Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 28.2.2023
e recante il complessivo importo di euro 97.730,65, oltre interessi e spese.
Nel dettaglio, gli opponenti rappresentavano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nel contratto di mutuo fondiario concesso in data 13.12.2006 da Banco di Sicilia spa in favore di RC AR RL, di cui gli intimati si erano resi garanti.
Tanto premesso, e con un primo motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, deducevano la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
, non essendovi alcuna prova del fatto che l'intimante fosse subentrata nella titolarità del
[...] credito in controversia in forza di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, articolato in via gradata, gli opponenti eccepivano la mancanza di una preventiva escussione della società garantita ed affermavano la necessità che controparte dimostrasse l'assenza di una simile clausola nell'atto di fideiussione sottoscritto dai garanti.
Infine, con un terzo motivo di opposizione, formulato in via di estremo subordine, gli intimati sostenevano la nullità di quest'ultimo negozio giuridico, stipulato nel corso dell'anno
2006, in quanto contenente delle condizioni uniformi predisposte da Associazione Bancaria
Italiana (ABI) in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), l. 287/1990.
In considerazione di tutto ciò, e domandavano, in via Parte_1 Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'atto di precetto del
2 28.2.2023 e, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a controparte nonché l'accertamento e la declaratoria di invalidità dell'atto di fideiussione sottoscritto in favore di RC AR RL, con conseguente nullità dell'atto di intimazione ex art. 480 c.p.c. in controversia.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.7.2023, Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta esponeva che il credito in contestazione era dapprima confluito nel patrimonio di in forza di una operazione di fusione per incorporazione, CP_3 riguardante Banco di Sicilia spa, avvenuta con atto notarile del 19.10.2010 e che il medesimo credito era stato in seguito acquistato da , successivamente denominata CP_2 [...]
in forza di una cessione in blocco avvenuta in data 18.7.2018 e risultante CP_4 dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.7.2018.
Inoltre, l'intimante affermava che lo stesso credito era stato infine trasferito a
[...]
in forza di una cessione in blocco ex artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 avvenuta in CP_1 data 1.3.2021 e risultante dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.3.2021.
Al contempo, l'opposta deduceva che e a fronte di un Parte_1 Parte_1 finanziamento concesso in data 13.12.2006 in favore di RC AR RL per l'importo di euro 500.000,00, si erano resi garanti dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dalla medesima società mutuataria, la quale, in data 6.4.2017, era stata infine dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Tanto premesso, l'intimante sosteneva l'infondatezza del primo motivo di opposizione e riteneva di essere effettivamente titolare del diritto di credito in controversia, anche in considerazione del fatto che l'esposizione debitoria di RC AR RL risultava inclusa sia nell'elenco notarile delle posizioni cedute in blocco, in data 18.7.2018, da CP_3
a , sia nel contratto di cessione stipulato da e
[...] CP_2 Controparte_4 [...]
in data 1.3.2021, sia nella dichiarazione resa dall'ultima società cedente in CP_1 data 21.6.2023, sia nel novero delle sofferenze identificabili sulla base dei criteri indicati negli avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 58 TUB nella Gazzetta Ufficiale del 21.7.2018 e nella
Gazzetta Ufficiale del 4.3.2021.
Oltre a ciò, negava la fondatezza del secondo motivo di Controparte_1
3 opposizione ed escludeva che vi fosse un obbligo di preventiva escussione del patrimonio della società garantita, in quanto gli opponenti avevano contrattualmente assunto una obbligazione solidale e, in ogni caso, avevano espressamente rinunciato a far valere un simile beneficium excussionis.
Da ultimo, l'opposta affermava che la fideiussione in contestazione fosse esente da censure, trattandosi di una garanzia specifica, rilasciata per atto pubblico e senza l'utilizzo di schemi predisposti unilateralmente dall'istituto bancario ovvero in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), l.
287/1990, né e avevano in ogni caso allegato e Parte_1 Parte_1 dimostrato la ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale, la quale, comunque, avrebbe potuto determinare la nullità delle sole clausole eventualmente ritenute abusive.
In considerazione di tutto ciò, domandava, in via preliminare, Controparte_1 la reiezione della richiesta di sospensione articolata da controparte e, in via principale, il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, con provvedimento del 14.9.2023, veniva Controparte_1 invitata al deposito della documentazione eventualmente attestante gli atti di erogazione e di quietanza relativi al contratto di mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott. Persona_1
notaio in Brugherio, rep. n. 75978, racc. n. 15678, sulla scorta di un rilievo officioso
[...] motivato dalla preliminare necessità di verificare, anche in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, l'effettiva sussistenza di un titolo avente i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c.
In seguito, la sola intimante depositava le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., versando in atti anche il contratto di somministrazione rateale sottoscritto in data
13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Brugherio, rep. n. 75979, racc. n. Persona_1
15679, contenente un atto di erogazione, da parte di Banco di Sicilia spa, e di quietanza, da parte di RC AR RL, per euro 115.000,00.
Dopodiché, all'udienza del 7.5.2024, all'esito di un prolungato tentativo di conciliazione tra le parti e a motivo dell'assenza degli opponenti, veniva disposto non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza parimenti resa il 7.5.2024, poi, il Giudice istruttore escludeva che ricorressero ragioni per cui, d'ufficio, dovessero essere evidenziati eventuali profili di contrasto tra il medesimo titolo e la disciplina di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE.
In un momento successivo e, in particolare, con istanza del 19.12.2024, Controparte_5
4
[...] e rinnovavano l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo fatto Parte_1 valere da controparte, segnatamente alla luce degli atti di pignoramento presso terzi medio tempore notificati da . Controparte_1
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 615, c. 1, c.p.c. e ritenuta nel resto la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore assegnava i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., con successivo deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale da parte di , da un lato, nonché della sola memoria di replica da Controparte_1 parte degli opponenti, dall'altro lato.
All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione il diritto dell'intimante di procedere in executivis – devono essere respinte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover escludere che la “rinuncia al giudizio” formulata dagli opponenti in occasione del deposito dei propri scritti conclusivi, con conseguente richiesta di declaratoria di “cessazione della materia del contendere” (memoria di replica, fascicolo opponenti), possa integrare gli estremi di una puntuale ed effettiva manifestazione di “volontà di rinunciare al giudizio, ovverosia all'azione e alla domanda” (verbale ud. 20.5.2025).
E' infatti noto che “la rinuncia all'azione o alla pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al difensore un mandato ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine quello ad litem” (Cass., sez. II, sent. 6.6.2022, n. 18033).
Di contro, nel caso di specie, e si sono limitati a Parte_1 Parte_1
“delega[re] e autorizza[re] l'Avv. Mario Ambrosio loro difensore nel giudizio in oggetto a depositare apposita istanza di rinuncia al” (mandato, memoria di replica, fascicolo opponenti), in termini del tutto generici, senza specificare gli estremi del processo preso in considerazione e senza indicare se si trattasse di una rinuncia agli atti ovvero di una rinuncia all'azione.
Né la procura in precedenza conferita dagli intimati ai sensi dell'art. 84 c.p.c. risulta maggiormente circostanziata, inerendo al solo “incarico di rappresentarli e difenderli nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi” (mandato, citazione, fascicolo opponenti).
Ne consegue che la rinuncia in disamina non può determinare la definizione del giudizio e
5 che l'opposizione deve essere piuttosto decisa nel merito.
* * *
Tanto premesso, occorre innanzitutto evidenziare che , in corso Controparte_1 di causa, risulta aver fornito adeguata e sufficiente evidenza del fatto che il mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Brugherio, rep. n. 75978, racc. Persona_1
n. 15678, “possa essere utilizzato quale titolo esecutivo … attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza” (Cass., sez. III, sent. 5.3.2020, n. 6174).
Per un verso, invero, il contratto di somministrazione rateale sottoscritto in data 13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Brugherio, rep. n. 75979, racc. n. 15679, reca la Persona_1 dichiarazione e il riconoscimento della ricezione, da parte di RC AR RL e in relazione all'atto pubblico “n. 75978/15678”, dell'importo “di euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero) quale prima somministrazione sulla somma mutuata”, con contestuale rilascio di “ampia e liberatoria quietanza” (doc. 1, memoria n. 3, fascicolo opposta).
Per altro verso, poi, è documentale che l'atto di precetto del 28.2.2023 attenga ad una pretesa pari al complessivo importo di euro 97.730,65, oltre interessi e spese (cfr. precetto, citazione, fascicolo opponenti), e, dunque, ad una pretesa di ammontare inferiore rispetto al credito originariamente portato dal titolo esecutivo fatto valere dall'intimante.
*
Ciò posto, il Collegio ritiene che il primo motivo di opposizione sia infondato.
Si deve infatti considerare che la cessione del credito e delle annesse garanzie dapprima da
Banco di Sicilia spa, pacificamente fusa per incorporazione in con atto notarile CP_3 del 19.10.2010 (cfr. docc. 5 e 6, fascicolo opposta), a e successivamente da CP_2 [...]
pacificamente divenuta a seguito di mero mutamento di CP_2 Controparte_4 denominazione con effetto dall'1.1.2021 (cfr. doc. 16, fascicolo opposta), a Controparte_1
risulta comprovata – perlomeno in termini presuntivi – sulla scorta di una pluralità
[...] di elementi e di indizi gravi, precisi e concordanti.
Da un lato, l'alienazione da , già Banco di Sicilia spa, a emerge dal CP_3 CP_2 contratto di cessione sottoscritto tra le medesime parti in data 18.7.2018 (cfr. docc. 7 e 8, fascicolo opposta), il quale ha riguardato una molteplicità di esposizioni debitorie tra cui quella identificata con NDG 6544330 (cfr. docc. 9 e 10, fascicolo opposta), corrispondente alla posizione della garantita RC AR RL (cfr. doc. 10, fascicolo opposta).
Dall'altro lato, l'alienazione da , già , a Controparte_4 CP_2 Controparte_6
[..
[...] emerge dal contratto di cessione sottoscritto tra le medesime parti in data 1.3.2021
[...]
(cfr. docc. 11 e 12, fascicolo opposta), il quale ha analogamente riguardato una pluralità di esposizioni debitorie tra cui quella identificata con il nuovo NDG 546012 (cfr. docc. 12-13, fascicolo opposta), parimenti corrispondente alla posizione della garantita RC
AR RL secondo quanto confermato dalla dichiarazione resa dalla cedente in data
21.6.2023 (cfr. doc. 14, fascicolo opposta).
D'altro canto, una simile dichiarazione, come già osservato dalla Suprema Corte, rappresenta un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass., sez. III, sent.
16.4.2021, n. 10200) ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al soggetto che si presenta quale cessionario dello stesso, anche alla luce del fatto che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla [cessionaria,] non avendo alcun interesse la cedente
a rendere una dichiarazione a sé contraria” (App. Milano, sez. I, sent. 24.1.2023, n. 220).
Si tratta, peraltro, di conclusioni che risultano del tutto coerenti con il fatto che l'opposta sia anche nella disponibilità di ulteriore documentazione riferibile alla prima titolare del credito e, in particolare, della “diffida ad adempiere e costituzione in mora” del 6.4.2017 notificata da
(doc. 20, fascicolo opposta) e dell'estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato dal CP_3 medesimo istituto di credito in data 31.7.2018 (cfr. doc. 21, fascicolo opposta).
La censura in esame deve essere dunque disattesa.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non risulta fondato.
Va invero evidenziato che ogni fideiussore, ai sensi dell'art. 1944 c.c., è “obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito” (c. 1) e, solo in via eventuale, “non [è] tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale” (c. 2, primo periodo), purché le parti si sia espressamente accordate in quest'ultimo senso e purché il garante “che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione … indic[hi] i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione” (c. 2, secondo periodo).
In tal senso, sarebbe spettato agli opponenti, anche alla luce dell'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., allegare e documentare la sussistenza di una simile clausola di beneficium excussionis e, in ipotesi, specificare se vi fossero dei cespiti di RC AR RL preventivamente aggredibili.
Di contro, e si sono limitati a sostenere l'opposta – e Parte_1 Parte_1
7 non condivisibile – tesi secondo cui sarebbe spettato ad “dimostrare Controparte_1 che nel contratto di fideiussione bancaria non vi [fosse] la previsione di preventiva escussione nei confronti della società RC AR RL” (p. 4, citazione).
In ogni caso, poi, l'intimante ha correttamente rilevato che gli opponenti, nel medesimo atto di mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Persona_1
Brugherio, rep. n. 75978, racc. n. 15678, si sono costituiti fideiussori “rinunciando al beneficio della preventiva escussione” (doc. 19, art. 6, fascicolo opposta).
Ne consegue che la doglianza in disamina non può essere accolta.
*
Né il Collegio reputa di poter accogliere il terzo motivo di opposizione.
Occorre infatti considerare che la garanzia rilasciata da e Parte_1 [...] on risulta rivestire i caratteri di una fideiussione omnibus, essendo stata resa per “il Pt_1 puntuale ed integrale pagamento di quanto [dovuto a Banco di Sicilia spa] fino alla concorrenza della somma di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero) oltre interessi di mora, in dipendenza del presente contratto nonché [per] l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso”, ovverosia limitatamente al mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott.
notaio in Brugherio, rep. n. 75978, racc. n. 15678 (doc. 19, art. 6, Persona_1 fascicolo opposta).
In tal senso, la medesima garanzia corrisponde ad una ipotesi di fideiussione specifica, come d'altro canto risulta desumibile anche sulla scorta della pattuizione secondo cui “la fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore abbia comunicato per iscritto al Banco di Sicilia, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe” (doc. 19, art. 6, fascicolo opposta).
Va dunque escluso che la fideiussione prestata dagli opponenti, quand'anche fosse stata redatta in analogia allo schema predisposto da Associazione Bancaria Italiana (ABI) e già dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, possa comunque risultare nulla – in parte qua (cfr. Cass., sez. un., sent. 30.12.2021, n. 41994) – stante il principio di diritto secondo cui “l'apprezzamento di Banca d'Italia [ha] riguardato il tipo della fideiussione omnibus
e non il tipo della fideiussione specifica” e secondo cui, in particolare, la ragione di “espunzione delle clausole 'incriminate' dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale
8 deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (Cass., sez. I, sent. 2.8.2024, n. 21841).
Anche sotto tale profilo, l'opposizione deve essere pertanto respinta.
* * *
Infine, con specifico riferimento all'iniziale “richiesta di sospensione, anche alla luce della pronuncia
Cass., sez. un., n. 9479/2023”, motivata da e sul Parte_1 Parte_1 presupposto “di volersi avvalere delle tutele assicurate dalla Direttiva 93/13/CEE, in qualità di consumatori” (verbale ud. 13.7.2023), il Collegio, pur consapevole dei differenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla necessità o meno di procedere a simili verifiche officiose laddove il titolo esecutivo non sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto, ritiene di poter integralmente condividere quanto già osservato dal Giudice istruttore con ordinanza del 7.5.2024, anche in ragione del fatto che l'inapplicabilità – dedotta dall'intimante (cfr. comparsa conclusionale, fascicolo opposta) – della normativa in materia di credito al consumo non implica di per sé l'inapplicabilità dell'ulteriore normativa in materia consumeristica.
In proposito, va in particolare escluso che sussistano ragioni per cui, d'ufficio, debbano essere evidenziati eventuali profili di contrasto tra il titolo esecutivo fatto valere da CP_1
2021-1 SPV SRL e la disciplina di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE.
Da un lato, difatti, la posizione di non è riconducibile a quella di un Parte_1 consumatore, trattandosi di un soggetto che, in qualità di amministratore unico e di legale rappresentante di RC AR RL, ha assunto degli obblighi di garanzia con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato dalla medesima società (cfr. doc. 19, fascicolo opposta).
Dall'altro lato, poi, la posizione di , pur essendo riconducibile – in CP_7 assenza di partecipazioni sociali o di responsabilità all'interno di RC AR RL – a quella di un consumatore “alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre
2005, in causa C-74/15 )” (Cass., sez. III, sent. 30.3.2023, n. 9006), non risulta comunque Per_2 interessata da clausole abusive in relazione all'oggetto della presente controversia.
Occorre invero considerare che nel contratto di mutuo fondiario in esame sono stati pattuiti un TAEG del 4,615%, interessi corrispettivi – a seconda del contenuto dell'allegato D
– ad un tasso fisso pari al 5,71% ovvero ad un tasso variabile pari al 4,77% nonché interessi
9 moratori in misura pari agli interessi corrispettivi maggiorati del 40% (cfr. doc. 19, art. 4 e art. 5, fascicolo opposta).
Al contempo, va osservato che il D.M. 20.3.2007, con riferimento alla rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari in relazione al periodo – durante il quale è stato concesso il finanziamento in disamina – compreso tra l'1.10.2006 e il 31.12.2006, ha rilevato per le operazioni di mutuo a tasso fisso un saggio medio pari al 5,72%, per le operazioni di mutuo a tasso variabile un saggio medio pari al 5,31% e per la maggiorazione in caso di ritardato pagamento la misura del 2,1%.
Ne consegue che, nel caso di specie, il saggio degli interessi risulta essere stato illustrato in termini sufficientemente adeguati e che il tasso previsto per il caso di mora non risulta aver imposto “un indennizzo per un importo sproporzionalmente elevato” (all., lett. e, dir. n. 93/13/CEE).
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. precetto, citazione, fascicolo opponenti) e del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, secondo una quantificazione prossima ai medi tabellari in relazione alle fasi di introduzione, di studio, di trattazione e di decisione della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_1 lite, in favore di e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_8
, nella misura di euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA dott.ssa Francesca Maria MAMMONE
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, con i Magistrati dott.ssa Francesca Maria MAMMONE Presidente dott. Roberto ANGELINI Giudice dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
[...] entrambi con l'Avv. AMBROSIO MARIO, parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Foro Buonaparte n. 59
- PARTI OPPONENTI contro
e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_2 con l'Avv. CASAMORATA CARLOTTA e l'Avv. VANDINI MARINA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio dei difensori in Ravenna, via Alfredo Baccarini n. 52
- PARTE OPPOSTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Le parti concludevano come in atti, nei seguenti termini.
Per gli opponenti: “Voglia l'illustrissimo Tribunale Civile di Milano in accoglimento della presente opposizione accertare e dichiarare preliminarmente la carenza di legittimazione attiva in capo alla opposta società relativamente al credito per il quale la stessa ha notificato l'opposto atto di precetto. Per l'effetto accertare e dichiarare la carenza assoluta del titolo in capo alla medesima società opposta in forza del quale sia proceduto al la notifica del qui impugnato atto di precetto. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto dagli opponenti per le motivazioni indicate e per l'effetto in accoglimento della proposta opposizione accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto per assenza di titolo. Con vittoria di spese diritti ed onorari e con l'attribuzione allo scrivente difensore anticipatario.
Emettere provvedimento immediato di sospensione dell'efficacia dell'opposto atto di precetto sussistendone i presupposti sia del fumus boni juris che del” (citazione, dep. tel. 14.3.2023).
Per l'opposta: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via principale, previe le più opportune declaratorie, in fatto e diritto, rigettare l'opposizione, le eccezioni e le pretese avversarie, in quanto inammissibili, generiche ed infondate. Con vittoria di spese e onorari di causa” (foglio di precisazione delle conclusioni, dep. tel.
17.3.2025).
FATTO
Con atto di citazione notificato il 13.3.2023 e iscritto a ruolo il 14.3.2023,
[...]
e convenivano in giudizio innanzi Pt_1 Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Milano proponendo opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 28.2.2023
e recante il complessivo importo di euro 97.730,65, oltre interessi e spese.
Nel dettaglio, gli opponenti rappresentavano che il titolo esecutivo fatto valere da controparte consisteva nel contratto di mutuo fondiario concesso in data 13.12.2006 da Banco di Sicilia spa in favore di RC AR RL, di cui gli intimati si erano resi garanti.
Tanto premesso, e con un primo motivo di Parte_1 Parte_1 opposizione, deducevano la carenza di legittimazione attiva in capo a Controparte_1
, non essendovi alcuna prova del fatto che l'intimante fosse subentrata nella titolarità del
[...] credito in controversia in forza di una cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB.
Inoltre, con un secondo motivo di opposizione, articolato in via gradata, gli opponenti eccepivano la mancanza di una preventiva escussione della società garantita ed affermavano la necessità che controparte dimostrasse l'assenza di una simile clausola nell'atto di fideiussione sottoscritto dai garanti.
Infine, con un terzo motivo di opposizione, formulato in via di estremo subordine, gli intimati sostenevano la nullità di quest'ultimo negozio giuridico, stipulato nel corso dell'anno
2006, in quanto contenente delle condizioni uniformi predisposte da Associazione Bancaria
Italiana (ABI) in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), l. 287/1990.
In considerazione di tutto ciò, e domandavano, in via Parte_1 Parte_1 preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo sotteso all'atto di precetto del
2 28.2.2023 e, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito in capo a controparte nonché l'accertamento e la declaratoria di invalidità dell'atto di fideiussione sottoscritto in favore di RC AR RL, con conseguente nullità dell'atto di intimazione ex art. 480 c.p.c. in controversia.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva ritualmente in giudizio e per essa la procuratrice Controparte_1
, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.7.2023, Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le tesi avversarie.
Nel dettaglio, l'opposta esponeva che il credito in contestazione era dapprima confluito nel patrimonio di in forza di una operazione di fusione per incorporazione, CP_3 riguardante Banco di Sicilia spa, avvenuta con atto notarile del 19.10.2010 e che il medesimo credito era stato in seguito acquistato da , successivamente denominata CP_2 [...]
in forza di una cessione in blocco avvenuta in data 18.7.2018 e risultante CP_4 dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.7.2018.
Inoltre, l'intimante affermava che lo stesso credito era stato infine trasferito a
[...]
in forza di una cessione in blocco ex artt. 1, 4 e 7.1 l. 130/1999 avvenuta in CP_1 data 1.3.2021 e risultante dall'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4.3.2021.
Al contempo, l'opposta deduceva che e a fronte di un Parte_1 Parte_1 finanziamento concesso in data 13.12.2006 in favore di RC AR RL per l'importo di euro 500.000,00, si erano resi garanti dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dalla medesima società mutuataria, la quale, in data 6.4.2017, era stata infine dichiarata decaduta dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
Tanto premesso, l'intimante sosteneva l'infondatezza del primo motivo di opposizione e riteneva di essere effettivamente titolare del diritto di credito in controversia, anche in considerazione del fatto che l'esposizione debitoria di RC AR RL risultava inclusa sia nell'elenco notarile delle posizioni cedute in blocco, in data 18.7.2018, da CP_3
a , sia nel contratto di cessione stipulato da e
[...] CP_2 Controparte_4 [...]
in data 1.3.2021, sia nella dichiarazione resa dall'ultima società cedente in CP_1 data 21.6.2023, sia nel novero delle sofferenze identificabili sulla base dei criteri indicati negli avvisi pubblicati ai sensi dell'art. 58 TUB nella Gazzetta Ufficiale del 21.7.2018 e nella
Gazzetta Ufficiale del 4.3.2021.
Oltre a ciò, negava la fondatezza del secondo motivo di Controparte_1
3 opposizione ed escludeva che vi fosse un obbligo di preventiva escussione del patrimonio della società garantita, in quanto gli opponenti avevano contrattualmente assunto una obbligazione solidale e, in ogni caso, avevano espressamente rinunciato a far valere un simile beneficium excussionis.
Da ultimo, l'opposta affermava che la fideiussione in contestazione fosse esente da censure, trattandosi di una garanzia specifica, rilasciata per atto pubblico e senza l'utilizzo di schemi predisposti unilateralmente dall'istituto bancario ovvero in contrasto con l'art. 2, c. 2, lett. a), l.
287/1990, né e avevano in ogni caso allegato e Parte_1 Parte_1 dimostrato la ricorrenza di un'intesa anticoncorrenziale, la quale, comunque, avrebbe potuto determinare la nullità delle sole clausole eventualmente ritenute abusive.
In considerazione di tutto ciò, domandava, in via preliminare, Controparte_1 la reiezione della richiesta di sospensione articolata da controparte e, in via principale, il rigetto dell'opposizione avversaria.
Con vittoria delle spese di lite.
Successivamente, con provvedimento del 14.9.2023, veniva Controparte_1 invitata al deposito della documentazione eventualmente attestante gli atti di erogazione e di quietanza relativi al contratto di mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott. Persona_1
notaio in Brugherio, rep. n. 75978, racc. n. 15678, sulla scorta di un rilievo officioso
[...] motivato dalla preliminare necessità di verificare, anche in sede di opposizione preventiva all'esecuzione, l'effettiva sussistenza di un titolo avente i caratteri di cui all'art. 474 c.p.c.
In seguito, la sola intimante depositava le proprie memorie ex art. 171 ter, n. 1, n. 2 e n. 3,
c.p.c., versando in atti anche il contratto di somministrazione rateale sottoscritto in data
13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Brugherio, rep. n. 75979, racc. n. Persona_1
15679, contenente un atto di erogazione, da parte di Banco di Sicilia spa, e di quietanza, da parte di RC AR RL, per euro 115.000,00.
Dopodiché, all'udienza del 7.5.2024, all'esito di un prolungato tentativo di conciliazione tra le parti e a motivo dell'assenza degli opponenti, veniva disposto non luogo a provvedere in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Con ordinanza parimenti resa il 7.5.2024, poi, il Giudice istruttore escludeva che ricorressero ragioni per cui, d'ufficio, dovessero essere evidenziati eventuali profili di contrasto tra il medesimo titolo e la disciplina di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE.
In un momento successivo e, in particolare, con istanza del 19.12.2024, Controparte_5
4
[...] e rinnovavano l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo fatto Parte_1 valere da controparte, segnatamente alla luce degli atti di pignoramento presso terzi medio tempore notificati da . Controparte_1
Respinta l'istanza di sospensione ex art. 615, c. 1, c.p.c. e ritenuta nel resto la causa matura per la decisione, il Giudice istruttore assegnava i termini perentori di cui all'art. 189 c.p.c., con successivo deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e della comparsa conclusionale da parte di , da un lato, nonché della sola memoria di replica da Controparte_1 parte degli opponenti, dall'altro lato.
All'udienza del 20.5.2025, la causa veniva infine rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad una opposizione ex art. 615, c. 1, c.p.c., essendo in contestazione il diritto dell'intimante di procedere in executivis – devono essere respinte, per i motivi di seguito illustrati.
* * *
In via preliminare, il Collegio ritiene di dover escludere che la “rinuncia al giudizio” formulata dagli opponenti in occasione del deposito dei propri scritti conclusivi, con conseguente richiesta di declaratoria di “cessazione della materia del contendere” (memoria di replica, fascicolo opponenti), possa integrare gli estremi di una puntuale ed effettiva manifestazione di “volontà di rinunciare al giudizio, ovverosia all'azione e alla domanda” (verbale ud. 20.5.2025).
E' infatti noto che “la rinuncia all'azione o alla pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituiscono atti di disposizione del diritto in contesa e richiedono in capo al difensore un mandato ad hoc, non essendo sufficiente a tal fine quello ad litem” (Cass., sez. II, sent. 6.6.2022, n. 18033).
Di contro, nel caso di specie, e si sono limitati a Parte_1 Parte_1
“delega[re] e autorizza[re] l'Avv. Mario Ambrosio loro difensore nel giudizio in oggetto a depositare apposita istanza di rinuncia al” (mandato, memoria di replica, fascicolo opponenti), in termini del tutto generici, senza specificare gli estremi del processo preso in considerazione e senza indicare se si trattasse di una rinuncia agli atti ovvero di una rinuncia all'azione.
Né la procura in precedenza conferita dagli intimati ai sensi dell'art. 84 c.p.c. risulta maggiormente circostanziata, inerendo al solo “incarico di rappresentarli e difenderli nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi” (mandato, citazione, fascicolo opponenti).
Ne consegue che la rinuncia in disamina non può determinare la definizione del giudizio e
5 che l'opposizione deve essere piuttosto decisa nel merito.
* * *
Tanto premesso, occorre innanzitutto evidenziare che , in corso Controparte_1 di causa, risulta aver fornito adeguata e sufficiente evidenza del fatto che il mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Brugherio, rep. n. 75978, racc. Persona_1
n. 15678, “possa essere utilizzato quale titolo esecutivo … attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza” (Cass., sez. III, sent. 5.3.2020, n. 6174).
Per un verso, invero, il contratto di somministrazione rateale sottoscritto in data 13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Brugherio, rep. n. 75979, racc. n. 15679, reca la Persona_1 dichiarazione e il riconoscimento della ricezione, da parte di RC AR RL e in relazione all'atto pubblico “n. 75978/15678”, dell'importo “di euro 115.000,00 (centoquindicimila virgola zero) quale prima somministrazione sulla somma mutuata”, con contestuale rilascio di “ampia e liberatoria quietanza” (doc. 1, memoria n. 3, fascicolo opposta).
Per altro verso, poi, è documentale che l'atto di precetto del 28.2.2023 attenga ad una pretesa pari al complessivo importo di euro 97.730,65, oltre interessi e spese (cfr. precetto, citazione, fascicolo opponenti), e, dunque, ad una pretesa di ammontare inferiore rispetto al credito originariamente portato dal titolo esecutivo fatto valere dall'intimante.
*
Ciò posto, il Collegio ritiene che il primo motivo di opposizione sia infondato.
Si deve infatti considerare che la cessione del credito e delle annesse garanzie dapprima da
Banco di Sicilia spa, pacificamente fusa per incorporazione in con atto notarile CP_3 del 19.10.2010 (cfr. docc. 5 e 6, fascicolo opposta), a e successivamente da CP_2 [...]
pacificamente divenuta a seguito di mero mutamento di CP_2 Controparte_4 denominazione con effetto dall'1.1.2021 (cfr. doc. 16, fascicolo opposta), a Controparte_1
risulta comprovata – perlomeno in termini presuntivi – sulla scorta di una pluralità
[...] di elementi e di indizi gravi, precisi e concordanti.
Da un lato, l'alienazione da , già Banco di Sicilia spa, a emerge dal CP_3 CP_2 contratto di cessione sottoscritto tra le medesime parti in data 18.7.2018 (cfr. docc. 7 e 8, fascicolo opposta), il quale ha riguardato una molteplicità di esposizioni debitorie tra cui quella identificata con NDG 6544330 (cfr. docc. 9 e 10, fascicolo opposta), corrispondente alla posizione della garantita RC AR RL (cfr. doc. 10, fascicolo opposta).
Dall'altro lato, l'alienazione da , già , a Controparte_4 CP_2 Controparte_6
[..
[...] emerge dal contratto di cessione sottoscritto tra le medesime parti in data 1.3.2021
[...]
(cfr. docc. 11 e 12, fascicolo opposta), il quale ha analogamente riguardato una pluralità di esposizioni debitorie tra cui quella identificata con il nuovo NDG 546012 (cfr. docc. 12-13, fascicolo opposta), parimenti corrispondente alla posizione della garantita RC
AR RL secondo quanto confermato dalla dichiarazione resa dalla cedente in data
21.6.2023 (cfr. doc. 14, fascicolo opposta).
D'altro canto, una simile dichiarazione, come già osservato dalla Suprema Corte, rappresenta un “elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass., sez. III, sent.
16.4.2021, n. 10200) ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al soggetto che si presenta quale cessionario dello stesso, anche alla luce del fatto che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo alla [cessionaria,] non avendo alcun interesse la cedente
a rendere una dichiarazione a sé contraria” (App. Milano, sez. I, sent. 24.1.2023, n. 220).
Si tratta, peraltro, di conclusioni che risultano del tutto coerenti con il fatto che l'opposta sia anche nella disponibilità di ulteriore documentazione riferibile alla prima titolare del credito e, in particolare, della “diffida ad adempiere e costituzione in mora” del 6.4.2017 notificata da
(doc. 20, fascicolo opposta) e dell'estratto conto ex art. 50 TUB rilasciato dal CP_3 medesimo istituto di credito in data 31.7.2018 (cfr. doc. 21, fascicolo opposta).
La censura in esame deve essere dunque disattesa.
*
Anche il secondo motivo di opposizione non risulta fondato.
Va invero evidenziato che ogni fideiussore, ai sensi dell'art. 1944 c.c., è “obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito” (c. 1) e, solo in via eventuale, “non [è] tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale” (c. 2, primo periodo), purché le parti si sia espressamente accordate in quest'ultimo senso e purché il garante “che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell'escussione … indic[hi] i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione” (c. 2, secondo periodo).
In tal senso, sarebbe spettato agli opponenti, anche alla luce dell'ordinario criterio di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., allegare e documentare la sussistenza di una simile clausola di beneficium excussionis e, in ipotesi, specificare se vi fossero dei cespiti di RC AR RL preventivamente aggredibili.
Di contro, e si sono limitati a sostenere l'opposta – e Parte_1 Parte_1
7 non condivisibile – tesi secondo cui sarebbe spettato ad “dimostrare Controparte_1 che nel contratto di fideiussione bancaria non vi [fosse] la previsione di preventiva escussione nei confronti della società RC AR RL” (p. 4, citazione).
In ogni caso, poi, l'intimante ha correttamente rilevato che gli opponenti, nel medesimo atto di mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott. notaio in Persona_1
Brugherio, rep. n. 75978, racc. n. 15678, si sono costituiti fideiussori “rinunciando al beneficio della preventiva escussione” (doc. 19, art. 6, fascicolo opposta).
Ne consegue che la doglianza in disamina non può essere accolta.
*
Né il Collegio reputa di poter accogliere il terzo motivo di opposizione.
Occorre infatti considerare che la garanzia rilasciata da e Parte_1 [...] on risulta rivestire i caratteri di una fideiussione omnibus, essendo stata resa per “il Pt_1 puntuale ed integrale pagamento di quanto [dovuto a Banco di Sicilia spa] fino alla concorrenza della somma di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila virgola zero) oltre interessi di mora, in dipendenza del presente contratto nonché [per] l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso”, ovverosia limitatamente al mutuo stipulato in data 13.12.2006 innanzi al dott.
notaio in Brugherio, rep. n. 75978, racc. n. 15678 (doc. 19, art. 6, Persona_1 fascicolo opposta).
In tal senso, la medesima garanzia corrisponde ad una ipotesi di fideiussione specifica, come d'altro canto risulta desumibile anche sulla scorta della pattuizione secondo cui “la fideiussione garantirà anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali dell'operazione, salvo che il fideiussore abbia comunicato per iscritto al Banco di Sicilia, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe” (doc. 19, art. 6, fascicolo opposta).
Va dunque escluso che la fideiussione prestata dagli opponenti, quand'anche fosse stata redatta in analogia allo schema predisposto da Associazione Bancaria Italiana (ABI) e già dichiarato illegittimo con provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, possa comunque risultare nulla – in parte qua (cfr. Cass., sez. un., sent. 30.12.2021, n. 41994) – stante il principio di diritto secondo cui “l'apprezzamento di Banca d'Italia [ha] riguardato il tipo della fideiussione omnibus
e non il tipo della fideiussione specifica” e secondo cui, in particolare, la ragione di “espunzione delle clausole 'incriminate' dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale
8 deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità, perciò, del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Banca d'Italia si renda applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate” (Cass., sez. I, sent. 2.8.2024, n. 21841).
Anche sotto tale profilo, l'opposizione deve essere pertanto respinta.
* * *
Infine, con specifico riferimento all'iniziale “richiesta di sospensione, anche alla luce della pronuncia
Cass., sez. un., n. 9479/2023”, motivata da e sul Parte_1 Parte_1 presupposto “di volersi avvalere delle tutele assicurate dalla Direttiva 93/13/CEE, in qualità di consumatori” (verbale ud. 13.7.2023), il Collegio, pur consapevole dei differenti orientamenti giurisprudenziali in ordine alla necessità o meno di procedere a simili verifiche officiose laddove il titolo esecutivo non sia rappresentato da un decreto ingiuntivo non opposto, ritiene di poter integralmente condividere quanto già osservato dal Giudice istruttore con ordinanza del 7.5.2024, anche in ragione del fatto che l'inapplicabilità – dedotta dall'intimante (cfr. comparsa conclusionale, fascicolo opposta) – della normativa in materia di credito al consumo non implica di per sé l'inapplicabilità dell'ulteriore normativa in materia consumeristica.
In proposito, va in particolare escluso che sussistano ragioni per cui, d'ufficio, debbano essere evidenziati eventuali profili di contrasto tra il titolo esecutivo fatto valere da CP_1
2021-1 SPV SRL e la disciplina di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE.
Da un lato, difatti, la posizione di non è riconducibile a quella di un Parte_1 consumatore, trattandosi di un soggetto che, in qualità di amministratore unico e di legale rappresentante di RC AR RL, ha assunto degli obblighi di garanzia con riferimento al contratto di mutuo fondiario stipulato dalla medesima società (cfr. doc. 19, fascicolo opposta).
Dall'altro lato, poi, la posizione di , pur essendo riconducibile – in CP_7 assenza di partecipazioni sociali o di responsabilità all'interno di RC AR RL – a quella di un consumatore “alla stregua della giurisprudenza comunitaria (CGUE, sentenza 19 novembre
2005, in causa C-74/15 )” (Cass., sez. III, sent. 30.3.2023, n. 9006), non risulta comunque Per_2 interessata da clausole abusive in relazione all'oggetto della presente controversia.
Occorre invero considerare che nel contratto di mutuo fondiario in esame sono stati pattuiti un TAEG del 4,615%, interessi corrispettivi – a seconda del contenuto dell'allegato D
– ad un tasso fisso pari al 5,71% ovvero ad un tasso variabile pari al 4,77% nonché interessi
9 moratori in misura pari agli interessi corrispettivi maggiorati del 40% (cfr. doc. 19, art. 4 e art. 5, fascicolo opposta).
Al contempo, va osservato che il D.M. 20.3.2007, con riferimento alla rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari in relazione al periodo – durante il quale è stato concesso il finanziamento in disamina – compreso tra l'1.10.2006 e il 31.12.2006, ha rilevato per le operazioni di mutuo a tasso fisso un saggio medio pari al 5,72%, per le operazioni di mutuo a tasso variabile un saggio medio pari al 5,31% e per la maggiorazione in caso di ritardato pagamento la misura del 2,1%.
Ne consegue che, nel caso di specie, il saggio degli interessi risulta essere stato illustrato in termini sufficientemente adeguati e che il tasso previsto per il caso di mora non risulta aver imposto “un indennizzo per un importo sproporzionalmente elevato” (all., lett. e, dir. n. 93/13/CEE).
* * *
La regolazione delle spese di lite segue – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – il principio di soccombenza e le stesse vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (cfr. precetto, citazione, fascicolo opponenti) e del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, secondo una quantificazione prossima ai medi tabellari in relazione alle fasi di introduzione, di studio, di trattazione e di decisione della vertenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_1 condanna e in solido tra loro, alla rifusione delle spese di Parte_1 Parte_1 lite, in favore di e per essa la procuratrice Controparte_1 Controparte_8
, nella misura di euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 16.7.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Maurizio Giuseppe CIOCCA dott.ssa Francesca Maria MAMMONE
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