Articolo 4 della Legge 19 dicembre 1992, n. 488
Articolo 3
Versione
22 dicembre 1992
Art. 4. 1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64 , e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64 .
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992
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