Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/03/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 11525/2020
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 06/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti PALDERA Parte_1
GENNARO e PEROSA ALVIO
ricorrente contro
ASSISTENZA Controparte_1
CP_2 CP_3 resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al saldo del premio di buonuscita ex art. 6 Statuo Cassa
Prestanza.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.03.2025.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver prestato attività lavorativa in regime di subordinazione alle dipendenze del fino CP_3 all'01.01.2018 e di essere stata iscritta dall'01.05.1985 presso la
Cassa convenuta per la quale ha effettuato versamenti tramite trattenute mensili in busta-paga disposte dal datore di lavoro;
deducendo di aver avuto un'anticipazione del premio di buonuscita e vantando il diritto al saldo del premio spettante ex art. 6 dello Statuo
convenuta e del diritto vantato, agiva in giudizio per Controparte_4 il riconoscimento del diritto al saldo del premio reclamato e per la condanna della parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 17.390,83 dettagliatamente calcolata o di altra minore o maggiore di giustizia oltre interessi, con il favore delle spese di lite.
Allegava documentazione.
Sebbene ritualmente convenuta la parte resistente non si costituiva né compariva nel corso del giudizio. Ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento, tenuto conto delle seguenti decisive circostanze:
1) iscrizione della parte ricorrente alla Cassa di previdenza sovvenzioni ed assistenza tra dipendenti comunali di da CP_3 non meno di tre anni, come provato dall'attestazione del e dal bonifico disposto dalla Cassa convenuta a CP_3 titolo di acconto del premio conteso prodotti1;
2) versamenti alla Cassa Prestanza nell'interesse della parte ricorrente, come provato dalle buste-paga e dall'attestato del prodotti2; CP_3 1 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 2 di 11 3) cessazione dal servizio della parte ricorrente dal 02.01.2018, come provato dalla comunicazione del CP_3 prodotta3;
4) richiesta espressa del premio di buonuscita formulata dalla parte ricorrente4.
Ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti per il riconoscimento del diritto al premio di buonuscita conteso in virtù di quanto disposto dall'art. 6 dello Statuo della Cassa Prestanza invocato dalla parte ricorrente.
Si consideri, infatti, che per la costituzione del diritto al premio di buonuscita spettante solo dalla cessazione del servizio è necessaria l'iscrizione almeno triennale presso la . Controparte_4
L'erogazione del beneficio, inoltre, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte del socio5.
Nella stessa norma, inoltre, è chiarito anche l'ammontare ed il metodo di calcolo del premio di buonuscita in contesa, commisurato a metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio per ogni anno di iscrizione alla . CP_1
La consulenza tecnica disposta d'ufficio si è attenuta pedissequamente al criterio di computo disciplinato dall'art. 6 dello
Statuto della Cassa Prestanza in esame per la determinazione del premio di buonuscita spettante. 3 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 4 Cfr. in all.ti parte ricorrente.
Pag. 3 di 11 Tanto conforta ampiamente la fondatezza della domanda avanzata dalla parte ricorrente, tenuto conto, altresì, dei precedenti conformi di questo Tribunale resi in analogo contenzioso, che si richiamano ai sensi dell'art. 118, comma 1 disp. att. c.p.c.: “… (omissis)… La domanda giudiziale- finalizzata ad ottenere il premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della è fondata Controparte_4
e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente ha evidenziato di essere stata dipendente del e di essere stata iscritta alla Cassa di Previdenza CP_3
Sovvenzioni ed Assistenza a suo tempo costituita dal CP_3 di aver diritto al premio di buonuscita riconosciuto dall'art. 6 dello statuto della . Controparte_4
Va preliminarmente osservato che la parte ricorrente ha esercitato un'azione di esatto adempimento, deducendo di non aver visto integralmente corrisposto il proprio credito per indennità di buonuscita. Deve, pertanto, valere la regola di riparto degli oneri di allegazione ed asseverazione secondo cui grava sul creditore dimostrare il titolo giustificativo del proprio diritto, allegando l'altrui scorretto adempimento;
spetterà invece al debitore dimostrare di aver correttamente adempiuto o di esservi stato impossibilitato per causa non imputabile.
Deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della (cfr. CP_1 produzione documentale in atti), essa provvede “alla concessione di un premio di buonuscita agli iscritti che cessano dal servizio con non meno di tre anni di iscrizione alla . Il premio va commisurato a CP_4 metà dello stipendio o salario mensile lordo medio, in godimento negli ultimi dodici mesi di servizio (…) per ogni anno di iscrizione alla cassa”.
Pag. 4 di 11 La parte ricorrente ha documentato di essere cessata dal servizio e, all'epoca della risoluzione del rapporto lavorativo, di essere in possesso di un'anzianità di iscrizione alla cassa non inferiore a tre anni (cfr. attestazione di iscrizione dal 1.01.1984 sino al 31.10.2018).
Dalla documentazione prodotta dalla convenuta, in altri CP_1 procedimenti analoghi, si evince senz'altro che, con l'Ordine del giorno del Consiglio Comunale dell'11 maggio 2016, l'amministrazione si è impegnata a disporre la sospensione delle attribuzioni di risorse pubbliche in favore della , sino a quando non fosse stata CP_1 definitivamente accertata la legittima titolarità in capo all'ente di procedervi. Proprio in attesa di siffatto chiarimento, è stata comunque disposta la conservazione della posta di bilancio già destinata alla contribuzione.
In tale contesto, si è inserita la delibera 132/PRSP/2016, con cui la
Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, ha messo in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'art. 17
L. 152/1968, nella parte in cui esso prevede che “è fatto divieto alle amministrazioni degli enti locali di corrispondere trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge”.
La stessa Corte dei Conti ha rilevato – dunque - dubbi di legittimità, ritenuti meritevoli di approfondimento, ribadendo la necessità di considerare la vigenza della norma restrittiva del 1968.
In effetti, anche nella giurisprudenza di legittimità è affermato che “il trattamento integrativo dell'indennità di fine servizio, istituito dai regolamenti di alcuni enti locali in favore del proprio personale, compete ai soli dipendenti di tali enti in servizio alla data del 1 marzo
Pag. 5 di 11 1966” (Cass. civ. Sez. V, 28/08/2013, n. 19698; Cass. civ. Sez. lav.,
06/08/2013, n. 18724).
Ciò posto, pacifico il mancato pagamento delle spettanze azionate, si rende necessario verificare in che misura la cessazione dei versamenti da parte del possa giustificare l'inadempimento CP_3 della . CP_1
In punto di fatto, v'è da osservare che, con il verbale di deliberazione n. 2 del 30.1.2017, la ha disposto la corresponsione delle CP_1 gratifiche di fine servizio, procedendo secondo anticipazioni.
Tale scelta, esplicitamente, si ricollega proprio alla sospensione delle erogazioni da parte del poiché, nello stesso verbale, CP_3 si è posto il problema delle contribuzioni venute meno e, a fronte di una ridotta disponibilità di risorse, allo scopo di assicurare la piena liquidità di queste ultime, si è tentato di assicurare omogeneità di trattamento ai numerosi dipendenti cessati dal servizio o prossimi a esserlo (51 per l'anno 2017, 84 per l'anno 2018, 81 per l'anno 2019,
90 per l'anno 2020).
Il medesimo consiglio di amministrazione ha finanche prospettato possibilità di rateizzazione.
Orbene, circa la rilevanza della situazione fattuale venutasi a creare in seguito alle determinazioni comunali, giova considerare che l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto e alla prestazione ivi contemplata, e deve consistere non in una difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto (cfr. Cass. civ., Sez. II, 30/04/2012, n. 6594).
Del pari, la liberazione dal vincolo obbligatorio non può fondarsi sulla mera difficoltà economica del debitore, giacché l'impotenza
Pag. 6 di 11 patrimoniale (come fatto soggettivo e prevedibile e comunque normalmente imputabile al debitore tenuto a gestire la propria attività economica e a sopportarne il rischio relativo, secondo criteri di correttezza, buona fede, prudenza e di prevedibilità), non esclude di norma la sua responsabilità verso il creditore (Cass. civ., Sez. lav.,
20/5/2004, n. 9645).
Per inciso, anche il factum principis verificatosi nell'odierna fattispecie non basta, di per sé solo, a giustificare l'inadempimento e a liberare l'obbligato inadempiente da ogni responsabilità.
Affinché tale effetto estintivo si produca è necessario, infatti, che l'ordine o il divieto dell'autorità sia configurabile come un fatto totalmente estraneo alla volontà del debitore e all'obbligo di ordinaria diligenza che sullo stesso incombe.
È opportuno fare delle specificazioni a tal riguardo sulla natura dell'ente.
L'art. 2 dello Statuto prevede che «la avrà … gestione CP_1 autonoma, patrimonio ed amministrazione distinta e se-parata dal patrimonio e dell'amministrazione del Comune».
Questa disposizione assume significativa importanza perché chiarisce che la è un ente dotato di autonomia giuridica, contabile, CP_1 organizzativa e gestionale (sotto il profilo sia dell'amministrazione, sia dei controlli), con un patrimonio ed una amministrazione nettamente distinti e separati dal patrimonio e dall'amministrazione del CP_3
[...]
Già il Tribunale di Bari, in altri giudizi, ha riconosciuto in recenti sentenze: Trib. Bari 20 dicembre 2019, n. 5792/2019, laddove si statuisce che «ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è riconosciuta alla una gestione autonoma, nonché la separazione del proprio CP_1 patrimonio rispetto a quello Comunale».
Pag. 7 di 11 Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia nell'ambito di un giudizio promosso da alcuni iscritti alla ha Controparte_4 affermato che la costituisce «un organo autonomo Controparte_4 rispetto all'Amministrazione e titolare di rapporti individuali di assistenza nei confronti di ciascun dipendente iscritto» [Tar Puglia 19 marzo 2019, n. 414/2019].
Il tema della natura della non è pacifico in giurisprudenza, CP_1 laddove vi sono pronunzie che fanno derivare dalle norme dello
Statuto che la è una associazione non riconosciuta di Controparte_4 diritto privato ai sensi dell'art. 36 c.c., essendo dotata di un proprio patrimonio e di propri organi (v.si Trib. Bari, sez. lavoro, 2 febbraio
2012, n. 19960 che è alla base del recente decreto del Tribunale di
Bari, Quarta Sezione Civile, del 31 gennaio 2020, n. 811/2020, che dispone la liquidazione dell'Ente ai sensi degli artt. 30 c.c. e 11 disp. att. c.c).
Sulla natura privatistica si è pronunziato da ultimo il Consiglio di
Stato con sentenza del 27.06.2024.
Al contempo vi sono pronunzie che postulano la natura pubblicistica della stessa.
A prescindere dalla natura, non si può che concludere nel senso della sussistenza di un organo distinto ed autonomo rispetto all'Amministrazione comunale, non essendo argomento convincente quello che valorizza gli elementi della presidenza della CP_1 attribuita al Sindaco e dei poteri attributi all'amministrazione comunale di nomina di taluni membri del Consiglio di
Amministrazione oltre che dei poteri di controllo sulle deliberazioni assunte.
In tal senso depone lo stesso art. 20, quarto comma, dello Statuto della , per il quale il Consiglio di Amministrazione “propone CP_1
Pag. 8 di 11 all'Assemblea dei Soci ed alla Giunta Comunale, per l'ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, eventuali modifiche al presente statuto”, con ciò disvelando che i poteri di iniziativa volti a proporre eventuali modifiche statutarie, tra cui quelle implicanti la revisione del sistema di finanziamento e dei servizi offerti dalla CP_1
– modifiche poi, tra l'altro, come visto sopra, decisamente respinte dalla stessa Assemblea (degli iscritti) - spettavano su impulso iniziale ed esclusivo degli organi della e non già all'amministrazione CP_1 comunale, a nulla valendo la circostanza che quest'ultima abbia contribuito al materiale funzionamento della , mettendo a CP_1 disposizione i propri dipendenti e i propri uffici.
La , soggetto giuridico distinto dal (v. art. 2 CP_1 CP_3 dello statuto), per quanto qui rileva, non è organismo strumentale di quest'ultimo, in quanto offre semplicemente una forma di previdenza complementare ai soli dipendenti comunali volontariamente iscritti
(non alla collettività).
E difatti l'art. 23 stabilisce che la dovrà prevedere nel bilancio CP_1 di previsione annuale da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale l'iscrizione di un fondo di riserva speciale ove accantonare una percentuale delle entrate effettive della per la formazione CP_4 delle disponibilità da erogarsi per i premi di buonuscita.
La circostanza che la non abbia istituito tale fondo, nonostante CP_1 la percezione del contributo degli iscritti, non può andare a detrimento del diritto degli iscritti i quali, per i motivi sopra esposti, vantano un diritto di credito nei confronti della stessa (cfr. in CP_1 tema sentenza CDA di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale).
Orbene, la stessa alterità patrimoniale, che sottrae il CP_3 da qualsiasi vincolo obbligatorio, parallelamente giustifica una
Pag. 9 di 11 statuizione di condanna nei confronti della , atteso Controparte_4 che quest'ultima è solo direttamente coinvolta dal divieto di elargizioni posto a carico dell'ente locale e resta tenuta a fronteggiare le pretese dei propri iscritti con i mezzi e le risorse di cui autonomamente dispone. (cfr. in tema sentenza CDA di Bari 1634/23 nonché Tribunale di Bari n. 1085 del 28.02.2020 ed ulteriori pronunzie di Questo Tribunale).
Pertanto, alla luce dei conteggi effettuati dalla parte ricorrente, la convenuta deve essere condannata a corrispondere la somma CP_1 di Euro 22.196,98, oltre accessori di legge dal giorno della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo. … (omissis)…”6.
Va condannata, di conseguenza, la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 17.390,87
a titolo di saldo del premio di buonuscita ex art. 6 Statuo Cassa
Prestanza oltre accessori di legge dalla maturazione del diritto all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M.
n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
Pag. 10 di 11 - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente al saldo del premio di buonuscita maturato ex art. 6 dello Statuo della resistente e, per l'effetto, condanna la parte resistente CP_1 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di €
17.390,87 a titolo di saldo del premio di buonuscita ex art. 6 oltre accessori di legge dalla Parte_2 maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.738,50, di cui € 2.695,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 ed € 43,00 per esborsi, oltre Iva, Cpa e spese forfetarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014;
- pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di
CTU liquidate come da separato provvedimento.
Bari,06/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. in all.ti parte ricorrente. 5 Cfr. Statuto in all.ti parte ricorrente. Controparte_4 6 Cfr. Trib. Bari, dott.ssa Lambriola, resa in giudizio NRG 7028/2020.