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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 14/10/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 472/2025 R.G.L., promossa da
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della Ditta individuale rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IM OR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1
in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale. opposizione ad avviso di addebito
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 19.03.2025, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001901374 emessa a seguito di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali per il periodo d'imposta 2018, notificatogli in data 18.02.2025.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. CP_2
4908.09/10/2019.0124685 del 9/10/2019, quale atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la conseguente decadenza del diritto dell'ente previdenziale.
Su tale presupposto, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L' si è costituito in giudizio dando atto del provvedimento di sgravio di ogni CP_2
partita debitoria.
All'esito dell'udienza odierna, stante quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l provveduto allo CP_2 sgravio dell'avviso di addebito.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, non essendoci prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento contenente la violazione delle omesse ritenute previdenziali e assistenziali da parte del ricorrente per il periodo di imposta 2018 con le relative sanzioni, pretese sulle quali, pertanto è intervenuta la prescrizione dei diritti dell'ente previdenziale, nonché in considerazione dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito successivo alla notifica del ricorso, resosi necessario a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo consentito al giudice la CP_2
compensazione tra le parti delle spese di lite parzialmente o per intero solo quando vi è “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
2 dirimenti”, come previsto dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. a seguito della modifica effettuata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si CP_2
liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa ed oltre € 43,00 per C.U., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio,14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca
La SA ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 472/2025 R.G.L., promossa da
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore Parte_1 della Ditta individuale rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
IM OR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, per procura in atti ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Guerra per procura generale alle liti conferita con atto a rogito del dott. Notaio Persona_1
in Fiumicino, in data 22 marzo 2024, rep. 37875 e domiciliato in Varese, via Volta
n. 3/5, per procura in atti
resistente
Oggetto: causa previdenziale. opposizione ad avviso di addebito
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso telematico iscritto a ruolo generale in data 19.03.2025, ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001901374 emessa a seguito di omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali per il periodo d'imposta 2018, notificatogli in data 18.02.2025.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dell'avviso di accertamento n. CP_2
4908.09/10/2019.0124685 del 9/10/2019, quale atto presupposto dell'ordinanza ingiunzione impugnata e la conseguente decadenza del diritto dell'ente previdenziale.
Su tale presupposto, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
L' si è costituito in giudizio dando atto del provvedimento di sgravio di ogni CP_2
partita debitoria.
All'esito dell'udienza odierna, stante quanto sopra, deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l provveduto allo CP_2 sgravio dell'avviso di addebito.
In applicazione del principio della soccombenza virtuale, non essendoci prova dell'avvenuta notifica dell'atto di accertamento contenente la violazione delle omesse ritenute previdenziali e assistenziali da parte del ricorrente per il periodo di imposta 2018 con le relative sanzioni, pretese sulle quali, pertanto è intervenuta la prescrizione dei diritti dell'ente previdenziale, nonché in considerazione dell'avvenuto sgravio dell'avviso di addebito successivo alla notifica del ricorso, resosi necessario a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione, le spese di lite vanno poste a carico dell' , essendo consentito al giudice la CP_2
compensazione tra le parti delle spese di lite parzialmente o per intero solo quando vi è “soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni
2 dirimenti”, come previsto dall'art. 92, 2° comma, c.p.c. a seguito della modifica effettuata dal d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
Va disposta la distrazione delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi anticipatario ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, che si CP_2
liquidano in complessivi euro 850,00 per compensi, oltre spese generali 15%, iva e cpa ed oltre € 43,00 per C.U., con distrazione in favore del difensore antistatario.
Busto Arsizio,14.10.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Francesca La SA
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