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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. 3002 /2023
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3002 /2023 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 23.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela
Scarcella, Giudice Onorario, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3002 /2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina via Ugo Bassi is. 157 n. 77 presso lo studio dell' Avv. Maria,
Grazia Castelli che lo rappresenta e difende, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'
Avv. Carmela Bonina
- ricorrente -
CONTRO (cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
– partita iva ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania, Piazza della
Repubblica, 26, 95125, presso il sottoscritto procuratore avv. Maria Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura in atti
- resistente -
Le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Controparte_2 con sede in Biancavilla via Unione Sovietica, 22, P.IVA , nel 2018 per 156 giorni nei P.IVA_3 mesi da marzo a settembre per come risulta dalla documentazione prodotta in atti, e di essere stato, in tali anni, regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
Precisava che con note del 27/6/2022 l' gli comunicava di avere proceduto alla cancellazione dello stesso dagli CP_1 elenchi anagrafici l'anno 2018 senza alcuna motivazione e che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo (che allegava in atti), al quale l' non dava CP_1 riscontro.
Chiedeva, pertanto: Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta nell'anno 2018 per 156 giornate annue, e che pertanto Controparte_2 illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi anagrafici CP_1 per tali anni;
Annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute;
Condannare l' , in persona del legale rapp.te, al riconoscimento in favore CP_1
del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno 2018 per 156 giornate annue;
Condannare l' , in CP_1 persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_3 concludeva chiedendo: In via principale, dichiarare, preliminarmente, l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.05.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio
(cfr. sentenza n. 3081/2023; n. 4708/2023 del 24.11.2023; n. 4205/2023 del 21.10.2023; n.
4979/2023; n. 5146/2023; n. 384/2025) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In disparte ogni considerazione in ordine alla eccezione di decadenza formulata dall' , che in CP_1 ogni caso non risulta fondata, atteso che a fronte dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali l'anno 2018, notificato il
6/07/2022 ed il ricorso amministrativi presentat0 davanti alla Commissione il 4/11/2022, il CP_4 ricorso è stato tempestivamente depositato davanti a questo Tribunale il 13/03/2023.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che possa essere fatta applicazione del principio della ragione più liquida, apparendo dirimente ai fini del rigetto del ricorso il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova in punto di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche a fronte degli elementi e delle circostanze ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007152/DDL del 25/03/2022
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti ispettivi (cfr. memoria CP_1 difensiva dell e verbale ispettivo allegato). CP_1
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993”; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio CP_1 del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre
2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto
d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio
2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Ebbene, nel caso di specie, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d. “sintomatici”.
Innanzitutto, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni,
l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall' in ragione delle numerose incongruenze CP_1 emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
A ciò si aggiunga che inammissibili e irrilevanti risultano le prove orali articolate in ricorso, poiché inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Ed invero, i relativi capitoli di prova, oltre a tendere a fare formulare giudizi valutativi ai testi, appaiono formulati in termini generici, in quanto non contengono riferimenti sufficientemente puntuali e concreti all'attività svolta. Non sono tali l'avere riferito di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro indicate in via cumulativa negli anni in discussione;
di avere eseguito le direttive del legale rappresentante o di persone da lui delegate, comunque neppure menzionate;
di avere lavorato su terreni la cui ubicazione è stata indicata solo genericamente, di avere svolto l'attività genericamente indicata come “di raccolta” di frutti.
Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva. Come già evidenziato da questo Ufficio nella citata sentenza numero 3081/2023 resa il 7.7.2023 (come pure nelle sentenze nn. 3082/2023, 3083/2023, 3084/2023 e 3085/2023 emesse in pari data) in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame “risultano dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della Controparte_2 contraddizioni e incongruenze che non risultano adeguatamente confutati dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 07/02/2018; che il Presidente del Consiglio di amministrazione era tale nato a [...] il CP_5
19/07/1964, mentre Vice Presidente, , nato a [...] il [...] e CP_6
Consigliere nato a [...] il [...], figli del primo e altresì soci che Controparte_7 risultano aver versato ciascuno n° 5 quote del valore di € 100,00 per un capitale iniziale sottoscritto
e versato di soli € 1.500,00.
I fondi agricoli oggetto dell'attività di coltivazione dichiarata in data 28/03/2018 risultano essere stati dati in concessione da , moglie del , che sentito in sede ispettiva ha CP_8 CP_9 dichiarato che la predetta non era sua parente.
A decorrere dal 1° trimestre 2018 ha comunicato l'assunzione di 102 operai a tempo CP_2 determinato per l'anno 2018 per l'espletamento di 10.824 giornate verso una retribuzione di €
759.730; per l'anno 2019 di 141 OTD per 13.210 giornate e € 940.995 di retribuzione e per l'anno
2020 di 183 OTP per 18.802 giornate e € 1.328.072 di retribuzioni. Non risultano presentate dichiarazioni fiscali ad accezione dei modd. 770 anno 2019/2020, né versati
i contributi, omessi al 100% per un totale di euro 279.188,18. A fronte di retribuzioni per lavoro dipendente e contributi previdenziali dovuti per un importo rispettivamente di € 3.028.997,00 e di €
634.264,13 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Vi è difformità del fabbisogno stimato rispetto a quanto si ricava dai modelli DMAG. Per comodità di lettura e comprensione del dato si allega la scheda di comparazione:
Confronto Giornate
Anno Giornate dal DMAG Fabbisogno. Rapporto GG
(Retrib. Ordinaria) Giornate dalla D.A. DMAG / GG D.A.
2018 10.824 110 98,40
2019 13.210 110 120,09
2020 18.802 110 170,93
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Non è stata data alcuna prova certa di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dei presunti operai agricoli essendo state esibite buste paga firmate (nonostante nella dichiarazione rilasciata in data
17/02/2021 il sig. abbia dichiarato “…tutti gli operai sono stati sino ad ora pagati e tutti CP_9 con bonifico bancario, preciso che sino al 2019 ho pagato con assegni e dal 2020 con bonifico. Ci sono comunque assegni e bonifici in tutti gli anni.”), né esibito copia del conto aziendale relativo ai periodi oggetto di accertamento” (così in verbale). Pur facendo parte ricorrente riferimento ai suddetti bonifici ed assegni nulla risulta allegato al ricorso e versato in atti” (cfr. sentenza n. 3081/2023 del
Tribunale di Catania, est. dott.ssa L. Renda, cit.).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque disconosciuti.
Come parimenti evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde, “…Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro (buste paga) non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria” (cfr. sentenza n. 4078/2023 del 24.11.2023, cit.).
Stante quanto sopra, ad avviso di questo giudicante, non può dunque dirsi raggiunta né raggiungibile la prova in merito alla sussistenza – ed esatta consistenza anche temporale – del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società cooperativa Sicilfruit.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio,
e va pertanto rigettato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Infine, con riferimento a quanto dedotto da parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta del
2.5.2025, si osserva che il relativo capitolo di prova è inammissibile in quanto tardivo, poiché afferisce a circostanze di fatto che avrebbero dovute essere dedotte e provate in ricorso.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, seguono la soccombenza, dovendosi rilevare che non opera il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.: Va infatti evidenziato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la condanna dell' a provvedere a detta reiscrizione. Si richiama a riguardo CP_1 il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (Cass. n.
16676/2020; Cass. n. 37973/2022), aggiungendosi che, come di recente precisato dalla Suprema Corte “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3002 /2023 R.G. così statuisce:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 23 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 3002 /2023 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 23.05.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice, dott.ssa Manuela
Scarcella, Giudice Onorario, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 MAGGIO 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3002 /2023 R.G.
promossa da
, nato a [...] il [...], CF: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina via Ugo Bassi is. 157 n. 77 presso lo studio dell' Avv. Maria,
Grazia Castelli che lo rappresenta e difende, per procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente all'
Avv. Carmela Bonina
- ricorrente -
CONTRO (cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1
– partita iva ), con sede centrale in Roma, in persona del presidente e legale P.IVA_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliato agli effetti del presente giudizio, in Catania, Piazza della
Repubblica, 26, 95125, presso il sottoscritto procuratore avv. Maria Rosaria Battiato che lo rappresenta per procura in atti
- resistente -
Le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e 429 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2023, il ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere espletato regolarmente la propria attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Controparte_2 con sede in Biancavilla via Unione Sovietica, 22, P.IVA , nel 2018 per 156 giorni nei P.IVA_3 mesi da marzo a settembre per come risulta dalla documentazione prodotta in atti, e di essere stato, in tali anni, regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici del Comune di residenza;
Precisava che con note del 27/6/2022 l' gli comunicava di avere proceduto alla cancellazione dello stesso dagli CP_1 elenchi anagrafici l'anno 2018 senza alcuna motivazione e che, stante l'erroneità del provvedimento di cancellazione, proponeva ricorso amministrativo (che allegava in atti), al quale l' non dava CP_1 riscontro.
Chiedeva, pertanto: Ritenere e dichiarare che il ricorrente ha regolarmente lavorato alle dipendenze della ditta nell'anno 2018 per 156 giornate annue, e che pertanto Controparte_2 illegittimamente e/o erroneamente è stata disposta dall' la cancellazione dagli elenchi anagrafici CP_1 per tali anni;
Annullare il provvedimento di disconoscimento delle prestazioni di lavoro in agricoltura per gli anni indicati e di conseguenza dichiarare la validità del rapporto di lavoro per le giornate di lavoro disconosciute;
Condannare l' , in persona del legale rapp.te, al riconoscimento in favore CP_1
del ricorrente delle predette giornate di lavoro e alla iscrizione e/o reiscrizione dello stesso negli elenchi anagrafici di residenza per l'anno 2018 per 156 giornate annue;
Condannare l' , in CP_1 persona del legale rapp.te, al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari;
Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio l' il quale Controparte_3 concludeva chiedendo: In via principale, dichiarare, preliminarmente, l'inammissibilità per intervenuta decadenza dall'azione giudiziale e, nel merito, l'infondatezza dell'avverso ricorso, con conferma del verbale ispettivo, di ogni presupposto, di ogni atto conseguente e della cancellazione dagli elenchi per gli anni in contestazione e rigettare ogni altra domanda, in quanto inammissibile e comunque infondata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 23.05.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Reputa, infatti, il Tribunale di dover dare continuità all'orientamento, già espresso da questo Ufficio
(cfr. sentenza n. 3081/2023; n. 4708/2023 del 24.11.2023; n. 4205/2023 del 21.10.2023; n.
4979/2023; n. 5146/2023; n. 384/2025) le cui motivazioni in questa sede vanno integralmente condivise e che vengono richiamate testualmente attesa la chiarezza e la completezza espositiva ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In disparte ogni considerazione in ordine alla eccezione di decadenza formulata dall' , che in CP_1 ogni caso non risulta fondata, atteso che a fronte dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo intervenute dopo la pubblicazione degli elenchi annuali l'anno 2018, notificato il
6/07/2022 ed il ricorso amministrativi presentat0 davanti alla Commissione il 4/11/2022, il CP_4 ricorso è stato tempestivamente depositato davanti a questo Tribunale il 13/03/2023.
Ciò premesso ritiene il Tribunale che possa essere fatta applicazione del principio della ragione più liquida, apparendo dirimente ai fini del rigetto del ricorso il mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova in punto di accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche a fronte degli elementi e delle circostanze ricavabili dal verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020007152/DDL del 25/03/2022
Nel giudizio volto al riconoscimento del diritto a una certa prestazione previdenziale negata in via amministrativa, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., parte ricorrente deve fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto del diritto in questione.
Nella specie, dunque, era onere del ricorrente dimostrare l'effettività dell'addotto rapporto di lavoro, disconosciuto o, comunque, contestato dall' a seguito di accertamenti ispettivi (cfr. memoria CP_1 difensiva dell e verbale ispettivo allegato). CP_1
Ed infatti, come affermato costantemente dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento e d'indennità di disoccupazione agricola – laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura – l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. grava sul lavoratore.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che
l a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993”; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13877/2012, che ha precisato quanto segue: “Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone
l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che
l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità
o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
In ipotesi di disconoscimento del rapporto di lavoro, occorre dunque che il ricorrente provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
In base agli ordinari principi processuali e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, peraltro, gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongano, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in particolare nel caso in cui L' contesti il carattere fittizio CP_1 del rapporto ovvero l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877, cit.). In applicazione dell'art. 414 c.p.c., è necessario che l'attore indichi, in maniera quanto più dettagliata possibile - compatibilmente con la natura del rapporto controverso - i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati.
Dunque, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - in specie per periodi di lavoro non continuativi (come nel caso che ci riguarda) - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati,
l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha, di recente, ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a CP_1 seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 2 dicembre
2022, n. 35548). In caso di contestazione da parte dell' incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto
d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio
2018, n. 12001, in linea con Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto 17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Ebbene, nel caso di specie, considerati gli oneri di allegazione e prova gravanti sul lavoratore, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nonché dei caratteri tipici della subordinazione o di quegli elementi c.d. “sintomatici”.
Innanzitutto, il ricorrente non ha allegato con sufficiente dettaglio i caratteri tipici della subordinazione, né quegli elementi, c.d. "sintomatici", che consentano di potere quanto meno presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es. l'eventuale predeterminazione dei turni,
l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, etc.).
Tali carenze, a fronte del disconoscimento operato dall' in ragione delle numerose incongruenze CP_1 emerse in sede ispettiva, giustificano la reiezione della domanda attorea, "dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite”.
A ciò si aggiunga che inammissibili e irrilevanti risultano le prove orali articolate in ricorso, poiché inidonee ex se a dimostrare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato. Ed invero, i relativi capitoli di prova, oltre a tendere a fare formulare giudizi valutativi ai testi, appaiono formulati in termini generici, in quanto non contengono riferimenti sufficientemente puntuali e concreti all'attività svolta. Non sono tali l'avere riferito di avere espletato un certo numero di giornate di lavoro indicate in via cumulativa negli anni in discussione;
di avere eseguito le direttive del legale rappresentante o di persone da lui delegate, comunque neppure menzionate;
di avere lavorato su terreni la cui ubicazione è stata indicata solo genericamente, di avere svolto l'attività genericamente indicata come “di raccolta” di frutti.
Nella fattispecie in esame risulta peraltro dirimente quanto emerso in sede ispettiva. Come già evidenziato da questo Ufficio nella citata sentenza numero 3081/2023 resa il 7.7.2023 (come pure nelle sentenze nn. 3082/2023, 3083/2023, 3084/2023 e 3085/2023 emesse in pari data) in vicenda del tutto sovrapponibile a quella in esame “risultano dagli accertamenti posti in essere contraddizioni e incongruenze che lasciano trasparire l'inverosimiglianza della prospettazione attorea nonché la fittizietà dei rapporti di lavoro in discussione alle dipendenze della Controparte_2 contraddizioni e incongruenze che non risultano adeguatamente confutati dalla prova nella specie genericamente articolata.
Segnatamente è stato acclarato che la predetta cooperativa è stata costituita con atto del 07/02/2018; che il Presidente del Consiglio di amministrazione era tale nato a [...] il CP_5
19/07/1964, mentre Vice Presidente, , nato a [...] il [...] e CP_6
Consigliere nato a [...] il [...], figli del primo e altresì soci che Controparte_7 risultano aver versato ciascuno n° 5 quote del valore di € 100,00 per un capitale iniziale sottoscritto
e versato di soli € 1.500,00.
I fondi agricoli oggetto dell'attività di coltivazione dichiarata in data 28/03/2018 risultano essere stati dati in concessione da , moglie del , che sentito in sede ispettiva ha CP_8 CP_9 dichiarato che la predetta non era sua parente.
A decorrere dal 1° trimestre 2018 ha comunicato l'assunzione di 102 operai a tempo CP_2 determinato per l'anno 2018 per l'espletamento di 10.824 giornate verso una retribuzione di €
759.730; per l'anno 2019 di 141 OTD per 13.210 giornate e € 940.995 di retribuzione e per l'anno
2020 di 183 OTP per 18.802 giornate e € 1.328.072 di retribuzioni. Non risultano presentate dichiarazioni fiscali ad accezione dei modd. 770 anno 2019/2020, né versati
i contributi, omessi al 100% per un totale di euro 279.188,18. A fronte di retribuzioni per lavoro dipendente e contributi previdenziali dovuti per un importo rispettivamente di € 3.028.997,00 e di €
634.264,13 oltre alle normali ulteriori spese e costi di gestione, la cooperativa non ha dichiarato all'Amministrazione Finanziaria alcun volume di affari.
Vi è difformità del fabbisogno stimato rispetto a quanto si ricava dai modelli DMAG. Per comodità di lettura e comprensione del dato si allega la scheda di comparazione:
Confronto Giornate
Anno Giornate dal DMAG Fabbisogno. Rapporto GG
(Retrib. Ordinaria) Giornate dalla D.A. DMAG / GG D.A.
2018 10.824 110 98,40
2019 13.210 110 120,09
2020 18.802 110 170,93
Non è stata prodotta documentazione atta a tracciare i pagamenti delle retribuzioni.
Non è stata data alcuna prova certa di tracciabilità dei pagamenti delle retribuzioni dei presunti operai agricoli essendo state esibite buste paga firmate (nonostante nella dichiarazione rilasciata in data
17/02/2021 il sig. abbia dichiarato “…tutti gli operai sono stati sino ad ora pagati e tutti CP_9 con bonifico bancario, preciso che sino al 2019 ho pagato con assegni e dal 2020 con bonifico. Ci sono comunque assegni e bonifici in tutti gli anni.”), né esibito copia del conto aziendale relativo ai periodi oggetto di accertamento” (così in verbale). Pur facendo parte ricorrente riferimento ai suddetti bonifici ed assegni nulla risulta allegato al ricorso e versato in atti” (cfr. sentenza n. 3081/2023 del
Tribunale di Catania, est. dott.ssa L. Renda, cit.).
In definitiva, dall'accertamento posto in essere e non confutato dalle allegazioni di parte ricorrente né dalla produzione documentale effettuata, si evince che la cooperativa presunta datrice di lavoro non risulti strutturata come un complesso di beni finalizzato allo svolgimento di un'attività economica, risultando dai dati raccolti l'assoluta antieconomicità dei dati esposti e dei rapporti di lavoro come denunciati, e dunque disconosciuti.
Come parimenti evidenziato nei richiamati precedenti di questo Ufficio, d'altronde, “…Quanto sopra induce a ritenere che la documentazione prodotta dal ricorrente a fondamento della esistenza del rapporto di lavoro (buste paga) non sia idonea a comprovare quanto chiesto in ricorso, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale e di dubbia veridicità all'esito di quanto accertato in sede ispettiva. E, come sopra precisato, nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, la prova dell'effettività del rapporto non può essere desunta dalla documentazione predetta, alla quale, per le ragioni esposte, non può riconoscersi rilevanza probatoria” (cfr. sentenza n. 4078/2023 del 24.11.2023, cit.).
Stante quanto sopra, ad avviso di questo giudicante, non può dunque dirsi raggiunta né raggiungibile la prova in merito alla sussistenza – ed esatta consistenza anche temporale – del dedotto rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società cooperativa Sicilfruit.
Alla luce di quanto premesso, il ricorso appare infondato, poiché privo di idoneo corredo probatorio,
e va pertanto rigettato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Infine, con riferimento a quanto dedotto da parte ricorrente in seno alle note di trattazione scritta del
2.5.2025, si osserva che il relativo capitolo di prova è inammissibile in quanto tardivo, poiché afferisce a circostanze di fatto che avrebbero dovute essere dedotte e provate in ricorso.
Le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, seguono la soccombenza, dovendosi rilevare che non opera il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.: Va infatti evidenziato che oggetto del giudizio è solo l'accertamento del diritto della parte ad ottenere la reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli e la condanna dell' a provvedere a detta reiscrizione. Si richiama a riguardo CP_1 il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)” (Cass. n.
16676/2020; Cass. n. 37973/2022), aggiungendosi che, come di recente precisato dalla Suprema Corte “il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nella ricorrenza dei relativi presupposti, è applicabile al giudizio in cui la domanda di riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi è proposta unitamente a quella diretta al conseguimento dell'indennità di disoccupazione” (v., da ultimo, Cass. n. 10038/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3002 /2023 R.G. così statuisce:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 1.700,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico senza previa lettura alle parti.
Catania, 23 MAGGIO 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011