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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 10/06/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 2381/2024 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Antonio Fasanella ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Atella
(PZ), alla Via Marconi, nr. 140
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Rossella Gallucci ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Rionero in Vulture (PZ), alla Piazza Capitano Plastino nr. 33
- ricorrenti - con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale
1 Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni depositate in data 28/03/2025.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso, e - premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Ginestra (PZ) in data 01/08/2018 e che dalla loro unione non sono nati figli - hanno dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
A seguito del provvedimento di rimessione della causa sul ruolo, alla luce della inaccoglibilità di alcune delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, le parti hanno, poi, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione, di seguito riportate: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
1. CASA FAMILIARE.
PERTINENZE IMMOBILE FAMILIARE ED UTILIZZO DELLE STESSE. - assegnazione della casa coniugale: la casa coniugale con tutti gli arredi presenti all'interno della stessa resterà assegnata alla SI.ra , fino alla stipula del rogito notarile all'esito del quale la Parte_2 stessa diverrà proprietaria esclusiva, previo versamento ed accollo delle restanti quote del mutuo chirografario n. 015/620277 stipulato dai coniugi con la in data 4.6.2021. ( Controparte_1 immobile e pertinenze sito in agro di Ginestra alla via Lombarda Massa n. 8, occupante la superficie catastale di 94 mq escluse le aree scoperte, sviluppata su due livelli: piano terra e primo, costituita da due vani a piano terra e da due vani al primo piano, il tutto per complessivi 5 vani, in catasto al
NCEU del comune di Ginestra al foglio 7, particella 577 sub 4, via lombarda massa n. 12 piano terra
– 1° categoria A/3 , cl 3°, 5 vani superficie catastale 94 mq, escluse aree scoperte, RC euro 188,51);
Gli arredi contenuti all'interno dell'abitazione familiare, verranno assegnati alla SI.ra Parte_2
e lasciati all'interno dell'abitazione familiare. Rilascio immobile: Il SI. ha già provveduto Pt_1 al rilascio dell'immobile familiare. Lo stesso potrà ritirare in qualunque momento i restanti effetti personali previa comunicazione al coniuge. - A seguito dell'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra e del successivo rogito, le utenze domestiche saranno poste a carico esclusivo della Parte_2 stessa.” e “
3. RAPPORTI ECONOMICI TRA CONIUGI Entrambi i coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente pertanto alcun mantenimento verrà corrisposto l'uno a carico dell'altro. Al di fuori di quanto dichiarato nel presente atto, i coniugi dichiarano di non avere altre pendenze relative al rapporto di coniugio e di non aver null'atro a pretendere l'uno dall'altro. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo o rilascio dei rispettivi passaporti o della Carta di
Identità valida per l'espatrio.”.
2 All'udienza del 22/05/2025, in presenza dei soli difensori, reiterata la richiesta di emissione della sentenza di separazione, il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni sopra riportate.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Ginestra (PZ), per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da Parte_1
e , con ricorso del 19/11/2024, così provvede:
[...] Parte_2
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio in Ginestra (PZ), in data 01/08/2018,
[...]
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Ginestra (PZ) dell'anno
2018, Atto nr. 1, Parte 2, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente.
c) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come modificate e riportate in motivazione;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ginestra (PZ) per gli adempimenti di competenza;
e) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conSIlio, in Potenza il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni
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