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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/04/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 703 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Grassellini in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Vico Montecorvino n. 1/A;
- appellante - contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Barbieri in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sita in Catanzaro, Via L. Pascali, n° 6;
- appellata - nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Giuseppe Capogreco in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3-1-2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato, Via Chiefari n. 1;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente n° 06953/1000/4466 laddove prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia e/o invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla Controparte_1
- condannare la convenuta, esaminati e ricalcolati i conti correnti nn° 27-1178 CP_5
e 27-3377 con l'applicazione dei tassi legali, all'importo di € 315.392,94; con l'applicazione dei tassi applicati dall'istituto bancario e le competenze ricalcolate comprensive di commissioni e spese, all'importo di € 242.219,12, ossia €.
264.501,52 se nel ricalcolo non si terrà conto delle commissioni e delle spese;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi CP_5
i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1 in quanto palesemente inammissibile, improponibile e, in ogni caso, infondato, in fatto ed in diritto.
Con condanna al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio.
- Per l'appellata Voglia l'On. Corte d'Appello adita, respinta Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disporre la rinnovazione della già espletata
CTU; subordinatamente, nel merito, respingere integralmente l'avverso gravame previa conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ha Controparte_1 convenuto in giudizio davanti a questo tribunale per ottenere Controparte_3
l'accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 06953/1000/4466 aperto presso il suddetto istituto di credito, concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo, le variazioni dei tassi d'interesse unilateralmente disposte dalla banca, l'applicazione di tassi di interesse usurari e della commissione di massimo scoperto, invocando la necessità di nuovo calcolo dei relativi saldi. La parte attrice ha allegato di avere acceso il c/c n. 06953/1000/4466 presso la filiale di Soverato del inizialmente contrassegnato dal n. 27/1178 intestato Controparte_3 al suo defunto genitore, e successivamente trasferito al rapporto Persona_1
n. 27/3377, intestato ad Controparte_1
Con scrittura privata del 30/4/2014 la società ha pure stipulato con l'istituto di credito convenuto il contratto di finanziamento n. 0367075119681 per l'importo totale di €
150.000,00 finalizzato alla ristrutturazione aziendale e finanziaria;
il finanziamento
è stato erogato sul sopra menzionato conto corrente.
L'attrice ha chiesto la condanna della alla restituzione in suo favore del CP_5 complessivo importo di € 394.935,14, alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il dott. , suo consulente di parte, nella relazione elaborata Persona_2 sulla base degli estratti conto fornitigli dall'attrice (dall'1/1/1993 fino al 18/4/1994 per il rapporto 27/1178 e dal 31/8/1994 al 31/3/2015 per il rapporto 27/3377) e in forza dei quali emergerebbe un saldo a credito per il correntista al 31/3/2015 pari ad
€ 394.935,14.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_3 prescrizione dei pretesi diritti restitutori in relazione agli importi che si assumono indebitamente versati all'istituto di credito, con la conseguente esclusione della ripetibilità di tutti i versamenti effettuati dal correntista anteriormente al 7/4/2005, data dell'ultima rimessa solutoria rintracciabile, in considerazione del fatto che l'unico atto interruttivo della prescrizione, medio tempore effettuato, è dato dalla presentazione della domanda di mediazione del 21/5/2015, quando era ormai decorso il termine decennale. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendo l'assoluta genericità, oltre alla mancanza di prova delle asserzioni avversarie, che non potrebbero essere colmate attraverso l'ordine di esibizione di "tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente n°
06953/1000/4466", trattandosi di documenti che la parte avrebbe potuto reperire prima della instaurazione del giudizio usando l'ordinaria diligenza.
In via riconvenzionale la banca ha chiesto la condanna dell'attrice, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. di al pagamento Controparte_1 della somma di € 158.128,32, oltre agli interessi accessori, sulla base del contratto finanziamento n. 75119681 sottoscritto da in data Controparte_1
30/4/2014 e garantito con fideiussione da Parte_1
Intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e resa pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza.”.
Con sentenza depositata in data 1-10-2018 n. 1678, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea sul rilievo che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio per non avere prodotto il contratto di conto corrente, bensì solo estratti conto, anche in difetto di prova di essersi attivato per richiedere la relativa documentazione alla controparte ex art. 119
TUB, e, per converso, accoglieva la domanda riconvenzionale della Banca convenuta, condannando la società attrice e la in qualità di Parte_1 fideiussore, in solido tra loro, alla restituzione in favore della stessa della somma di
€uro 158.128,32, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda, oltre che parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-3-2019, , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della eccependo Controparte_1 con un primo motivo di gravame l'errata ed insufficiente motivazione del capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., per essersi l'allora parte attrice limitata alla mera produzione degli estratti di conto corrente senza allegare il contratto, e conseguentemente rigettato la richiesta dell'esibizione documentale ex art 210 c.p.c. sul rilievo circa la mancanza di prova in ordine alla richiesta di tali documenti alla banca ex art. 119 TUB.
Opponeva, infatti, in argomento l'appellante che il correntista avesse quale unico onere quello di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non potesse essere subordinato alla preventiva richiesta della documentazione ex art 119 TUB, in quanto la stessa ben avrebbe potuto essere richiesta, per come affermato da giurisprudenza costante, anche per la prima volta in corso di causa, cosicchè sulla base di tale assunto il giudice aveva errato a non ordinare che la banca depositasse in giudizio la copia del contratto di c/c bancario n°
06953/1000/4466, contrassegnato con il n° 27/1178, nonché la copia del contratto di c/c n° 27/3377; la copia degli estratti conto da far data dall'inizio del rapporto;
la copia degli atti a firma della e dei fideiussori. Controparte_1
A mezzo di un secondo motivo di gravame l'appellante denunciava per motivazione insufficiente il capo di sentenza con il quale il giudice aveva rigettato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, sulla scorta della considerazione che l'omessa produzione in giudizio del contratto bancario avrebbe portato ad una relazione tecnica esplorativa.
Sosteneva di contro l'appellante, infatti, che, pur in mancanza di produzione del contratto di conto corrente, la Ctu non avrebbe avuto funzione esplorativa, in quanto l'ausiliario eventualmente nominato non sarebbe stato vincolato dai documenti acquisiti sino a quel punto del processo, potendo egli acquisire tutta la documentazione che avesse ritenuto indispensabile, e costituendo, inoltre, la Ctu
l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto dipanatosi nel corso di molti anni che non poteva essere accertato attraverso la semplice produzione di documenti. A dire di parte appellante, dunque, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ordinare l'esibizione documentale richiesta dall'attrice e, quindi, nominare il consulente tecnico d'ufficio, anche in assenza di tale documentazione, concedendo a quest'ultimo il potere di acquisire tutto ciò che fosse stato ritenuto necessario ed indispensabile al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, verificando altresì l'eventuale superamento del “tasso soglia” ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultralegale il tasso legale di interesse, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta.
Ancora a mezzo del proposto gravame veniva impugnato il capo della decisione di primo grado con cui il giudicante aveva accolto la domanda riconvenzionale della banca, sulla base della mancata contestazione del contratto di finanziamento e della lettera di fideiussione sottoscritti dalla e della ritenuta validità Parte_1 dell'attestazione rilasciata dal dirigente dell'istituto di credito ai fini della quantificazione del credito.
Più in particolare, a detta dell'appellante, la domanda riconvenzionale mancava dei requisiti essenziali, avendo nella specie l'istituto di credito proposto una domanda riconvenzionale “anomala”, in quanto il pagamento richiesto in forza del contratto di finanziamento non atteneva ad un diverso credito vantato nei confronti dell'attore avente una propria causa petendi impeditiva, modificativa o estintiva;
alla luce di tali deduzioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale per difetto di prova, oltre che sulla scorta del fatto che essa era un elemento essenziale, specifico, esistente e contestato ab origine nell'atto introduttivo del giudizio e, inoltre, che l'allora attrice aveva impugnato e contestato le avverse conclusioni e, con esse, anche la domanda riconvenzionale, chiedendo, all'uopo, un ordine di esibizione documentale, con la nomina di Ctu contabile, al fine di valutare l'effettività della esposizione, ovvero il credito vantato dalla banca nei suoi confronti.
Affermava altresì in tema che, laddove la banca rispetto la domanda riconvenzionale rivestiva la qualità di attore in senso sostanziale ricadeva su di essa l'onere di provare il credito vantato ovvero il saldo finale che la stessa asseritamente reclamava, da assolversi mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso, aggiungendo che l'allegazione del mero estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca opposta, contenente la dichiarazione che il credito è vero e liquido, ovvero il documento ex art. 50 TUB, diverso dall'estratto di saldaconto di cui all'art. 102 L.
7.3.1938 n. 141 che limita il valore probatorio di tale documento al procedimento monitorio, non sarebbe stato sufficiente trattandosi di mera certificazione idonea ad esprimere solo ed esclusivamente la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine, mentre nella fattispecie l'istituto di credito era rimasto inattivo, non provando nulla ed essendosi limitato in prima sede nella memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. a contestare le richieste istruttorie dell'attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse pronunciata a carico della banca la condanna alla restituzione in suo favore del complessivo importo di €uro 394.935,14 (interessi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto, valuta, tan, tae, taeg, spese) o quello maggiore o minore che fosse stato accertato nel corso del giudizio, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in data 19-11-2019, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_4 sua qualità di cessionaria medio tempore del credito dedotto in causa, con cui, dopo avere preliminarmente puntualizzato di essere subentrata alla cedente nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione di portafoglio che non aveva previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti gli eventuali obblighi di ripetizione di cui alle richieste dell'appellante, con la conseguenza che in caso di accoglimento sul punto della domanda attorea essa non avrebbe potuto essere condannata alla restituzione della somma eventualmente accertata dal giudicante, si opponeva alle doglianze addotte da parte appellante in merito alla domanda riconvenzionale, argomentando sulla base del richiamo al principio di non contestazione, e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva, poi, con comparsa di risposta depositata agli atti di causa
[...]
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 pro tempore, la quale, previa attestazione dell'avvenuta cessione del credito dedotto in controversia in favore della , al pari della Controparte_6 cessionaria citata, che non trovando applicazione nel caso di specie l'art. 58, c. 5,
T.U.B. la era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti Controparte_4 dai contratti contemplati nella cessione di portafoglio, per cui non scaturivano nei suoi confronti gli eventuali obblighi di ripetizione oggetto delle richieste dell'appellante, contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione chiedendone il rigetto.
Più in particolare la predetta parte appellata contestava la veridicità dell'affermazione di controparte di aver depositato agli atti causa tutti gli estratti conto in suo possesso, per cui non c'erano motivi ostativi all'ammissione della Ctu, opponendo che la documentazione richiamata era stata depositata solo in data
11/7/2017, ossia ben oltre il termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. decorso sin dal 17/2/2017, laddove risultava che essa aveva prodotto del tutto irritualmente gli estratti conto solo a seguito del provvedimento, privo di effetti autorizzativi, reso dal giudice istruttore, a scioglimento della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, con il quale, rilevatosi che nel fascicolo di parte attrice era allegato un CD-ROM con la scritta “ Estratti Conto Controparte_1 [...] dal 1993 al 2015 1° termine”, ma che non era consultabile in quanto CP_3 irrimediabilmente danneggiato per essere stato forato dalla spillatrice nel momento in cui è stato collazionato il fascicolo, e ritenuta la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione relativa alla acquisizione agli atti del presente giudizio del contenuto del suddetto CD-ROM, era stato assegnato alle parti termine sino al 20 luglio 2017 per il deposito di note difensive sulla questione e fissata per la comparizione delle stesse l'udienza del 14 settembre 2017, con riserva all'esito di ogni decisione in ordine alle richieste istruttorie, aggiungendo come la suddetta non avesse neppure esperito alcuna istanza ex art. 153 c.p.c. volta ad ottenere un termine per riproporre l'allegazione documentale contenuta nel CD-
ROM, motivando l'incolpevolezza e, quindi, la scusabilità dell'errore, quale unico strumento idoneo a superare l'ostacolo del decorso del termine perentorio.
Deduceva, inoltre, come l'ammissione della Ctu invocata da controparte avrebbe comportato una violazione dell'art. 117 TUB, secondo cui in materia bancaria i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato alle parti, evidenziando come l'appellante non avesse nemmeno avanzato richiesta ex art. 119 TUB, ma solo istanza ex art. 210 c.p.c. in corso di causa e, come tale, inammissibile.
Infine, eccepiva, anche in sede di appello, l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti restitutori azionati dall'attrice in relazione agli importi che si assumevano essere stati indebitamente versati dalla stessa all'istituto di credito, con conseguente esclusione della ripetibilità di tutti i versamenti effettuati dalla correntista anteriormente al
7/4/2005, data dell'ultima rimessa solutoria rintracciabile, tenuto conto che il solo atto interruttivo della prescrizione era la presentazione dell'istanza di mediazione in data 21/5/2015, richiamando sul punto la sentenza del Supremo Collegio del
2/12/2010 n. 24418, con la quale era stata operata la distinzione tra rimesse di conto
“ripristinatorie” e rimesse “solutorie” e si era affermato che per le prime la prescrizione dell'azione d'indebito inizia a decorrere dal tempo dell'avvenuta chiusura del conto, mentre per le seconde da quello dell'effettuato versamento, sicchè trattandosi, nel caso in esame, di rimesse di natura solutoria prima della chiusura del conto corrente, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito e della restituzione degli interessi anatocistici decorreva dal momento dell'accredito della rimessa.
Affermava, infine, la banca appellata che nel caso in esame il contratto di conto corrente era esistente, valido e conforme alla normativa vigente;
che le pattuizioni delle commissioni di massimo scoperto (CMS) rientravano nell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. e che, per i rapporti sorti prima del 2010, esse andavano escluse dal computo del tasso da raffrontare a quello soglia antiusura (alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d'Italia), atteso che l'art.2 bis della Legge n.
27/2009 – che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia – si applicava solo dal 2010 in avanti e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 1/1/2010; che la aveva applicato correttamente le pattuizioni di cui al contratto concluso CP_5 inter partes, note alla correntista e debitamente sottoscritte;
che le presunte variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente non erano state indicate specificamente né nel contenuto, né relativamente al periodo in cui sarebbero state apportate;
che prive di fondamento erano da considerare anche le addotte doglianze in merito alla pretesa applicazione di tassi usurari, non provata dall'appellata.
Concludeva, dunque, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito ad essa veniva adottata ordinanza con la quale la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rigettava l'istanza formulata da parte appellante ex art. 210 c.p.c., disponendo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, con conferimento al nominato ausiliario nella persona della Dott. Persona_3 dell'incarico di rispondere al seguente quesito: “Provveda il consulente a ricostruire il saldo del conto corrente espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi
e computando gli stessi, al tasso convenzionale, senza alcuna capitalizzazione, sino alla data di chiusura del conto ovvero a quella di proposizione della domanda giudiziale”.
Una volta svolte le operazioni peritali e depositata agli atti la relazione di Ctu, dopo una serie di rinvii, la causa, all'esito dell'udienza collegiale del 10-12-2024, di cui era disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte come da decreto in atti, sulle richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, fondato e, dunque, nei limiti che seguono, meritevole di accoglimento.
Innanzi tutto non può trovare accoglimento il primo motivo di appello con il quale parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva disposto il rigetto della domanda sulla scorta dell'affermazione del tutto erronea circa l'inammissibilità dell'ordine di esibizione documentale in quella sede invocato ex art. 210 c.p.c., stante la rilevata assenza di preventiva specifica richiesta della stessa avanzata all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB, senza considerare che invece tale documentazione avrebbe potuto in ogni caso anche essere richiesta in corso di causa.
Ed invero, posto che l'art 119 TUB disciplina gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i soggetti previsti dall'art. 115 TUB (banche e intermediari finanziari), annoverando i documenti che riguardano lo svolgimento del rapporto (estratti conto, comunicazioni periodiche ecc.), nel caso in cui il soggetto onerato non abbia ottemperato a tali comunicazioni l'ammissione del mezzo istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c. è destinata a restare pur sempre subordinata ad una preventiva attivazione da parte del destinatario nel richiedere detta documentazione prima dell'instaurazione del giudizio.
In tema si è infatti affermato che «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede
a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo
119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato»
(cfr. Cass. Civ., 2-5-2024 n. 11739; Cass. Civ. 13-9-2021, n. 24641).
Presupponendo, dunque, l'ammissione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria di cui all'art. 119 TUB l'inadempimento dell'istituto di credito che si verifica solo a seguito di una richiesta del correntista precedente l'avvio del contenzioso e rimasta inevasa senza giustificazione, ne consegue con specifico riguardo al caso che qui occupa che, non avendo parte appellante dimostrato di essersi attivata in tal senso, il rigetto nella specie dell'ordine di esibizione della documentazione nei confronti da parte della banca va considerato nella specie legittimamente adottato.
D'altra parte, deve altresì osservarsi come in ogni caso la questione possa ritenersi superata alla stregua della mancata reiterazione della richiesta del mezzo istruttorio di cui si discute ad opera della parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice, siccome già valutata dalla Corte giusta ordinanza in atti ostativa in radice all'ammissione dello stesso anche nell'ambito del presente grado di giudizio.
Ciò nondimeno, occorre osservare come in ogni caso parte appellante, già attrice in prime cure, avesse prodotto la quasi totalità degli estratti di conto corrente relativi al rapporto bancario dedotto in causa, sia pure non corredati anche dal contratto di apertura dello stesso. Tale documentazione, diversamente da quanto sostenuto dalla banca appellata, non può essere considerata come prodotta tardivamente, in quanto il deposito di essa, avvenuto in via telematica il 10-7-2017, era scaturito dal fatto che il giudice istruttore con ordinanza del 19-6-2017 aveva reso edotte le parti della perforazione del CD-ROM sul quale erano contenuti gli estratti conto del CP_3
a far data dal 1993 al 2015 e allegato da parte attrice all'atto di citazione
[...] introduttivo del giudizio, cosicchè quest'ultima aveva provveduto ad un nuovo deposito degli stessi in via telematica, con la conseguenza di non poter essere considerata decaduta dall'allegazione e dalla dimostrazione dei fatti posti alla base della propria domanda, né altrimenti gli estratti conto in questione essere valutati come insufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, malgrado la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente. A differente apprezzamento deve giungersi, per contro, in merito al motivo di appello mosso avverso la sentenza di primo grado per avere il giudice considerato non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'allora parte attrice e, di conseguenza, rigettato la richiesta della stessa di espletamento di Ctu in materia contabile sul rilievo che questa avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa.
A tal proposito, infatti, soccorre in tema l'orientamento interpretativo pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nell'ipotesi in cui
è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
Infatti, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare- avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato
(cfr. Cass. Civ., n. 3310/2024; Cass. Civ. n. 35979/2022).
Inoltre, in tale evenienza non è precluso al giudice ricorrere ad altri mezzi istruttori, laddove con ordinanza n. 5369/2024 la Suprema Corte, dopo aver ribadito la 'regola' che “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova” (cfr. Cass.
Civ., n. 22290/2023; Cass. Civ. n. 11543/2019; Cass. n. 9526/2019), ha affermato che “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, il giudice può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 5405/2024; Cass. Civ., n. 5091/2016; Cass. Civ., n. 14074/2018; Cass. Civ., n.
31187/2018; Cass. Civ., n. 9140/2020).
E ancora “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ., n. 37800/2022; Cass. Civ., n. 7697/2023; Cass.
Civ., n. 12993/2023), “e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr. Cass. Civ., 1°-6-2018 n. 14074, ove il richiamo a Cass. Civ., 15-3-
2016 n. 5091; nel medesimo senso, Cass. Civ., 3-12-2018 n. 31187; Cass. Civ., 2-12-
2019 n. 11543).
In definitiva, la mancata produzione integrale degli estratti di conto corrente non comporta il rigetto della domanda, ma unicamente il mancato riconoscimento delle somme eventualmente dovute per i periodi per i quali non è stato allegato l'estratto di conto corrente;
allo stesso modo, la mancata produzione del contratto di apertura di conto corrente non inficia l'accoglimento della domanda.
La produzione del contratto scritto, contenente la clausola sospettata di invalidità, non è il solo mezzo di prova consentito al correntista attore in ripetizione d'indebito, atteso che “la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, non indispensabile, perché anche altri mezzi di prova possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (cfr. Cass. Civ. n.
1550/2022), laddove “non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte (art. 116 c.p.c.), sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare
l'assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civ., n. 1550/2022; Cass.
Civ., n. 33874/2022; Cass. Cuv., n. 35258/2022). In particolare “la non indispensabilità della produzione del contratto scritto riposa, appunto, nell'evenienza che con altri mezzi di prova sia possibile affermare che è dimostrato il contenuto delle pattuizioni, e di conseguenza la loro invalidità ai fini della insussistenza del presupposto costitutivo del debito” (cfr. Cass. Civ., 29-11-2023 n.
33159; Cass. Civ., 4-4-2023 n. 9295; Cass. Civ., 3-4-2023, n. 9213).
Dunque, deve ritenersi alla stregua di tutto quanto appena evidenziato l'erroneità del mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado come prova degli estratti conto prodotti e, quindi, anche del disposto rigetto non solo della domanda attorea, ma anche della richiesta di nomina di una Ctu ai fini della determinazione del saldo dare/avere del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, sul presupposto che la stessa, in mancanza di prove, avrebbe avuto una valenza esclusivamente esplorativa.
Sulla scorta di siffatte valutazioni è stato disposto dalla Corte l'espletamento nell'ambito del presente grado di giudizio della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile risultata ingiustificatamente negata in prime cure alla parte processuale interessata, ritenendosi la documentazione bancaria dalla stessa prodotta in atti sufficiente a consentire l'approfondimento istruttorio in questione malgrado la mancata del contratto di conto corrente, quanto meno con specifico riguardo all'accertamento della lamentata applicazione nel corso del rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla conseguente domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca a tale titolo, ben potendosi già solo sulla base degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto verificare l'eventuale attuazione della pratica in questione in maniera del tutto illegittima o perché non rispondente alle condizioni di validità dettate dalla delibera CICR 9-2-
2000 in materia ovvero perché applicata nel periodo antecedente all'entrata in vigore di quest'ultima, allorquando nessun tipo di capitalizzazione, neppure paritetica, avrebbe potuto in alcun modo trovare legittimazione sulla base di clausole la cui pattuizione in contratto tra le parti fosse stata comunque provata in giudizio, in quanto avvenuta in aperta violazione del divieto di anatocismo.
Orbene, i rilievi specificamente addotti sul punto dall'odierna appellante, già attrice in primo grado, a sostegno della erroneità del disposto rigetto della domanda di ripetizione di indebito nei termini statuiti nella pronuncia gravata, hanno trovato positiva conferma nella relazione depositata dal Ctu in atti nei termini che seguono.
Ed invero, il Ctu analizzava i rapporti nella specie intercorsi con il Controparte_3 relativi ai due conti correnti n. 27/1178 intestato a e n. 27/3377 Persona_1 intestato all' sulla base della documentazione estratta dal Controparte_1 fascicolo telematico e di quella richiesta in cancelleria, potendo evincere dagli estratti conto i tassi creditori e debitori, la commissione di massimo scoperto/commissione disponibilità fondi, nonché le spese unitarie, forfetarie e di liquidazione, nonché i vari i movimenti e le competenze determinate dall'istituto bancario alla chiusura trimestrale.
Procedeva, dunque, alla rielaborazione in conformità al quesito postogli degli estratti conto in questione, registrando, attraverso un software per la revisione bancaria, tutte le operazioni risultanti dagli stessi, riepilogandole in ordine di valuta e moltiplicandole per i rispettivi giorni di durata di ogni saldo, per poi giungere ad accertare, in esito alle operazioni di ricalcolo effettuate tenendo conto dei tassi di interesse e delle competenze per commissioni e spese applicati dall'istituto bancario ed espungendo da essi di qualsiasi addebito per applicata capitalizzazione,
l'esistenza di un saldo di conto complessivo a credito per la società correntista pari ad €uro 242.219,12, alla cui restituzione in favore di quest'ultima, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la banca appellata
(già , sulla scorta delle suindicate Controparte_2 Controparte_3 risultanze di Ctu che meritano ampio ed integrale recepimento in quanto frutto di una indagine esaustiva e improntata a criteri metodologici corretti, deve essere condannata.
In tal senso, infatti, va in primo luogo disattesa l'avversa eccezione sollevata in prime cure e reiterata anche nell'ambito del presente grado di giudizio dall'istituto di credito appellato di prescrizione della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti, tenuto conto della natura solutoria e non già meramente ripristinatoria delle rimesse denunciate come indebite e in relazione alle quali il decorso del termine di prescrizione decennale si sarebbe dovuto considerare iniziato sin dalla data in cui ciascuna di esse aveva avuto luogo.
A tal proposito, infatti, giova di contro farsi richiamo a quanto verificato dal Ctu in merito agli operati versamenti di somme sottesi alle accertate rimesse con riferimento ad un passivo di conto non eccedente i limiti dell'affidamento accordato, per come testualmente in merito evidenziato nella relazione in atti: “…Il rapporto di conto corrente n° 27/3377 è un conto con alternarsi di saldi ma per la maggior parte del tempo passivo per la società. La rielaborazione comincia il 1° settembre 1994 e prosegue fino al 31 marzo 2015. Il saldo iniziale è a credito della società ma il giroconto del 7 novembre 1994 dal conto intestato al sig. , porta il Persona_1 saldo quasi al limite del fido accordato…” e, ancora, con riferimento al conto corrente n. 27/1178: “…Il conto corrente è un conto per elasticità di cassa, cioè con un frequente alternarsi di saldi, ma presenta solo saldi a debito di importi consistenti, in particolare fino al mese di novembre 1994 allorquando l'importo di lire 299.986.443 viene girocontato al conto intestato alla società CP_1
Questo rapporto bancario resta comunque in essere fino al 18 aprile 1996
[...] utilizzato per poche operazioni;
oltre che per spese postali e imposta di bollo per
l'addebito di effetti insoluti/protestati coperti dagli accrediti provenienti dall'altro conto corrente. Nell'anno 1995 e fino alla chiusura si rileva nei trimestri la mancanza di addebito di competenze o solo l'addebito di importi dovuti prevalentemente alle spese….”.
Occorre, inoltre, puntualizzare, posto che nella fattispecie risulta essere intervenuta in corso di causa la cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB ad opera della banca originaria convenuta in giudizio, come, una volta accertato il diritto di parte appellante a ricevere da controparte la somma indebitamente versata, detta restituzione possa essere dalla medesima ottenuta esclusivamente nei confronti della precitata cedente.
Laddove, infatti, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito e non il contratto, cosicchè, producendo la cessione del contratto il trasferimento dell'intera posizione contrattuale e invece la cessione del credito solo il trasferimento dei diritti derivanti dal contratto, cioè quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (le garanzie reali personali, i vari accessori e le azioni dirette al recupero dei crediti acquistati), il cessionario acquista l'esercizio del diritto di credito e non anche quello delle azioni inerenti al contratto, che continuano ad appartenere alla cedente anche dopo la cessione del credito, sia dal lato attivo, che passivo, ne consegue che rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo deve ritenersi passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Civ.
n. 25170/2016).
Per contro, ad avviso del Collegio giudicante, l'appello proposto non merita accoglimento nella parte con esso sono state censurate le valutazioni di ritenuta fondatezza della domanda riconvenzionale dispiegata in prime cure dalla banca convenuta contenute nella pronuncia gravata.
Premesso, infatti, che attraverso la domanda riconvenzionale il convenuto non si limita a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma estende il thema decidendum, esercitando un'autonoma azione con cui adduce fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa giudiziale e chiedendo, dunque, al giudice la pronuncia di un provvedimento sfavorevole all'attore, a fronte della proposizione della domanda riconvenzionale l'attore è destinato ad assumere a sua volta la veste di convenuto in forza della quale egli diventa titolare degli stessi poteri e viene al contempo gravato di tutti gli oneri e preclusioni previsti per la suddetta parte processuale.
Orbene, sul punto la decisione di primo grado risulta correttamente basata sulla valenza assorbente della ravvisata mancata contestazione ad opera dell'allora parte attrice-convenuta in riconvenzionale del credito azionato nei suoi confronti sotto il profilo della esistenza del contratto di finanziamento intercorso tra la banca e la società Arredamenti S.r.l. e di quello ad esso accessorio relativo alla fideiussione prestata dalla in proprio, siccome peraltro documentati in atti, nè Parte_1 altrimenti sotto l'aspetto della consistenza dello stesso, con conseguente applicazione nella fattispecie del principio di sottrazione dei fatti non contestati all'onere probatorio ex art. 115 c.p.c., non senza neppure trascurarsi di segnalare l'inconferenza in ogni caso dei rilievi addotti a mezzo della interposta impugnazione circa l'omessa produzione ad opera della banca attrice in riconvenzionale degli estratti conto, trovando il credito oggetto della pretesa giudiziale in questione nel diverso contratto di finanziamento inter partes e nel pacifico mancato regolare rimborso di esso da parte del beneficiario.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discende l'adozione a carico dell'appellata in parziale accoglimento dell'appello e Controparte_2 in riforma in parte de qua della sentenza impugnata, di statuizioni di condanna alla restituzione in favore della società appellante della Controparte_1 somma di €uro 242.219,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, dovendosene per il resto confermare le assunte determinazioni di accoglimento della domanda riconvenzionale in capo all'istituto di credito convenuto.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande intentate l'una nei confronti dell'altra conseguita in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, mentre le spese relative alla espletata Ctu, liquidate come da decreto in atti, devono essere poste definitivamente a carico di e di Controparte_1 Controparte_2 nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante dell' nei confronti di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di Controparte_2 citazione notificato il 28-3-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata l'1-10-2018 n.
1678, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 della somma di €uro 242.219,12, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 Controparte_2 nella misura del 50% ciascuna le spese di Ctu, liquidate come da decreto in
[...] atti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore ----- Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 703 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente
tra
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Grassellini in virtù di Controparte_1 procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro, Vico Montecorvino n. 1/A;
- appellante - contro
(già , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Barbieri in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sita in Catanzaro, Via L. Pascali, n° 6;
- appellata - nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'Avv. Giuseppe Capogreco in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 3-1-2024, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Soverato, Via Chiefari n. 1;
- appellata - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza: - accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o invalidità parziale del contratto di conto corrente n° 06953/1000/4466 laddove prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché la nullità e/o annullabilità
e/o inefficacia e/o invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla Controparte_1
- condannare la convenuta, esaminati e ricalcolati i conti correnti nn° 27-1178 CP_5
e 27-3377 con l'applicazione dei tassi legali, all'importo di € 315.392,94; con l'applicazione dei tassi applicati dall'istituto bancario e le competenze ricalcolate comprensive di commissioni e spese, all'importo di € 242.219,12, ossia €.
264.501,52 se nel ricalcolo non si terrà conto delle commissioni e delle spese;
- condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di entrambi CP_5
i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellata Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_2 contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello promosso dalla sig.ra
[...]
in proprio e quale legale rappresentante della Pt_1 Controparte_1 in quanto palesemente inammissibile, improponibile e, in ogni caso, infondato, in fatto ed in diritto.
Con condanna al pagamento di spese e competenze del presente grado di giudizio.
- Per l'appellata Voglia l'On. Corte d'Appello adita, respinta Controparte_4 ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disporre la rinnovazione della già espletata
CTU; subordinatamente, nel merito, respingere integralmente l'avverso gravame previa conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 in proprio e nella qualità di legale rappresentante di ha Controparte_1 convenuto in giudizio davanti a questo tribunale per ottenere Controparte_3
l'accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole del contratto di conto corrente n. 06953/1000/4466 aperto presso il suddetto istituto di credito, concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'anatocismo, le variazioni dei tassi d'interesse unilateralmente disposte dalla banca, l'applicazione di tassi di interesse usurari e della commissione di massimo scoperto, invocando la necessità di nuovo calcolo dei relativi saldi. La parte attrice ha allegato di avere acceso il c/c n. 06953/1000/4466 presso la filiale di Soverato del inizialmente contrassegnato dal n. 27/1178 intestato Controparte_3 al suo defunto genitore, e successivamente trasferito al rapporto Persona_1
n. 27/3377, intestato ad Controparte_1
Con scrittura privata del 30/4/2014 la società ha pure stipulato con l'istituto di credito convenuto il contratto di finanziamento n. 0367075119681 per l'importo totale di €
150.000,00 finalizzato alla ristrutturazione aziendale e finanziaria;
il finanziamento
è stato erogato sul sopra menzionato conto corrente.
L'attrice ha chiesto la condanna della alla restituzione in suo favore del CP_5 complessivo importo di € 394.935,14, alla luce delle conclusioni alle quali è pervenuto il dott. , suo consulente di parte, nella relazione elaborata Persona_2 sulla base degli estratti conto fornitigli dall'attrice (dall'1/1/1993 fino al 18/4/1994 per il rapporto 27/1178 e dal 31/8/1994 al 31/3/2015 per il rapporto 27/3377) e in forza dei quali emergerebbe un saldo a credito per il correntista al 31/3/2015 pari ad
€ 394.935,14.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente la Controparte_3 prescrizione dei pretesi diritti restitutori in relazione agli importi che si assumono indebitamente versati all'istituto di credito, con la conseguente esclusione della ripetibilità di tutti i versamenti effettuati dal correntista anteriormente al 7/4/2005, data dell'ultima rimessa solutoria rintracciabile, in considerazione del fatto che l'unico atto interruttivo della prescrizione, medio tempore effettuato, è dato dalla presentazione della domanda di mediazione del 21/5/2015, quando era ormai decorso il termine decennale. Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle avverse domande, deducendo l'assoluta genericità, oltre alla mancanza di prova delle asserzioni avversarie, che non potrebbero essere colmate attraverso l'ordine di esibizione di "tutta la documentazione relativa al contratto di conto corrente n°
06953/1000/4466", trattandosi di documenti che la parte avrebbe potuto reperire prima della instaurazione del giudizio usando l'ordinaria diligenza.
In via riconvenzionale la banca ha chiesto la condanna dell'attrice, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante p.t. di al pagamento Controparte_1 della somma di € 158.128,32, oltre agli interessi accessori, sulla base del contratto finanziamento n. 75119681 sottoscritto da in data Controparte_1
30/4/2014 e garantito con fideiussione da Parte_1
Intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il tribunale ha ritenuto la causa matura per la decisione. La causa, istruita documentalmente, è stata discussa all'odierna udienza e resa pubblica mediante lettura del dispositivo in udienza.”.
Con sentenza depositata in data 1-10-2018 n. 1678, il Tribunale di Catanzaro,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava la domanda attorea sul rilievo che l'attore non avesse assolto all'onere probatorio per non avere prodotto il contratto di conto corrente, bensì solo estratti conto, anche in difetto di prova di essersi attivato per richiedere la relativa documentazione alla controparte ex art. 119
TUB, e, per converso, accoglieva la domanda riconvenzionale della Banca convenuta, condannando la società attrice e la in qualità di Parte_1 fideiussore, in solido tra loro, alla restituzione in favore della stessa della somma di
€uro 158.128,32, oltre gli interessi legali a far data dalla domanda, oltre che parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 28-3-2019, , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della eccependo Controparte_1 con un primo motivo di gravame l'errata ed insufficiente motivazione del capo di sentenza con cui il giudice di primo grado aveva affermato il mancato assolvimento dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., per essersi l'allora parte attrice limitata alla mera produzione degli estratti di conto corrente senza allegare il contratto, e conseguentemente rigettato la richiesta dell'esibizione documentale ex art 210 c.p.c. sul rilievo circa la mancanza di prova in ordine alla richiesta di tali documenti alla banca ex art. 119 TUB.
Opponeva, infatti, in argomento l'appellante che il correntista avesse quale unico onere quello di provare l'esistenza del rapporto contrattuale e che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non potesse essere subordinato alla preventiva richiesta della documentazione ex art 119 TUB, in quanto la stessa ben avrebbe potuto essere richiesta, per come affermato da giurisprudenza costante, anche per la prima volta in corso di causa, cosicchè sulla base di tale assunto il giudice aveva errato a non ordinare che la banca depositasse in giudizio la copia del contratto di c/c bancario n°
06953/1000/4466, contrassegnato con il n° 27/1178, nonché la copia del contratto di c/c n° 27/3377; la copia degli estratti conto da far data dall'inizio del rapporto;
la copia degli atti a firma della e dei fideiussori. Controparte_1
A mezzo di un secondo motivo di gravame l'appellante denunciava per motivazione insufficiente il capo di sentenza con il quale il giudice aveva rigettato la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, sulla scorta della considerazione che l'omessa produzione in giudizio del contratto bancario avrebbe portato ad una relazione tecnica esplorativa.
Sosteneva di contro l'appellante, infatti, che, pur in mancanza di produzione del contratto di conto corrente, la Ctu non avrebbe avuto funzione esplorativa, in quanto l'ausiliario eventualmente nominato non sarebbe stato vincolato dai documenti acquisiti sino a quel punto del processo, potendo egli acquisire tutta la documentazione che avesse ritenuto indispensabile, e costituendo, inoltre, la Ctu
l'unico mezzo a disposizione della parte per ricostruire un rapporto dipanatosi nel corso di molti anni che non poteva essere accertato attraverso la semplice produzione di documenti. A dire di parte appellante, dunque, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ordinare l'esibizione documentale richiesta dall'attrice e, quindi, nominare il consulente tecnico d'ufficio, anche in assenza di tale documentazione, concedendo a quest'ultimo il potere di acquisire tutto ciò che fosse stato ritenuto necessario ed indispensabile al fine di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente, applicando il saggio legale degli interessi passivi, senza alcuna capitalizzazione, escludendo le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto, verificando altresì l'eventuale superamento del “tasso soglia” ed anche in tal caso sostituendo al tasso ultralegale il tasso legale di interesse, riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta.
Ancora a mezzo del proposto gravame veniva impugnato il capo della decisione di primo grado con cui il giudicante aveva accolto la domanda riconvenzionale della banca, sulla base della mancata contestazione del contratto di finanziamento e della lettera di fideiussione sottoscritti dalla e della ritenuta validità Parte_1 dell'attestazione rilasciata dal dirigente dell'istituto di credito ai fini della quantificazione del credito.
Più in particolare, a detta dell'appellante, la domanda riconvenzionale mancava dei requisiti essenziali, avendo nella specie l'istituto di credito proposto una domanda riconvenzionale “anomala”, in quanto il pagamento richiesto in forza del contratto di finanziamento non atteneva ad un diverso credito vantato nei confronti dell'attore avente una propria causa petendi impeditiva, modificativa o estintiva;
alla luce di tali deduzioni il Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda riconvenzionale per difetto di prova, oltre che sulla scorta del fatto che essa era un elemento essenziale, specifico, esistente e contestato ab origine nell'atto introduttivo del giudizio e, inoltre, che l'allora attrice aveva impugnato e contestato le avverse conclusioni e, con esse, anche la domanda riconvenzionale, chiedendo, all'uopo, un ordine di esibizione documentale, con la nomina di Ctu contabile, al fine di valutare l'effettività della esposizione, ovvero il credito vantato dalla banca nei suoi confronti.
Affermava altresì in tema che, laddove la banca rispetto la domanda riconvenzionale rivestiva la qualità di attore in senso sostanziale ricadeva su di essa l'onere di provare il credito vantato ovvero il saldo finale che la stessa asseritamente reclamava, da assolversi mediante la produzione di tutti gli estratti conto mensili e degli scalari trimestrali sin dalla nascita del rapporto stesso, aggiungendo che l'allegazione del mero estratto di saldaconto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca opposta, contenente la dichiarazione che il credito è vero e liquido, ovvero il documento ex art. 50 TUB, diverso dall'estratto di saldaconto di cui all'art. 102 L.
7.3.1938 n. 141 che limita il valore probatorio di tale documento al procedimento monitorio, non sarebbe stato sufficiente trattandosi di mera certificazione idonea ad esprimere solo ed esclusivamente la situazione del rapporto nel momento in cui esso ha termine, mentre nella fattispecie l'istituto di credito era rimasto inattivo, non provando nulla ed essendosi limitato in prima sede nella memoria depositata ex art. 183, 6° comma, n. 3, c.p.c. a contestare le richieste istruttorie dell'attrice.
Concludeva, pertanto, chiedendo che, in totale riforma della sentenza impugnata, fosse pronunciata a carico della banca la condanna alla restituzione in suo favore del complessivo importo di €uro 394.935,14 (interessi anatocistici trimestrali, commissioni di massimo scoperto, valuta, tan, tae, taeg, spese) o quello maggiore o minore che fosse stato accertato nel corso del giudizio, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di risposta depositata in data 19-11-2019, la società in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_4 sua qualità di cessionaria medio tempore del credito dedotto in causa, con cui, dopo avere preliminarmente puntualizzato di essere subentrata alla cedente nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione di portafoglio che non aveva previsto alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali sarebbero scaturiti gli eventuali obblighi di ripetizione di cui alle richieste dell'appellante, con la conseguenza che in caso di accoglimento sul punto della domanda attorea essa non avrebbe potuto essere condannata alla restituzione della somma eventualmente accertata dal giudicante, si opponeva alle doglianze addotte da parte appellante in merito alla domanda riconvenzionale, argomentando sulla base del richiamo al principio di non contestazione, e chiedeva la conferma della sentenza impugnata. Si costituiva, poi, con comparsa di risposta depositata agli atti di causa
[...]
(già , in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 pro tempore, la quale, previa attestazione dell'avvenuta cessione del credito dedotto in controversia in favore della , al pari della Controparte_6 cessionaria citata, che non trovando applicazione nel caso di specie l'art. 58, c. 5,
T.U.B. la era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti Controparte_4 dai contratti contemplati nella cessione di portafoglio, per cui non scaturivano nei suoi confronti gli eventuali obblighi di ripetizione oggetto delle richieste dell'appellante, contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione chiedendone il rigetto.
Più in particolare la predetta parte appellata contestava la veridicità dell'affermazione di controparte di aver depositato agli atti causa tutti gli estratti conto in suo possesso, per cui non c'erano motivi ostativi all'ammissione della Ctu, opponendo che la documentazione richiamata era stata depositata solo in data
11/7/2017, ossia ben oltre il termine per il deposito della memoria ex art. 183, co. 6,
n. 2, c.p.c. decorso sin dal 17/2/2017, laddove risultava che essa aveva prodotto del tutto irritualmente gli estratti conto solo a seguito del provvedimento, privo di effetti autorizzativi, reso dal giudice istruttore, a scioglimento della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori richiesti, con il quale, rilevatosi che nel fascicolo di parte attrice era allegato un CD-ROM con la scritta “ Estratti Conto Controparte_1 [...] dal 1993 al 2015 1° termine”, ma che non era consultabile in quanto CP_3 irrimediabilmente danneggiato per essere stato forato dalla spillatrice nel momento in cui è stato collazionato il fascicolo, e ritenuta la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla questione relativa alla acquisizione agli atti del presente giudizio del contenuto del suddetto CD-ROM, era stato assegnato alle parti termine sino al 20 luglio 2017 per il deposito di note difensive sulla questione e fissata per la comparizione delle stesse l'udienza del 14 settembre 2017, con riserva all'esito di ogni decisione in ordine alle richieste istruttorie, aggiungendo come la suddetta non avesse neppure esperito alcuna istanza ex art. 153 c.p.c. volta ad ottenere un termine per riproporre l'allegazione documentale contenuta nel CD-
ROM, motivando l'incolpevolezza e, quindi, la scusabilità dell'errore, quale unico strumento idoneo a superare l'ostacolo del decorso del termine perentorio.
Deduceva, inoltre, come l'ammissione della Ctu invocata da controparte avrebbe comportato una violazione dell'art. 117 TUB, secondo cui in materia bancaria i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato alle parti, evidenziando come l'appellante non avesse nemmeno avanzato richiesta ex art. 119 TUB, ma solo istanza ex art. 210 c.p.c. in corso di causa e, come tale, inammissibile.
Infine, eccepiva, anche in sede di appello, l'intervenuta prescrizione dei pretesi diritti restitutori azionati dall'attrice in relazione agli importi che si assumevano essere stati indebitamente versati dalla stessa all'istituto di credito, con conseguente esclusione della ripetibilità di tutti i versamenti effettuati dalla correntista anteriormente al
7/4/2005, data dell'ultima rimessa solutoria rintracciabile, tenuto conto che il solo atto interruttivo della prescrizione era la presentazione dell'istanza di mediazione in data 21/5/2015, richiamando sul punto la sentenza del Supremo Collegio del
2/12/2010 n. 24418, con la quale era stata operata la distinzione tra rimesse di conto
“ripristinatorie” e rimesse “solutorie” e si era affermato che per le prime la prescrizione dell'azione d'indebito inizia a decorrere dal tempo dell'avvenuta chiusura del conto, mentre per le seconde da quello dell'effettuato versamento, sicchè trattandosi, nel caso in esame, di rimesse di natura solutoria prima della chiusura del conto corrente, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione dell'indebito e della restituzione degli interessi anatocistici decorreva dal momento dell'accredito della rimessa.
Affermava, infine, la banca appellata che nel caso in esame il contratto di conto corrente era esistente, valido e conforme alla normativa vigente;
che le pattuizioni delle commissioni di massimo scoperto (CMS) rientravano nell'autonomia contrattuale ex art. 1322 c.c. e che, per i rapporti sorti prima del 2010, esse andavano escluse dal computo del tasso da raffrontare a quello soglia antiusura (alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d'Italia), atteso che l'art.2 bis della Legge n.
27/2009 – che include le CMS ai fini del calcolo del tasso soglia – si applicava solo dal 2010 in avanti e precisamente per i rapporti sorti successivamente al 1/1/2010; che la aveva applicato correttamente le pattuizioni di cui al contratto concluso CP_5 inter partes, note alla correntista e debitamente sottoscritte;
che le presunte variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente non erano state indicate specificamente né nel contenuto, né relativamente al periodo in cui sarebbero state apportate;
che prive di fondamento erano da considerare anche le addotte doglianze in merito alla pretesa applicazione di tassi usurari, non provata dall'appellata.
Concludeva, dunque, chiedendo l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, in esito ad essa veniva adottata ordinanza con la quale la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rigettava l'istanza formulata da parte appellante ex art. 210 c.p.c., disponendo l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio contabile, con conferimento al nominato ausiliario nella persona della Dott. Persona_3 dell'incarico di rispondere al seguente quesito: “Provveda il consulente a ricostruire il saldo del conto corrente espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi
e computando gli stessi, al tasso convenzionale, senza alcuna capitalizzazione, sino alla data di chiusura del conto ovvero a quella di proposizione della domanda giudiziale”.
Una volta svolte le operazioni peritali e depositata agli atti la relazione di Ctu, dopo una serie di rinvii, la causa, all'esito dell'udienza collegiale del 10-12-2024, di cui era disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte come da decreto in atti, sulle richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate dai procuratori delle parti, veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in esame è, a giudizio della Corte, fondato e, dunque, nei limiti che seguono, meritevole di accoglimento.
Innanzi tutto non può trovare accoglimento il primo motivo di appello con il quale parte appellante ha censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il giudice aveva disposto il rigetto della domanda sulla scorta dell'affermazione del tutto erronea circa l'inammissibilità dell'ordine di esibizione documentale in quella sede invocato ex art. 210 c.p.c., stante la rilevata assenza di preventiva specifica richiesta della stessa avanzata all'istituto di credito ai sensi dell'art. 119 TUB, senza considerare che invece tale documentazione avrebbe potuto in ogni caso anche essere richiesta in corso di causa.
Ed invero, posto che l'art 119 TUB disciplina gli obblighi di comunicazione cui sono tenuti i soggetti previsti dall'art. 115 TUB (banche e intermediari finanziari), annoverando i documenti che riguardano lo svolgimento del rapporto (estratti conto, comunicazioni periodiche ecc.), nel caso in cui il soggetto onerato non abbia ottemperato a tali comunicazioni l'ammissione del mezzo istruttorio di cui all'art. 210 c.p.c. è destinata a restare pur sempre subordinata ad una preventiva attivazione da parte del destinatario nel richiedere detta documentazione prima dell'instaurazione del giudizio.
In tema si è infatti affermato che «il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede
a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo
119, comma 4, D.Lgs. n. 385/1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso
l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato»
(cfr. Cass. Civ., 2-5-2024 n. 11739; Cass. Civ. 13-9-2021, n. 24641).
Presupponendo, dunque, l'ammissione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria di cui all'art. 119 TUB l'inadempimento dell'istituto di credito che si verifica solo a seguito di una richiesta del correntista precedente l'avvio del contenzioso e rimasta inevasa senza giustificazione, ne consegue con specifico riguardo al caso che qui occupa che, non avendo parte appellante dimostrato di essersi attivata in tal senso, il rigetto nella specie dell'ordine di esibizione della documentazione nei confronti da parte della banca va considerato nella specie legittimamente adottato.
D'altra parte, deve altresì osservarsi come in ogni caso la questione possa ritenersi superata alla stregua della mancata reiterazione della richiesta del mezzo istruttorio di cui si discute ad opera della parte interessata in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice, siccome già valutata dalla Corte giusta ordinanza in atti ostativa in radice all'ammissione dello stesso anche nell'ambito del presente grado di giudizio.
Ciò nondimeno, occorre osservare come in ogni caso parte appellante, già attrice in prime cure, avesse prodotto la quasi totalità degli estratti di conto corrente relativi al rapporto bancario dedotto in causa, sia pure non corredati anche dal contratto di apertura dello stesso. Tale documentazione, diversamente da quanto sostenuto dalla banca appellata, non può essere considerata come prodotta tardivamente, in quanto il deposito di essa, avvenuto in via telematica il 10-7-2017, era scaturito dal fatto che il giudice istruttore con ordinanza del 19-6-2017 aveva reso edotte le parti della perforazione del CD-ROM sul quale erano contenuti gli estratti conto del CP_3
a far data dal 1993 al 2015 e allegato da parte attrice all'atto di citazione
[...] introduttivo del giudizio, cosicchè quest'ultima aveva provveduto ad un nuovo deposito degli stessi in via telematica, con la conseguenza di non poter essere considerata decaduta dall'allegazione e dalla dimostrazione dei fatti posti alla base della propria domanda, né altrimenti gli estratti conto in questione essere valutati come insufficienti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio, malgrado la mancata produzione del contratto di apertura del conto corrente. A differente apprezzamento deve giungersi, per contro, in merito al motivo di appello mosso avverso la sentenza di primo grado per avere il giudice considerato non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'allora parte attrice e, di conseguenza, rigettato la richiesta della stessa di espletamento di Ctu in materia contabile sul rilievo che questa avrebbe avuto una funzione meramente esplorativa.
A tal proposito, infatti, soccorre in tema l'orientamento interpretativo pacifico e consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “nell'ipotesi in cui
è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relativa alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come determinato in base alle disposizioni della L. n.
108 del 1996), nonché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo;
con la conseguenza che, in mancanza di taluni estratti di conto corrente, egli perde semplicemente la possibilità di dimostrare il fondamento della domanda di restituzione di danaro da lui dato alla banca (per effetto di addebiti da questa operati) nel solo periodo di tempo compreso fra l'inizio del rapporto e quello cui si riferiscono gli estratti di conto corrente depositati.
Infatti, qualora il correntista depositi solo alcuni degli estratti conto, da un lato non adempie al suo onere, per la parte di rapporto non documentata, ma, dall'altro lato, tale omissione non costituisce fatto impediente l'accertamento giudiziale del dare- avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato
(cfr. Cass. Civ., n. 3310/2024; Cass. Civ. n. 35979/2022).
Inoltre, in tale evenienza non è precluso al giudice ricorrere ad altri mezzi istruttori, laddove con ordinanza n. 5369/2024 la Suprema Corte, dopo aver ribadito la 'regola' che “a fronte della produzione non integrale degli estratti conto, è possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso altri elementi di prova” (cfr. Cass.
Civ., n. 22290/2023; Cass. Civ. n. 11543/2019; Cass. n. 9526/2019), ha affermato che “per far fronte alla necessità di elaborazione di dati incompleti, il giudice può avvalersi di un consulente tecnico d'ufficio, essendo consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 5405/2024; Cass. Civ., n. 5091/2016; Cass. Civ., n. 14074/2018; Cass. Civ., n.
31187/2018; Cass. Civ., n. 9140/2020).
E ancora “l'estratto conto, […], non costituisce l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto. Esso consente di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto e, tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni. In tal senso, a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito potrebbe valorizzare, esemplificativamente, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o, a norma degli artt. 2709 e 2710 c.c., le risultanze delle scritture contabili” (cfr. Cass. Civ., n. 37800/2022; Cass. Civ., n. 7697/2023; Cass.
Civ., n. 12993/2023), “e, per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, quello stesso giudice può avvalersi di un consulente d'ufficio, essendo sicuramente consentito svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto, comunque, emergente dai documenti prodotti in giudizio” (cfr. Cass. Civ., 1°-6-2018 n. 14074, ove il richiamo a Cass. Civ., 15-3-
2016 n. 5091; nel medesimo senso, Cass. Civ., 3-12-2018 n. 31187; Cass. Civ., 2-12-
2019 n. 11543).
In definitiva, la mancata produzione integrale degli estratti di conto corrente non comporta il rigetto della domanda, ma unicamente il mancato riconoscimento delle somme eventualmente dovute per i periodi per i quali non è stato allegato l'estratto di conto corrente;
allo stesso modo, la mancata produzione del contratto di apertura di conto corrente non inficia l'accoglimento della domanda.
La produzione del contratto scritto, contenente la clausola sospettata di invalidità, non è il solo mezzo di prova consentito al correntista attore in ripetizione d'indebito, atteso che “la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è, a tal fine, non indispensabile, perché anche altri mezzi di prova possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore” (cfr. Cass. Civ. n.
1550/2022), laddove “non si dubita che anche con altri mezzi di prova, quali le presunzioni o gli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte (art. 116 c.p.c.), sia possibile raggiungere lo scopo di dimostrare
l'assenza dei fatti costitutivi del diritto azionato (cfr. Cass. Civ., n. 1550/2022; Cass.
Civ., n. 33874/2022; Cass. Cuv., n. 35258/2022). In particolare “la non indispensabilità della produzione del contratto scritto riposa, appunto, nell'evenienza che con altri mezzi di prova sia possibile affermare che è dimostrato il contenuto delle pattuizioni, e di conseguenza la loro invalidità ai fini della insussistenza del presupposto costitutivo del debito” (cfr. Cass. Civ., 29-11-2023 n.
33159; Cass. Civ., 4-4-2023 n. 9295; Cass. Civ., 3-4-2023, n. 9213).
Dunque, deve ritenersi alla stregua di tutto quanto appena evidenziato l'erroneità del mancato riconoscimento da parte del giudice di primo grado come prova degli estratti conto prodotti e, quindi, anche del disposto rigetto non solo della domanda attorea, ma anche della richiesta di nomina di una Ctu ai fini della determinazione del saldo dare/avere del rapporto di conto corrente intercorso tra le parti, sul presupposto che la stessa, in mancanza di prove, avrebbe avuto una valenza esclusivamente esplorativa.
Sulla scorta di siffatte valutazioni è stato disposto dalla Corte l'espletamento nell'ambito del presente grado di giudizio della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile risultata ingiustificatamente negata in prime cure alla parte processuale interessata, ritenendosi la documentazione bancaria dalla stessa prodotta in atti sufficiente a consentire l'approfondimento istruttorio in questione malgrado la mancata del contratto di conto corrente, quanto meno con specifico riguardo all'accertamento della lamentata applicazione nel corso del rapporto della capitalizzazione trimestrale degli interessi e alla conseguente domanda di restituzione di quanto indebitamente percepito dalla banca a tale titolo, ben potendosi già solo sulla base degli estratti conto relativi all'andamento del rapporto verificare l'eventuale attuazione della pratica in questione in maniera del tutto illegittima o perché non rispondente alle condizioni di validità dettate dalla delibera CICR 9-2-
2000 in materia ovvero perché applicata nel periodo antecedente all'entrata in vigore di quest'ultima, allorquando nessun tipo di capitalizzazione, neppure paritetica, avrebbe potuto in alcun modo trovare legittimazione sulla base di clausole la cui pattuizione in contratto tra le parti fosse stata comunque provata in giudizio, in quanto avvenuta in aperta violazione del divieto di anatocismo.
Orbene, i rilievi specificamente addotti sul punto dall'odierna appellante, già attrice in primo grado, a sostegno della erroneità del disposto rigetto della domanda di ripetizione di indebito nei termini statuiti nella pronuncia gravata, hanno trovato positiva conferma nella relazione depositata dal Ctu in atti nei termini che seguono.
Ed invero, il Ctu analizzava i rapporti nella specie intercorsi con il Controparte_3 relativi ai due conti correnti n. 27/1178 intestato a e n. 27/3377 Persona_1 intestato all' sulla base della documentazione estratta dal Controparte_1 fascicolo telematico e di quella richiesta in cancelleria, potendo evincere dagli estratti conto i tassi creditori e debitori, la commissione di massimo scoperto/commissione disponibilità fondi, nonché le spese unitarie, forfetarie e di liquidazione, nonché i vari i movimenti e le competenze determinate dall'istituto bancario alla chiusura trimestrale.
Procedeva, dunque, alla rielaborazione in conformità al quesito postogli degli estratti conto in questione, registrando, attraverso un software per la revisione bancaria, tutte le operazioni risultanti dagli stessi, riepilogandole in ordine di valuta e moltiplicandole per i rispettivi giorni di durata di ogni saldo, per poi giungere ad accertare, in esito alle operazioni di ricalcolo effettuate tenendo conto dei tassi di interesse e delle competenze per commissioni e spese applicati dall'istituto bancario ed espungendo da essi di qualsiasi addebito per applicata capitalizzazione,
l'esistenza di un saldo di conto complessivo a credito per la società correntista pari ad €uro 242.219,12, alla cui restituzione in favore di quest'ultima, pertanto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la banca appellata
(già , sulla scorta delle suindicate Controparte_2 Controparte_3 risultanze di Ctu che meritano ampio ed integrale recepimento in quanto frutto di una indagine esaustiva e improntata a criteri metodologici corretti, deve essere condannata.
In tal senso, infatti, va in primo luogo disattesa l'avversa eccezione sollevata in prime cure e reiterata anche nell'ambito del presente grado di giudizio dall'istituto di credito appellato di prescrizione della pretesa restitutoria azionata in giudizio nei suoi confronti, tenuto conto della natura solutoria e non già meramente ripristinatoria delle rimesse denunciate come indebite e in relazione alle quali il decorso del termine di prescrizione decennale si sarebbe dovuto considerare iniziato sin dalla data in cui ciascuna di esse aveva avuto luogo.
A tal proposito, infatti, giova di contro farsi richiamo a quanto verificato dal Ctu in merito agli operati versamenti di somme sottesi alle accertate rimesse con riferimento ad un passivo di conto non eccedente i limiti dell'affidamento accordato, per come testualmente in merito evidenziato nella relazione in atti: “…Il rapporto di conto corrente n° 27/3377 è un conto con alternarsi di saldi ma per la maggior parte del tempo passivo per la società. La rielaborazione comincia il 1° settembre 1994 e prosegue fino al 31 marzo 2015. Il saldo iniziale è a credito della società ma il giroconto del 7 novembre 1994 dal conto intestato al sig. , porta il Persona_1 saldo quasi al limite del fido accordato…” e, ancora, con riferimento al conto corrente n. 27/1178: “…Il conto corrente è un conto per elasticità di cassa, cioè con un frequente alternarsi di saldi, ma presenta solo saldi a debito di importi consistenti, in particolare fino al mese di novembre 1994 allorquando l'importo di lire 299.986.443 viene girocontato al conto intestato alla società CP_1
Questo rapporto bancario resta comunque in essere fino al 18 aprile 1996
[...] utilizzato per poche operazioni;
oltre che per spese postali e imposta di bollo per
l'addebito di effetti insoluti/protestati coperti dagli accrediti provenienti dall'altro conto corrente. Nell'anno 1995 e fino alla chiusura si rileva nei trimestri la mancanza di addebito di competenze o solo l'addebito di importi dovuti prevalentemente alle spese….”.
Occorre, inoltre, puntualizzare, posto che nella fattispecie risulta essere intervenuta in corso di causa la cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB ad opera della banca originaria convenuta in giudizio, come, una volta accertato il diritto di parte appellante a ricevere da controparte la somma indebitamente versata, detta restituzione possa essere dalla medesima ottenuta esclusivamente nei confronti della precitata cedente.
Laddove, infatti, oggetto dell'operazione di cartolarizzazione è il diritto di credito e non il contratto, cosicchè, producendo la cessione del contratto il trasferimento dell'intera posizione contrattuale e invece la cessione del credito solo il trasferimento dei diritti derivanti dal contratto, cioè quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto (le garanzie reali personali, i vari accessori e le azioni dirette al recupero dei crediti acquistati), il cessionario acquista l'esercizio del diritto di credito e non anche quello delle azioni inerenti al contratto, che continuano ad appartenere alla cedente anche dopo la cessione del credito, sia dal lato attivo, che passivo, ne consegue che rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo deve ritenersi passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta, come si evince dalla formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. (cfr. Cass. Civ.
n. 25170/2016).
Per contro, ad avviso del Collegio giudicante, l'appello proposto non merita accoglimento nella parte con esso sono state censurate le valutazioni di ritenuta fondatezza della domanda riconvenzionale dispiegata in prime cure dalla banca convenuta contenute nella pronuncia gravata.
Premesso, infatti, che attraverso la domanda riconvenzionale il convenuto non si limita a chiedere il rigetto della domanda attorea, ma estende il thema decidendum, esercitando un'autonoma azione con cui adduce fatti modificativi, estintivi o impeditivi dell'avversa pretesa giudiziale e chiedendo, dunque, al giudice la pronuncia di un provvedimento sfavorevole all'attore, a fronte della proposizione della domanda riconvenzionale l'attore è destinato ad assumere a sua volta la veste di convenuto in forza della quale egli diventa titolare degli stessi poteri e viene al contempo gravato di tutti gli oneri e preclusioni previsti per la suddetta parte processuale.
Orbene, sul punto la decisione di primo grado risulta correttamente basata sulla valenza assorbente della ravvisata mancata contestazione ad opera dell'allora parte attrice-convenuta in riconvenzionale del credito azionato nei suoi confronti sotto il profilo della esistenza del contratto di finanziamento intercorso tra la banca e la società Arredamenti S.r.l. e di quello ad esso accessorio relativo alla fideiussione prestata dalla in proprio, siccome peraltro documentati in atti, nè Parte_1 altrimenti sotto l'aspetto della consistenza dello stesso, con conseguente applicazione nella fattispecie del principio di sottrazione dei fatti non contestati all'onere probatorio ex art. 115 c.p.c., non senza neppure trascurarsi di segnalare l'inconferenza in ogni caso dei rilievi addotti a mezzo della interposta impugnazione circa l'omessa produzione ad opera della banca attrice in riconvenzionale degli estratti conto, trovando il credito oggetto della pretesa giudiziale in questione nel diverso contratto di finanziamento inter partes e nel pacifico mancato regolare rimborso di esso da parte del beneficiario.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discende l'adozione a carico dell'appellata in parziale accoglimento dell'appello e Controparte_2 in riforma in parte de qua della sentenza impugnata, di statuizioni di condanna alla restituzione in favore della società appellante della Controparte_1 somma di €uro 242.219,12, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, dovendosene per il resto confermare le assunte determinazioni di accoglimento della domanda riconvenzionale in capo all'istituto di credito convenuto.
Sussistono, infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza reciproca delle parti rispetto alle domande intentate l'una nei confronti dell'altra conseguita in esito al giudizio, giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le stesse delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, mentre le spese relative alla espletata Ctu, liquidate come da decreto in atti, devono essere poste definitivamente a carico di e di Controparte_1 Controparte_2 nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in proprio e nella qualità di Parte_1 legale rappresentante dell' nei confronti di Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di Controparte_2 citazione notificato il 28-3-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata l'1-10-2018 n.
1678, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 della somma di €uro 242.219,12, oltre interessi legali Controparte_1 dalla domanda al soddisfo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado del giudizio;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 Controparte_2 nella misura del 50% ciascuna le spese di Ctu, liquidate come da decreto in
[...] atti.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore ----- Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)