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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 02/01/2024, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 5163/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5163/2022 R.G. promossa
da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. BAROLI PAOLA, con Parte_1 C.F._1 domicilio in via Mazzini n.5, Corbetta ( MI)
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. MANTEGAZZINI GIUSEPPE GIULIO, con domicilio in VIA COSTANTINO CANTU', 28
20081 ABBIATEGRASSO
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ affido super esclusivo alla madre del minore ( potere autonomo di decisione sulle questioni relative alla salute all'educazione e burocratico/anagrafiche ); la madre si impegna però a comunicare al padre le questioni maggiormente rilevanti da decidere per il minore;
se il padre non potrà vedere il minore nei giorni stabiliti ( allo stato due domeniche pomeriggio al mese) si impegna a fare almeno delle videochiamate;
sulle vacanze natalizie, pasquali ed estive, le parti si accorderanno autonomamente data la tenera età del minore;
il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 da ritenersi omnicomprensiva, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le parti si accordano, ni ordine all'arretrato di € 750,00 a carico paterno, che il padre verserà dal mese di novembre compreso € 50,00 in più al mese fino alla restituzione della somma di €
500,00.
L'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre, collocataria del minore.
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza dell' 8.11.2023, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Deve considerarsi, infatti, che il resistete, inizialmente perché si trovava all'estero per questioni di lavoro, in seguito perché, seppure privo di lavoro, non si è interessato alle condizioni del figlio – anche non versando il contributo al mantenimento -, non appare in grado di garantire una presenza costante e di riferimento per la vita del minore.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposatisi in Santo Domingo il 11.01.2018, con rito civile, atto trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Robecco sul Naviglio al n. 4 parte II Serie C Anno 2018 Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pavia, camera di consiglio del 21.11.2023
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 5163/2022
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5163/2022 R.G. promossa
da
(Cod. Fis , con il patrocinio dell'avv. BAROLI PAOLA, con Parte_1 C.F._1 domicilio in via Mazzini n.5, Corbetta ( MI)
e
(Cod. Fis. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'Avv. MANTEGAZZINI GIUSEPPE GIULIO, con domicilio in VIA COSTANTINO CANTU', 28
20081 ABBIATEGRASSO
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ affido super esclusivo alla madre del minore ( potere autonomo di decisione sulle questioni relative alla salute all'educazione e burocratico/anagrafiche ); la madre si impegna però a comunicare al padre le questioni maggiormente rilevanti da decidere per il minore;
se il padre non potrà vedere il minore nei giorni stabiliti ( allo stato due domeniche pomeriggio al mese) si impegna a fare almeno delle videochiamate;
sulle vacanze natalizie, pasquali ed estive, le parti si accorderanno autonomamente data la tenera età del minore;
il padre verserà alla madre a titolo di contributo al mantenimento del minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 250,00 da ritenersi omnicomprensiva, rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le parti si accordano, ni ordine all'arretrato di € 750,00 a carico paterno, che il padre verserà dal mese di novembre compreso € 50,00 in più al mese fino alla restituzione della somma di €
500,00.
L'assegno unico verrà interamente percepito dalla madre, collocataria del minore.
Spese compensate.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio da atto che le parti, all'udienza dell' 8.11.2023, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto di separarsi alle condizioni congiunte sopra indicate.
Quanto alla pronuncia sullo status, si rileva che la domanda di separazione personale proposta dalle parti è fondata e deve pertanto essere accolta. Infatti, alla luce delle conclusioni precisate e considerato il contenuto degli atti, emerge che le parti vivono ormai separate, risiedono in luoghi diversi e non vi è mai stata alcuna riconciliazione. Si ritiene, pertanto sia venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Il Collegio, inoltre, condivide le condizioni stabile dai coniugi, non trovando esse ostacolo nella legge e non ponendosi in contrasto con l'interesse del figlio minore.
Deve considerarsi, infatti, che il resistete, inizialmente perché si trovava all'estero per questioni di lavoro, in seguito perché, seppure privo di lavoro, non si è interessato alle condizioni del figlio – anche non versando il contributo al mantenimento -, non appare in grado di garantire una presenza costante e di riferimento per la vita del minore.
Stante l'intervenuto accordo tra le parti si ritiene non disporre nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2 sposatisi in Santo Domingo il 11.01.2018, con rito civile, atto trascritto nei registri di Stato
Civile del Comune di Robecco sul Naviglio al n. 4 parte II Serie C Anno 2018 Atti di Matrimonio;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- recepisce le condizioni indicate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte.
Pavia, camera di consiglio del 21.11.2023
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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