Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. 543/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 21 gennaio 2025 da:
( , assistito e difeso dall'Avv. Matteo BERTOCCHI e Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daiana CHIAPPA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), assistita e difesa dall'Avv. Paola MAINO', come Controparte_1 C.F._2
da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni inerenti alla regolamentazione della responsabilità genitoriale di figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 maggio 2025. Parte_1 Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, premesso di essere stato unito in una relazione Parte_1
Per_ more uxorio con la signora , dalla quale è nata la figlia (24 settembre 2006), ha Controparte_1 domandato la modifica delle condizioni assunte dall'intestato Tribunale con decreto n. 2620/19 del
14 febbraio 2019, come successivamente modificato, chiedendo la revoca del contributo al
Regolarmente costituitasi in giudizio, la signora ha aderito alla domanda di revoca CP_1 dell'obbligo posto a carico del padre, chiedendo il mantenimento diretto della figlia in capo ad entrambi i genitori.
All'udienza di prima comparizione del 20 maggio 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto al Tribunale adito di decidere in conformità.
Pertanto, il Giudice relatore, recepite in via provvisoria ed urgente le condizioni pattuite, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì tengano adeguatamente conto delle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate, rispondendo all'interesse della figlia, oggi maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Questo Collegio ritiene pertanto di poter decidere in conformità alle condizioni concordate, che si riportano in dispositivo.
Le spese di lite, come concordemente richiesto e visto l'accordo raggiunto, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, a parziale modifica delle condizioni assunte dal Tribunale di Bergamo con decreto n. 2620/19 del 14 febbraio 2019, come successivamente modificato, così statuisce:
1. provvede in conformità all'accordo delle parti, come di seguito trascritto:
1.-) Avendo la resistente aderito alla domanda formulata dal ricorrente sub a. del proprio ricorso ex art. 337 quinquies c.p.c. del 29 gennaio 2025, revocare l'obbligo posto a carico di di Parte_1 versare a l'assegno mensile pattuito a titolo di concorso al mantenimento della figlia Controparte_1
a decorrere dal mese di maggio 2025.
2.-) Disporre che e contribuiscano direttamente al mantenimento della Controparte_1 Parte_1
figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_2
3.-) Confermare nel resto le statuizioni di cui al decreto del Tribunale di Bergamo n. 2620/2019 emesso in data 17.03.2019 nel procedimento rubricato al n. 4577/2018 R.G. come modificato e integrato dal decreto n. 456/2019 emesso in data 11.07.2019 dalla Corte d'Appello di Brescia nel procedimento n. 95/2019 R.G., ed in particolare l'obbligo a carico dei genitori di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie inerenti la figlia secondo il nuovo Protocollo del Per_2
Tribunale di Bergamo che viene qui di seguito riportato: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche,
e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal
Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari,
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
2. conferma per il resto;
3. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il Presidente dott.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo