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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare dell'11 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ; CUI: 05B2QBL), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1993, con il patrocinio dell'avv. PIENAZZA ANDREA
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26/09/2024 , nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IVSez./23BS007603, emesso il 27/03/2024 dal Questore della Provincia di , notificato il 20/09/2024, con il quale era stata rigettata CP_1
l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
. CP_1
La difesa ha rappresentato che aveva fatto ingresso nel territorio nazionale nell'anno Parte_1
2016, avanzando domanda di protezione internazionale, poi respinta sia in fase amministrativa sia in fase giurisdizionale. In data 28/02/2023 aveva formalizzato domanda di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, producendo copiosa documentazione amministrativa.
Il procuratore del ricorrente ha delineato la situazione abitativa e lavorativa dell'uomo, evidenziando che lo stesso vive stabilmente in Villa Carcina (BS) con regolare contratto di locazione a lui intestato e che da più di tre anni svolge attività lavorativa.
In particolare, ha indicato i seguenti emolumenti annui: euro 5.719,56 per i soli primi 4 (quattro) mesi dell'anno 2024; euro 14.031,88 per l'anno 2023; euro 14.881 per l'anno 2022; euro 7.856,00 per l'anno 2021.
In conclusione, ha insistito per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, depositando la copia dell'estratto conto previdenziale INPS intestato a Parte_1
e rappresentando le difficoltà in capo allo stesso di reperire un'ulteriore attività lavorativa in quanto sprovvisto di un titolo di soggiorno.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata in sede amministrativa prima di tale data, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento.
La situazione della zona di origine del richiedente (lo Stato di Lagos in Nigeria) consente di riconoscere allo stesso la protezione speciale sotto il profilo del “non-refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Da un'analisi delle informazioni recuperate sulla situazione di sicurezza della zona di provenienza del ricorrente emerge una situazione non priva di significative criticità.
Nella prima metà del 2020, lo Stato di Lagos ha registrato il maggior numero di violazioni dei diritti umani dovute al “blocco” per il COVID-19 tra tutti i casi segnalati in Nigeria. Secondo la NHRC, queste violazioni si sono risolte in uccisioni extragiudiziali, nella violazione del diritto alla libertà di movimento, in arresti e incarcerazioni illegali, nel sequestro o nella confisca di proprietà, nella violenza sessuale e di genere (SGBV), nonché in forme di discriminazione, estorsione, tortura e altri trattamenti inumani e degradanti (EUAA, Country of Origin Information Report –Nigeria Security
Situation, giugno 2021). La seconda metà del 2020 è stata caratterizzata principalmente dalle proteste Contr attorno al movimento #EndSARS. In particolare, secondo la , il 20.10.2020 i soldati delle forze armate nigeriane hanno sparato contro i manifestanti e ucciso persone, al casello di Lekki. Il decimo rapporto di Nigeria Watch per il 2020 afferma che lo Stato di Lagos ha registrato il maggior numero di vittime durante le proteste, con oltre 76 persone decedute. Il Washington Post ha definito il giorno del 20.10.2020 come il “Martedì nero della Nigeria” (cfr. ibidem).
Secondo il Nono rapporto sulla violenza in Nigeria di Nigeria Watch riferito al 2019, lo Stato di
Lagos è stato il quarto stato più pericoloso della Nigeria con un numero elevato di vittime per banditismo, rapimenti e omicidi di cult, violenza domestica, criminalità e uccisioni extragiudiziali
(cfr. Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria, 2019, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf) ed è il terzo Stato più colpito da incidenti criminali letali, con 225 vittime segnalate nel 2019.
La stessa Nigeria Watch riferisce che nel 2022 lo Stato di Lagos e il vicino Stato di Ogun hanno registrato il maggior numero di decessi per violenza dei cult. Entrambi gli Stati, situati nel sud-ovest, Per_ Per_ ospitano un buon numero di cult, tra cui le confraternite ed i due gruppi più noti della regione. Scontri tra i due gruppi sono stati segnalati negli LGA di Lagos Mainland, , Per_3 Per_4
Per
, , e (cfr. Nigeria Watch, Twelfth Report on Violence in Nigeria 2022, Per_5 Per_7 Per_8
2023, https://www.nigeriawatch.org/media/html/2022_Annual_Report.pdf).
Tramite la consultazione dei dati raccolti da ACLED, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 111 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di
66 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 32 episodi di violenza contro i civili, 48 sommosse/disordini, 30 battaglie, 1 protesta repressa con l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 98 eventi, che hanno causato la morte di 134 persone (v. Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2022-
31/12/2022 Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano tra l'altro episodi di Per_ Per_ scontri tra cults rivali e , rapimenti, violenza domestica, maltrattamenti, violenza di genere, violenza cultista, uccisioni rituali, uccisioni extragiudiziali, tortura, violenza contro i civili perpetrata da gang criminali o milizie armate, rapine, violenza di massa (linciaggi), scontri tra gang, violenza politica e scontri all'interno delle comunità per crisi di leadership. Con riferimento al 2023, la consultazione della banca dati ACLED restituisce 118 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 54 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 56 episodi di violenza contro i civili, 24 battaglie e 38 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo, Nigeria Watch ha registrato 236 eventi, che hanno causato la morte di 379 persone (Nigeria Watch, The Database
List of Events filtro temporale 1/1/2023-31/12/2023 Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Tra gli eventi registrati da
Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì rapine, violenza di massa (linciaggi), Per_ Per_ scontri tra cult rivali ( ed , violenza cultista, violenza contro i civili agita da criminali/gang/milizie armate, violenza politica, uccisioni extragiudiziali, rapimenti.
Con riferimento al periodo 1.1.2024-31.10.2024, ACLED ha registrato 109 eventi di rilievo, che hanno causato 11 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 20 episodi di violenza contro i civili
(con 6 decessi), 61 battaglie (con 66 decessi) e 28 sommosse/disordini (con 19 decessi).
Gli eventi di sicurezza sopra contemplati rivelano una situazione instabile e per certi versi preoccupante anche in termini di sicurezza tanto da giustificare l'applicazione del non-refoulement per motivi oggettivi.
Ed infatti il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui – su tutti – la propria incolumità.
La protezione speciale può, poi, essere riconosciuta a ai sensi dell'art. 19, comma Parte_1
1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'impegno profuso nel reperire attività lavorativa sul territorio nazionale.
è soggetto che presenta apprezzabili indici di integrazione socio – lavorativa in Parte_1
Italia, Paese ove è giunto nell'anno 2016.
Come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS depositato dal suo difensore il ricorrente ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dal settembre dell'anno 2021. Nello specifico risulta che dal 7/09/2021 al 31/12/2021 ha iniziato il rapporto con , proseguito anche per i Controparte_3 periodi decorrenti dall'1/01/2022 al 28/03/2022 e dal 10/06/2022 al 23/12/2022.
Dopodichè risulta che ha prestato lavoro presso dal 27/04/2023 al Parte_1 Controparte_4
27/07/2023.
Le attività svolte gli hanno consentito di percepire buone retribuzioni, senz'altro adeguate per assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia.
Ad esse vanno peraltro aggiunte le somme ricevute a titolo di indennità mensile di disoccupazione
(NASpI) dal 4/08/2023 al 31/12/2023 e dall'1/01/2024 all'1/04/2024.
Pur a fronte dell'assenza – a quanto consta – di un'occupazione lavorativa negli ultimi mesi,
l'impegno profuso dal ricorrente in tempi recenti e passati (con apprezzabili risultati) per inserirsi nel mercato del lavoro attesta la sua piena capacità di intessere buone relazioni interpersonali e di assumere un giusto ruolo sociale.
Alla luce di tali positivi sforzi di integrazione, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio di andrebbe ad interrompere il Parte_1 positivo percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Si ricorda, del resto, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n.
21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato»
(v. anche Cass., sez. I, 24 maggio 2023, n. 14370, secondo cui per una valutazione positiva dell'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia non occorre necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo, ma possono assumere rilievo anche altre circostanze).
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di al rilascio di un permesso per protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta nella misura liquidata come specificato in dispositivo sulla base dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55\14
e 147\22 ed escludendo la fase decisionale essendo l'impegno del difensore limitato alla redazione di note di trattazione scritta riproduttive delle argomentazioni contenute nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ; CUI: Parte_1 C.F._1
05B2QBL), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II-III-IV periodo, e comma 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2356,00 CP_1 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Mariarosa Pipponzi Presidente Rel.
Luciano Ambrosoli Giudice
Andrea Gaboardi Giudice
all'esito della udienza di trattazione cartolare dell'11 marzo 2025, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero sopra emarginato promossa da
, (C.F. ; CUI: 05B2QBL), nato in [...] il Parte_1 C.F._1
23/07/1993, con il patrocinio dell'avv. PIENAZZA ANDREA
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 26/09/2024 , nato in [...] il [...], ha Parte_1 impugnato il provvedimento Prot. Cat.A.12/2024/Immig/IVSez./23BS007603, emesso il 27/03/2024 dal Questore della Provincia di , notificato il 20/09/2024, con il quale era stata rigettata CP_1
l'istanza per il riconoscimento della protezione speciale ex art. 19 TUI co. 1.2, sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
. CP_1
La difesa ha rappresentato che aveva fatto ingresso nel territorio nazionale nell'anno Parte_1
2016, avanzando domanda di protezione internazionale, poi respinta sia in fase amministrativa sia in fase giurisdizionale. In data 28/02/2023 aveva formalizzato domanda di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, producendo copiosa documentazione amministrativa.
Il procuratore del ricorrente ha delineato la situazione abitativa e lavorativa dell'uomo, evidenziando che lo stesso vive stabilmente in Villa Carcina (BS) con regolare contratto di locazione a lui intestato e che da più di tre anni svolge attività lavorativa.
In particolare, ha indicato i seguenti emolumenti annui: euro 5.719,56 per i soli primi 4 (quattro) mesi dell'anno 2024; euro 14.031,88 per l'anno 2023; euro 14.881 per l'anno 2022; euro 7.856,00 per l'anno 2021.
In conclusione, ha insistito per il riconoscimento del diritto alla protezione speciale.
Il convenuto, regolarmente citato, si è costituito in giudizio con memoria ribadendo la CP_1 correttezza della valutazione negativa compiuta dalla Commissione Territoriale e concludendo per il rigetto del ricorso
Nelle note scritte la difesa di parte ricorrente si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo, depositando la copia dell'estratto conto previdenziale INPS intestato a Parte_1
e rappresentando le difficoltà in capo allo stesso di reperire un'ulteriore attività lavorativa in quanto sprovvisto di un titolo di soggiorno.
***
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n.
173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni:
«non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.
Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare,
a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, 3 e 8
CEDU).
Con riguardo alla seconda fattispecie – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ravvisa nella formulazione legislativa una sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), n. 2), d.l. 4 ottobre 2018,
n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n.
22057).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Un primo elemento comune tra la protezione speciale e quella umanitaria riposa, dunque, proprio sul rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – dipendente dal rimpatrio in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero.
L'altro elemento comune attiene, poi, al contenuto del giudizio di accertamento del diritto alla protezione interna, fondato sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, quindi, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine.
Non è, pertanto, sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, al fine di accertare se lo straniero sia al punto sradicato dal Paese di provenienza (sul piano socio-economico e su quello personale) che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali della sua persona.
Di recente, l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio
2023, n. 50, ha però soppresso il terzo e il quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha, tuttavia, dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che la domanda è stata presentata in sede amministrativa prima di tale data, essa va esaminata sulla base del regime previgente, novellato nel 2020.
Risulta, allora, irrilevante in questa sede interrogarsi circa la legittimità costituzionale dell'ultima novella e, in caso positivo, circa l'esatta identificazione del nuovo regime in conseguenza dell'abrogazione espressa dei periodi menzionati.
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita accoglimento.
La situazione della zona di origine del richiedente (lo Stato di Lagos in Nigeria) consente di riconoscere allo stesso la protezione speciale sotto il profilo del “non-refoulement” per motivi oggettivi ex art. 19, comma 1.1, I-II periodo, d.lgs. 286/1998.
Da un'analisi delle informazioni recuperate sulla situazione di sicurezza della zona di provenienza del ricorrente emerge una situazione non priva di significative criticità.
Nella prima metà del 2020, lo Stato di Lagos ha registrato il maggior numero di violazioni dei diritti umani dovute al “blocco” per il COVID-19 tra tutti i casi segnalati in Nigeria. Secondo la NHRC, queste violazioni si sono risolte in uccisioni extragiudiziali, nella violazione del diritto alla libertà di movimento, in arresti e incarcerazioni illegali, nel sequestro o nella confisca di proprietà, nella violenza sessuale e di genere (SGBV), nonché in forme di discriminazione, estorsione, tortura e altri trattamenti inumani e degradanti (EUAA, Country of Origin Information Report –Nigeria Security
Situation, giugno 2021). La seconda metà del 2020 è stata caratterizzata principalmente dalle proteste Contr attorno al movimento #EndSARS. In particolare, secondo la , il 20.10.2020 i soldati delle forze armate nigeriane hanno sparato contro i manifestanti e ucciso persone, al casello di Lekki. Il decimo rapporto di Nigeria Watch per il 2020 afferma che lo Stato di Lagos ha registrato il maggior numero di vittime durante le proteste, con oltre 76 persone decedute. Il Washington Post ha definito il giorno del 20.10.2020 come il “Martedì nero della Nigeria” (cfr. ibidem).
Secondo il Nono rapporto sulla violenza in Nigeria di Nigeria Watch riferito al 2019, lo Stato di
Lagos è stato il quarto stato più pericoloso della Nigeria con un numero elevato di vittime per banditismo, rapimenti e omicidi di cult, violenza domestica, criminalità e uccisioni extragiudiziali
(cfr. Nigeria Watch, Ninth Report on Violence in Nigeria, 2019, http://www.nigeriawatch.org/media/html/NGA-Watch-Report19Final.pdf) ed è il terzo Stato più colpito da incidenti criminali letali, con 225 vittime segnalate nel 2019.
La stessa Nigeria Watch riferisce che nel 2022 lo Stato di Lagos e il vicino Stato di Ogun hanno registrato il maggior numero di decessi per violenza dei cult. Entrambi gli Stati, situati nel sud-ovest, Per_ Per_ ospitano un buon numero di cult, tra cui le confraternite ed i due gruppi più noti della regione. Scontri tra i due gruppi sono stati segnalati negli LGA di Lagos Mainland, , Per_3 Per_4
Per
, , e (cfr. Nigeria Watch, Twelfth Report on Violence in Nigeria 2022, Per_5 Per_7 Per_8
2023, https://www.nigeriawatch.org/media/html/2022_Annual_Report.pdf).
Tramite la consultazione dei dati raccolti da ACLED, impostando dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre
2022 quale periodo di riferimento, si ottengono 111 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di
66 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 32 episodi di violenza contro i civili, 48 sommosse/disordini, 30 battaglie, 1 protesta repressa con l'uso eccessivo della forza da parte delle autorità. Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 98 eventi, che hanno causato la morte di 134 persone (v. Nigeria Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2022-
31/12/2022 Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano tra l'altro episodi di Per_ Per_ scontri tra cults rivali e , rapimenti, violenza domestica, maltrattamenti, violenza di genere, violenza cultista, uccisioni rituali, uccisioni extragiudiziali, tortura, violenza contro i civili perpetrata da gang criminali o milizie armate, rapine, violenza di massa (linciaggi), scontri tra gang, violenza politica e scontri all'interno delle comunità per crisi di leadership. Con riferimento al 2023, la consultazione della banca dati ACLED restituisce 118 eventi di rilievo, che hanno causato un totale di 54 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 56 episodi di violenza contro i civili, 24 battaglie e 38 sommosse/disordini. Per lo stesso periodo, Nigeria Watch ha registrato 236 eventi, che hanno causato la morte di 379 persone (Nigeria Watch, The Database
List of Events filtro temporale 1/1/2023-31/12/2023 Lagos State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtListe&page=1). Tra gli eventi registrati da
Nigeria Watch, categorizzati come violenti, risultano altresì rapine, violenza di massa (linciaggi), Per_ Per_ scontri tra cult rivali ( ed , violenza cultista, violenza contro i civili agita da criminali/gang/milizie armate, violenza politica, uccisioni extragiudiziali, rapimenti.
Con riferimento al periodo 1.1.2024-31.10.2024, ACLED ha registrato 109 eventi di rilievo, che hanno causato 11 decessi. Tali eventi si possono categorizzare in 20 episodi di violenza contro i civili
(con 6 decessi), 61 battaglie (con 66 decessi) e 28 sommosse/disordini (con 19 decessi).
Gli eventi di sicurezza sopra contemplati rivelano una situazione instabile e per certi versi preoccupante anche in termini di sicurezza tanto da giustificare l'applicazione del non-refoulement per motivi oggettivi.
Ed infatti il ricorrente, in caso di rimpatrio, rischierebbe di subire un pregiudizio rispetto a beni giuridici fondamentali, tra cui – su tutti – la propria incolumità.
La protezione speciale può, poi, essere riconosciuta a ai sensi dell'art. 19, comma Parte_1
1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce dell'impegno profuso nel reperire attività lavorativa sul territorio nazionale.
è soggetto che presenta apprezzabili indici di integrazione socio – lavorativa in Parte_1
Italia, Paese ove è giunto nell'anno 2016.
Come si evince dall'estratto conto previdenziale INPS depositato dal suo difensore il ricorrente ha iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dal settembre dell'anno 2021. Nello specifico risulta che dal 7/09/2021 al 31/12/2021 ha iniziato il rapporto con , proseguito anche per i Controparte_3 periodi decorrenti dall'1/01/2022 al 28/03/2022 e dal 10/06/2022 al 23/12/2022.
Dopodichè risulta che ha prestato lavoro presso dal 27/04/2023 al Parte_1 Controparte_4
27/07/2023.
Le attività svolte gli hanno consentito di percepire buone retribuzioni, senz'altro adeguate per assicurargli un tenore di vita dignitoso in Italia.
Ad esse vanno peraltro aggiunte le somme ricevute a titolo di indennità mensile di disoccupazione
(NASpI) dal 4/08/2023 al 31/12/2023 e dall'1/01/2024 all'1/04/2024.
Pur a fronte dell'assenza – a quanto consta – di un'occupazione lavorativa negli ultimi mesi,
l'impegno profuso dal ricorrente in tempi recenti e passati (con apprezzabili risultati) per inserirsi nel mercato del lavoro attesta la sua piena capacità di intessere buone relazioni interpersonali e di assumere un giusto ruolo sociale.
Alla luce di tali positivi sforzi di integrazione, da valutarsi unitamente alla notevole durata della permanenza dello straniero in Italia e alla conseguente sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio di andrebbe ad interrompere il Parte_1 positivo percorso di inserimento avviato (e che ben potrebbe essere ulteriormente sviluppato e approfondito con il rilascio di un nuovo titolo di soggiorno). Ciò che si porrebbe in contrasto con il diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Si ricorda, del resto, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n.
21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato»
(v. anche Cass., sez. I, 24 maggio 2023, n. 14370, secondo cui per una valutazione positiva dell'integrazione sociale e familiare dello straniero in Italia non occorre necessariamente anche uno stabile radicamento lavorativo, ma possono assumere rilievo anche altre circostanze).
Tanto premesso e considerato, il ricorso merita senz'altro accoglimento.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, il ricorso merita, pertanto, di essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di al rilascio di un permesso per protezione speciale ai Parte_1 sensi dell'art. 19, commi 1.1, III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 286/1998.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta nella misura liquidata come specificato in dispositivo sulla base dei valori minimi delle tabelle di cui al DM 55\14
e 147\22 ed escludendo la fase decisionale essendo l'impegno del difensore limitato alla redazione di note di trattazione scritta riproduttive delle argomentazioni contenute nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, riconosce a (C.F. ; CUI: Parte_1 C.F._1
05B2QBL), nato in [...] il [...], il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, I-II-III-IV periodo, e comma 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), numeri 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente decisione, del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex articoli 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), del decreto legislativo n. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile, previo parere della commissione territoriale, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
Condanna il resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in euro 2356,00 CP_1 per compensi oltre spese generali al 15%, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti
Manda la cancelleria di comunicare al ricorrente e alla parte convenuta la presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025
Il presidente Est. Mariarosa Pipponzi