Sentenza 4 ottobre 2007
Massime • 1
L'interesse dell'indagato a coltivare il ricorso per cassazione, nonostante la misura coercitiva della custodia cautelare impugnata sia stata revocata o abbia perso efficacia, persiste, limitatamente alla sussistenza dei soli indizi di colpevolezza, in funzione dell'interesse a precostituirsi una decisione irrevocabile utilizzabile ai fini della riparazione per la ingiusta detenzione patita nonché in relazione alla disposizione dell'art. 405, comma primo bis, cod. proc. pen., condizionando la pronuncia della Corte di Cassazione di insussistenza del quadro indiziario, se non seguita da ulteriore attività di acquisizione probatoria, la scelta del P.M. di iniziare o meno l'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/10/2007, n. 42964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42964 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 04/10/2007
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 916
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 020385/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ MA N. IL 25/04/1968;
avverso ORDINANZA del 06/04/2007 TRIB. LIBERTÀ di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Baglione Tindari:
inammissibile per carenza di interesse;
comunque rigetto del ricorso;
udito il difensore avv.to LUCCHETTA Arturo (MESTRE). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 6 aprile 2007, il Tribunale del riesame di Ancona ha respinto l'appello proposto da ZI AR (indagato per i reati previsti dall'art. 416 c.p., D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis) inteso ad ottenere la revoca, o la sostituzione, della misura cautelare degli arresti domiciliari.
A sostegno di tale conclusione, i Giudici hanno messo a fuoco (avendo come referente le indagini e gli appostamenti di Polizia, le effettuate intercettazioni e le dichiarazioni dei coindagati) il sistema fraudolento elaborato dal ZI, e da altri soggetti, per potere conferire i loro rifiuti in discariche di prima categoria delle Marche dove godevano di un trattamento economico di favore rispetto alle discariche del Nord Italia da dove provenivano. In sunto, i rifiuti erano classificati fittiziamente come solidi urbani da avviare al trattamento/recupero; una volta giunti al centro di recupero marchigiano, il trattamento era solo cartolare (limitato al cambiamento del codice CER); dopo la ricordata falsa attività, i rifiuti potevano essere smaltiti in discariche di prima categoria. In esito a tali emergenze, il Tribunale ha ritenuto evidenziabile un programma ed un accordo stabile tra i coindagati per la illecita gestione dei rifiuti e la loro consapevolezza di fare parte di un sodalizio criminoso: i Giudici hanno evidenziato gravi indizi di colpevolezza non solo per i contestati delitti, ma anche per quello di truffa ai danni della Regione Marche.
Le esigenze cautelari sono state individuate nella prognosi negativa di recidiva per la particolare pervicacia e fermezza dei propositi criminosi dimostrata dall'indagato.
Per l'annullamento della ordinanza, ZI ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge. Dopo avere evidenziato il suo interesse ad impugnare anche se la misura cautelare è stata revocata, l'indagato ha rilevato;
- che manca la motivazione sul delitto associativo in quanto non è stato accertato un accordo generale e continuativo volto all'attuazione di un programma criminoso;
- che, in ordine al reato previsto dall'art. 53 bis DLvo 22/1997, nulla comprova l'accusa di non corrispondenza dei codice CER dei rifiuti conferiti dal ZI ne' l'ingente quantità degli stessi;
- che non è ipotizzatale la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 5, comma 5 dal momento che per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani (tali erano quelli dello indagato) non vige il principio della autosufficienza locale e, pertanto, potevano essere smaltiti in una discarica di altra regione;
- che il reato di truffa non è stato contestato dal Pubblico Ministero e, comunque, è applicabile solo la norma speciale di cui all'art. 53 bis citato;
- che i Giudici, in violazione dell'art. 273 c.p.p., comma 2, non hanno rilevato la sussistenza una causa di estinzione della pena (indulto);
- che è carente e contraddittoria la motivazione sulle esigenze cautelari in relazione alle quali il Tribunale non ha tenuto presente il tempo trascorso dai fatti e la circostanza che l'indagato, avendo ceduto la sua azienda con divieto di concorrenza, non può operare nel settore dei rifiuti.
La Corte non ritiene condivisibile la conclusione del Procuratore Generale che, alla odierna udienza, ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato nella revoca di una misura cautelare, o nella scadenza del termine di efficacia, il venire meno di un interesse concreto attuale, giuridicamente apprezzabile a coltivare il gravame;
è, tuttavia, ammessa una eccezione a tale principio nella ipotesi in cui la misura sia la custodia cautelare (carceraria o domiciliare) essendo configurabile da parte del soggetto privato della libertà personale l'interesse a precostituirsi una decisione irrevocabile utilizzabile ai fini della riparazione per la ingiusta detenzione patita.
Corollario di questa impostazione, è la conclusione che l'interesse in esame riguarda solo la sussistenza degli indizi di colpevolezza (per cui questa Corte non esaminerà i motivi di ricorso concernenti le esigenze di cautela).
Inoltre, dopo la interpolazione dell'art. 405 c.p.p. da parte della L. n. 46 del 2006, permane l'interesse a ricorrere per l'annullamento di provvedimenti cautelari anche sotto un altro profilo: la pronuncia della Cassazione di insussistenza del quadro indiziario (se non seguita da ulteriore attività di acquisizione probatoria) condiziona la scelta del Pubblico Ministero di iniziare, o meno, l'azione penale. Tanto premesso, relativamente ai gravi indizi di colpevolezza, si osserva come il Tribunale sia pervenuto ad un giudizio di qualificata probabilità della esistenza dei reati per cui si procede - e della loro attribuibilità allo indagato - dopo una puntuale indicazione e ponderazione degli elementi indizianti che risultano dalle investigazioni finora espletate.
In particolare, i Giudici hanno avuto cura di evidenziare quali siano le emergenze agli atti (di indubbia e sicura concludenza e tali da fare apparire plausibile la responsabilità dello indagato pur in assenza di una verifica probatoria) che hanno permesso di ritenere sussistenti le condizioni richieste dall'art. 273 c.p.p.. In merito al delitto di traffico illecito di rifiuti, i Giudici hanno in modo analitico passato in rassegna le dichiarazioni dei coindagati e i risultati delle intercettazioni telefoniche dai quali hanno tratto il ragionevole convincimento dell'esistenza di un sofisticato meccanismo fraudolento (che permetteva allo indagato di declassificare fittiziamente ingenti quantitativi di rifiuti per godere di un trattamento economico di favore).
La illecita gestione dei rifiuti necessitava di una struttura di mezzi e di uomini organizzata, stabile nel tempo, ed implicava la cooperazione di numerosi soggetti, uniti da un duraturo sodalizio criminoso, consapevoli di partecipare, ognuno con il proprio contributo, ad un programma comune;
pertanto, la conclusione sulla esistenza degli elementi costitutivi sia del delitto previsto dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 bis sia di quello previsto dall'art.416 c.p. si pone come logica conseguenza della ricostruzione dei fatti operata dai Giudici di merito. Sul punto, il ricorrente chiede sostanzialmente alla Corte una rinnovata ponderazione degli elementi probatori, alternativa a quella correttamente operata dal Tribunale, e prospetta censure al limite della inammissibilità. Il reato di truffa aggravata ai danni della Regione non è stato contestato dal Pubblico Ministero, ma è stato ritenuto sussistente dai Giudici del riesame i quali, ai limitati effetti del procedimento cautelare alla loro cognizione, potevano dare ai fatti la qualifica giuridica che ritenevano più corretta.
Stante il carattere incidentale della pronuncia, la modifica della imputazione non può avere effetti sul processo principale e sulla eventuale sentenza di proscioglimento dello indagato;
deriva che la ritenuta sussistenza del reato di truffa aggravata non è rilevate ai fini dell'art. 314 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007