Decreto cautelare 3 febbraio 2022
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2022
Sentenza 6 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 17/02/2026, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01233/2026REG.PROV.COLL.
N. 00525/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2025, proposto dall’AG – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, Ader – Agenzia delle entrate riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
AN ZO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio eletto presso lo studio Maddalena Aldegheri in Verona, via Albere n. 80;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 2619/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN ZO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. DA LO e udita per la parte appellata l’avvocato Angela Palmisano in sostituzione dell’avvocato Maddalena Aldegheri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado AN ZO, in proprio e nella qualità di socio della ZO AN e UC s.s., ha impugnato l’intimazione di pagamento n. 09920219000929566/000 con cui è stato chiesto il pagamento della somma di euro 112.373,73, a titolo di prelievo supplementare ed interessi per le annate lattiere 1996/1997 e 2004/2005.
Con sentenza n. 2619/2004 il Tar Veneto ha accolto in via assorbente il primo motivo di ricorso e ha annullato l’atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito vantato dall’amministrazione.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello l’AGEA e l’ADER deducendo i seguenti motivi:
1) inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado. Al riguardo le amministrazioni appellanti rappresentano che le doglianze relative all’ an ed al quantum della pretesa avrebbero dovuto essere fatte valere nei confronti dell’atto impositivo presupposto, costituito dalla cartella di pagamento, e non possono inficiare la legittimità di un atto successivo preordinato all’escussione del credito, quale è l’intimazione di pagamento; secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione anche la prescrizione maturata prima della notifica della cartelle di pagamento presupposta avrebbe dovuto essere eccepita impugnando tale atto e non in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento;
2) sulla prescrizione della pretesa. Al riguardo le amministrazioni appellanti rappresentano più specificamente che: la pretesa creditoria era oggetto della originaria cartella di pagamento n. 09920080005721034000, notificata in data 12 novembre 2008, avverso la quale l’interessato avrebbe dovuto fare valere la prescrizione già maturata in data anteriore; quanto al periodo di tempo tra la data della notifica della cartella e quella dell’intimazione di pagamento impugnata, l’eccezione risulterà infondata stante la avvenuta notifica di atti successivi, la cui prova è rimessa ad AG; in ogni caso, ai fini del decorso del computo della prescrizione, occorre tenere conto del periodo di sospensione dall’1 aprile al 15 luglio 2019, previsto dall’art. 8 quinquies , comma 10, l. n. 33/2009, e del periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, previsto dall’art. 68 d.l. n. 18/2020 e successive modifiche in relazione all’emergenza Covid 19;
3) sulla carenza di motivazione della intimazione di pagamento, genericità e indeterminatezza nel calcolo della pretesa dovuta anche con riguardo agli interessi moratori. Al riguardo le amministrazioni appellanti rappresentano che l’intimazione di pagamento impugnata è sufficientemente motivata mediante il richiamo alla cartella di pagamento presupposta, regolarmente notificata, e l’indicazione della natura dei tributi iscritti a ruolo, dell’anno di riferimento, dell’ente impositore e del debito originario e di quello residuo, distinto per capitale, interessi e altri accessori. Le amministrazioni appellanti aggiungono che l’intimazione impugnata è stata predisposta in conformità ai modelli predisposti dal Ministero dell’economia e delle finanze e che la quantificazione degli interessi di mora è sufficientemente motivata mediante il richiamo al loro fondamento legale rappresentato dall’art. 30 d.P.R. n. 672/1973.
Si è costituito in giudizio l’appellato eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dell’appello e riproponendo, in via subordinata, i motivi del ricorso introduttivo assorbiti in primo grado.
All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. I primi due motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Va al riguardo premesso che il giudice di primo grado ha ritenuto maturata la prescrizione del credito vantato da AG in quanto è decorso il termine ordinario decennale di prescrizione nel periodo intercorrente tra la notifica della cartella di pagamento, avvenuta in data 12 novembre 2008, e la notifica dell’intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, avvenuta in data 3 dicembre 2021.
Ciò premesso, i motivi di appello non sono idonei a confutare tale statuizione ed a ritenere che non sia decorso il termine di prescrizione.
2.1. In primo luogo, come sopra esposto, il giudice di primo grado ha accolto la domanda ritenendo maturata la prescrizione nel lasso di tempo intercorrente tra l’atto presupposto (cartella di pagamento) e l’atto impugnato (intimazione di pagamento), senza che nell’accertamento della prescrizione abbia assunto alcun rilievo il tempo decorso prima dell’adozione della cartella di pagamento notificata nel novembre 2008.
Da ciò consegue l’irrilevanza, nel caso in esame, dell’orientamento giurisprudenziale, invocato dalle amministrazioni appellanti, secondo cui la prescrizione maturata prima della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere fatta valere mediante l’impugnazione della cartella medesima.
2.2. In secondo luogo, l’affermazione contenuta a pag. 9 dell’atto di appello, secondo cui l’eccezione di prescrizione è infondata stante la notifica da parte di AG di atti successivi alla notifica di atti interruttivi successivi alla cartella di pagamento, è del tutto sfornita di prova.
Al riguardo si osserva, infatti, che dalla documentazione prodotta in primo grado risulta solamente la notifica della cartella di pagamento nel novembre 2008 e la notifica dell’intimazione di pagamento nel dicembre 2021, mentre non emerge l’esistenza di idonei atti intermedi interruttivi della prescrizione, che nell’atto di appello non vengono neanche specificamente citati né tanto meno prodotti in allegato (produzione che comunque sarebbe stata inammissibile alla luce della giurisprudenza di questa sezione, essendovi stato in primo grado un ordine di esibizione da parte del Tar; v. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2026, n. 972).
2.3. In terzo, luogo anche le censure relative alla mancata considerazione da parte del giudice di primo grado dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dall’art. 8 quinquies , comma 10, l. n. 33/2009 (dall’1 aprile al 15 luglio 2019) e dalla normativa relativa alla emergenza Covid 19 (dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) non consentono di ritenere che la prescrizione non sia maturata.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il tempo intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento è pari a poco più di tredici anni mentre i richiamati periodo di sospensione non raggiungono neanche i due anni, con la conseguenza che, anche considerando la predetta sospensione, il termine ordinario decennale di prescrizione è certamente decorso.
3. Il terzo motivo di appello è inammissibile.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la sentenza di primo grado ha accolto il primo motivo di ricorso relativo all’intervenuta prescrizione del credito, senza pronunciarsi sul vizio di difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento, fatto valere dall’interessato con il nono motivo del ricorso.
Pertanto il terzo motivo di appello, con cui le amministrazioni appellanti ribadiscono la sufficienza della motivazione dell’intimazione di pagamento impugnata, è inammissibile in quanto estraneo al contenuto della sentenza appellata e in alcun modo diretto a censurare la decisione del giudice di primo grado.
4. Per tutte le ragioni sopra esposte l’appello in parte deve essere dichiarato inammissibile e in parte deve essere respinto nel merito.
La reiezione dell’appello esonera questo collegio dall’esame dei motivi di impugnazioni assorbiti in primo grado e riproposti in appello solo in via subordinata all’eventuale accoglimento dell’appello.
5. Le particolarità del contenzioso in esame giustificano l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo respinge nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE De IC, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
AN Lorenzo Vitale, Consigliere
DA LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA LO | SE De IC |
IL SEGRETARIO