Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 730
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Sentenza 13 ottobre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Rimini, Sezione Unica Civile, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa promossa da un attore, persona fisica, nei confronti di una compagnia designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in qualità di impresa convenuta. L'attore, lamentando lesioni subite a seguito di un sinistro stradale occorso il 27.05.2017, chiedeva il risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 48.365,25. L'attore esponeva che, mentre percorreva una rotatoria a bordo del proprio ciclomotore, un'autovettura non identificata, proveniente da una via laterale, non gli avrebbe concesso la precedenza, cagionandone la caduta e la conseguente fuga del veicolo ignoto. Veniva dedotto che, a seguito del sinistro, l'attore aveva sporto querela contro ignoti, il cui procedimento penale era stato archiviato per mancanza di elementi sull'autore del fatto. La convenuta compagnia si costituiva in giudizio, contestando integralmente la domanda attorea e, in subordine, l'assenza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro e il quantum dei danni richiesti. La causa era stata istruita mediante produzione documentale, assunzione di testimoni e consulenza medico-legale.

Il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dall'attore, ritenendo non raggiunta la prova del fatto generatore del danno e della sua attribuibilità alla condotta di un veicolo non identificato, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale di legittimità che pone a carico del danneggiato l'onere di provare le modalità del sinistro e la sua riconducibilità alla condotta del conducente dell'altro mezzo, nonché l'identificazione di quest'ultimo come rimasto sconosciuto. In particolare, il Giudice ha evidenziato che la relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale, basata sulle dichiarazioni rese dall'attore nell'immediatezza del fatto, emergeva l'assenza di uno scontro tra il motociclo e il veicolo ignoto, e che la caduta era stata determinata da una frenata di emergenza per evitare una collisione. Le deposizioni testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria sono state ritenute non convincenti e in contrasto con le dichiarazioni rese dall'attore alla Polizia Municipale e con le dichiarazioni allegate all'atto di citazione, non fornendo elementi certi sulla mancata concessione della precedenza da parte dell'autovettura ignota e sul nesso causale tra tale presunta manovra e la caduta. Pertanto, le domande attoree sono state rigettate per difetto di prova sufficientemente persuasiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell'attore soccombente e liquidate in favore della convenuta compagnia, unitamente alle spese della CTU.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 730
    Giurisdizione : Trib. Rimini
    Numero : 730
    Data del deposito : 13 ottobre 2025

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