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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 13/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2021 tra Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 ottobre 2025 ad ore 10.40 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Niccolò Nadir Durzi, per parte convenuta l'Avv. Carlo Arduini Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2021 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DURZI NICOLO' NADIR che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE contro
IN QUALITA DI IMPRESA DESIGNATA E-R CP_1 Controparte_2
(p.i. )
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARDUINI CARLO che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta da non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista al presente giudizio la prova che il sinistro del 27.05.2017 si sia verificato secondo le modalità descritte in atto di citazione.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di pagina 2 di 5 garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. da ultimo Cass. n. 10540/2023).
Nel caso di specie, il Sig. rappresentava che, in data 27.05.2017, alle ore 3.50, percorreva Parte_1
CI ER a bordo del ciclomotore e, giunto all'intersezione, regolata con rotatoria, Controparte_3 con via Coletti e Via Destra del Porto, impegnava la rotatoria quando improvvisamente sopraggiungeva da Via Destra del Porto con direzione mare – monte, un'autovettura, rimasta non identificato, che non le concedeva la precedenza, facendolo cadere rovinosamente a terra.
Il conducente dell'autoveicolo non si fermava ed anzi si dava alla fuga.
L'attore deduceva che in dipendenza del sinistro subiva gravi lesioni, tanto da sporgere querela contro ignoti, il cui procedimento penale veniva archiviato all'esito delle indagini espletate, non essendo emersi elementi sul presunto autore del fatto.
L'attore deduceva la totale responsabilità dell'automobilista rimasto senza identificazione e, pertanto, conveniva in giudizio il e per esso la compagnia designata per la gestione del Controparte_2 sinistro, , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, che quantificava in CP_1 complessivi € 48.365,25.
Si costituiva in giudizio la che respingeva la domanda attorea, in subordine, contestava CP_1 la assenza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, nonché il quantum dei danni di cui
è richiesto il risarcimento.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, assunzione di testimoni e ctu medicolegale sulla persona dell'attore.
Dirimente è la effettiva dinamica del sinistro, posto che, in assenza di scontro, non trova applicazione l'art 2054 c.c., vertendo l'onere della prova, di cui all'art 2697 c.c, sull'attore, il quale deve dar prova di quanto dedotto, cioè della responsabilità dell'autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro
(Trib Reggio Emilia n 12959/14; Cass Civ. 5892/2016).
Orbene, dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Rimini, redatta sulla scorta delle dichiarazioni rese al momento del sinistro dal danneggiato (ho frenato per evitare l'urto e sono caduto sul fianco sx”), emerge come non vi sia stato alcuno scontro tra il motociclo ed il veicolo rimasto non identificato e che il motociclo abbia perso il controllo a seguito di una frenata di emergenza per evitare la collisione con un'auto. pagina 3 di 5 L'attore sostiene che la modalità di verificazione del sinistro, così come descritto in atto di citazione, trovi conforto nelle dichiarazioni testimoniali, allegate all'atto introduttivo e suffragate all'esito dell'istruttoria.
È bene evidenziare come, nella relazione della Polizia Municipale non siano indicati testimoni.
Ad ogni buon conto, le deposizioni dei testimoni e , che non risultano Testimone_1 Testimone_2 aver fornito le proprie deposizioni nella immediatezza del fatto ai verbalizzanti, il primo, allontanatosi prima dell'arrivo dell'ambulanza, perché “lui li aveva già visto che ci conoscevamo” (deposizione del
13.02.2024) e l'altro mandato via dallo stesso personale di Polizia intervenuto (deposizione del
12.12.2023), non sono state convincenti e risultano in contrasto non solo con quanto dichiarato spontaneamente dalla stesso attore alla Polizia Municipale nell'immediatezza del sinistro, ma anche dagli stessi testimoni nelle dichiarazioni allegate all'atto di citazione.
In particolare, con la dichiarazione resa in data 24.08.2017, il Sig. dichiarava che “Lo Tes_1
è capitolato a terra per evitare il forte impatto”, mentre, a specifica domanda formulata CP_3 all'udienza del 13.02.2024, dichiarava che “…il Sig, dopo esser stato colpito…”. Parte_1
La ricostruzione così operata non fornisce alcun elemento dal quale desumere, con prova certa ed incontrovertibile, che l'autovettura abbia omesso di concedere la precedenza al e che proprio Parte_1 tale manovra abbia determinato la perdita di controllo del ciclomotore e la caduta a terra.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità del conducente rimasto sconosciuto, difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da devono Parte_1 essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
42/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di quale impresa Parte_1 Controparte_4 territorialmente designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/alla quale pagina 4 di 5 nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 42/2021 tra Parte_1 ATTORE/I e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 13 ottobre 2025 ad ore 10.40 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, l'Avv. Niccolò Nadir Durzi, per parte convenuta l'Avv. Carlo Arduini Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2021 promossa da:
c.f. ) Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DURZI NICOLO' NADIR che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
ATTORE contro
IN QUALITA DI IMPRESA DESIGNATA E-R CP_1 Controparte_2
(p.i. )
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARDUINI CARLO che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: All'udienza del 13.10.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta da non risulta meritevole di accoglimento, non potendo Parte_1 ritenersi acquista al presente giudizio la prova che il sinistro del 27.05.2017 si sia verificato secondo le modalità descritte in atto di citazione.
Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di pagina 2 di 5 garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo identificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. da ultimo Cass. n. 10540/2023).
Nel caso di specie, il Sig. rappresentava che, in data 27.05.2017, alle ore 3.50, percorreva Parte_1
CI ER a bordo del ciclomotore e, giunto all'intersezione, regolata con rotatoria, Controparte_3 con via Coletti e Via Destra del Porto, impegnava la rotatoria quando improvvisamente sopraggiungeva da Via Destra del Porto con direzione mare – monte, un'autovettura, rimasta non identificato, che non le concedeva la precedenza, facendolo cadere rovinosamente a terra.
Il conducente dell'autoveicolo non si fermava ed anzi si dava alla fuga.
L'attore deduceva che in dipendenza del sinistro subiva gravi lesioni, tanto da sporgere querela contro ignoti, il cui procedimento penale veniva archiviato all'esito delle indagini espletate, non essendo emersi elementi sul presunto autore del fatto.
L'attore deduceva la totale responsabilità dell'automobilista rimasto senza identificazione e, pertanto, conveniva in giudizio il e per esso la compagnia designata per la gestione del Controparte_2 sinistro, , al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti, che quantificava in CP_1 complessivi € 48.365,25.
Si costituiva in giudizio la che respingeva la domanda attorea, in subordine, contestava CP_1 la assenza di responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro, nonché il quantum dei danni di cui
è richiesto il risarcimento.
La causa veniva istruita con produzioni documentali, assunzione di testimoni e ctu medicolegale sulla persona dell'attore.
Dirimente è la effettiva dinamica del sinistro, posto che, in assenza di scontro, non trova applicazione l'art 2054 c.c., vertendo l'onere della prova, di cui all'art 2697 c.c, sull'attore, il quale deve dar prova di quanto dedotto, cioè della responsabilità dell'autovettura rimasta ignota nella causazione del sinistro
(Trib Reggio Emilia n 12959/14; Cass Civ. 5892/2016).
Orbene, dalla relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale di Rimini, redatta sulla scorta delle dichiarazioni rese al momento del sinistro dal danneggiato (ho frenato per evitare l'urto e sono caduto sul fianco sx”), emerge come non vi sia stato alcuno scontro tra il motociclo ed il veicolo rimasto non identificato e che il motociclo abbia perso il controllo a seguito di una frenata di emergenza per evitare la collisione con un'auto. pagina 3 di 5 L'attore sostiene che la modalità di verificazione del sinistro, così come descritto in atto di citazione, trovi conforto nelle dichiarazioni testimoniali, allegate all'atto introduttivo e suffragate all'esito dell'istruttoria.
È bene evidenziare come, nella relazione della Polizia Municipale non siano indicati testimoni.
Ad ogni buon conto, le deposizioni dei testimoni e , che non risultano Testimone_1 Testimone_2 aver fornito le proprie deposizioni nella immediatezza del fatto ai verbalizzanti, il primo, allontanatosi prima dell'arrivo dell'ambulanza, perché “lui li aveva già visto che ci conoscevamo” (deposizione del
13.02.2024) e l'altro mandato via dallo stesso personale di Polizia intervenuto (deposizione del
12.12.2023), non sono state convincenti e risultano in contrasto non solo con quanto dichiarato spontaneamente dalla stesso attore alla Polizia Municipale nell'immediatezza del sinistro, ma anche dagli stessi testimoni nelle dichiarazioni allegate all'atto di citazione.
In particolare, con la dichiarazione resa in data 24.08.2017, il Sig. dichiarava che “Lo Tes_1
è capitolato a terra per evitare il forte impatto”, mentre, a specifica domanda formulata CP_3 all'udienza del 13.02.2024, dichiarava che “…il Sig, dopo esser stato colpito…”. Parte_1
La ricostruzione così operata non fornisce alcun elemento dal quale desumere, con prova certa ed incontrovertibile, che l'autovettura abbia omesso di concedere la precedenza al e che proprio Parte_1 tale manovra abbia determinato la perdita di controllo del ciclomotore e la caduta a terra.
In conclusione, gli elementi acquisiti al presente giudizio non consentono di ritenere, in modo certo, la responsabilità del conducente rimasto sconosciuto, difettando la prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni, non essendo la pretesa attorea assistita da una prova sufficientemente persuasiva, con la conseguenza che le domande proposte da devono Parte_1 essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
42/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna al pagamento in favore di quale impresa Parte_1 Controparte_4 territorialmente designata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, delle spese di lite, che si liquidano nell'importo di euro 3.809,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della c.t.u. espletata definitivamente a carico di parte attrice.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/alla quale pagina 4 di 5 nessuno ha presenziato ed allegazione al verbale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 13 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
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