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Sentenza 3 maggio 2025
Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/05/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
N. 39765/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 15.4.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.4.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
SALVADOR il 29/11/1982, rappresentata e difesa dall' avv. MONTIS MARIA CRISTINA e dall'avv. ZAPPATERRA MASSIMO presso quale è elettivamente domiciliata, in VIA
COLONNETTA 5 MILANO, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/06/1981, residente a[...],
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.12.2023
OGGETTO: OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Chiede la pronuncia di divorzio e la conferma delle statuizione di cui alla sentenza di separazione con condanna alle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in El Salvador il 15 gennaio 2002 con rito civile, in regime di separazione dei beni. L'atto non risulta esser stato trascritto in Italia, dal matrimonio sono nati due figli: nata il [...] maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente e nato il [...], Persona_2
con ricorso depositato in data 10.11.2023 la chiedeva cumulativamente la pronuncia di Pt_1
separazione e di divorzio alle seguenti condizioni: -affido super-esclusivo dei figlio minore con collocamento presso la madre;
-regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio; -un contributo di mantenimento paterno di euro 500,00 mensili per il figlio minore e di euro 100,00 per la figlia maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi;
-il 100% dell'AUF a suo favore;
allegava che la famiglia si trasferiva in un primo momento a Milano, Viale Umbria 50, e successivamente a Rozzano, Via Tevere 30 presso la famiglia del di lei fratello ove tuttora ella si trovava con i due figli, che l'unione con il marito era sempre stata caratterizzata da avvicinamenti ed allontanamenti a causa di gravi dissidi provocati pressoché esclusivamente dal comportamento provocatorio e offensivo del marito, che nel mese di aprile 2022 a seguito di un ennesimo litigio particolarmente violento il marito si era allontanato dalla casa familiare senza farvi più ritorno e senza pagina 2 di 8 dare alcuna informazione in ordine alla sua nuova abitazione, che il marito aveva sempre mostrato un costante disinteresse per i figli, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 09.04.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del resistente e, sentita la ricorrente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, venivano assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa era rimessa al collegio per la decisione, vista l'assenza di istanze istruttorie ed a seguito di discussione orale, con sentenza n. 5840/24 pubblicata in data 7.6.2024 il Tribunale, pronunciava la separazione personale delle parti, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in Rozzano in via Tevere 30, autorizzava il padre a vedere il figlio a settimana alternate dal sabato a mezzogiorno fino a domenica sera alle ore 19 prima di cena, autorizzando ulteriori visite secondo accordi liberi padre/figlio, oltre ai giorni festivi in via alternata con la madre e 15 giorni durante le vacanze estive. Confermava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300, con decorrenza dal rateo di novembre 2023, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione novembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano, non disponeva un mantenimento paterno per la figlia maggiorenne in quanto indipendente e prevedeva che l'assegno unico per la famiglia venisse percepito integralmente dalla madre,
con contestuale ordinanza, visto il cumulo della domanda divorzile con quelle separativa, rimetteva la causa in istruttoria innanzi al giudice relatore fissando l'udienza del 15.4.2025 per la prosecuzione del giudizio,
alla suddetta udienza compariva la ricorrente con il suo difensore il quale dichiarava che il resistente non aveva pagato il contributo di mantenimento e quindi era stato richiesto il pagamento diretto alla società presso cui il marito lavorava, la Riferiva che in seguito l' si era CP_2 Pt_1
licenziato, aveva trovato lavoro presso altra società e stava pagando spontaneamente l'assegno di mantenimento, ma non le spese extra. La ricorrente riferiva che il padre vedeva il figlio una volta al mese, il difensore chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione con condanna alle spese di lite,
pagina 3 di 8 la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui risiedono entrambi i coniugi.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 5840/24 pubblicata in data
7.6.2024 e passata in giudicato, e sono comparsi innanzi al giudice nella procedura separativa alla udienza del 9.4.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per i dodici mesi previsti dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata pagina 4 di 8 successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, vista anche la contumacia del resistente del tutto disinteressato al presente giudiizo.
La responsabilità genitoriale
Avendo parte ricorrente chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo intervenuti fatti nuovi e proseguendo la contumacia del convenuto, il
Collegio ritiene di dover confermare le statuizioni di cui alla sentenza separativa.
La madre si è mostrata adeguata a prendersi cura della crescita e della educazione dei figli anche dopo che il padre si è allontanato dalla casa familiare nell'aprile del 2022, non ostacolando la relazione dei figli con il padre. Il padre pur essendo poco presente, mantiene con il figlio minore una regolare frequentazione, quantomeno mensile, e sembra ora versare il contributo di mantenimento spontaneamente.
Pertanto l'affidamento del minore alla madre è esclusivo ma non super esclusivo e le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza Per_2
abituale debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Il collocamento del figlio minore deve essere confermato presso la madre, con la quale vive anche la figlia maggiorenne, attualmente in Rozzano, Via Tevere 30.
Quanto alle frequentazioni padre/figlio si conferma la regolamentazione in essere, segnalando che compirà 18 anni nel dicembre del 2026 e che quindi detta regolamentazione Persona_2
potrà tenere conto delle diverse esigenze rappresentate dal figlio.
Le condizioni economiche
Anche le condizioni economiche devono essere confermate.
Non sono state rappresentate nuove situazioni nella vita della madre. Ella lavora come operatrice sociosanitaria alla R.S.A. “San Francesco d'Assisi” a Gorla e percepisce uno stipendio di circa 1.300/1.400 euro mensili. Vive attualmente presso l'abitazione del fratello sita in Rozzano pagando la metà del canone di affitto pari ad 800,00 euro totali. Ha dichiarato di voler reperire un alloggio autonomo per sé e per i figli, sempre a Rozzano.
Il resistente lavorava alla con sede in Zibido San Giacomo (MI) in via Longarone Controparte_2
41 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operario guadagnando circa 1.500 euro mensili. Ora sembra aver trovato un nuova occupazione, si ritiene dello stesso livello retributivo. Il
pagina 5 di 8 mantenimento della sua scelta difensiva di rimanere contumace non consente al Tribunale di valutare eventuali ulteriori o diversi elementi di fatto.
La figlia maggiorenne della coppia, che vive con la madre, lavora presso la Fondazione “San
Francesco d'Assisi” e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.200 euro mensili, come dichiarato dalla ricorrente.
Pertanto, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., considerate le necessità di un ragazzo di 16 anni che vive nell'hinterland di Milano e frequenta la scuola superiore, i ridotti tempi di frequentazioni padre-figlio, il collegio ritiene equo confermare l'ammontare del contributo di mantenimento per già fissato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese extra come da linee Per_2
guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in civile in El Salvador il 15
[...] Controparte_1
gennaio 2002, atto non trascritto in Italia,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficio anagrafico del
Comune di Milano per le necessarie annotazioni nei registri anagrafici in corso,
3. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rozzano in via Tevere 30, ove vive anche la figlia maggiorenne economicamente indipendente, Per_1
4. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative ai documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio devono essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori,
pagina 6 di 8 5. Autorizza il padre a vedere il figlio a settimana alternati dal sabato a mezzogiorno fino a domenica sera alle ore 19 prima di cena. Eventuali ulteriori visite infrasettimanali saranno concordate direttamente tra padre e figlio. I giorni festivi saranno trascorse con il padre e la madre in via alternata tra loro. Durante le vacanze estive il padre può trascorrere con il figlio 15 giorni da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300, con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di novembre 2023, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione novembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano, per come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 7 di 8 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
g- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
7. Nulla sulle spese del giudizio
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 23.4.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10/11/2023, rimessa al Collegio alla udienza del 15.4.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 23.4.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] Parte_1 C.F._1
SALVADOR il 29/11/1982, rappresentata e difesa dall' avv. MONTIS MARIA CRISTINA e dall'avv. ZAPPATERRA MASSIMO presso quale è elettivamente domiciliata, in VIA
COLONNETTA 5 MILANO, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
12/06/1981, residente a[...],
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 8 Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 09.12.2023
OGGETTO: OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Chiede la pronuncia di divorzio e la conferma delle statuizione di cui alla sentenza di separazione con condanna alle spese di lite.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e Parte_1 Controparte_1
hanno contratto matrimonio in El Salvador il 15 gennaio 2002 con rito civile, in regime di separazione dei beni. L'atto non risulta esser stato trascritto in Italia, dal matrimonio sono nati due figli: nata il [...] maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente e nato il [...], Persona_2
con ricorso depositato in data 10.11.2023 la chiedeva cumulativamente la pronuncia di Pt_1
separazione e di divorzio alle seguenti condizioni: -affido super-esclusivo dei figlio minore con collocamento presso la madre;
-regolamentazione delle frequentazioni padre/figlio; -un contributo di mantenimento paterno di euro 500,00 mensili per il figlio minore e di euro 100,00 per la figlia maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie per entrambi;
-il 100% dell'AUF a suo favore;
allegava che la famiglia si trasferiva in un primo momento a Milano, Viale Umbria 50, e successivamente a Rozzano, Via Tevere 30 presso la famiglia del di lei fratello ove tuttora ella si trovava con i due figli, che l'unione con il marito era sempre stata caratterizzata da avvicinamenti ed allontanamenti a causa di gravi dissidi provocati pressoché esclusivamente dal comportamento provocatorio e offensivo del marito, che nel mese di aprile 2022 a seguito di un ennesimo litigio particolarmente violento il marito si era allontanato dalla casa familiare senza farvi più ritorno e senza pagina 2 di 8 dare alcuna informazione in ordine alla sua nuova abitazione, che il marito aveva sempre mostrato un costante disinteresse per i figli, all'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, tenutasi in data 09.04.2024, verificata la regolarità e la tempestività della notifica, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi, non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione vista la mancata comparizione del resistente e, sentita la ricorrente, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati, venivano assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti e la causa era rimessa al collegio per la decisione, vista l'assenza di istanze istruttorie ed a seguito di discussione orale, con sentenza n. 5840/24 pubblicata in data 7.6.2024 il Tribunale, pronunciava la separazione personale delle parti, affidava il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa in Rozzano in via Tevere 30, autorizzava il padre a vedere il figlio a settimana alternate dal sabato a mezzogiorno fino a domenica sera alle ore 19 prima di cena, autorizzando ulteriori visite secondo accordi liberi padre/figlio, oltre ai giorni festivi in via alternata con la madre e 15 giorni durante le vacanze estive. Confermava l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300, con decorrenza dal rateo di novembre 2023, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione novembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano, non disponeva un mantenimento paterno per la figlia maggiorenne in quanto indipendente e prevedeva che l'assegno unico per la famiglia venisse percepito integralmente dalla madre,
con contestuale ordinanza, visto il cumulo della domanda divorzile con quelle separativa, rimetteva la causa in istruttoria innanzi al giudice relatore fissando l'udienza del 15.4.2025 per la prosecuzione del giudizio,
alla suddetta udienza compariva la ricorrente con il suo difensore il quale dichiarava che il resistente non aveva pagato il contributo di mantenimento e quindi era stato richiesto il pagamento diretto alla società presso cui il marito lavorava, la Riferiva che in seguito l' si era CP_2 Pt_1
licenziato, aveva trovato lavoro presso altra società e stava pagando spontaneamente l'assegno di mantenimento, ma non le spese extra. La ricorrente riferiva che il padre vedeva il figlio una volta al mese, il difensore chiedeva la pronuncia di divorzio e la conferma delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione con condanna alle spese di lite,
pagina 3 di 8 la causa era rimessa al Collegio per la decisione ed era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione italiana, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento UE n.
1111/2019 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in assenza di scelta da parte dei coniugi ed in applicazione dell'art. 8 lettera a) del Regolamento CE 1259/10 essendo la legge dello Stato in cui risiedono entrambi i coniugi.
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per il figlio minore
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di divorzio
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza di questo Tribunale n. 5840/24 pubblicata in data
7.6.2024 e passata in giudicato, e sono comparsi innanzi al giudice nella procedura separativa alla udienza del 9.4.2024.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per i dodici mesi previsti dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata pagina 4 di 8 successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, vista anche la contumacia del resistente del tutto disinteressato al presente giudiizo.
La responsabilità genitoriale
Avendo parte ricorrente chiesto la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione, non essendo intervenuti fatti nuovi e proseguendo la contumacia del convenuto, il
Collegio ritiene di dover confermare le statuizioni di cui alla sentenza separativa.
La madre si è mostrata adeguata a prendersi cura della crescita e della educazione dei figli anche dopo che il padre si è allontanato dalla casa familiare nell'aprile del 2022, non ostacolando la relazione dei figli con il padre. Il padre pur essendo poco presente, mantiene con il figlio minore una regolare frequentazione, quantomeno mensile, e sembra ora versare il contributo di mantenimento spontaneamente.
Pertanto l'affidamento del minore alla madre è esclusivo ma non super esclusivo e le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza Per_2
abituale debbano essere assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
Il collocamento del figlio minore deve essere confermato presso la madre, con la quale vive anche la figlia maggiorenne, attualmente in Rozzano, Via Tevere 30.
Quanto alle frequentazioni padre/figlio si conferma la regolamentazione in essere, segnalando che compirà 18 anni nel dicembre del 2026 e che quindi detta regolamentazione Persona_2
potrà tenere conto delle diverse esigenze rappresentate dal figlio.
Le condizioni economiche
Anche le condizioni economiche devono essere confermate.
Non sono state rappresentate nuove situazioni nella vita della madre. Ella lavora come operatrice sociosanitaria alla R.S.A. “San Francesco d'Assisi” a Gorla e percepisce uno stipendio di circa 1.300/1.400 euro mensili. Vive attualmente presso l'abitazione del fratello sita in Rozzano pagando la metà del canone di affitto pari ad 800,00 euro totali. Ha dichiarato di voler reperire un alloggio autonomo per sé e per i figli, sempre a Rozzano.
Il resistente lavorava alla con sede in Zibido San Giacomo (MI) in via Longarone Controparte_2
41 con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operario guadagnando circa 1.500 euro mensili. Ora sembra aver trovato un nuova occupazione, si ritiene dello stesso livello retributivo. Il
pagina 5 di 8 mantenimento della sua scelta difensiva di rimanere contumace non consente al Tribunale di valutare eventuali ulteriori o diversi elementi di fatto.
La figlia maggiorenne della coppia, che vive con la madre, lavora presso la Fondazione “San
Francesco d'Assisi” e percepisce uno stipendio mensile di circa 1.200 euro mensili, come dichiarato dalla ricorrente.
Pertanto, richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c., considerate le necessità di un ragazzo di 16 anni che vive nell'hinterland di Milano e frequenta la scuola superiore, i ridotti tempi di frequentazioni padre-figlio, il collegio ritiene equo confermare l'ammontare del contributo di mantenimento per già fissato in euro 300 mensili oltre al 50% delle spese extra come da linee Per_2
guida del Tribunale e della Corte d'appello di Milano.
Spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e in civile in El Salvador il 15
[...] Controparte_1
gennaio 2002, atto non trascritto in Italia,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficio anagrafico del
Comune di Milano per le necessarie annotazioni nei registri anagrafici in corso,
3. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Rozzano in via Tevere 30, ove vive anche la figlia maggiorenne economicamente indipendente, Per_1
4. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative ai documenti di identità validi per l'espatrio per il figlio devono essere assunte congiuntamente da entrambi i genitori,
pagina 6 di 8 5. Autorizza il padre a vedere il figlio a settimana alternati dal sabato a mezzogiorno fino a domenica sera alle ore 19 prima di cena. Eventuali ulteriori visite infrasettimanali saranno concordate direttamente tra padre e figlio. I giorni festivi saranno trascorse con il padre e la madre in via alternata tra loro. Durante le vacanze estive il padre può trascorrere con il figlio 15 giorni da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di euro 300, con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di novembre 2023, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione novembre 2024, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale e della Corte di appello di Milano, per come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi pagina 7 di 8 di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
g- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
h- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
g- l'assegno unico per la famiglia verrà percepito integralmente dalla madre
7. Nulla sulle spese del giudizio
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano 23.4.2025
Il Presidente dott. Anna Cattaneo
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