CASS
Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/10/2025, n. 27425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27425 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10550/2022 R.G. proposto da: ENEL GLOBAL TRADING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Livia Salvini e dall’avv. VI De GI, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio “Salvini e Soci. Studio Legale Tributario fondato da F. Gallo” in Roma (RM), Piazza Venezia n. 11; -ricorrente- contro REGIONE CALABRIA, in persona del suo Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Ferraro, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale delle Milizie n° 34, presso lo studio dell’avv. Donatella Plutino;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 27425 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 14/10/2025 2 di 18 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3323/2021, depositata il 13 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2025 dal Consigliere NL GR. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l’avv. VI De GI e l’avv. Luigi Vincenzo su delega dell’avv. Antonio Ferraro. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso del 1° marzo 2007 diretto alla Commissione tributaria provinciale di AN «Enel Trade s.p.a.» impugnava, ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/92, l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29 dicembre 2006, emesso dal Dirigente del settore «Tributi» del Dipartimento «Economia» della Giunta della Regione stessa per il pagamento della somma complessiva di euro 10.140.527,11 in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano, chiedendone l’annullamento in ragione dell’affermata inapplicabilità dell’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) nel caso di utilizzo di tale gas per la produzione di energia elettrica. Radicatosi il contraddittorio, con atto di controdeduzioni dell’11 luglio 2007 la Regione Calabria si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 299/02/12, depositata il 7 maggio 2012, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto di accertamento impugnato, compensando le spese di giudizio. 3 di 18 Avverso tale decisione, la Regione Calabria interponeva gravame dinanzi alla competente Commissione tributaria regionale di AN. Si costituiva in giudizio l’Enel Trade s.p.a. Con sentenza n. 1812/17, depositata il 20 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale di AN dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando la Regione medesima al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Calabria ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di cassazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, depositata il 18 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla Commissione tributaria regionale della Calabria. 2. – Il giudizio è stato riassunto dalla Enel Global Trading s.p.a., succeduta alla Enel Trade s.p.a. Si è quindi costituita la Regione Calabria. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 3323/2021, depositata il 13/10/2021, ha accolto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di AN, dichiarando la regolarità della pretesa tributaria, compensando le spese del giudizio. 3. – Enel Global Trading s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Regione Calabria si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con ricorso del 1° marzo 2007 diretto alla Commissione tributaria provinciale di AN «Enel Trade s.p.a.» impugnava, ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/92, l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29 4 di 18 dicembre 2006, emesso dal Dirigente del settore «Tributi» del Dipartimento «Economia» della Giunta della Regione stessa per il pagamento della somma complessiva di euro 10.140.527,11 in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano, chiedendone l’annullamento in ragione dell’affermata inapplicabilità dell’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) nel caso di utilizzo di tale gas per la produzione di energia elettrica. Radicatosi il contraddittorio, con atto di controdeduzioni dell’11 luglio 2007 la Regione Calabria si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 299/02/12, depositata il 7 maggio 2012, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto di accertamento impugnato, compensando le spese di giudizio. Avverso tale decisione, la Regione Calabria interponeva gravame dinanzi alla competente Commissione tributaria regionale di AN. Si costituiva in giudizio l’Enel Trade s.p.a. Con sentenza n. 1812/17, depositata il 20 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale di AN dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando la Regione medesima al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Calabria ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di cassazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, depositata il 18 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla Commissione tributaria regionale della Calabria. 2. – Il giudizio è stato riassunto dalla Enel Global Trading s.p.a., succeduta alla Enel Trade s.p.a. 5 di 18 Si è quindi costituita la Regione Calabria. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 3323/2021, depositata il 13/10/2021, ha accolto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di AN, dichiarando la regolarità della pretesa tributaria, compensando le spese del giudizio. 3. – Enel Global Trading s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Regione Calabria si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente vanno disattese le eccezioni relative all’inammissibilità del ricorso e dei motivi. Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4300). Tale orientamento risulta ribadito dalla novella al codice di procedura civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la 6 di 18 revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). L’art. 46 disp. att. c.p.c., nel prevedere che “I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile” (comma 1) e nell’attribuire al Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, la competenza a definire con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari e i loro limiti, espressamente ha ribadito che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite. Allo stato, dunque - e ciò costituisce un punto fermo dell’intero impianto della novella -, la mancanza di sinteticità degli atti di parte non è specificamente sanzionata, nel processo civile, sotto il profilo della loro validità e/o della loro inammissibilità (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2024, n. 32228). Sul piano convenzionale, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 28 ottobre 2021, CC e altri c. Italia, ricorso n. 55064/11 e altri 2) afferma che le restrizioni dell'accesso alle giurisdizioni superiori non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza. Nel caso di specie, pur nell’ampiezza e nella ridondanza della trattazione, è possibile enucleare le questioni prospettate nei diversi motivi di censura. 2. – Vanno preliminarmente affrontate le questioni di diritto di cui al quarto e al quinto motivo di ricorso, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli 7 di 18 artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 693; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936). Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, nonché dell’art. 10, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e dell'art. 6, comma 3, del d.l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 novembre 1990, n. 331, oltre che dell’art. 8 della l. 8 maggio 1998, n. 146, per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto erroneamente che il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica sia soggetto ad ARISGAM, nonostante la sua pacifica esclusione dall’ambito applicativo di quest’ultima, così come previsto dalla normativa nazionale (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la normativa istitutiva dell’ARISGAM, introdotta e disciplinata dagli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 398 del 1990 e loro successive modifiche ed integrazioni, compatibile con il diritto comunitario (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Al riguardo, si evidenzia che gli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 398 che istituiscono e disciplinano l’ARISGAM, nonché le loro successive 8 di 18 modifiche ed integrazioni, sarebbero incompatibili con l’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa “al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa”, nel testo in vigore per il periodo di imposta 2002 oggetto del presente giudizio. Ciò in quanto il diritto comunitario stabilisce delle specifiche condizioni che devono necessariamente sussistere per ritenere legittime le imposte indirette gravanti sul consumo di prodotti soggetti ad accisa, le quali, tuttavia, nel caso di specie non erano (e non sono) rispettate. 2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. La ricostruzione normativa va rapportata all’anno d’imposta 2002, oggetto del presente contenzioso riguardante l’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM). La lett. b) dell’art. 6, comma 1, della l. 14 giugno 1990, n. 158, ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi recanti “l’istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo”, nonché l’istituzione di “un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti”. In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, il cui art. 9 istituisce: “un’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all’art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla 9 di 18 legge 7 aprile 1977, n. 102 ...”, nonché un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti da imposta erariale. Con l’art. 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, l’ambito di applicazione dell’ARISGAM è stato esteso anche agli impieghi di gas metano da parte di imprese industriali ed artigiane. Stabilisce infatti tale norma che, a partire dalla sua entrata in vigore, l’ARISGAM “si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali”. La medesima disposizione istitutiva dell’ARISGAM contempla espressamente un’ipotesi di esclusione dal campo applicativo di tale imposta (comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1993 prevede che si applicano “le esclusioni indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331”). Tra le esclusioni previste dal comma 3 dell’art. 6 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è ricompreso il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica (“È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica (…)”). Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è dunque escluso dall’ARISGAM, essendo tale tipologia di impiego espressamente annoverata tra le esclusioni. Tale esclusione non è venuta meno a seguito delle modifiche legislative intervenute sulla disciplina dell’accisa sul gas metano per effetto dell’art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto un meccanismo di rideterminazione progressiva delle aliquote delle accise vigenti sugli oli minerali (questa Corte, peraltro, 10 di 18 ha già escluso la natura ambientale dell'accisa facendo leva, quanto agli anni d'imposta 2005-2007, sul contrasto dell'art. 8 della l. n. 448 del 1998 con l'art. 14, par. 1, lett. a) della direttiva n. 2003/96/CE, perché munita di efficacia diretta: Cass. 19 dicembre 2019, n. 34089; in linea, Cass. 28 febbraio 2019, n. 5956). In applicazione di tale meccanismo, il Governo ha quindi soppresso la previgente esenzione da accisa a favore del gas metano utilizzato nella “produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica” e ne ha previsto l’assoggettamento ad imposizione. Tale disciplina, intervenuta in materia di accise, non ha abrogato automaticamente l'esclusione dall’ARISGAM del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, trattandosi di due discipline differenti. Il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1993, che istituisce e disciplina l’ARISGAM si limita a stabilire che con riferimento a tale imposta si applicano − per effetto di un mero rinvio letterale − “le esclusioni indicate al comma 3 dell’art. 6 del decreto- legge n. 261”, a prescindere dalla circostanza se quest’ultima norma a cui si fa rinvio sia o meno in vigore. Tale esclusione è confermata dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano) della l. 8 maggio 1998, n. 146, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui “1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano 11 di 18 impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato”. In controricorso si deduce che la norma d'interpretazione autentica si riferisca all'imposta regionale sostitutiva e non già all'addizionale regionale. La questione, così come prospettata, non appare determinante. Le due imposte sono diverse e tale differenza è stata evidenziata anche dall’ordinanza della Corte cost. n. 100 del 2009, con riferimento all’art.
3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), per cui «l'asserzione secondo cui essa verte “sull'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale”, confortata dall'indicazione a norma interposta dell'art. 8 della legge n. 146 del 1998 relativa a tale imposta, non trova corrispondenza nella lettera della norma impugnata, la quale si riferisce con ogni evidenza alla sola addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano». Questa Corte (Cass. n. 19398/21) ha invero già ritenuto non conforme alla normativa unionale l'accisa, poiché nessuna finalità ambientale di tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale, e a maggior ragione non può che essere incompatibile anche l'addizionale regionale. L’interpretazione accolta risulta conforme al diritto dell'Unione. Invero, l’articolo 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE prevede che i prodotti di cui al paragrafo 1 (gli oli minerali, l’alcole e le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati) possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle 12 di 18 accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. In base all’art. 3 della direttiva n. 2003/96, i riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva;
per cui dal suddetto art. 3 deriva che, oltre alla tassazione di tali prodotti, la direttiva 92/12 disciplina anche l’imposizione dei prodotti considerati agli articoli 2 e 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96 (Corte giust. 1 ottobre 2015, OKG AB, causa C-606/13, punto 41). Conformemente all’articolo 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette purché siano rispettate due condizioni (Corte giust., 24 febbraio 2000, Commissione c. Francia, causa C-434/97, punto 20 ss.). Da una parte, siffatte imposte devono essere prelevate per finalità specifiche e, dall’altra, tali imposte devono rispettare le norme fiscali dell’Unione applicabili all’accisa o all’IVA per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, restando escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. Identica disposizione è contenuta nell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, che abroga la direttiva 92/12/CEE, in vigore dal 1° aprile 2010. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che rientra tra le finalità specifiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, la cui lettera riprende quella del testo precedente, qualsiasi finalità che non sia puramente di bilancio (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto 60; Corte giust. 22 13 di 18 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 38 e giurisprudenza citata). Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad una simile finalità non può, salvo privare la norma richiamata di qualsivoglia effetto utile, indurre a ritenere che l’imposta in parola non possa parimenti perseguire una finalità specifica ai sensi di tale disposizione (Corte giust., 30 maggio 2024, DISA, causa C-743/22, punto 61; Corte giust. 22 giugno 2023, Endesa Generación, causa C‑833/21, punto 39 e giurisprudenza citata). A tal proposito, sebbene la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta al finanziamento dell’esercizio, da parte delle autorità di uno Stato membro, di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto per verificare il sussistere di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire un elemento sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di destinare il gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese, a prescindere dalla finalità perseguita. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere qualificata come finalità specifica (Corte giust., 30 maggio 2024, DISA, causa C-743/22, punto 62; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 40 e giurisprudenza citata). Così, per poter essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi un’imposta il cui gettito sia stato destinato ad un determinato scopo deve, di per sé stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, di modo che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione (Corte giust., 30 maggio 2024, 14 di 18 causa DISA, C-743/22, punto 63; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 41 e giurisprudenza citata). In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale contributo sia concepito, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, segnatamente mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto 64; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 42 e giurisprudenza citata). Su tale linea interpretativa va richiamata anche la sentenza della Corte costituzionale 15 aprile 2025, n. 43, secondo cui l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito “in favore delle province”, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., Sez. V, 11 settembre 2024, n. 24373; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101). 15 di 18 Nel caso di specie, l’aliquota d’imposta regionale non soddisfa i criteri relativi alla finalità specifica. Infatti, l'imposta venne istituita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 “Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione”, né si rinvengono altre finalità all'interno della disciplina in questione, applicabile ratione temporis. A conferma di tale lettura, in chiave diacronica, va evidenziato che, in aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, l’art. 14 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha previsto che gli Stati membri esentano dalla tassazione: “a) i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10”. Come chiarito da questa S.C. (Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19398), il legislatore dell'Unione ha operato la scelta d'imporre agli Stati membri la tassazione dell'energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma dell'art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva n. 2003/96 (punto 31 della 16 di 18 medesima sentenza). L'art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l'esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C- 226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell'esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale. Deve infine ritenersi che, riguardo alla legittimazione passiva, la stessa va ricondotta in capo all'ente regionale, poiché il d.lgs. n. 398 del 1990, in merito all’addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nel testo applicabile ratione temporis, non solo ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo rispetto alle altre imposte (Capo II, artt. 9-16), regolamentando le modalità di riscossione e di contabilizzazione, ma ha previsto espressamente i termini di prescrizione dell'azione delle Regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva e il diritto dei contribuenti al rimborso dell'addizionale (art. 16). Tali evidenze valgono a distinguere la fattispecie in esame da quelle scrutinate da Cass., Sez. V, 2 agosto 2024, n. 21883 (sul rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989) e da Cass., Sez. V, 7 febbraio 2025, n. 3098 (sull’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 398 del 1990, inserita in un capo distinto rispetto all'imposta oggetto del presente contenzioso: Capo III, Imposta erariale sulla benzina per autotrazione) che hanno riconosciuto in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti, stante la natura erariale del prelievo. 3. – L'accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l'assorbimento dei restanti (con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata in ragione della manifesta violazione 17 di 18 dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 c.c., per aver la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in ordine all’intervenuta formazione del giudicato esterno ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata in ragione della manifesta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi anche in ordine all’inammissibilità dell’appello interposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza di primo grado per omessa censura di tutte le rationes decidendi contenute nella pronuncia, art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver l’adito giudice di seconde cure fornito una motivazione meramente apparente. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di ne bis in idem sostanziale e, in ogni caso, in relazione alla loro disapplicazione e non debenza degli interessi moratori richiesti con l’atto di accertamento impugnato sia ai sensi dell’art. 10). 4. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'annullamento della pretesa tributaria. Le spese dei precedenti gradi di giudizio restano compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la pretesa tributaria. Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio. ON la controricorrente alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di 18 di 18 legittimità, liquidate in euro 23.000,00, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, l’11 febbraio 2025, e, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2025. Il Consigliere est. La Presidente NL GR EL NO
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 5 Num. 27425 Anno 2025 Presidente: PERRINO ANGELINA MARIA Relatore: GRASSO GIANLUCA Data pubblicazione: 14/10/2025 2 di 18 per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 3323/2021, depositata il 13 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 febbraio 2025 dal Consigliere NL GR. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Mauro Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udito l’avv. VI De GI e l’avv. Luigi Vincenzo su delega dell’avv. Antonio Ferraro. FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso del 1° marzo 2007 diretto alla Commissione tributaria provinciale di AN «Enel Trade s.p.a.» impugnava, ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/92, l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29 dicembre 2006, emesso dal Dirigente del settore «Tributi» del Dipartimento «Economia» della Giunta della Regione stessa per il pagamento della somma complessiva di euro 10.140.527,11 in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano, chiedendone l’annullamento in ragione dell’affermata inapplicabilità dell’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) nel caso di utilizzo di tale gas per la produzione di energia elettrica. Radicatosi il contraddittorio, con atto di controdeduzioni dell’11 luglio 2007 la Regione Calabria si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 299/02/12, depositata il 7 maggio 2012, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto di accertamento impugnato, compensando le spese di giudizio. 3 di 18 Avverso tale decisione, la Regione Calabria interponeva gravame dinanzi alla competente Commissione tributaria regionale di AN. Si costituiva in giudizio l’Enel Trade s.p.a. Con sentenza n. 1812/17, depositata il 20 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale di AN dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando la Regione medesima al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Calabria ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di cassazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, depositata il 18 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla Commissione tributaria regionale della Calabria. 2. – Il giudizio è stato riassunto dalla Enel Global Trading s.p.a., succeduta alla Enel Trade s.p.a. Si è quindi costituita la Regione Calabria. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 3323/2021, depositata il 13/10/2021, ha accolto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di AN, dichiarando la regolarità della pretesa tributaria, compensando le spese del giudizio. 3. – Enel Global Trading s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Regione Calabria si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con ricorso del 1° marzo 2007 diretto alla Commissione tributaria provinciale di AN «Enel Trade s.p.a.» impugnava, ex art. 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546/92, l’atto di accertamento contestuale irrogazione di sanzioni n. 34/2006, prot. n. 4346 del 29 4 di 18 dicembre 2006, emesso dal Dirigente del settore «Tributi» del Dipartimento «Economia» della Giunta della Regione stessa per il pagamento della somma complessiva di euro 10.140.527,11 in ragione dell’omesso versamento degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2002 a titolo di addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano, chiedendone l’annullamento in ragione dell’affermata inapplicabilità dell’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) nel caso di utilizzo di tale gas per la produzione di energia elettrica. Radicatosi il contraddittorio, con atto di controdeduzioni dell’11 luglio 2007 la Regione Calabria si costituiva in giudizio. Con sentenza n. 299/02/12, depositata il 7 maggio 2012, la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e, per l’effetto, annullava l’atto di accertamento impugnato, compensando le spese di giudizio. Avverso tale decisione, la Regione Calabria interponeva gravame dinanzi alla competente Commissione tributaria regionale di AN. Si costituiva in giudizio l’Enel Trade s.p.a. Con sentenza n. 1812/17, depositata il 20 giugno 2017, la Commissione tributaria regionale di AN dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Regione e, per l’effetto, confermava l’impugnata sentenza, condannando la Regione medesima al pagamento delle spese di giudizio. La Regione Calabria ha impugnato la sentenza innanzi la Corte di cassazione. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33540 del 2019, depositata il 18 dicembre 2019, ha annullato la sentenza impugnata e rimesso le parti alla Commissione tributaria regionale della Calabria. 2. – Il giudizio è stato riassunto dalla Enel Global Trading s.p.a., succeduta alla Enel Trade s.p.a. 5 di 18 Si è quindi costituita la Regione Calabria. La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 3323/2021, depositata il 13/10/2021, ha accolto l’appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di AN, dichiarando la regolarità della pretesa tributaria, compensando le spese del giudizio. 3. – Enel Global Trading s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. La Regione Calabria si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Preliminarmente vanno disattese le eccezioni relative all’inammissibilità del ricorso e dei motivi. Il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai n. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c. (Cass., Sez. Un., 30 novembre 2021, n. 37552; Cass., Sez. III, 13 febbraio 2023, n. 4300). Tale orientamento risulta ribadito dalla novella al codice di procedura civile di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, c.d. riforma Cartabia ("Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la 6 di 18 revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata"). L’art. 46 disp. att. c.p.c., nel prevedere che “I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile” (comma 1) e nell’attribuire al Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, la competenza a definire con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari e i loro limiti, espressamente ha ribadito che la violazione delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico degli atti di parte, nonché dei criteri e dei limiti di redazione degli stessi, non comporta la loro invalidità, fermo restando che siffatta violazione può essere valutata dal giudice ai fini della decisione sulle spese di lite. Allo stato, dunque - e ciò costituisce un punto fermo dell’intero impianto della novella -, la mancanza di sinteticità degli atti di parte non è specificamente sanzionata, nel processo civile, sotto il profilo della loro validità e/o della loro inammissibilità (Cass., Sez. V, 12 dicembre 2024, n. 32228). Sul piano convenzionale, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza 28 ottobre 2021, CC e altri c. Italia, ricorso n. 55064/11 e altri 2) afferma che le restrizioni dell'accesso alle giurisdizioni superiori non possono limitare, attraverso un'interpretazione troppo formalistica, il diritto di accesso a un tribunale in modo tale o a tal punto che il diritto sia leso nella sua stessa sostanza. Nel caso di specie, pur nell’ampiezza e nella ridondanza della trattazione, è possibile enucleare le questioni prospettate nei diversi motivi di censura. 2. – Vanno preliminarmente affrontate le questioni di diritto di cui al quarto e al quinto motivo di ricorso, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli 7 di 18 artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass., Sez. II, 9 gennaio 2024, n. 693; Cass., Sez. V, 9 gennaio 2019, n. 363; Cass., Sez. V, 11 maggio 2018, n. 11458; Cass., Sez. Un., 8 maggio 2014, n. 9936). Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, nonché dell’art. 10, comma 5, del d.l. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e dell'art. 6, comma 3, del d.l. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla l. 12 novembre 1990, n. 331, oltre che dell’art. 8 della l. 8 maggio 1998, n. 146, per aver la Commissione tributaria regionale ritenuto erroneamente che il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica sia soggetto ad ARISGAM, nonostante la sua pacifica esclusione dall’ambito applicativo di quest’ultima, così come previsto dalla normativa nazionale (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) Con il quinto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto la normativa istitutiva dell’ARISGAM, introdotta e disciplinata dagli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 398 del 1990 e loro successive modifiche ed integrazioni, compatibile con il diritto comunitario (art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.). Al riguardo, si evidenzia che gli artt. 9 e seguenti del d.lgs. n. 398 che istituiscono e disciplinano l’ARISGAM, nonché le loro successive 8 di 18 modifiche ed integrazioni, sarebbero incompatibili con l’art. 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, relativa “al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa”, nel testo in vigore per il periodo di imposta 2002 oggetto del presente giudizio. Ciò in quanto il diritto comunitario stabilisce delle specifiche condizioni che devono necessariamente sussistere per ritenere legittime le imposte indirette gravanti sul consumo di prodotti soggetti ad accisa, le quali, tuttavia, nel caso di specie non erano (e non sono) rispettate. 2.1. – I motivi, da trattarsi congiuntamente, sono fondati. La ricostruzione normativa va rapportata all’anno d’imposta 2002, oggetto del presente contenzioso riguardante l’addizionale regionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM). La lett. b) dell’art. 6, comma 1, della l. 14 giugno 1990, n. 158, ha delegato il Governo a emanare uno o più decreti legislativi recanti “l’istituzione di una addizionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all'art. 10 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1977, n. 102, dovuta sul consumo effettuato nelle dette regioni, la cui entità, commisurata ai metri cubi di gas metano erogati, sarà determinata da ciascuna regione entro i limiti minimi di lire 10 e massimi di lire 50 al metro cubo”, nonché l’istituzione di “un'imposta regionale sostitutiva di detta addizionale e di pari importo della stessa, a carico delle utenze esenti”. In attuazione di tale delega, è stato emanato il d.lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, il cui art. 9 istituisce: “un’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano usato nelle regioni a statuto ordinario come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane, di cui all’art. 10 del decreto legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla 9 di 18 legge 7 aprile 1977, n. 102 ...”, nonché un’imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti da imposta erariale. Con l’art. 10, comma 5, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, l’ambito di applicazione dell’ARISGAM è stato esteso anche agli impieghi di gas metano da parte di imprese industriali ed artigiane. Stabilisce infatti tale norma che, a partire dalla sua entrata in vigore, l’ARISGAM “si applica anche all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed agricole e per gli usi industriali”. La medesima disposizione istitutiva dell’ARISGAM contempla espressamente un’ipotesi di esclusione dal campo applicativo di tale imposta (comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1993 prevede che si applicano “le esclusioni indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331”). Tra le esclusioni previste dal comma 3 dell’art. 6 del decreto legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito con modifiche dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è ricompreso il gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica (“È assoggettato all'imposta di consumo nella misura di lire 20 al metro cubo il gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese artigiane e agricole e per gli usi industriali, escluso quello utilizzato per la produzione di energia elettrica (…)”). Il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è dunque escluso dall’ARISGAM, essendo tale tipologia di impiego espressamente annoverata tra le esclusioni. Tale esclusione non è venuta meno a seguito delle modifiche legislative intervenute sulla disciplina dell’accisa sul gas metano per effetto dell’art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha previsto un meccanismo di rideterminazione progressiva delle aliquote delle accise vigenti sugli oli minerali (questa Corte, peraltro, 10 di 18 ha già escluso la natura ambientale dell'accisa facendo leva, quanto agli anni d'imposta 2005-2007, sul contrasto dell'art. 8 della l. n. 448 del 1998 con l'art. 14, par. 1, lett. a) della direttiva n. 2003/96/CE, perché munita di efficacia diretta: Cass. 19 dicembre 2019, n. 34089; in linea, Cass. 28 febbraio 2019, n. 5956). In applicazione di tale meccanismo, il Governo ha quindi soppresso la previgente esenzione da accisa a favore del gas metano utilizzato nella “produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle disposizioni che disciplinano l'imposta di consumo sull'energia elettrica” e ne ha previsto l’assoggettamento ad imposizione. Tale disciplina, intervenuta in materia di accise, non ha abrogato automaticamente l'esclusione dall’ARISGAM del gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, trattandosi di due discipline differenti. Il comma 5 dell’art. 10 del decreto-legge n. 8 del 1993, che istituisce e disciplina l’ARISGAM si limita a stabilire che con riferimento a tale imposta si applicano − per effetto di un mero rinvio letterale − “le esclusioni indicate al comma 3 dell’art. 6 del decreto- legge n. 261”, a prescindere dalla circostanza se quest’ultima norma a cui si fa rinvio sia o meno in vigore. Tale esclusione è confermata dalla legge di interpretazione autentica contenuta nell’art. 8 (Imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano) della l. 8 maggio 1998, n. 146, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui “1. Le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano a carico delle utenze esenti non si applica ai consumi di gas metano impiegato negli usi di cantiere e nelle operazioni di campo per la coltivazione di idrocarburi, nonché ai consumi di gas metano 11 di 18 impiegato nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato”. In controricorso si deduce che la norma d'interpretazione autentica si riferisca all'imposta regionale sostitutiva e non già all'addizionale regionale. La questione, così come prospettata, non appare determinante. Le due imposte sono diverse e tale differenza è stata evidenziata anche dall’ordinanza della Corte cost. n. 100 del 2009, con riferimento all’art.
3-bis della legge della Regione Calabria 26 giugno 2003, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario “collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2003 – art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002”), per cui «l'asserzione secondo cui essa verte “sull'imposta regionale sostitutiva dell'addizionale regionale”, confortata dall'indicazione a norma interposta dell'art. 8 della legge n. 146 del 1998 relativa a tale imposta, non trova corrispondenza nella lettera della norma impugnata, la quale si riferisce con ogni evidenza alla sola addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano». Questa Corte (Cass. n. 19398/21) ha invero già ritenuto non conforme alla normativa unionale l'accisa, poiché nessuna finalità ambientale di tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale, e a maggior ragione non può che essere incompatibile anche l'addizionale regionale. L’interpretazione accolta risulta conforme al diritto dell'Unione. Invero, l’articolo 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE prevede che i prodotti di cui al paragrafo 1 (gli oli minerali, l’alcole e le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati) possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle 12 di 18 accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta. In base all’art. 3 della direttiva n. 2003/96, i riferimenti agli «oli minerali» e alle «accise» applicate agli oli minerali di cui alla direttiva 92/12/CEE s'intendono come riferimenti riguardanti tutti i prodotti energetici, l'elettricità e tutte le imposte indirette nazionali di cui, rispettivamente, all'articolo 2 e all'articolo 4, paragrafo 2 della presente direttiva;
per cui dal suddetto art. 3 deriva che, oltre alla tassazione di tali prodotti, la direttiva 92/12 disciplina anche l’imposizione dei prodotti considerati agli articoli 2 e 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/96 (Corte giust. 1 ottobre 2015, OKG AB, causa C-606/13, punto 41). Conformemente all’articolo 3, par. 2, della direttiva n. 92/12/CEE, gli Stati membri possono dunque applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette purché siano rispettate due condizioni (Corte giust., 24 febbraio 2000, Commissione c. Francia, causa C-434/97, punto 20 ss.). Da una parte, siffatte imposte devono essere prelevate per finalità specifiche e, dall’altra, tali imposte devono rispettare le norme fiscali dell’Unione applicabili all’accisa o all’IVA per la determinazione della base imponibile, nonché per il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta, restando escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni. Identica disposizione è contenuta nell’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise, che abroga la direttiva 92/12/CEE, in vigore dal 1° aprile 2010. Per quanto riguarda la prima di tali condizioni, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che rientra tra le finalità specifiche, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, la cui lettera riprende quella del testo precedente, qualsiasi finalità che non sia puramente di bilancio (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto 60; Corte giust. 22 13 di 18 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 38 e giurisprudenza citata). Ciononostante, siccome qualsiasi imposta persegue necessariamente uno scopo di bilancio, la sola circostanza che un’imposta miri ad una simile finalità non può, salvo privare la norma richiamata di qualsivoglia effetto utile, indurre a ritenere che l’imposta in parola non possa parimenti perseguire una finalità specifica ai sensi di tale disposizione (Corte giust., 30 maggio 2024, DISA, causa C-743/22, punto 61; Corte giust. 22 giugno 2023, Endesa Generación, causa C‑833/21, punto 39 e giurisprudenza citata). A tal proposito, sebbene la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta al finanziamento dell’esercizio, da parte delle autorità di uno Stato membro, di competenze loro trasferite possa costituire un elemento di cui tenere conto per verificare il sussistere di una finalità specifica, una siffatta destinazione, relativa ad una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire un elemento sufficiente, poiché ogni Stato membro può decidere di destinare il gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese, a prescindere dalla finalità perseguita. In caso contrario, qualsiasi finalità potrebbe essere qualificata come finalità specifica (Corte giust., 30 maggio 2024, DISA, causa C-743/22, punto 62; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 40 e giurisprudenza citata). Così, per poter essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi un’imposta il cui gettito sia stato destinato ad un determinato scopo deve, di per sé stessa, mirare a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata, di modo che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione (Corte giust., 30 maggio 2024, 14 di 18 causa DISA, C-743/22, punto 63; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 41 e giurisprudenza citata). In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 soltanto qualora tale contributo sia concepito, per quanto riguarda la sua struttura, in particolare la materia imponibile o l’aliquota d’imposta, in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti in un senso che consenta la realizzazione della finalità specifica invocata, segnatamente mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (Corte giust., 30 maggio 2024, causa DISA, C-743/22, punto 64; Corte giust. 22 giugno 2023, causa Endesa Generación, C‑833/21, punto 42 e giurisprudenza citata). Su tale linea interpretativa va richiamata anche la sentenza della Corte costituzionale 15 aprile 2025, n. 43, secondo cui l’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, convertito nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), abrogata nel 2012, non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell’Unione europea, dal momento che la norma istitutiva ne prevede solo una generica destinazione del gettito “in favore delle province”, richiamando altresì la giurisprudenza di legittimità, secondo cui tale finalità non è “in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio” (Cass., Sez. V, 11 settembre 2024, n. 24373; Cass., Sez. V, 23 ottobre 2019, n. 27101). 15 di 18 Nel caso di specie, l’aliquota d’imposta regionale non soddisfa i criteri relativi alla finalità specifica. Infatti, l'imposta venne istituita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158 “Al fine di attribuire alle regioni a statuto ordinario una più ampia autonomia impositiva in adempimento del precetto di cui al secondo comma dell'articolo 119 della Costituzione”, né si rinvengono altre finalità all'interno della disciplina in questione, applicabile ratione temporis. A conferma di tale lettura, in chiave diacronica, va evidenziato che, in aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE, relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, l’art. 14 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha previsto che gli Stati membri esentano dalla tassazione: “a) i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per produrre elettricità e l'elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di tassare questi prodotti per motivi di politica ambientale, prescindendo dai livelli minimi di tassazione stabiliti nella presente direttiva. In tal caso l'imposta su detti prodotti non rientra nel calcolo del livello minimo di tassazione sull'elettricità stabilito all'articolo 10”. Come chiarito da questa S.C. (Cass., Sez. V, 8 luglio 2021, n. 19398), il legislatore dell'Unione ha operato la scelta d'imporre agli Stati membri la tassazione dell'energia prodotta e la correlativa esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità (tra varie, Corte giust., 7 marzo 2018, Cristal Union, C-31/17, punto 30), e non ha escluso qualsiasi rischio di doppia imposizione, là dove ha riconosciuto allo Stato membro di tassare i prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità per motivi di protezione ambientale, a norma dell'art. 14, paragrafo 1, lettera a), seconda frase, della direttiva n. 2003/96 (punto 31 della 16 di 18 medesima sentenza). L'art. 14 della direttiva n. 2003/96, nella parte in cui stabilisce l'esenzione da tassazione dei prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità, ha effetto diretto, nel senso che può essere fatto valere da un singolo dinanzi ai giudici nazionali (Corte giust. 17 luglio 2008, Flughafen Koln/Bonn GmbH, C- 226/07), sicché occorre che la finalità ambientale perseguita per la tassazione, in deroga alla regola dell'esenzione, sia chiaramente espressa dal legislatore nazionale. Deve infine ritenersi che, riguardo alla legittimazione passiva, la stessa va ricondotta in capo all'ente regionale, poiché il d.lgs. n. 398 del 1990, in merito all’addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nel testo applicabile ratione temporis, non solo ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo rispetto alle altre imposte (Capo II, artt. 9-16), regolamentando le modalità di riscossione e di contabilizzazione, ma ha previsto espressamente i termini di prescrizione dell'azione delle Regioni per il recupero dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva e il diritto dei contribuenti al rimborso dell'addizionale (art. 16). Tali evidenze valgono a distinguere la fattispecie in esame da quelle scrutinate da Cass., Sez. V, 2 agosto 2024, n. 21883 (sul rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all'abrogato art. 6, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989) e da Cass., Sez. V, 7 febbraio 2025, n. 3098 (sull’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 398 del 1990, inserita in un capo distinto rispetto all'imposta oggetto del presente contenzioso: Capo III, Imposta erariale sulla benzina per autotrazione) che hanno riconosciuto in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti, stante la natura erariale del prelievo. 3. – L'accoglimento del quarto e del quinto motivo determina l'assorbimento dei restanti (con il primo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata in ragione della manifesta violazione 17 di 18 dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 c.c., per aver la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi in ordine all’intervenuta formazione del giudicato esterno ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il secondo motivo si prospetta la nullità della sentenza impugnata in ragione della manifesta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per aver la Commissione tributaria regionale omesso di pronunciarsi anche in ordine all’inammissibilità dell’appello interposto dalla Regione Calabria avverso la sentenza di primo grado per omessa censura di tutte le rationes decidendi contenute nella pronuncia, art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per aver l’adito giudice di seconde cure fornito una motivazione meramente apparente. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla illegittimità delle sanzioni irrogate per violazione del principio di ne bis in idem sostanziale e, in ogni caso, in relazione alla loro disapplicazione e non debenza degli interessi moratori richiesti con l’atto di accertamento impugnato sia ai sensi dell’art. 10). 4. – Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'annullamento della pretesa tributaria. Le spese dei precedenti gradi di giudizio restano compensate, mentre quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, assorbiti i restanti;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la pretesa tributaria. Compensa le spese dei precedenti gradi di giudizio. ON la controricorrente alla rifusione delle spese di lite relative al giudizio di 18 di 18 legittimità, liquidate in euro 23.000,00, euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, l’11 febbraio 2025, e, a seguito di riconvocazione, il 13 maggio 2025. Il Consigliere est. La Presidente NL GR EL NO