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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5127 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 2.01.2024 al numero 8109/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1776/2019;
TRA
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(CF: ), rappresentate e difese dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._1
Montillo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2047/2023 veniva ingiunto dal Tribunale di Salerno al
[...]
in persona del Sindaco p.t. di pagare in favore della ricorrente la Parte_1 Controparte_1 somma di €14.332,50 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio liquidate in
€145,50 per esborsi e €540,00 per onorari di difesa oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, cnap e Iva come per legge quale corrispettivo dovuto a titolo di restituzione somme pari al
35% dell'importo di €40.950,00 versato dalle ricorrenti nella qualità di concessionarie di un'edicola funeraria di tipo B (10 loculi e 13 ossari) presso il cimitero di a fronte del ribasso dei Parte_1 costi offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto di lavori di ampliamento del nuovo cimitero di in Via della Pace. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2023 il in persona Parte_1 del Sindaco pro-tempore proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n.
1 2047/2023 di cui chiedeva la revoca con condanna delle opposte al rimborso delle spese ed onorari oltre oneri accessori come per legge per l'infondatezza della richiesta stante l'assenza di certezza del credito ingiunto. A tal riguardo, l'opponente invocava l'art. 9 del contratto di concessione, ai sensi del quale le “eventuali” somme versate in più sarebbero state restituite dal entro 30 Pt_1 giorni dall'ultimazione dei lavori, cioè dal collaudo dell'intero complesso di opere (Lotto A + B) e non dalla consegna della singola edicola funeraria risultando, dunque, palesemente errata e priva di alcun requisito di certezza la necessaria caratteristica di esigibilità del credito fornita da parte attrice.
Con comparsa depositata in data 23.02.2024 si costituiva , la quale impugnava Controparte_1 nel merito e contestava integralmente le avverse deduzioni poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto ed instava per la conferma integrale e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con condanna del in persona del Parte_1
Sindaco p.t. al pagamento delle spese e competenze legali, oltre spese generali, cassa, iva.
In particolare, l'opposta, instava, preliminarmente, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Asseriva, inoltre, di essere concessionaria di un'edicola funeraria di tipo B (10 loculi e 13 ossari) presso il Cimitero di sosteneva di aver diritto alla restituzione delle somme versate in Parte_1 eccedenza pari ad €14.332,50 oltre interessi moratori a fronte del ribasso del 35% dei costi di aggiudicazione dell'appalto relativo all'allargamento del cimitero di il cui credito era Parte_1 certo, liquido ed esigibile stante il positivo collaudo dell'opera e la consegna della stessa avvenuta in data nell'anno 2018.
Con ordinanza depositata in data 21.05.2024 il Tribunale formulava proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di €8.863,00, con compensazione delle spese di lite, alla quale le parti non prestavano adesione.
Ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata, ai sensi degli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. all'udienza del 15/12/2025, celebratasi ex art. 127-ter c.p.c. e, quindi, decisa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere
2 di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2. Ciò posto, la proposta opposizione risulta fondata e come tale va accolta.
Per chiarezza espositiva, va brevemente messo in evidenza che con delibera di Giunta Comunale n.
233 del 21/12/2009 veniva approvato il progetto definitivo generale dei lavori di “Ampliamento
Cimitero via della Pace” di per l'importo complessivo di €13.020.000,00 con copertura Parte_1 finanziaria per la realizzazione delle opere mediante versamento delle somme da parte dei cittadini richiedenti le concessioni per diverse tipologie tra cui n. 100 edicole funerarie di Tipo B (n. 10
Loculi e n. 13 Ossari); che in virtù del contratto di concessione Rep. n. 197 del 18 maggio 2010 veniva assegnata a una Edicola Funeraria di tipo B distinta dal N. B N. 1.2 Controparte_1
(Blocco n. 1 – Edicola n. 2) per la durata di 99 anni;
che l'opposta in ottemperanza a quanto previsto dal contratto avevano provveduto a versare in più soluzioni l'importo pari a €40.950,00 comprensivo del deposito cauzionale di €400,00 quietanzato come da liberatoria di avvenuto pagamento in atti relativo al costo presuntivo complessivo di concessione. A tal riguardo l'opposta assumeva di aver corrisposto in favore del una somma eccedente, pari ad Parte_1 euro 14.332,50, in ragione del fatto che la gara per i lavori inerenti alla realizzazione dell'opera veniva aggiudicata definitivamente con un ribasso del 35%.
Orbene, l'art. 9 del contratto di concessione di edicola funeraria di “Tipo B” stipulato dalle parti prescrive che “
1. Per una edicola di Tipo “B”, (10 loculi e 13 ossari), il costo presuntivo complessivo è pari ad € 40.950,00 […], come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
233 del 21.12.2009; 2. L'importo effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al relativo bando pubblico. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro 30 giorni dall'ultimazione dei Pt_1 lavori”.
A ben vedere, si pongono, dunque, due diverse ma complementari questioni. La prima è se il costo delle edicole funerarie (nel caso specifico quelle di tipo B), stabilito in via presuntiva nella predetta somma di euro 40.950,00, debba essere rideterminato tenendo conto del semplice ribasso offerto in
3 sede di gara dall'impresa aggiudicatrice (come sostenuto da parte attrice) o invece in base al costo finale dell'appalto secondo l'assestamento definitivo del quadro economico (come sostenuto dal
. La seconda è la questione relativa al momento in cui sorge il diritto al rimborso che viene Pt_1 fissato dal sopracitato art. 9 nella “ultimazione dei lavori” e se, in particolare, tale momento coincida con quello della sottoscrizione del verbale di consegna della singola edicola (in base alla tesi attorea) o, piuttosto, con il completamento dell'intera opera (in base alla tesi di parte convenuta).
Ebbene, come recentemente stabilito dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 28/2025 pronunciata a conclusione del procedimento R.G. 1035/2023 avente il medesimo oggetto della presente controversia “…la clausola contenuta nell'articolo n. 9 del contratto deve essere interpretata, nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento – alla ultimazione dell'intero Nuovo Cimitero - e, solo allora, diventerà liquido ed esigibile l'eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza del costo provvisorio anticipato, ripartendo così tra tutti i concessionari il costo dell'intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara”.
Pertanto, la Corte di Appello di Salerno ha inteso interpretare l'art. 9 del contratto stipulato dalle parti – in connessione con il richiamo alla deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009 – nel senso che il costo definitivo della concessione, e, dunque, anche la somma eventualmente versata in eccedenza dai concessionari, vada calcolato non sulla base del semplice ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ma sulla base dell'intero costo dell'opera fissato nel rendiconto finale. Ne consegue, dal punto di vista del momento in cui matura il diritto alla restituzione della somma eventualmente versata in eccedenza da parte del concessionario, che il riferimento all'“ultimazione dei lavori” contenuto nell'art. 9 vada inteso come il momento in cui si procede all'ultimazione dei lavori nel loro complesso e non al momento in cui la singola edicola funeraria viene consegnata al concessionario. Nel caso di specie, non è stata contestata la circostanza espressamente dedotta dalla stessa parte opposta, che i lavori di ultimazione del cimitero siano ancora in corso. In particolare, non emerge che i lavori siano stati interamente ultimati con il collaudo dell'ultimo step di attuazione e il rendiconto finale delle spese.
Di conseguenza, non si è nella disponibilità di una rendicontazione complessiva in base alla quale sia possibile verificare l'entità delle entrate di cui ha beneficiato il e dei costi dal Pt_1 medesimo sostenuti ai fini della corretta ripartizione tra i concessionari aventi diritto.
Ne consegue, dunque, che al momento, non è possibile nemmeno verificare se sussistano o meno le condizioni per provvedere al rimborso in favore della opposta di una eventuale somma dalla stessa
4 versata in eccedenza poiché solo con l'ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero di “Viale della Pace” sarà possibile accertare le economie complessive di appalto.
La proposta opposizione va, pertanto, accolta.
3. Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del pro-tempore, nel giudizio n. 8109/2023 R.G., ogni altra istanza, Parte_1 Pt_2 eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2023;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo in data 2.01.2024 al numero 8109/2023 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1776/2019;
TRA
IN PERSONA DEL SINDACO PRO-TEMPORE (CF: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio;
P.IVA_1
OPPONENTE
E
(CF: ), rappresentate e difese dall'avv. Nicola Controparte_1 C.F._1
Montillo;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 2047/2023 veniva ingiunto dal Tribunale di Salerno al
[...]
in persona del Sindaco p.t. di pagare in favore della ricorrente la Parte_1 Controparte_1 somma di €14.332,50 oltre gli interessi richiesti e le spese del procedimento monitorio liquidate in
€145,50 per esborsi e €540,00 per onorari di difesa oltre spese generali in ragione del 15% sugli onorari, cnap e Iva come per legge quale corrispettivo dovuto a titolo di restituzione somme pari al
35% dell'importo di €40.950,00 versato dalle ricorrenti nella qualità di concessionarie di un'edicola funeraria di tipo B (10 loculi e 13 ossari) presso il cimitero di a fronte del ribasso dei Parte_1 costi offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice dell'appalto di lavori di ampliamento del nuovo cimitero di in Via della Pace. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 29.12.2023 il in persona Parte_1 del Sindaco pro-tempore proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n.
1 2047/2023 di cui chiedeva la revoca con condanna delle opposte al rimborso delle spese ed onorari oltre oneri accessori come per legge per l'infondatezza della richiesta stante l'assenza di certezza del credito ingiunto. A tal riguardo, l'opponente invocava l'art. 9 del contratto di concessione, ai sensi del quale le “eventuali” somme versate in più sarebbero state restituite dal entro 30 Pt_1 giorni dall'ultimazione dei lavori, cioè dal collaudo dell'intero complesso di opere (Lotto A + B) e non dalla consegna della singola edicola funeraria risultando, dunque, palesemente errata e priva di alcun requisito di certezza la necessaria caratteristica di esigibilità del credito fornita da parte attrice.
Con comparsa depositata in data 23.02.2024 si costituiva , la quale impugnava Controparte_1 nel merito e contestava integralmente le avverse deduzioni poiché destituite di ogni fondamento in fatto ed in diritto ed instava per la conferma integrale e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con condanna del in persona del Parte_1
Sindaco p.t. al pagamento delle spese e competenze legali, oltre spese generali, cassa, iva.
In particolare, l'opposta, instava, preliminarmente, per il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Asseriva, inoltre, di essere concessionaria di un'edicola funeraria di tipo B (10 loculi e 13 ossari) presso il Cimitero di sosteneva di aver diritto alla restituzione delle somme versate in Parte_1 eccedenza pari ad €14.332,50 oltre interessi moratori a fronte del ribasso del 35% dei costi di aggiudicazione dell'appalto relativo all'allargamento del cimitero di il cui credito era Parte_1 certo, liquido ed esigibile stante il positivo collaudo dell'opera e la consegna della stessa avvenuta in data nell'anno 2018.
Con ordinanza depositata in data 21.05.2024 il Tribunale formulava proposta conciliativa che prevedeva il pagamento, da parte dell'opponente, della somma di €8.863,00, con compensazione delle spese di lite, alla quale le parti non prestavano adesione.
Ritenuta matura per la decisione, la causa era rinviata, ai sensi degli artt. 281-quinquies e 189 c.p.c. all'udienza del 15/12/2025, celebratasi ex art. 127-ter c.p.c. e, quindi, decisa.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere
2 di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Da ciò consegue, pertanto, che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multiis,
Cass. Civ., Sez I, del 31.05.2007 n. 12765; Sez. I, del 30.02.2006, n. 2421).
2. Ciò posto, la proposta opposizione risulta fondata e come tale va accolta.
Per chiarezza espositiva, va brevemente messo in evidenza che con delibera di Giunta Comunale n.
233 del 21/12/2009 veniva approvato il progetto definitivo generale dei lavori di “Ampliamento
Cimitero via della Pace” di per l'importo complessivo di €13.020.000,00 con copertura Parte_1 finanziaria per la realizzazione delle opere mediante versamento delle somme da parte dei cittadini richiedenti le concessioni per diverse tipologie tra cui n. 100 edicole funerarie di Tipo B (n. 10
Loculi e n. 13 Ossari); che in virtù del contratto di concessione Rep. n. 197 del 18 maggio 2010 veniva assegnata a una Edicola Funeraria di tipo B distinta dal N. B N. 1.2 Controparte_1
(Blocco n. 1 – Edicola n. 2) per la durata di 99 anni;
che l'opposta in ottemperanza a quanto previsto dal contratto avevano provveduto a versare in più soluzioni l'importo pari a €40.950,00 comprensivo del deposito cauzionale di €400,00 quietanzato come da liberatoria di avvenuto pagamento in atti relativo al costo presuntivo complessivo di concessione. A tal riguardo l'opposta assumeva di aver corrisposto in favore del una somma eccedente, pari ad Parte_1 euro 14.332,50, in ragione del fatto che la gara per i lavori inerenti alla realizzazione dell'opera veniva aggiudicata definitivamente con un ribasso del 35%.
Orbene, l'art. 9 del contratto di concessione di edicola funeraria di “Tipo B” stipulato dalle parti prescrive che “
1. Per una edicola di Tipo “B”, (10 loculi e 13 ossari), il costo presuntivo complessivo è pari ad € 40.950,00 […], come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n.
233 del 21.12.2009; 2. L'importo effettivo sarà determinato in via definitiva successivamente all'aggiudicazione delle opere tenendo conto del ribasso offerto in sede di gara dall'impresa aggiudicatrice, secondo le percentuali indicate nelle tabelle di cui al relativo bando pubblico. Le eventuali somme versate in più saranno restituite dal entro 30 giorni dall'ultimazione dei Pt_1 lavori”.
A ben vedere, si pongono, dunque, due diverse ma complementari questioni. La prima è se il costo delle edicole funerarie (nel caso specifico quelle di tipo B), stabilito in via presuntiva nella predetta somma di euro 40.950,00, debba essere rideterminato tenendo conto del semplice ribasso offerto in
3 sede di gara dall'impresa aggiudicatrice (come sostenuto da parte attrice) o invece in base al costo finale dell'appalto secondo l'assestamento definitivo del quadro economico (come sostenuto dal
. La seconda è la questione relativa al momento in cui sorge il diritto al rimborso che viene Pt_1 fissato dal sopracitato art. 9 nella “ultimazione dei lavori” e se, in particolare, tale momento coincida con quello della sottoscrizione del verbale di consegna della singola edicola (in base alla tesi attorea) o, piuttosto, con il completamento dell'intera opera (in base alla tesi di parte convenuta).
Ebbene, come recentemente stabilito dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 28/2025 pronunciata a conclusione del procedimento R.G. 1035/2023 avente il medesimo oggetto della presente controversia “…la clausola contenuta nell'articolo n. 9 del contratto deve essere interpretata, nel senso che il costo definitivo della concessione sarà stabilito per tutti i concessionari in un unico momento – alla ultimazione dell'intero Nuovo Cimitero - e, solo allora, diventerà liquido ed esigibile l'eventuale diritto alla restituzione dell'eccedenza del costo provvisorio anticipato, ripartendo così tra tutti i concessionari il costo dell'intera opera fissato nel rendiconto finale, tenuto conto che sul costo finale incide il risparmio di spesa dato dal ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara”.
Pertanto, la Corte di Appello di Salerno ha inteso interpretare l'art. 9 del contratto stipulato dalle parti – in connessione con il richiamo alla deliberazione di giunta comunale n. 233 del 21.12.2009 – nel senso che il costo definitivo della concessione, e, dunque, anche la somma eventualmente versata in eccedenza dai concessionari, vada calcolato non sulla base del semplice ribasso offerto dall'impresa aggiudicatrice in sede di gara, ma sulla base dell'intero costo dell'opera fissato nel rendiconto finale. Ne consegue, dal punto di vista del momento in cui matura il diritto alla restituzione della somma eventualmente versata in eccedenza da parte del concessionario, che il riferimento all'“ultimazione dei lavori” contenuto nell'art. 9 vada inteso come il momento in cui si procede all'ultimazione dei lavori nel loro complesso e non al momento in cui la singola edicola funeraria viene consegnata al concessionario. Nel caso di specie, non è stata contestata la circostanza espressamente dedotta dalla stessa parte opposta, che i lavori di ultimazione del cimitero siano ancora in corso. In particolare, non emerge che i lavori siano stati interamente ultimati con il collaudo dell'ultimo step di attuazione e il rendiconto finale delle spese.
Di conseguenza, non si è nella disponibilità di una rendicontazione complessiva in base alla quale sia possibile verificare l'entità delle entrate di cui ha beneficiato il e dei costi dal Pt_1 medesimo sostenuti ai fini della corretta ripartizione tra i concessionari aventi diritto.
Ne consegue, dunque, che al momento, non è possibile nemmeno verificare se sussistano o meno le condizioni per provvedere al rimborso in favore della opposta di una eventuale somma dalla stessa
4 versata in eccedenza poiché solo con l'ultimazione dei lavori di ampliamento del cimitero di “Viale della Pace” sarà possibile accertare le economie complessive di appalto.
La proposta opposizione va, pertanto, accolta.
3. Considerata la controvertibilità in fatto e in diritto delle questioni esaminate e la non agevole ravvisabilità a priori delle ragioni dell'una o dell'altra parte (cfr. Cass. S.U. n. 20598/08), ricorrono quelle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (Corte costituzionale, n. 77 del 19/04/2018) che inducono alla compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott.
Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal
[...]
in persona del pro-tempore, nel giudizio n. 8109/2023 R.G., ogni altra istanza, Parte_1 Pt_2 eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2047/2023;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno il 15.12.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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