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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3843 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Pecora, come Parte_1 C.F._1 da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
A. Marasco, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 7.5.2025, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con in Otranto (LE) il 19.9.2005; che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli e, cioè, il 31.7.2006 e il 17.6.2010; che l'unione coniugale Per_1 Per_2 era andata progressivamente deteriorandosi, tanto che con decreto del Tribunale di Lecce 13.6.2017 era stata omologata la separazione personale dei coniugi;
che, successivamente, e precisamente nel gennaio
2018, i coniugi si erano riconciliati e il convenuto era tornato a vivere nella casa coniugale insieme alla moglie e ai due figli;
che, tuttavia, il convenuto aveva intrapreso, a far data dall'anno 2017, una nuova relazione affettiva, trasferendosi in Ancona dall'anno 2018 all'anno 2020; che la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile, inoltre, per l'incapacità del convenuto a gestire la malattia della moglie, come riportato in atti;
che il convenuto, inoltre, si era completamente disinteressato delle esigenze dei figli, come specificato in atti, limitandosi ad incontrare il figlio più piccolo solo durante gli allenamenti presso il CONI, dove il convenuto era allenatore;
che il figlio aveva sofferto molto, anche dal punto Per_2 di vista scolastico, per l'assenza del padre;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che era stata sempre ella ad occuparsi delle esigenze della prole.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, con emissione immediata di sentenza sullo status, la separazione dei coniugi, con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente dei due figli presso di sé nell'abitazione familiare sita in San Cesario di Lecce, assegnazione a sé della casa coniugale, libero calendario d'incontri padre-figlio in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, obbligo per il convenuto di versare alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto di partecipare al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U.. Ha chiesto, inoltre, che fosse disposto, per un percorso di sostegno alla genitorialità nonché l'adozione di ogni strumento Controparte_1 idoneo a garantire una sana evoluzione psico-fisica del minore. si è quindi costituito, con comparsa depositata il 18.4.2025, aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione dei coniugi ma contestando fermamente le avverse deduzioni, in particolare in ordine alle cause della crisi coniugale, ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente, in quanto, in seguito al passaggio in giudicato del decreto del
13.6.2017 che aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, non vi era stata alcuna riconciliazione tra le parti né vi era stata una ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha aggiunto, quindi: che non corrispondevano al vero le circostanze, riportate in ricorso, secondo cui egli si sarebbe disinteressato della crescita e delle esigenze dei figli o avrebbe avuto un contegno violento in danno alla moglie, per le ragioni riportate in memoria;
che non vi erano neppure i presupposti per accogliere le richieste di carattere economico avanzate dalla ricorrente, alla luce degli impegni e delle esposizioni debitorie del convenuto, come più ampiamente specificato in atti. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, per le ragioni esposte in atti, e, in subordine, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso del minore e collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, con Per_2 obbligo, per la ricorrente, di volturare a proprio nome il contratto di locazione e le utenze, sopportandone integralmente i relativi costi, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a euro 250,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, chiedendo, altresì, che nessun contributo fosse posto a suo carico per il mantenimento della moglie, in quanto titolare di idonea capacità reddituale, e con il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 10.7.2025, all'esito di un rinvio richiesto dalle stesse per la pendenza di trattative. In tale occasione le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato che, in seguito alla più attenta valutazione delle condizioni di salute della ricorrente, avevano raggiunto il seguente accordo:
“- affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia,
- collocamento dei due figli presso il padre,
- assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
- contributo mensile a carico della sig.ra per il mantenimento dei due figli di euro 150,00 ciascuno, con la Pt_1 precisazione che il contributo per la figlia maggiorenne sarà versato direttamente a quest'ultima,
- spese straordinarie per i figli al 50% a carico di ciascun genitore,
- contributo mensile a carico del sig. per il mantenimento della coniuge di euro 200,00, CP_1
- Assegno Unico Universale per i figli come per legge.”.
All'esito della stessa udienza, le parti hanno dichiarato, inoltre: che l'assetto concordato doveva essere raggiunto gradualmente, nell'interesse dei figli;
che il minore aveva già avviato un percorso di sostegno psicologico presso la dott.ssa ; di voler avviare un percorso di sostegno alle Controparte_2 funzioni genitoriali presso il C.F. territorialmente competente. I difensori delle parti, quindi, hanno chiesto rinviarsi la causa ad altra udienza per il prosieguo, adottando quali provvedimenti temporanei ed urgenti la regolamentazione concordata tra le parti, da attuarsi con gradualità, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo e che la regolamentazione concordata tra le parti, per le ragioni dalle stesse indicate e con le modalità attuative già previste, appariva conforme all'interesse del figlio minore, ha così provveduto:
“autorizza i coniugi a vivere separatamente e dispone, in via temporanea e urgente, che i rapporti tra loro e con i figli siano regolamentati secondo quanto dalle stesse parti concordato, nei termini riportati nel presente verbale, con le seguenti integrazioni:
- la madre terrà con sé il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, il sabato e la domenica;
nelle principali festività secondo un criterio di alternanza;
per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
tenuto conto dell'età del figlio (già quindicenne) il calendario ora indicato, che i genitori potranno sempre, d'intesa tra loro, modificare nell'interesse del minore, verrà applicato e, ove necessario, modificato tenendo conto della volontà e delle esigenze del minore;
- i contributi mensili saranno corrisposti dalla parte obbligata entro il giorno 10 di ogni mese;
- per le spese straordinarie relative ai figli si richiama la regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso questo
Tribunale. Rinvia la causa all'udienza del 13 novembre 2025, ore 11,45, e dispone che, a cura della cancelleria, il presente verbale sia comunicato, per opportuna informazione, al C.F. competente per territorio, in relazione al percorso che le parti hanno dichiarato di voler intraprendere.”.
All'udienza del 13.11.2025, infine, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nel senso di voler confermare i provvedimenti provvisori, con le seguenti modifiche, deducendo, altresì, che, nonostante gli incontri presso il C.F. fossero stati proficui, la comunicazione tra le parti doveva essere ulteriormente migliorata e di non opporsi alla prosecuzione del monitoraggio da parte dei S.S. e del C.F., nell'interesse del figlio minore:
“- l'assegno per ciascun figlio a carico della madre, attualmente disoccupata, sarà di euro 100,00;
- l'A.U.U. per i figli sarà versato dall' interamente al padre.”. CP_3
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la Presidente relatrice ha disposto, su richiesta delle parti, con ordinanza resa all'esito dell'udienza stessa, l'immediata modifica dei provvedimenti temporanei, fermo il resto, nei termini concordati tra le parti, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, confermative dei provvedimenti provvisori già adottati con ordinanza resa all'udienza del 10.7.2025, così come modificati all'udienza di comparizione del 13.11.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, a cui è demandato il monitoraggio sulle relazioni familiari, nell'interesse del figlio minore, per almeno sei mesi, anche per verificare che la regolamentazione concordata sia attuata in conformità con l'interesse del minore e che le relazioni tra i genitori siano improntate a rispetto e collaborazione, con l'adozione di interventi di sostegno in favore delle parti, ove richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 21.2.2025 da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Otranto (LE) il 19.9.2005 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune dell'anno 2005 n. 61 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione e, quindi, complessivamente, nei seguenti termini:
“- affido condiviso del figlio minore e suo collocamento prevalente presso il padre;
- la casa coniugale sarà assegnata al sig. Controparte_1
- la madre terrà con sé il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, il sabato e la domenica;
nelle principali festività secondo un criterio di alternanza;
per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. I genitori potranno sempre, d'intesa tra loro, applicare e, ove necessario, modificare, il calendario
d'incontri nell'interesse del minore, tenuto conto dell'età del figlio, della sua volontà e delle sue esigenze;
- la sig.ra corrisponderà per il mantenimento dei due figli un contributo mensile di euro 100,00 ciascuno, Pt_1 da versarsi entro il 10 di ogni mese, con la precisazione che il contributo per la figlia maggiorenne sarà versato direttamente a quest'ultima;
- le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per la cui regolamentazione va richiamato il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della coniuge, la somma mensile di euro 200,00;
- l'A.U.U. per i figli sarà versato dall' interamente al padre.”; CP_3
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) demanda ai S.S. di Lecce e al C.F. competente per territorio il monitoraggio delle relazioni familiari per almeno sei mesi, per le ragioni indicate in motivazione, e l'attivazione di interventi di sostegno in favore delle parti, laddove richiesti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1280 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Anna Pecora, come Parte_1 C.F._1 da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._2
A. Marasco, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 13 novembre 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 7.5.2025, nulla opponendo.
-== >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> === >> ===
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.2.2025, ha esposto: di aver contratto matrimonio Parte_1 secondo il rito concordatario con in Otranto (LE) il 19.9.2005; che dalla loro Controparte_1 unione erano nati due figli e, cioè, il 31.7.2006 e il 17.6.2010; che l'unione coniugale Per_1 Per_2 era andata progressivamente deteriorandosi, tanto che con decreto del Tribunale di Lecce 13.6.2017 era stata omologata la separazione personale dei coniugi;
che, successivamente, e precisamente nel gennaio
2018, i coniugi si erano riconciliati e il convenuto era tornato a vivere nella casa coniugale insieme alla moglie e ai due figli;
che, tuttavia, il convenuto aveva intrapreso, a far data dall'anno 2017, una nuova relazione affettiva, trasferendosi in Ancona dall'anno 2018 all'anno 2020; che la convivenza tra le parti era divenuta intollerabile, inoltre, per l'incapacità del convenuto a gestire la malattia della moglie, come riportato in atti;
che il convenuto, inoltre, si era completamente disinteressato delle esigenze dei figli, come specificato in atti, limitandosi ad incontrare il figlio più piccolo solo durante gli allenamenti presso il CONI, dove il convenuto era allenatore;
che il figlio aveva sofferto molto, anche dal punto Per_2 di vista scolastico, per l'assenza del padre;
che la situazione lavorativa ed economico-patrimoniale delle parti era quella specificata in ricorso e che era stata sempre ella ad occuparsi delle esigenze della prole.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, con emissione immediata di sentenza sullo status, la separazione dei coniugi, con affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente dei due figli presso di sé nell'abitazione familiare sita in San Cesario di Lecce, assegnazione a sé della casa coniugale, libero calendario d'incontri padre-figlio in base agli impegni scolastici ed extrascolastici del minore, obbligo per il convenuto di versare alla ricorrente, quale contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di complessivi euro 600,00 (euro 300,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale
ISTAT e oltre alla metà delle spese straordinarie, obbligo per il convenuto di partecipare al mantenimento della moglie mediante la corresponsione di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, diritto, per sé, di percepire l'intero importo dell'A.U.U.. Ha chiesto, inoltre, che fosse disposto, per un percorso di sostegno alla genitorialità nonché l'adozione di ogni strumento Controparte_1 idoneo a garantire una sana evoluzione psico-fisica del minore. si è quindi costituito, con comparsa depositata il 18.4.2025, aderendo alla Controparte_1 richiesta di separazione dei coniugi ma contestando fermamente le avverse deduzioni, in particolare in ordine alle cause della crisi coniugale, ed eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della richiesta di separazione avanzata dalla ricorrente, in quanto, in seguito al passaggio in giudicato del decreto del
13.6.2017 che aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi, non vi era stata alcuna riconciliazione tra le parti né vi era stata una ripresa della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ha aggiunto, quindi: che non corrispondevano al vero le circostanze, riportate in ricorso, secondo cui egli si sarebbe disinteressato della crescita e delle esigenze dei figli o avrebbe avuto un contegno violento in danno alla moglie, per le ragioni riportate in memoria;
che non vi erano neppure i presupposti per accogliere le richieste di carattere economico avanzate dalla ricorrente, alla luce degli impegni e delle esposizioni debitorie del convenuto, come più ampiamente specificato in atti. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di separazione avanzata dalla ricorrente, per le ragioni esposte in atti, e, in subordine, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con affido condiviso del minore e collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, con Per_2 obbligo, per la ricorrente, di volturare a proprio nome il contratto di locazione e le utenze, sopportandone integralmente i relativi costi, obbligo, per sé, di contribuire al mantenimento dei due figli mediante la corresponsione di un assegno mensile pari a euro 250,00 per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie, chiedendo, altresì, che nessun contributo fosse posto a suo carico per il mantenimento della moglie, in quanto titolare di idonea capacità reddituale, e con il rigetto delle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente.
Le parti sono state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 10.7.2025, all'esito di un rinvio richiesto dalle stesse per la pendenza di trattative. In tale occasione le parti, comparse personalmente, hanno dichiarato che, in seguito alla più attenta valutazione delle condizioni di salute della ricorrente, avevano raggiunto il seguente accordo:
“- affidamento condiviso del figlio minorenne della coppia,
- collocamento dei due figli presso il padre,
- assegnazione della casa coniugale al sig. CP_1
- contributo mensile a carico della sig.ra per il mantenimento dei due figli di euro 150,00 ciascuno, con la Pt_1 precisazione che il contributo per la figlia maggiorenne sarà versato direttamente a quest'ultima,
- spese straordinarie per i figli al 50% a carico di ciascun genitore,
- contributo mensile a carico del sig. per il mantenimento della coniuge di euro 200,00, CP_1
- Assegno Unico Universale per i figli come per legge.”.
All'esito della stessa udienza, le parti hanno dichiarato, inoltre: che l'assetto concordato doveva essere raggiunto gradualmente, nell'interesse dei figli;
che il minore aveva già avviato un percorso di sostegno psicologico presso la dott.ssa ; di voler avviare un percorso di sostegno alle Controparte_2 funzioni genitoriali presso il C.F. territorialmente competente. I difensori delle parti, quindi, hanno chiesto rinviarsi la causa ad altra udienza per il prosieguo, adottando quali provvedimenti temporanei ed urgenti la regolamentazione concordata tra le parti, da attuarsi con gradualità, e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo e che la regolamentazione concordata tra le parti, per le ragioni dalle stesse indicate e con le modalità attuative già previste, appariva conforme all'interesse del figlio minore, ha così provveduto:
“autorizza i coniugi a vivere separatamente e dispone, in via temporanea e urgente, che i rapporti tra loro e con i figli siano regolamentati secondo quanto dalle stesse parti concordato, nei termini riportati nel presente verbale, con le seguenti integrazioni:
- la madre terrà con sé il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, il sabato e la domenica;
nelle principali festività secondo un criterio di alternanza;
per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo;
tenuto conto dell'età del figlio (già quindicenne) il calendario ora indicato, che i genitori potranno sempre, d'intesa tra loro, modificare nell'interesse del minore, verrà applicato e, ove necessario, modificato tenendo conto della volontà e delle esigenze del minore;
- i contributi mensili saranno corrisposti dalla parte obbligata entro il giorno 10 di ogni mese;
- per le spese straordinarie relative ai figli si richiama la regolamentazione di cui al Protocollo in uso presso questo
Tribunale. Rinvia la causa all'udienza del 13 novembre 2025, ore 11,45, e dispone che, a cura della cancelleria, il presente verbale sia comunicato, per opportuna informazione, al C.F. competente per territorio, in relazione al percorso che le parti hanno dichiarato di voler intraprendere.”.
All'udienza del 13.11.2025, infine, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione, nel senso di voler confermare i provvedimenti provvisori, con le seguenti modifiche, deducendo, altresì, che, nonostante gli incontri presso il C.F. fossero stati proficui, la comunicazione tra le parti doveva essere ulteriormente migliorata e di non opporsi alla prosecuzione del monitoraggio da parte dei S.S. e del C.F., nell'interesse del figlio minore:
“- l'assegno per ciascun figlio a carico della madre, attualmente disoccupata, sarà di euro 100,00;
- l'A.U.U. per i figli sarà versato dall' interamente al padre.”. CP_3
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia della separazione alle condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, e la Presidente relatrice ha disposto, su richiesta delle parti, con ordinanza resa all'esito dell'udienza stessa, l'immediata modifica dei provvedimenti temporanei, fermo il resto, nei termini concordati tra le parti, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
-== ≈≈≈ === ≈≈≈ === ≈≈≈ ===
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va dichiarata, pertanto, la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti e con i figli, le condizioni concordate, confermative dei provvedimenti provvisori già adottati con ordinanza resa all'udienza del 10.7.2025, così come modificati all'udienza di comparizione del 13.11.2025, non risultano in contrasto con i criteri di legge e appaiono adeguate agli interessi della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dai coniugi può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
La presente decisione dovrà essere comunicata anche ai Servizi delegati, a cui è demandato il monitoraggio sulle relazioni familiari, nell'interesse del figlio minore, per almeno sei mesi, anche per verificare che la regolamentazione concordata sia attuata in conformità con l'interesse del minore e che le relazioni tra i genitori siano improntate a rispetto e collaborazione, con l'adozione di interventi di sostegno in favore delle parti, ove richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 21.2.2025 da
[...]
nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Pt_1 Controparte_1
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Otranto (LE) il 19.9.2005 (trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune dell'anno 2005 n. 61 P. II S. A), autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione e, quindi, complessivamente, nei seguenti termini:
“- affido condiviso del figlio minore e suo collocamento prevalente presso il padre;
- la casa coniugale sarà assegnata al sig. Controparte_1
- la madre terrà con sé il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, il sabato e la domenica;
nelle principali festività secondo un criterio di alternanza;
per almeno due settimane, anche non consecutive, nel periodo estivo. I genitori potranno sempre, d'intesa tra loro, applicare e, ove necessario, modificare, il calendario
d'incontri nell'interesse del minore, tenuto conto dell'età del figlio, della sua volontà e delle sue esigenze;
- la sig.ra corrisponderà per il mantenimento dei due figli un contributo mensile di euro 100,00 ciascuno, Pt_1 da versarsi entro il 10 di ogni mese, con la precisazione che il contributo per la figlia maggiorenne sarà versato direttamente a quest'ultima;
- le spese straordinarie per i figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, per la cui regolamentazione va richiamato il Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- il sig. corrisponderà alla sig.ra quale contributo per il mantenimento Controparte_1 Parte_1 della coniuge, la somma mensile di euro 200,00;
- l'A.U.U. per i figli sarà versato dall' interamente al padre.”; CP_3
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
d) demanda ai S.S. di Lecce e al C.F. competente per territorio il monitoraggio delle relazioni familiari per almeno sei mesi, per le ragioni indicate in motivazione, e l'attivazione di interventi di sostegno in favore delle parti, laddove richiesti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12.12.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore