Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3843
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Irrevocabile venir meno della comunione morale e materiale

    Il Tribunale rileva che le comuni deduzioni dei coniugi confermano l'irrevocabile venir meno della comunione morale e materiale, rendendo intollerabile la convivenza e senza concrete prospettive di ricostruzione dell'unione familiare.

  • Accolto
    Regolamentazione dei rapporti con i figli

    Le condizioni concordate tra le parti, confermative dei provvedimenti provvisori già adottati e modificati, sono state ritenute adeguate agli interessi della prole.

  • Rigettato
    Assegnazione casa coniugale

    Le condizioni concordate tra le parti prevedono l'assegnazione della casa coniugale al sig. Controparte_1.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento dei figli

    Le condizioni concordate prevedono un contributo mensile di € 100,00 per ciascun figlio a carico della madre, con il versamento del contributo per la figlia maggiorenne direttamente a quest'ultima, e le spese straordinarie al 50% ciascun genitore. L'assegno unico universale per i figli sarà interamente versato al padre.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento della moglie

    Le condizioni concordate prevedono un contributo mensile di € 200,00 a carico del sig. Controparte_1 per il mantenimento della coniuge.

  • Rigettato
    Assegno Unico Universale

    L'assegno unico universale per i figli sarà interamente versato al padre.

  • Accolto
    Sostegno alla genitorialità

    Le parti hanno dichiarato di voler avviare un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali presso il CF territorialmente competente.

  • Rigettato
    Preliminare eccezione di inammissibilità

    Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la declaratoria di separazione, basandosi sulle comuni deduzioni dei coniugi che confermano l'intollerabilità della convivenza.

  • Accolto
    Regolamentazione dei rapporti con i figli

    Le condizioni concordate tra le parti prevedono l'affido condiviso del figlio minore e il suo collocamento prevalente presso il padre.

  • Rigettato
    Gestione della casa coniugale

    Le condizioni concordate prevedono l'assegnazione della casa coniugale al sig. Controparte_1.

  • Accolto
    Obbligo di mantenimento dei figli

    Le condizioni concordate prevedono un contributo mensile di € 100,00 per ciascun figlio a carico della madre, con il versamento del contributo per la figlia maggiorenne direttamente a quest'ultima, e le spese straordinarie al 50% ciascun genitore. L'assegno unico universale per i figli sarà interamente versato al padre.

  • Rigettato
    Obbligo di mantenimento della moglie

    Le condizioni concordate prevedono un contributo mensile di € 200,00 a carico del sig. Controparte_1 per il mantenimento della coniuge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 21/12/2025, n. 3843
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 3843
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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