Art. 34.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio.
Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettera a), b) e c) dell'articolo 27.
Il sottufficiale e' collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.
Il sottufficiale in servizio permanente o continuativo che non osserva le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio.
Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano a seconda della durata del servizio, le disposizioni di cui alle lettera a), b) e c) dell'articolo 27.
Il sottufficiale e' collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti e' collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.
L'applicazione del presente articolo e' sospesa in tempo di guerra.