Decreto cautelare 27 giugno 2022
Ordinanza cautelare 29 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 29/07/2022, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/07/2022
N. 00857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Ganino, Valentina Mancini, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della nota informativa antimafia prot. n.-OMISSIS- del 18.05.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Catanzaro;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che:
- in termini generali, « ai fini dell'interdittiva antimafia la pubblica amministrazione può dare rilievo ai rapporti di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell'impresa e familiari - che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose -laddove tale rapporto, per la sua natura, intensità o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non”, che l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regìa familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato alla mafia mediante il contatto col proprio congiunto » ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 17 marzo 2022, n. 1935);
Considerato, con la limitatezza propria della cognizione della fase cautelare, che:
- le ragioni di celerità in forza delle quali è stato disatteso il contraddittorio procedimentale sembrano prima facie adeguatamente motivate;
- dall’esame complessivo del provvedimento gravato la prognosi svolta dal Prefetto in ordine all’esistenza del tentativo di probabili infiltrazioni mafiose nella ricorrente società sembra esente dai denunciati vizi;
- in particolare la determinazione impugnata, pur decorso il termine biennale del controllo giudiziario di cui all’art. 34- bis D. Lgs. n. 159/2011, pare infatti fondarsi sulla perdurante attualità del concreto pericolo di condizionamento malavitoso, il quale sembra evincibile dal contesto familiare, contiguo al clan mafioso -OMISSIS-, in cui sono inerite le socie -OMISSIS-;
- tale pericolo di condizionamento sembra corroborato dalla circostanza che le medesime socie risultano rinviate a giudizio per intestazione fittizia di beni della ricorrente -OMISSIS- in favore di componenti della famiglia -OMISSIS-, nonché in ragione, nella pendenza del controllo giudiziario, di rapporti commerciali della medesima società ricorrente con imprese attinte da informative interdittive antimafia e per le quali risultavano collegamenti con il clan -OMISSIS-;
- sulla scorta di tali elementi non appare pertanto irragionevole la ritenuta esposizione della compagine societaria al pericolo concreto di ingerenze criminali;
Ritenuto che:
- attesa l’assenza del requisito del fumus boni iuris la domanda cautelare è pertanto respinta;
- le spese della presente fase processuale possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) rigetta l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario, Estensore
Alberto Ugo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Arturo Levato | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.