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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE D
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6/11/2025 nella causa iscritta al n. 1943/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
ON MP e dell'Avv. GIANNA MONTEVERDI ricorrente
e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. La parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale ex lege 335/95, a far data dalla domanda amministrativa del
13.7.2020, e condannarsi l'ente ad erogare detta prestazione nella misura di legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.981,38 a titolo di arretrati a decorrere dall'agosto 2020 al mese di aprile 2024, oltre gli accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi.
2. La ricorrente ha documentato che la domanda è stata rigettata in sede amministrativa con comunicazione del 14.12.2020, motivata in ragione dell'assegno di mantenimento percepito dalla ricorrente dal coniuge legalmente separato;
di aver proposto ricorso amministrativo, ugualmente rigettato con provvedimento del 16.5.2023, così motivato: “Per la ricorrente in oggetto la sentenza di Con separazione è stata fatta in prossimità della domanda di AS. Inoltre secondo le linee guida della l'importo della pensione dell'ex coniuge supera l'importo dell'AS pertanto poteva essere concesso l'assegno di mantenimento”.
3. Deduce la ricorrente che detto provvedimento è avulso dal proprio caso di specie, risultando riferito a circostanze difformi: rinuncia all'assegno di mantenimento, a fronte dell'assegno di cui la ricorrente beneficia dal giugno 2014 per euro 300,00 mensili;
presentazione della domanda di separazione in prossimità della domanda amministrativa, laddove la separazione della ricorrente dal coniuge è avvenuta nel 2010; indicazione che l'ex coniuge sarebbe pensionato, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
riferimento a data di presentazione e numero della domanda errate.
4. Nel merito, sostiene la sussistenza di tutti i presupposti di legge e formula in ogni caso le odierne domande chiedendo che l'assegno sia calcolato nella differenza tra l'importo annuo dell'assegno sociale e quello astrattamente spettante (ma non percepito) dell'assegno di mantenimento.
5. L'ente resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
6. La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Occorre premettere che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale introdotta e disciplinata dall'art. 3 commi della Legge 335/95.
8. I requisiti richiesti per l'accesso al beneficio sono, ai sensi dell'art. 3, co. 6, della l.
335/95, oltre alla residenza in Italia, il requisito anagrafico e quello requisito reddituale.
9. Quanto alla formazione del reddito rilevante, vi concorrono “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
10. E' altresì previsto che: “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.”. Per quanto rilevante nella presente controversia, la medesima norma chiarisce quindi che il limite di reddito individuato dal legislatore corrisponde all'importo annuo dell'assegno sociale (dovendosi fare riferimento, in ipotesi di soggetti coniugati, al complessivo reddito familiare ivi incluso l'assegno eventualmente percepito dal coniuge, e la soglia di legge è pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno).
11. Deve inoltre considerarsi che rilevano i redditi “conseguibili nell'anno solare di riferimento”, considerando quelli percepiti nell'anno in corso quanto ai redditi da pensione e quelli percepiti nell'anno precedente quanto agli altri redditi, considerato che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
12. La produzione di reddito rilevante comporta quindi la corrispondente riduzione o revoca dell'assegno sociale. Ciò in ragione della natura della prestazione, squisitamente assistenziale e volta ad elidere uno stato di bisogno economico del beneficiario, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (condizione di cui non è invece richiesto il carattere incolpevole, cfr. di recente Cass.
Sez. L., sent. n. 24954/2021), sicché la stessa spetta in misura integrale esclusivamente nel caso di assenza di redditi rilevanti e deve invece, in presenza di essi, essere ridotta in egual misura, fino alla totale revoca del beneficio.
13. Nel caso di specie, è documentata la sussistenza del requisito anagrafico in capo alla ricorrente.
14. Quanto al requisito reddituale, la ricorrente ha depositato documentazione proveniente dall'Agenzia delle entrate da cui non risultano redditi negli anni dal 2008 al 2023. La ricorrente, inoltre, ha dato atto della titolarità di un assegno di mantenimento di euro 300 mensili in virtù di accordo di separazione consensuale omologato in data 27.10.2010 (in atti), deducendo tuttavia di percepirlo in via discontinua.
15. A fronte dell'importo annuo dell'assegno, inferiore al limite normativamente previsto per la concessione dell'assegno sociale, parte ricorrente ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa gravante alla stregua delle ordinarie regole processuali della sussistenza del requisito reddituale.
16. Non viene quindi in rilievo, nel caso di specie, alcun profilo attinente al merito di tale accordo di separazione, rispetto al quale deve comunque affermarsi la tendenziale irrilevanza a fronte del rilievo meramente oggettivo della percezione di reddito al di sotto della soglia legale, di cui non rileva il carattere incolpevole di detta condizione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 9/7/2020; Sez. L -
, Sentenza n. 24954 del 15/9/2021), e ferma la necessità di dare rilievo alle situazioni di simulazione o di dolo, in cui la suddetta condizione di incapienza oggettiva è preordinata dalla parte stessa o meramente simulata attraverso l'occultamento di fonti di reddito, circostanze che non ricorrono con tutta evidenza nel caso di specie. 17. La domanda deve quindi essere accolta quanto alla spettanza dell'assegno a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, sussistendo tutti i presupposti di legge.
18. Quanto alla domanda di condanna dell'ente al pagamento degli arretrati, la ricorrente ha effettuato il calcolo scomputando dalle somme spettanti a titolo di assegno sociale dalla domanda amministrativa e fino al deposito del ricorso l'intero ammontare dell'assegno di mantenimento cui ella avrebbe avuto astrattamente diritto, pur dichiarando di non percepirlo integralmente né con regolarità.
19. Detto calcolo è pienamente attendibile in quanto effettuato in relazione agli importi normativamente previsti per ciascuna annualità.
20. Ne emergono arretrati per totali euro 9.981,38.
21. Su tali somme spettano gli interessi legali dalle singole spettanze al saldo, e la rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3512/2024 r.g.:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della l. 335/95 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13.7.2020, da erogarsi nei modi e nella misura di legge;
- Per l'effetto, condanna l a corrispondere i ratei maturati sul diritto riconosciuto oltre CP_1 interessi legali su ciascuna rata dal dovuto al soddisfo e rivalutazione nei limiti dell'art. dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, quantificati fino alla data di deposito del ricorso in euro
9.981,38;
- Per l'effetto condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 6 novembre 2025
Il Giudice
LL NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE D
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice LL NI
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 6/11/2025 nella causa iscritta al n. 1943/2023 r.g. tra
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
ON MP e dell'Avv. GIANNA MONTEVERDI ricorrente
e
, CP_1 resistente contumace
Fatto e diritto
1. La parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio chiedendo accertarsi il proprio diritto a percepire l'assegno sociale ex lege 335/95, a far data dalla domanda amministrativa del
13.7.2020, e condannarsi l'ente ad erogare detta prestazione nella misura di legge con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, nonché al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 9.981,38 a titolo di arretrati a decorrere dall'agosto 2020 al mese di aprile 2024, oltre gli accessori di legge, con vittoria di spese da distrarsi.
2. La ricorrente ha documentato che la domanda è stata rigettata in sede amministrativa con comunicazione del 14.12.2020, motivata in ragione dell'assegno di mantenimento percepito dalla ricorrente dal coniuge legalmente separato;
di aver proposto ricorso amministrativo, ugualmente rigettato con provvedimento del 16.5.2023, così motivato: “Per la ricorrente in oggetto la sentenza di Con separazione è stata fatta in prossimità della domanda di AS. Inoltre secondo le linee guida della l'importo della pensione dell'ex coniuge supera l'importo dell'AS pertanto poteva essere concesso l'assegno di mantenimento”.
3. Deduce la ricorrente che detto provvedimento è avulso dal proprio caso di specie, risultando riferito a circostanze difformi: rinuncia all'assegno di mantenimento, a fronte dell'assegno di cui la ricorrente beneficia dal giugno 2014 per euro 300,00 mensili;
presentazione della domanda di separazione in prossimità della domanda amministrativa, laddove la separazione della ricorrente dal coniuge è avvenuta nel 2010; indicazione che l'ex coniuge sarebbe pensionato, circostanza che non ricorre nel caso di specie;
riferimento a data di presentazione e numero della domanda errate.
4. Nel merito, sostiene la sussistenza di tutti i presupposti di legge e formula in ogni caso le odierne domande chiedendo che l'assegno sia calcolato nella differenza tra l'importo annuo dell'assegno sociale e quello astrattamente spettante (ma non percepito) dell'assegno di mantenimento.
5. L'ente resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
6. La domanda è fondata e merita di essere accolta per le ragioni che si vanno ad esporre.
7. Occorre premettere che l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale introdotta e disciplinata dall'art. 3 commi della Legge 335/95.
8. I requisiti richiesti per l'accesso al beneficio sono, ai sensi dell'art. 3, co. 6, della l.
335/95, oltre alla residenza in Italia, il requisito anagrafico e quello requisito reddituale.
9. Quanto alla formazione del reddito rilevante, vi concorrono “i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
10. E' altresì previsto che: “Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale.”. Per quanto rilevante nella presente controversia, la medesima norma chiarisce quindi che il limite di reddito individuato dal legislatore corrisponde all'importo annuo dell'assegno sociale (dovendosi fare riferimento, in ipotesi di soggetti coniugati, al complessivo reddito familiare ivi incluso l'assegno eventualmente percepito dal coniuge, e la soglia di legge è pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno).
11. Deve inoltre considerarsi che rilevano i redditi “conseguibili nell'anno solare di riferimento”, considerando quelli percepiti nell'anno in corso quanto ai redditi da pensione e quelli percepiti nell'anno precedente quanto agli altri redditi, considerato che “L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”.
12. La produzione di reddito rilevante comporta quindi la corrispondente riduzione o revoca dell'assegno sociale. Ciò in ragione della natura della prestazione, squisitamente assistenziale e volta ad elidere uno stato di bisogno economico del beneficiario, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge (condizione di cui non è invece richiesto il carattere incolpevole, cfr. di recente Cass.
Sez. L., sent. n. 24954/2021), sicché la stessa spetta in misura integrale esclusivamente nel caso di assenza di redditi rilevanti e deve invece, in presenza di essi, essere ridotta in egual misura, fino alla totale revoca del beneficio.
13. Nel caso di specie, è documentata la sussistenza del requisito anagrafico in capo alla ricorrente.
14. Quanto al requisito reddituale, la ricorrente ha depositato documentazione proveniente dall'Agenzia delle entrate da cui non risultano redditi negli anni dal 2008 al 2023. La ricorrente, inoltre, ha dato atto della titolarità di un assegno di mantenimento di euro 300 mensili in virtù di accordo di separazione consensuale omologato in data 27.10.2010 (in atti), deducendo tuttavia di percepirlo in via discontinua.
15. A fronte dell'importo annuo dell'assegno, inferiore al limite normativamente previsto per la concessione dell'assegno sociale, parte ricorrente ha compiutamente assolto all'onere della prova su di essa gravante alla stregua delle ordinarie regole processuali della sussistenza del requisito reddituale.
16. Non viene quindi in rilievo, nel caso di specie, alcun profilo attinente al merito di tale accordo di separazione, rispetto al quale deve comunque affermarsi la tendenziale irrilevanza a fronte del rilievo meramente oggettivo della percezione di reddito al di sotto della soglia legale, di cui non rileva il carattere incolpevole di detta condizione (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 9/7/2020; Sez. L -
, Sentenza n. 24954 del 15/9/2021), e ferma la necessità di dare rilievo alle situazioni di simulazione o di dolo, in cui la suddetta condizione di incapienza oggettiva è preordinata dalla parte stessa o meramente simulata attraverso l'occultamento di fonti di reddito, circostanze che non ricorrono con tutta evidenza nel caso di specie. 17. La domanda deve quindi essere accolta quanto alla spettanza dell'assegno a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, sussistendo tutti i presupposti di legge.
18. Quanto alla domanda di condanna dell'ente al pagamento degli arretrati, la ricorrente ha effettuato il calcolo scomputando dalle somme spettanti a titolo di assegno sociale dalla domanda amministrativa e fino al deposito del ricorso l'intero ammontare dell'assegno di mantenimento cui ella avrebbe avuto astrattamente diritto, pur dichiarando di non percepirlo integralmente né con regolarità.
19. Detto calcolo è pienamente attendibile in quanto effettuato in relazione agli importi normativamente previsti per ciascuna annualità.
20. Ne emergono arretrati per totali euro 9.981,38.
21. Su tali somme spettano gli interessi legali dalle singole spettanze al saldo, e la rivalutazione monetaria nei limiti di cui all'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991.
22. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 3512/2024 r.g.:
- In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a beneficiare dell'assegno sociale di cui all'art. 3 della l. 335/95 a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 13.7.2020, da erogarsi nei modi e nella misura di legge;
- Per l'effetto, condanna l a corrispondere i ratei maturati sul diritto riconosciuto oltre CP_1 interessi legali su ciascuna rata dal dovuto al soddisfo e rivalutazione nei limiti dell'art. dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991, quantificati fino alla data di deposito del ricorso in euro
9.981,38;
- Per l'effetto condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, CP_1 liquidate in euro 2.697,00 per compensi di avvocato, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Tivoli, 6 novembre 2025
Il Giudice
LL NI