Sentenza 20 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00162/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2025, proposto da
PP IA e LA ES AM, rappresentati e difesi dall'avvocato LA ES AM, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capo D'Orlando, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti - Sez. Lavoro n. 50/2025 del 14/01/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa TA IE AU; nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 10 luglio 2025 e depositato il successivo 17 luglio, i ricorrenti hanno agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui il Tribunale di Patti ha condannato cui il Comune di Capo d’Orlando:
- al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari ad un’annualità delle differenze retributive tra la retribuzione da lui effettivamente percepita e quella che lo stesso avrebbe potuto percepire in caso di trasformazione del contratto part-time in essere a full-time (36 ore settimanali), oltre interessi legali sino al soddisfo;
- nonché al pagamento delle spese sostenute per il giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.109,00 per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
2. Il Comune di Capo d’Orlando non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede dell’ente 17 gennaio 2025 ed è, altresì, passata in giudicato, come da attestazione del cancelliere esperto presso il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro del 18 giugno 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Non si ritiene, invece. dovuta la penalità di mora che, in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione della sentenza e dal suo passaggio in giudicato, nonché della natura del credito e dell’entità delle somme pretese, risulta manifestamente iniqua.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Tindari, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’intimato Comune.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore che ha reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Capo d’Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Patti - Sez. lavoro, n. 50/2025 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Tindari, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- respinge la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora;
- condanna il Comune di Capo d’Orlando, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in via equitativa nella somma complessiva di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato, da distrarsi in favore dell’avvocato LA ES Amato, dichiaratasi antistataria;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Capo d’Orlando e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU ES DO, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA IE AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IE AU | IU ES DO |
IL SEGRETARIO