Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 256/2020 R.G. relativa a ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 28617/2019 della Corte di Cassazione
PROMOSSA DAL
Fallimento della (C.F.: ), società con sede Controparte_1 P.IVA_1
ad Agrigento in via Panoramica dei Templi n. 19, in persona del suo curatore,
elettivamente domiciliato in Ravanusa presso lo studio dell'avv. Vittorio Ge-
novese che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questa fase del giudizio
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
1) nato ad [...] l'[...] (C.F.: CP_2 C.F._1
) e residente a [...]
[...]
2) nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'avv. Ga-
briele Dara che li rappresenta e difende per mandato conferito con procura al-
legata alla comparsa di costituzione di questa fase del giudizio;
1
) e già residente a[...] C.F._3
4) nata a [...] il [...] (C.F.: CP_4 C.F._4
) e residente a[...]
[...]
5) nata ad [...] il [...] (C.F.: Parte_2 [...]
), ivi residente, in via Picone n. 57, nonché elettivamente domi- C.F._5
ciliata, presso lo studio dell'avv. Margherita Bruccoleri che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di questa fase del giudizio
6) nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_5 C.F._6
), e per essa il suo amministratore di sostegno nato ad [...]-
[...] CP_6
gento il 6 marzo 1945 (Cod. Fisc. ), ivi residente, in CodiceFiscale_7
via Picone n. 41, nonché elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'avv.
Antonio La Rocca che lo rappresenta e difende per mandato conferito con pro-
cura allegata alla comparsa di costituzione e risposta di questa fase del giudizio
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Così si legge nella sentenza 18617/2019 della Corte di Cassazione:
«La curatela del fallimento , con citazione del 25 novembre 2003, ha CP_1
fatto valere la responsabilità degli amministratori della società e dei membri
del collegio sindacale per violazione dei doveri imposti dall'articolo 2392 Cc.
In particolare, agli amministratori era contestato di non aver posto ri-
medio alla situazione di passività che si era verificata a partire dal 1997, di
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2 avere distratto anche fondi dal patrimonio sociale, portando la società al fal-
limento poi dichiarato nel 2001.
Ai sindaci, invece, veniva contestato di non avere impedito questa pro-
gressiva riduzione del patrimonio operata dagli amministratori, con conse-
guente danno per i creditori sociali.
Nel costituirsi in giudizio, i sindaci hanno chiesto ed ottenuto la chia-
mata in causa delle società di assicurazione al fine di essere da queste ultime
tenuti indenni. Si sono costituite dunque la e la Controparte_7 CP_8
quest'ultima eccependo l'inefficacia della polizza invocata dal suo garantito.
Il Tribunale ha condannato sia gli amministratori che i sindaci al risar-
cimento dei danni in favore della curatela, stimando quello posto a carico dei
sindaci in via equitativa nella misura corrispondente alla differenza tra attivo
e passivo fallimentare.
Hanno proposto appello le parti convenute, e la Corte di secondo grado
ha integralmente confermato la decisione di prima istanza.
Propongono ricorso per cassazione solo due dei tre sindaci inizialmente
convenuti [ossia e nota dell'estensore di que- CP_2 Parte_1
sta sentenza], con nove motivi di ricorso, con cui fanno valere l'improcedibilità
dell'azione originariamente proposta, la prescrizione del diritto, l'erronea
quantificazione del danno.
V'è costituzione con controricorso del ed altresì co- Controparte_9
stituzione della e della . CP_10 Controparte_11
1.1. Con la richiamata sentenza si sono respinti tutti i motivi, tranne l'ottavo: «Con l'ottavo motivo si denuncia invece violazione delle norme sul
giudicato e sulla stima dei danni, in quanto nel calcolare il deficit fallimentare
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3 (criterio preso a base della stima del danno) la Corte non ha tenuto conto che
la curatela aveva recuperato un credito, con sentenza ormai definitiva della
Corte di Cassazione.
Il motivo di appello, che riproponeva la medesima questione, è stato
rigettato dalla Corte di merito con l'argomento che non v'era prova sufficiente
(atteso il deposito in copia) del giudicato esterno, ma senza considerare che la
decisione della Cassazione che confermava il credito rendendolo definitivo non
era invocata quale giudicato esterno, bensì quale prova del credito da conteg-
giare nel deficit fallimentare.
Il fallimento obietta che il deficit non è un dato statico bensì dinamico
che, dopo la decisione di primo grado, esso è cresciuto in senso negativo, ossia
ne è aumentato il passivo, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento
sarebbe irrilevante, in quanto comunque il deficit fallimentare, pur tenendo
conto del credito, supera l'ammontare del risarcimento riconosciuto dal giu-
dice.
Questa tesi va disattesa.
In realtà la condanna effettuata in primo grado, che ha preso a base il
deficit fallimentare come mero criterio di stima equitativo del danno, non rin-
via a quel che sarà come risultato finale quel deficit, bensì prende come base
per il calcolo del danno il deficit accertato in quel momento.
Con la conseguenza che, in quel momento, era in itinere, e poi diventerà
definitivo prima della decisione di appello, un credito in grado di influire sul
deficit fallimentare, credito di cui andava tenuto conto».
1.2. La Cassazione ha quindi rinviato, anche per le spese, a questa Corte
in diversa composizione.
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4 1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 30 aprile 2025 sono stati con-
cessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Ciò premesso, questa Corte prende atto che tra il
[...]
e tutte le parti qui costituite, tranne , Controparte_12 Controparte_5
sono intervenuti separati accordi che determinano l'estinzione del processo: in particolare, il primo ha dichiarato di rinunciare al giudizio e le altre hanno ac-
cettato la rinuncia;
per quel che concerne le spese di lite, in ciascuno di quegli accordi si fa espresso riferimento a una compensazione delle stesse per tutte le fasi e i gradi del giudizio.
2.1. Relativamente, poi, alla posizione di , si rileva Controparte_5
che, nelle note datate 23 aprile 2025 (e depositate in pari data), il Fallimento ha affermato: «Riguardo agli eredi del sig. il Curatore di- Parte_3
chiara di rinunciare alla domanda e all'azione; chiede la compensazione inte-
grale delle spese di lite nei confronti della sig.ra , deceduta Controparte_5
il 29 giugno 2022, per le ragioni già illustrate nelle note di replica del 18 giu-
gno 2021 di questa difesa».
2.2. Per quanto precede, è quindi evidente che nei rapporti tra il Pt_4
e tutte le parti costituite questa Corte debba dichiarare estinto il giudizio;
[...]
e ciò non solo con riguardo alle parti che hanno firmato i richiamati accordi,
ma anche relativamente ai rapporti tra il e in CP_9 Controparte_5
conseguenza dell'intervenuta rinuncia «alla domanda e all'azione» del primo nei confronti della medesima infatti, in mancanza di un interesse di CP_5
quest'ultima alla prosecuzione del giudizio, deve quindi affermarsi che, ai fini
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5 della declaratoria di estinzione de qua, non è necessaria un'accettazione della stessa.
2.2.1. Parimenti, le spese di lite vanno interamente compensate nei rap-
porti fra tutte le parti costituite. Tale conclusione discende, innanzi tutto, dal contenuto degli accordi relativi a rinuncia e accettazione della stessa;
ma pure nei rapporti tra il e la si impone una tale pronuncia, e ciò CP_9 CP_5
dal momento che il primo ha proceduto alla chiamata in causa della CP_5
a seguito delle indicazioni di , parte del presente giudizio in Parte_2
causa in quanto (ritenuta) erede di altro soggetto già parte in causa;
ella, infatti,
nel costituirsi, così dedusse: « non è successore a titolo uni- Parte_2
versale di , avendo quest'ultimo due figli e segnatamente Parte_3
il sig. e la sig.ra , (come si evince dal Parte_5 Controparte_5
certificato dello stato di famiglia storico del sig. rila- Parte_3
sciato in data 2 luglio 2020).
La sig.ra è nipote di , in quanto Parte_2 Parte_3
figlia di (figlio di ). Parte_5 Parte_3
Si precisa che il sig. con testamento pubblico del Parte_3
25 settembre 2015 rep. n. 46 ha disposto in favore della nipote Parte_2
, precisando “lego a mia nipote la casa di abitazione…” e nel me-
[...] Pt_2
desimo testamento ha evidenziato di avere precedentemente donato un appar-
tamento alla figlia . Controparte_5
È noto che la donazione ai figli è considerata come un anticipo sulla
successione
La sig. è legataria e pertanto successore a titolo par- Parte_2
ticolare di deceduto il 1° gennaio 2017, e non erede a Parte_3
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6 titolo universale.
Viceversa, gli eredi sono i figli e Parte_5 Parte_6
».
[...]
Né, comunque, ci si esime dall'evidenziare che ha Controparte_5
rinunciato all'eredità di con atto del 20 maggio 2021 (dalla Parte_3
stessa prodotto), e dunque successivamente al momento in cui Parte_2
nel costituirsi (il 29 ottobre 2020), aveva effettuato le deduzioni supra
[...]
trascritte.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio dalla Corte
Suprema di Cassazione, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio nei rapporti tra il Fallimento della
[...]
e le parti costituite in questa fase del processo;
Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti qui costituite le spese del giudizio per tutte le fasi e i gradi del giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 giugno 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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