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Sentenza 29 marzo 2024
Sentenza 29 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 29/03/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2756/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2756/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Anzelmo presso il cui studio in Tribiano (MI), Via Papa Giovanni XXIII n.12, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Gallo CP_1 C.F._2
presso il suo studio in Milano, via Pompeo Litta n. 2, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
“- sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione del Sig. sita in Paullo, Via Sciesa n. 22/A dove risiederà lo Pt_1
stesso Sig. Pt_1
- la Sig.ra potrà tenere con sé il figlio : CP_1 Per_1
1 • ogni settimana il lunedì ed il mercoledì dalle 18.30 con pernottamento e con impegno della madre al mattino successivo di accompagnarlo presso l'azienda del padre dove svolgerà lo stage;
• a weekend alternati con il padre dalle ore 18,30 del venerdì sera alla domenica con pernottamento;
• tre settimane nel corso delle vacanze estive, purchè per periodi consecutivi non superiori a quindici giorni, periodo che verrà concordato di anno in anno, compatibilmente con le ferie di entrambe e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio, si precisa che nelle settimane centrali di agosto, starà con i genitori ad anni alterni;
Per_1
• un periodo continuativo alternativamente dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le vacanze natalizie;
• il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando il Natale con la Pasqua) con possibilità di concordare una diversa regolamentazione tra i genitori del periodo delle vacanze pasquali;
- entrambi i genitori provvederanno, durante il loro tempo di permanenza con e Per_1
secondo la propria capacità economica, al mantenimento diretto del ragazzo;
- quanto alla nuova scuola di : entrambi i genitori si impegnano a far frequentare la Per_1
scuola ad sino al 5° anno, permettendogli di conseguire il diploma di scuola superiore. Per_1
A partire dal mese di Marzo /Aprile 2024, frequenterà il Per_1 [...]
di Lodi che prevede la frequentazione delle lezioni presso il Centro il Organizzazione_1
lunedì, mentre dal martedì al venerdì la scuola/formazione verrà svolta attraverso uno stage da compiersi presso l'azienda del Sig. “ . Dal martedì al venerdì Pt_1 Organizzazione_2 Per_1
pranzerà in azienda e/o in ogni caso con il Sig. Pt_1
- le spese straordinarie, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, che vengono di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Organizzazione_3
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
[...]
dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_3
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
2 sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_3 Organizzazione_3
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
il genitore che si accolla al 100% una spesa straordinaria potrà detrarla per intero;
- la Sig.ra resterà beneficiaria dell'Assegno Unico Universale in quanto basato sul proprio CP_1
ISEE.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
3 Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, proposta da nei confronti di al fine di ottenere una nuova Parte_1 CP_1
regolamentazione in ordine al collocamento e al mantenimento del figlio minore . Per_1
In particolare, con ricorso depositato in data 06.11.2023, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condivo di con collocamento prevalente presso di sé. Per_1
A sostegno delle proprie domande il sig. ha dedotto le seguenti circostanze: Pt_1
- che in data 16.05.2017 veniva emessa sentenza n. 528/2017 che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la Sig.ra con la CP_1
quale il Tribunale di Lodi affidava congiuntamente il figlio ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale rimaneva assegnata l'abitazione famigliare sita in Mulazzano– Fraz. Cassino d'Alberi (LO), Via della Vittoria n.
65 di proprietà della madre dell'odierno ricorrente (doc.1);
- che al padre veniva riconosciuto il diritto di vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente regolamentazione: “- ogni settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30 compresa la cena ed inoltre a week end alternati con la madre dalle ore 18,00 del venerdì sera alle ore 21,30 della domenica sera, con possibilità di concordare un pomeriggio in più, compatibilmente con gli impegni del bambino nelle settimane in cui il padre non lo tiene per il week end;
- in caso di comprovato impedimento, al di fuori dei giorni ed orari di cui sopra, previo avviso ed accordo con la madre;
- tre settimane nel corso delle vacanze estive, purché per periodi consecutivi non superiori a quindici giorni, in periodo che verrà concordato, di anno in anno, compatibilmente con le ferie di entrambi e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio;
- un periodo continuativo alternativamente dal
24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le vacanze natalizie;
- il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo (alternando il Natale con la Pasqua) con possibilità di concordare una diversa regolamentazione tra i genitori del periodo delle vacanze pasquali”;
- che veniva disposto altresì a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Pt_1
sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio la somma di € 800,00; Per_1
- che al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio la Sig.ra aveva CP_1
intrapreso una relazione more uxorio con un'altra persona dalla quale, già in pendenza del procedimento, aspettava un figlio;
- che tale relazione more uxorio sussiste tutt'ora;
4 - che, negli ultimi anni, la frequentazione del figlio con il padre si è intensificata Per_1 tanto che il ragazzo ormai da tempo ha manifestato ai genitori l'intenzione di trasferirsi presso l'abitazione del padre e ciò anche a causa del rapporto che si è instaurato con il compagno della Sig.ra CP_1
- che nonostante le richieste avanzate dal figlio e le lunghe trattative intercorse tra i legali delle odierne parti processuali la Sig.ra non ha acconsentito ad una regolamentazione CP_1
consensuale che comportasse il mutamento del collocamento prevalente di . Per_1
Nel giudizio così radicato si è costituita in giudizio, con memoria del 12.01.2024, CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo la carenza dei presupposti per chiedere la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio.
All'udienza Collegiale, celebratasi il 13.02.2024, sentite le parti, il Collegio ha disposto l'audizione del minore delegando a tal fine il Giudice relatore, Dott.ssa Francesca Varesano, che ha fissato udienza dinnanzi a sé in data 01.03.2024.
Alla predetta udienza è stato sentito il minore il quale ha dichiarato “Mio padre mi ha spiegato che Org_ oggi sarei venuto in Tribunale per dire cose vorrei fare. Frequento l'istituto , è un istituto tecnico informatico, io vorrei andare a lavorare, vorrei fare il vetraio con PA, sono già stato a vederlo al lavoro e penso che mi piacerebbe. Oggi sono stato ad un incontro presso una nuova scuola ad indirizzo contabile, sono andato con la mamma ed il PA perché la scuola attuale non mi piace, vorrei cambiare in corso d'anno. In questa scuola nuova potrei fare un periodo di stage da mio padre. Normalmente il martedì e il giovedì vado da mio padre fino alle 21:30 e poi a fine settimana alternati. Ultimamente il martedì e il giovedì mi fermo a dormire da lui. Mi piacerebbe fare il contrario e restare da mia madre il martedì e giovedì e a fine settimana alternati ed il resto del tempo con il PA, perché non ho un bel rapporto con il compagno di mia madre, litighiamo spesso, lui mi dà sempre le colpe soprattutto quando litigo con mia sorella. Una volta, quando ero più piccolo, avevo circa 12 anni, mentre giocavo con mia sorella, lui mi ha afferrato dalla sciarpa perché avevo fatto cadere mia sorella. Con mia madre vado d'accordo, è molto brava e simpatica, anche se spesso è arrabbiata. Anche PA ha una compagna ma con lei mi trovo meglio, ogni tanto mi sgrida ma non spesso, anche PA è severo ma è tanto simpatico. Mamma mi dice sempre di no, per esempio per andare al cinema con gli amici, mentre PA mi lascia un po' più libero. Prima facevo palestra ma ora non più, mi piacerebbe fare padel ma non saprei come andarci. Ho smesso di andare in palestra perché dovevo essere accompagnato in macchina. Di solito esco con i miei amici il pomeriggio nel week end. Sono un ragazzo simpatico e un po' testardo. Con mia sorella di
6 anni vado d'accordo, discutiamo un po' mi sta sempre addosso”.
5 Terminata l'audizione, parte ricorrente ha formulato alla controparte una proposta conciliativa ed il
Giudice, ritenuto opportuno concedere alle parti un rinvio al fine di vagliare la possibilità di definire consensualmente il giudizio, ha rinviato all'udienza del 22.3.2024 da svolgersi innanzi a sé, nelle forme della trattazione scritta.
In data 21.03.2024 le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni congiunte sopra richiamate, con previsione del collocamento prevalente di presso il padre, un calendario Per_1
di frequenti frequentazioni con la madre ed il mantenimento diretto dello stesso.
Il Giudice, ritenute le condizioni concordate dalle parti non contrarie all'interesse del minore, tenuto in particolare conto, dell'età del minore (16 anni), di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'audizione e dell'impegno dei genitori a fargli proseguire in ogni caso il percorso di studi intrapreso sino al diploma, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 528/2017 Tribunale di Lodi:
1) conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
2) dispone il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione del padre sita in Parte_1
Paullo, Via Sciesa n. 22/A;
3) dispone che la madre possa tenere con sé secondo il seguente calendario: Per_1
• ogni settimana il lunedì ed il mercoledì dalle 18.30 con pernottamento e con impegno della madre al mattino successivo ad accompagnarlo presso l'azienda del padre dove svolgerà lo stage;
• a weekend alternati con il padre dalle ore 18,30 del venerdì sera alla domenica con pernottamento;
• tre settimane nel corso delle vacanze estive, purchè per periodi consecutivi non superiori a quindici giorni, periodo che verrà concordato di anno in anno, compatibilmente con le ferie di entrambe e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio, si precisa che nelle settimane centrali di agosto, starà con i genitori ad anni alterni;
Per_1
• un periodo continuativo alternativamente dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le vacanze natalizie;
6 • il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando il Natale con la Pasqua) con possibilità di concordare una diversa regolamentazione tra i genitori nel periodo delle vacanze pasquali;
4) dispone che entrambi i genitori provvedano, durante il loro tempo di permanenza con Per_1
e secondo le rispettive capacità economiche, al mantenimento diretto del minore;
5) dispone che le spese straordinarie siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dalle Linee Guida in uso presso la Corte D'Appello di Milano;
6) prende atto degli accordi raggiunti tra le parti in punto di percezione dell'assegno unico;
7) prende atto degli impegni assunti dalle parti in relazione alla prosecuzione del percorso scolastico di sino al quinto anno con conseguimento del diploma di scuola superiore;
Per_1
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Lodi, 26 marzo 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2756/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Parte_1 C.F._1
Anzelmo presso il cui studio in Tribiano (MI), Via Papa Giovanni XXIII n.12, è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Gallo CP_1 C.F._2
presso il suo studio in Milano, via Pompeo Litta n. 2, è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Conclusioni
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
“- sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 residenza presso l'abitazione del Sig. sita in Paullo, Via Sciesa n. 22/A dove risiederà lo Pt_1
stesso Sig. Pt_1
- la Sig.ra potrà tenere con sé il figlio : CP_1 Per_1
1 • ogni settimana il lunedì ed il mercoledì dalle 18.30 con pernottamento e con impegno della madre al mattino successivo di accompagnarlo presso l'azienda del padre dove svolgerà lo stage;
• a weekend alternati con il padre dalle ore 18,30 del venerdì sera alla domenica con pernottamento;
• tre settimane nel corso delle vacanze estive, purchè per periodi consecutivi non superiori a quindici giorni, periodo che verrà concordato di anno in anno, compatibilmente con le ferie di entrambe e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio, si precisa che nelle settimane centrali di agosto, starà con i genitori ad anni alterni;
Per_1
• un periodo continuativo alternativamente dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le vacanze natalizie;
• il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando il Natale con la Pasqua) con possibilità di concordare una diversa regolamentazione tra i genitori del periodo delle vacanze pasquali;
- entrambi i genitori provvederanno, durante il loro tempo di permanenza con e Per_1
secondo la propria capacità economica, al mantenimento diretto del ragazzo;
- quanto alla nuova scuola di : entrambi i genitori si impegnano a far frequentare la Per_1
scuola ad sino al 5° anno, permettendogli di conseguire il diploma di scuola superiore. Per_1
A partire dal mese di Marzo /Aprile 2024, frequenterà il Per_1 [...]
di Lodi che prevede la frequentazione delle lezioni presso il Centro il Organizzazione_1
lunedì, mentre dal martedì al venerdì la scuola/formazione verrà svolta attraverso uno stage da compiersi presso l'azienda del Sig. “ . Dal martedì al venerdì Pt_1 Organizzazione_2 Per_1
pranzerà in azienda e/o in ogni caso con il Sig. Pt_1
- le spese straordinarie, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dalle Linee Guida del Tribunale di Milano, che vengono di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Organizzazione_3
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
[...]
dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_3
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
2 sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_3 Organizzazione_3
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
il genitore che si accolla al 100% una spesa straordinaria potrà detrarla per intero;
- la Sig.ra resterà beneficiaria dell'Assegno Unico Universale in quanto basato sul proprio CP_1
ISEE.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
3 Oggetto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio, proposta da nei confronti di al fine di ottenere una nuova Parte_1 CP_1
regolamentazione in ordine al collocamento e al mantenimento del figlio minore . Per_1
In particolare, con ricorso depositato in data 06.11.2023, il ricorrente ha chiesto l'affidamento condivo di con collocamento prevalente presso di sé. Per_1
A sostegno delle proprie domande il sig. ha dedotto le seguenti circostanze: Pt_1
- che in data 16.05.2017 veniva emessa sentenza n. 528/2017 che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente con la Sig.ra con la CP_1
quale il Tribunale di Lodi affidava congiuntamente il figlio ad entrambi i Per_1
genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale rimaneva assegnata l'abitazione famigliare sita in Mulazzano– Fraz. Cassino d'Alberi (LO), Via della Vittoria n.
65 di proprietà della madre dell'odierno ricorrente (doc.1);
- che al padre veniva riconosciuto il diritto di vedere e tenere con sé il figlio secondo la seguente regolamentazione: “- ogni settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30 compresa la cena ed inoltre a week end alternati con la madre dalle ore 18,00 del venerdì sera alle ore 21,30 della domenica sera, con possibilità di concordare un pomeriggio in più, compatibilmente con gli impegni del bambino nelle settimane in cui il padre non lo tiene per il week end;
- in caso di comprovato impedimento, al di fuori dei giorni ed orari di cui sopra, previo avviso ed accordo con la madre;
- tre settimane nel corso delle vacanze estive, purché per periodi consecutivi non superiori a quindici giorni, in periodo che verrà concordato, di anno in anno, compatibilmente con le ferie di entrambi e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio;
- un periodo continuativo alternativamente dal
24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le vacanze natalizie;
- il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo (alternando il Natale con la Pasqua) con possibilità di concordare una diversa regolamentazione tra i genitori del periodo delle vacanze pasquali”;
- che veniva disposto altresì a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore della Pt_1
sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese in via anticipata, quale contributo per il CP_1 mantenimento del figlio la somma di € 800,00; Per_1
- che al momento della pubblicazione della sentenza di divorzio la Sig.ra aveva CP_1
intrapreso una relazione more uxorio con un'altra persona dalla quale, già in pendenza del procedimento, aspettava un figlio;
- che tale relazione more uxorio sussiste tutt'ora;
4 - che, negli ultimi anni, la frequentazione del figlio con il padre si è intensificata Per_1 tanto che il ragazzo ormai da tempo ha manifestato ai genitori l'intenzione di trasferirsi presso l'abitazione del padre e ciò anche a causa del rapporto che si è instaurato con il compagno della Sig.ra CP_1
- che nonostante le richieste avanzate dal figlio e le lunghe trattative intercorse tra i legali delle odierne parti processuali la Sig.ra non ha acconsentito ad una regolamentazione CP_1
consensuale che comportasse il mutamento del collocamento prevalente di . Per_1
Nel giudizio così radicato si è costituita in giudizio, con memoria del 12.01.2024, CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo la carenza dei presupposti per chiedere la modifica delle condizioni stabilite con la sentenza di divorzio.
All'udienza Collegiale, celebratasi il 13.02.2024, sentite le parti, il Collegio ha disposto l'audizione del minore delegando a tal fine il Giudice relatore, Dott.ssa Francesca Varesano, che ha fissato udienza dinnanzi a sé in data 01.03.2024.
Alla predetta udienza è stato sentito il minore il quale ha dichiarato “Mio padre mi ha spiegato che Org_ oggi sarei venuto in Tribunale per dire cose vorrei fare. Frequento l'istituto , è un istituto tecnico informatico, io vorrei andare a lavorare, vorrei fare il vetraio con PA, sono già stato a vederlo al lavoro e penso che mi piacerebbe. Oggi sono stato ad un incontro presso una nuova scuola ad indirizzo contabile, sono andato con la mamma ed il PA perché la scuola attuale non mi piace, vorrei cambiare in corso d'anno. In questa scuola nuova potrei fare un periodo di stage da mio padre. Normalmente il martedì e il giovedì vado da mio padre fino alle 21:30 e poi a fine settimana alternati. Ultimamente il martedì e il giovedì mi fermo a dormire da lui. Mi piacerebbe fare il contrario e restare da mia madre il martedì e giovedì e a fine settimana alternati ed il resto del tempo con il PA, perché non ho un bel rapporto con il compagno di mia madre, litighiamo spesso, lui mi dà sempre le colpe soprattutto quando litigo con mia sorella. Una volta, quando ero più piccolo, avevo circa 12 anni, mentre giocavo con mia sorella, lui mi ha afferrato dalla sciarpa perché avevo fatto cadere mia sorella. Con mia madre vado d'accordo, è molto brava e simpatica, anche se spesso è arrabbiata. Anche PA ha una compagna ma con lei mi trovo meglio, ogni tanto mi sgrida ma non spesso, anche PA è severo ma è tanto simpatico. Mamma mi dice sempre di no, per esempio per andare al cinema con gli amici, mentre PA mi lascia un po' più libero. Prima facevo palestra ma ora non più, mi piacerebbe fare padel ma non saprei come andarci. Ho smesso di andare in palestra perché dovevo essere accompagnato in macchina. Di solito esco con i miei amici il pomeriggio nel week end. Sono un ragazzo simpatico e un po' testardo. Con mia sorella di
6 anni vado d'accordo, discutiamo un po' mi sta sempre addosso”.
5 Terminata l'audizione, parte ricorrente ha formulato alla controparte una proposta conciliativa ed il
Giudice, ritenuto opportuno concedere alle parti un rinvio al fine di vagliare la possibilità di definire consensualmente il giudizio, ha rinviato all'udienza del 22.3.2024 da svolgersi innanzi a sé, nelle forme della trattazione scritta.
In data 21.03.2024 le parti hanno depositato note scritte contenenti le conclusioni congiunte sopra richiamate, con previsione del collocamento prevalente di presso il padre, un calendario Per_1
di frequenti frequentazioni con la madre ed il mantenimento diretto dello stesso.
Il Giudice, ritenute le condizioni concordate dalle parti non contrarie all'interesse del minore, tenuto in particolare conto, dell'età del minore (16 anni), di quanto dallo stesso dichiarato nel corso dell'audizione e dell'impegno dei genitori a fargli proseguire in ogni caso il percorso di studi intrapreso sino al diploma, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima Per_1 sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 528/2017 Tribunale di Lodi:
1) conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori;
Per_1
2) dispone il collocamento prevalente del minore presso l'abitazione del padre sita in Parte_1
Paullo, Via Sciesa n. 22/A;
3) dispone che la madre possa tenere con sé secondo il seguente calendario: Per_1
• ogni settimana il lunedì ed il mercoledì dalle 18.30 con pernottamento e con impegno della madre al mattino successivo ad accompagnarlo presso l'azienda del padre dove svolgerà lo stage;
• a weekend alternati con il padre dalle ore 18,30 del venerdì sera alla domenica con pernottamento;
• tre settimane nel corso delle vacanze estive, purchè per periodi consecutivi non superiori a quindici giorni, periodo che verrà concordato di anno in anno, compatibilmente con le ferie di entrambe e, comunque, entro e non oltre il 31 maggio, si precisa che nelle settimane centrali di agosto, starà con i genitori ad anni alterni;
Per_1
• un periodo continuativo alternativamente dal 24/12 al 31/12 o dal 31/12 al 06/01 durante le vacanze natalizie;
6 • il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (alternando il Natale con la Pasqua) con possibilità di concordare una diversa regolamentazione tra i genitori nel periodo delle vacanze pasquali;
4) dispone che entrambi i genitori provvedano, durante il loro tempo di permanenza con Per_1
e secondo le rispettive capacità economiche, al mantenimento diretto del minore;
5) dispone che le spese straordinarie siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le modalità previste dalle Linee Guida in uso presso la Corte D'Appello di Milano;
6) prende atto degli accordi raggiunti tra le parti in punto di percezione dell'assegno unico;
7) prende atto degli impegni assunti dalle parti in relazione alla prosecuzione del percorso scolastico di sino al quinto anno con conseguimento del diploma di scuola superiore;
Per_1
8) compensa tra le parti le spese di lite.
Lodi, 26 marzo 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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