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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10758 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13970/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
UC IO Presidente
AN di UL IU
Corrado Bile IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il Parte_1
26.01.1969 c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Troiano, nei confronti C.F._1 del di Roma, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento del 09.04.2024 con cui la CP_1 di Roma ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando un rinvio dell'udienza e, in subordine, il rigetto del ricorso. CP_1
In diritto
Il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Va premesso che l'art. 19-ter del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, al comma 4 prevede il termine di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento di rigetto risale al 09.04.2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 24.03.2025, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini, giustificando l'istanza per la difficoltà di comprensione della lingua italiana.
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta dal momento che le ragioni addotte in merito alla tardività del ricorso non possono integrare un errore scusabile.
Ebbene, dal ricorso emerge che il ricorrente soggiorna regolarmente in Italia dal 2018 e si è da subito inserito nel tessuto lavorativo.
Appare, dunque, implausibile che il ricorrente non sia stato in grado di comprendere, neppure sommariamente, il contenuto del diniego.
Ad ogni modo, risulta dirimente il fatto che, come emerge dall'esame della documentazione versata in atti, il provvedimento è stato tradotto in lingua veicolare.
Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
-il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2025
La Presidente
UC IO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona di:
UC IO Presidente
AN di UL IU
Corrado Bile IU relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado promossa da nato in [...] il Parte_1
26.01.1969 c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Troiano, nei confronti C.F._1 del di Roma, rappresentati ex lege dall'Avvocatura Generale dello Controparte_1
Stato.
OGGETTO: diniego permesso di soggiorno per protezione speciale da parte del Questore.
Il ricorrente, cittadino gambiano, ha impugnato il provvedimento del 09.04.2024 con cui la CP_1 di Roma ha rigettato la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso sulla scorta del parere negativo della Commissione territoriale di Roma.
Il ricorrente ha evidenziato che la Commissione territoriale, nell'emettere parere negativo, non avrebbe tenuto conto del lungo periodo trascorso regolarmente sul territorio nazionale, della situazione lavorativa e del suo inserimento sociale in palese violazione di legge e, in particolare, del diritto del ricorrente al rispetto della propria vita privata e familiare come previsto dall'art. 19 del D lgs 286/98 come novellato dal D.L. 130/2020 conv. nella L 173/2020.
Il si è costituito domandando un rinvio dell'udienza e, in subordine, il rigetto del ricorso. CP_1
In diritto
Il ricorso è tardivo e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Va premesso che l'art. 19-ter del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150, al comma 4 prevede il termine di trenta giorni dalla notifica per l'impugnazione dei provvedimenti di diniego o revoca di permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, pena l'inammissibilità del ricorso.
Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione in atti, la notifica del provvedimento di rigetto risale al 09.04.2024 e il ricorso avanti a questo Tribunale è stato incardinato con atto depositato il 24.03.2025, ben oltre il termine perentorio di 30 giorni per impugnazione previsto dalla normativa richiamata.
Il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini, giustificando l'istanza per la difficoltà di comprensione della lingua italiana.
L'istanza di rimessione in termini non può essere accolta dal momento che le ragioni addotte in merito alla tardività del ricorso non possono integrare un errore scusabile.
Ebbene, dal ricorso emerge che il ricorrente soggiorna regolarmente in Italia dal 2018 e si è da subito inserito nel tessuto lavorativo.
Appare, dunque, implausibile che il ricorrente non sia stato in grado di comprendere, neppure sommariamente, il contenuto del diniego.
Ad ogni modo, risulta dirimente il fatto che, come emerge dall'esame della documentazione versata in atti, il provvedimento è stato tradotto in lingua veicolare.
Nulla sulle spese stante l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
-il Tribunale dichiara il ricorso inammissibile
-Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 15 luglio 2025
La Presidente
UC IO