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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2653/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 682/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210003131781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2653/2023 RGA la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 682/4/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, depositata l'1105/2023, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal contribuente Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'ADER relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2016 dell'importo di € 321,90, oltre interessi, sanzioni ed oneri riferita al veicolo targato Targa_1
Nel merito, la Regione Puglia ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 16/12/2025 si è costituito il contribuente Avv. Difensore_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello della Regione Puglia chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore, e udito l'Avv. Difensore_1 che ha precisato che all'indirizzo in cui era stata effettuata la notifica non vi era alcun familiare convivente in quanto egli e la sua famiglia si erano trasferiti da 14 anni ad altro indirizzo, come risulta dalla documentazione anagrafica depositata in primo grado, la Corte, datosi atto dell'assenza del difensore della Regione Puglia, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della Regione Puglia è infondato.
Sul punto è essenziale quanto precisato dal contribuente Avv. Difensore_1 nelle proprie controdeduzioni.
Infatti, il contribuente ha rilevato di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa prevista, in caso di notifica a familiari, dall'art. 139 c.p.c..
Osserva il Collegio che anche a voler ritenere sufficiente, nella fattispecie in esame, la raccomandata semplice ai fini dell'informativa prevista dall'art. 139 c.p.c., in ogni caso questa avrebbe dovuto essere depositata in giudizio o dalla Regione Puglia o dall'ADER.
In appello, come si è visto, è stato ridepositato l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dal quale risulta la consegna al familiare dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni ma non la documentazione relativa alla raccomandata informativa che avrebbe dovuto inviarsi al destinatario.
Raccomandata informativa che, pertanto, deve ritenersi non sia stata mai inviata con la consequenziale nullità della predetta notifica dell'atto di accertamento. Nullità che, in via derivata, ha inficiato l'impugnata cartella.
Ed infatti il procedimento di notificazione in esame è nullo alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche di recente, con Ordinanza del 09/02/2025 n. 3278 ha ribadito che, in ogni caso, qualora <...l'atto è ricevuto da persona diversa dal destinatario è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo>>.
Orbene, come si è visto, di tale adempimento non vi è nessuna traccia agli atti del presente giudizio.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello della Regione Puglia.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dalla Regione Puglia è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
dispone la compensazione delle spese del gravame.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
MAGALETTI NICOLA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2653/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 682/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 11/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210003131781000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2653/2023 RGA la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato la sentenza n. 682/4/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari, depositata l'1105/2023, di accoglimento del ricorso, con compensazione di spese, proposto dal contribuente Avv. Difensore_1, avverso la cartella di pagamento, meglio indicata in epigrafe, emessa dall'ADER relativa all'omesso versamento della tassa automobilistica dell'anno 2016 dell'importo di € 321,90, oltre interessi, sanzioni ed oneri riferita al veicolo targato Targa_1
Nel merito, la Regione Puglia ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza di prime cure, per la conferma dell'impugnata cartella di pagamento con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni del 16/12/2025 si è costituito il contribuente Avv. Difensore_1 che ha eccepito l'infondatezza dell'appello della Regione Puglia chiedendone il rigetto con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame.
All'udienza del 20/01/2026, sentito il Relatore, e udito l'Avv. Difensore_1 che ha precisato che all'indirizzo in cui era stata effettuata la notifica non vi era alcun familiare convivente in quanto egli e la sua famiglia si erano trasferiti da 14 anni ad altro indirizzo, come risulta dalla documentazione anagrafica depositata in primo grado, la Corte, datosi atto dell'assenza del difensore della Regione Puglia, ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello della Regione Puglia è infondato.
Sul punto è essenziale quanto precisato dal contribuente Avv. Difensore_1 nelle proprie controdeduzioni.
Infatti, il contribuente ha rilevato di non aver mai ricevuto la raccomandata informativa prevista, in caso di notifica a familiari, dall'art. 139 c.p.c..
Osserva il Collegio che anche a voler ritenere sufficiente, nella fattispecie in esame, la raccomandata semplice ai fini dell'informativa prevista dall'art. 139 c.p.c., in ogni caso questa avrebbe dovuto essere depositata in giudizio o dalla Regione Puglia o dall'ADER.
In appello, come si è visto, è stato ridepositato l'avviso di ricevimento della raccomandata di notifica dal quale risulta la consegna al familiare dell'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni ma non la documentazione relativa alla raccomandata informativa che avrebbe dovuto inviarsi al destinatario.
Raccomandata informativa che, pertanto, deve ritenersi non sia stata mai inviata con la consequenziale nullità della predetta notifica dell'atto di accertamento. Nullità che, in via derivata, ha inficiato l'impugnata cartella.
Ed infatti il procedimento di notificazione in esame è nullo alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che, anche di recente, con Ordinanza del 09/02/2025 n. 3278 ha ribadito che, in ogni caso, qualora <...l'atto è ricevuto da persona diversa dal destinatario è previsto che venga spedita a quest'ultimo una raccomandata “semplice” che gli dia notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto medesimo>>.
Orbene, come si è visto, di tale adempimento non vi è nessuna traccia agli atti del presente giudizio.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello della Regione Puglia.
2) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello proposto dalla Regione Puglia è infondato e va, pertanto, rigettato dovendosi, in conferma della sentenza di prime cure, annullare l'impugnata cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe.
3) Attesa la peculiarità delle questioni trattate, il Collegio ritiene di dover disporre la compensazione delle spese del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 2) rigetta l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in conferma della sentenza di prime cure, annulla l'impugnata cartella di pagamento, meglio in epigrafe indicata;
dispone la compensazione delle spese del gravame.
Così deciso in Bari il 20 gennaio 2026