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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 05/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3062/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259004710040000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259004710040000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259004710040000 REGISTRO
- REVOCA RATEIZZO VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso ed esibisce nota spese.
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alle ore 11.21 viene chiuso il presente verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028.2025.90047100.40/00, relativa alle cartelle esattoriali 02820190002670931000, n. 02820190052562090000,
n. 02820190017814361000, n. 02820190014013590000, n. 02820190035725252000 e n.
02820220013672469000, deducendo che parte del debito era stato oggetto di rateizzo. Lamentava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la mancata comunicazione della decadenza dal rateizzo, la violazione del principio del lieve inadempimento. Si costituiva Agenzia delle Entrate, deducendo che il rateizzo era intervenuto con riferimento alle Cartelle n. 02820190017814361000 (TARI Tassa Rifiuti), n.
02820190014013590000 (TARI Tassa Rifiuti), n. 02820190035725252000 (IVA sanzione), n.
02820220013672469000 (Imposta Registro). Rappresentava l'esistenza di significativi ritardi nel pagamento delle rate indicate in memoria. Deduceva la rituale notifica degli atti prodromici ed assumeva la completezza di motivazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Dalla documentazione in atti risulta che diverse rate, in numero notevolmente superiore ad otto, del piano sono state pagate con significativo ritardo, ben superiore ai 7 giorni di cui all'art. 3 dlgs 159/'15 (cfr documentazione prodotta dal contribuente). Ciò ha determinato la decadenza ai sensi dell'art. 19 dpr 602/
'73. Né è previsto obbligo di comunicazione dalla stessa al contribuente.
Quanto poi al lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato, il motivo è infondato. Invero esso contiene chiaro riferimento ai titoli sottesi ed agli estremi della pretesa.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONTANA MANUELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3062/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259004710040000 VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259004710040000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820259004710040000 REGISTRO
- REVOCA RATEIZZO VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente:si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso ed esibisce nota spese.
Resistente: si riporta alle proprie controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
Alle ore 11.21 viene chiuso il presente verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 028.2025.90047100.40/00, relativa alle cartelle esattoriali 02820190002670931000, n. 02820190052562090000,
n. 02820190017814361000, n. 02820190014013590000, n. 02820190035725252000 e n.
02820220013672469000, deducendo che parte del debito era stato oggetto di rateizzo. Lamentava la carenza di motivazione dell'atto impugnato, la mancata comunicazione della decadenza dal rateizzo, la violazione del principio del lieve inadempimento. Si costituiva Agenzia delle Entrate, deducendo che il rateizzo era intervenuto con riferimento alle Cartelle n. 02820190017814361000 (TARI Tassa Rifiuti), n.
02820190014013590000 (TARI Tassa Rifiuti), n. 02820190035725252000 (IVA sanzione), n.
02820220013672469000 (Imposta Registro). Rappresentava l'esistenza di significativi ritardi nel pagamento delle rate indicate in memoria. Deduceva la rituale notifica degli atti prodromici ed assumeva la completezza di motivazione dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Dalla documentazione in atti risulta che diverse rate, in numero notevolmente superiore ad otto, del piano sono state pagate con significativo ritardo, ben superiore ai 7 giorni di cui all'art. 3 dlgs 159/'15 (cfr documentazione prodotta dal contribuente). Ciò ha determinato la decadenza ai sensi dell'art. 19 dpr 602/
'73. Né è previsto obbligo di comunicazione dalla stessa al contribuente.
Quanto poi al lamentato vizio di motivazione dell'atto impugnato, il motivo è infondato. Invero esso contiene chiaro riferimento ai titoli sottesi ed agli estremi della pretesa.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per il rigetto del ricorso.
La natura delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese