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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 31/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4346/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4346/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AMBROSINI GUERINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NICOLA DATI N. 42 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSINI GUERINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACRONZIO FABRIZIO CP_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICCITELLI N.11 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ACRONZIO FABRIZIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA MARTINA e CP_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Riccitelli n. 11 null 64100 Teramopresso il difensore avv. D'ANDREA MARTINA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
DONATO GIACINTO e dell'avv. PARLATORE STEFANO ( ) VIA C.F._3
BROLETTO 20 MILANO;
( ) VIA BROLETTO, 20- Parte_2 C.F._4
22 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO 20 MILANOpresso il difensore avv. DI DONATO GIACINTO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e poi la intervenuta cessionaria del credito nell'ambito di Parte_1 operazione di cessione in blocco e cartolarizzazione e poi CP_5 Controparte_6 dichiarandosi creditrice di società Cereal Abruzzo Srl per finanziamento garantito personalmente da
,finanziamento risolto per inadempimento di cereal poi ammessa al concordato Parte_3 preventivo, chiede al Tribunale di Teramo di revocare l'atto a rogito notaio del 4 Persona_1 ottobre 2016,repertorio numero 55.499, raccolta numero 25.835, trascritto in data 19 ottobre 2016, numero 13430/ 9108T112, con il quale il citato debitore ha venduto alla convivente , CP_1 CP_2 da cui ha avuto tre figli, l'unico bene immobile di sua proprietà, risultando ora impossidente. È evidente il pregiudizio arrecato alla banca creditrice, di cui era consapevole anche l'acquirente convivente.
Prezzo dichiarato 50 mila euro ed atto compiuto dopo che l'amministratore di aveva CP_7 chiesto l'ammissione al concordato preventivo e stava attendendo l'esito della richiesta. Venditore e compratrice resistono alla domanda perché infondata;
convive con da cui ha CP_2 CP_1 avuto tre figli ma ne ignora le condizioni economiche, il prezzo fu congruo ed effettivamente corrisposto con due vaglia postali.Il al momento della stipula dell'atto escludeva ragionevolmente CP_1 che lo stesso potesse pregiudicare le ragioni creditorie della banca, potendo la banca contare sulla effettiva garanzia di soddisfacimento del credito rappresentata dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Condotta istruttoria con prova testimoniale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. I testi escussi sostanzialmente non hanno confermato i capitoli di prova, affermando di aver ignorato se la convivente del debitore fosse stata o meno a conoscenza delle vicende Cereal per cui il CP_8 risulta ora essere debitore della La prescrizione per quanto riguarda l'intervento Parte_1
Aporti, intervenuto perché a titolo di cessione cartolare in blocco è divenuto titolare del credito che si cerca di proteggere con la presente azione revocatoria, appare infondata, non trattandosi di azione ex novo ma di intervento perché successore dal lato attivo di che reagì Parte_1 tempestivamente con la sua richiesta di revocatoria. Per quanto riguarda la fede nell'intervento della PMI, che avrebbe scongiurato il pericolo, non pare in termini, in quanto il fondo per le piccole imprese non interviene per legge a garanzia del credito, ma si tratta di un'assicurazione contro la insolvenza delle piccole imprese, ed a vantaggio delle banche;
fermi e immutati restando i rapporti di dare ed avere tra le parti. Come è noto, In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. n. 1366/2017; Cass. 20232/2023).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, e configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (Cass.
20232/2023; Cass. n. 16221/2019). Inoltre, In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 5618/2016; Cass. n. 27546/2014). Nel caso di specie, si tratta di un appartamento, acquistato il 4 ottobre 2016 di unità immobiliare sita in Notaresco,
pagina 2 di 3 Via Villa Scapoli, acquistato al prezzo di 50 mila euro fornito con due assegni circolari. Bene acquistato il 2004 da . La consuetudine lunga di vita che hanno parte venditrice e parte CP_1 acquirente, rende estremamente verosimile che , che ha avuto tre figli dal venditore , CP_2 Pt_3 sia stata ben a conoscenza delle vicende del in relazione alle garanzie prestate a Cereal;
per cui CP_1 appare evidente che il abbia venduto il proprio immobile alla convivente per salvare la propria CP_1 casa dalle probabili esecuzioni delle banche, per cui lui risultava garante rispetto a Cereal, successivamente ammessa a procedura concorsuale. L'azione revocatoria va quindi accolta, con spese.
P.Q.M.
Dichiara inefficace nei confronti della intervenuta l'atto con cui in data 4 CP_9 CP_1 ottobre 2016 ha venduto a a ministero Notaio rep 55499, racc. 25835, CP_2 Persona_1 trascritto il 19 10 16 con nota n 13430/9108 t 11, con il prezzo dichiarato di euro 50 mila, la piena proprietà dell'immobile sito in Notaresco, Via Villa Scapoli 11, riportato nel n ex Comune di Notaresco al foglio 23 particella 77 sub 5 cat a/3 classe 2 vani 7 mq174 263,91. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese in favore della intervenuta che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 28 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4346/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AMBROSINI GUERINO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NICOLA DATI N. 42 64100 TERAMOpresso il difensore avv. AMBROSINI GUERINO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ACRONZIO FABRIZIO CP_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA RICCITELLI N.11 64100 TERAMOpresso il difensore avv. ACRONZIO FABRIZIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ANDREA MARTINA e CP_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Riccitelli n. 11 null 64100 Teramopresso il difensore avv. D'ANDREA MARTINA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI CP_3 Controparte_4 P.IVA_2
DONATO GIACINTO e dell'avv. PARLATORE STEFANO ( ) VIA C.F._3
BROLETTO 20 MILANO;
( ) VIA BROLETTO, 20- Parte_2 C.F._4
22 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato in VIA BROLETTO 20 MILANOpresso il difensore avv. DI DONATO GIACINTO INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all''udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e poi la intervenuta cessionaria del credito nell'ambito di Parte_1 operazione di cessione in blocco e cartolarizzazione e poi CP_5 Controparte_6 dichiarandosi creditrice di società Cereal Abruzzo Srl per finanziamento garantito personalmente da
,finanziamento risolto per inadempimento di cereal poi ammessa al concordato Parte_3 preventivo, chiede al Tribunale di Teramo di revocare l'atto a rogito notaio del 4 Persona_1 ottobre 2016,repertorio numero 55.499, raccolta numero 25.835, trascritto in data 19 ottobre 2016, numero 13430/ 9108T112, con il quale il citato debitore ha venduto alla convivente , CP_1 CP_2 da cui ha avuto tre figli, l'unico bene immobile di sua proprietà, risultando ora impossidente. È evidente il pregiudizio arrecato alla banca creditrice, di cui era consapevole anche l'acquirente convivente.
Prezzo dichiarato 50 mila euro ed atto compiuto dopo che l'amministratore di aveva CP_7 chiesto l'ammissione al concordato preventivo e stava attendendo l'esito della richiesta. Venditore e compratrice resistono alla domanda perché infondata;
convive con da cui ha CP_2 CP_1 avuto tre figli ma ne ignora le condizioni economiche, il prezzo fu congruo ed effettivamente corrisposto con due vaglia postali.Il al momento della stipula dell'atto escludeva ragionevolmente CP_1 che lo stesso potesse pregiudicare le ragioni creditorie della banca, potendo la banca contare sulla effettiva garanzia di soddisfacimento del credito rappresentata dal fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Condotta istruttoria con prova testimoniale, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione. I testi escussi sostanzialmente non hanno confermato i capitoli di prova, affermando di aver ignorato se la convivente del debitore fosse stata o meno a conoscenza delle vicende Cereal per cui il CP_8 risulta ora essere debitore della La prescrizione per quanto riguarda l'intervento Parte_1
Aporti, intervenuto perché a titolo di cessione cartolare in blocco è divenuto titolare del credito che si cerca di proteggere con la presente azione revocatoria, appare infondata, non trattandosi di azione ex novo ma di intervento perché successore dal lato attivo di che reagì Parte_1 tempestivamente con la sua richiesta di revocatoria. Per quanto riguarda la fede nell'intervento della PMI, che avrebbe scongiurato il pericolo, non pare in termini, in quanto il fondo per le piccole imprese non interviene per legge a garanzia del credito, ma si tratta di un'assicurazione contro la insolvenza delle piccole imprese, ed a vantaggio delle banche;
fermi e immutati restando i rapporti di dare ed avere tra le parti. Come è noto, In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (Cass. n. 1366/2017; Cass. 20232/2023).
In tema di azione revocatoria, il requisito oggettivo dell'eventus damni, il quale ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una variazione soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, e configurabile in caso di sostituzione di beni immobili con partecipazioni societarie, le quali sono soggette a maggiori mutamenti di valore (Cass.
20232/2023; Cass. n. 16221/2019). Inoltre, In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio e la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso,
l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 16221/2019; Cass. n. 5618/2016; Cass. n. 27546/2014). Nel caso di specie, si tratta di un appartamento, acquistato il 4 ottobre 2016 di unità immobiliare sita in Notaresco,
pagina 2 di 3 Via Villa Scapoli, acquistato al prezzo di 50 mila euro fornito con due assegni circolari. Bene acquistato il 2004 da . La consuetudine lunga di vita che hanno parte venditrice e parte CP_1 acquirente, rende estremamente verosimile che , che ha avuto tre figli dal venditore , CP_2 Pt_3 sia stata ben a conoscenza delle vicende del in relazione alle garanzie prestate a Cereal;
per cui CP_1 appare evidente che il abbia venduto il proprio immobile alla convivente per salvare la propria CP_1 casa dalle probabili esecuzioni delle banche, per cui lui risultava garante rispetto a Cereal, successivamente ammessa a procedura concorsuale. L'azione revocatoria va quindi accolta, con spese.
P.Q.M.
Dichiara inefficace nei confronti della intervenuta l'atto con cui in data 4 CP_9 CP_1 ottobre 2016 ha venduto a a ministero Notaio rep 55499, racc. 25835, CP_2 Persona_1 trascritto il 19 10 16 con nota n 13430/9108 t 11, con il prezzo dichiarato di euro 50 mila, la piena proprietà dell'immobile sito in Notaresco, Via Villa Scapoli 11, riportato nel n ex Comune di Notaresco al foglio 23 particella 77 sub 5 cat a/3 classe 2 vani 7 mq174 263,91. Condanna i convenuti in solido alla rifusione delle spese in favore della intervenuta che liquida in euro 5077 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfetario 15%.
Teramo, 28 Marzo 2025. Il giudice Pietro Merletti
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