Art. 7.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.
Nota all' art. 7 :
Per l' art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , come da prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.
Nota all' art. 7 :
Per l' art. 11 della legge n. 468/1978 si veda in nota all'art. 1.