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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1803/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 138374 IMU 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 138374 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis del D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto il
Ricorrente_13.5.2024 nell'interesse di avverso la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo, in epigrafe indicata, relativa all'ingiunzione fiscale n. 128840 - IMU anno d'imposta 2012 - e ingiunzione fiscale n. 27260 - IMU anno d'imposta 2013 - iscritte a ruolo dal
Comune di Catanzaro, è fondato nella parte in cui si eccepisce: a) la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
b) la decadenza dalla potestà di accertamento dell'imposta locale contestata.
La società di riscossione “So.Ge. T. S.p.a.”, costituita in giudizio il 25.7.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica delle ingiunzioni fiscali, richiamate nell'atto impugnato, nonché “Nel caso di specie, si indica in relazione alle annualità contestata: avviso di accertamento n. 3018 e 3019, notificati dal Comune di Catanzaro 2017, il ruolo si è formato nel 2019 e le notifiche dalla ingiunzione 2021, vale a dire nel termine stabilito dalla legge.”
Il Comune di Catanzaro si è costituito tardivamente in giudizio il 24.10.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha depositato documentazione a sostegno delle difese svolte;
tuttavia, come accennato, la documentazione depositata tardivamente (in violazione del termine previsto dall'art. 32 co. 1 proc. trib.) non è ammissibile e non può essere valutata ai fini della decisione. Il termine sopra indicato resta ineludibile, anche nel caso di rinvio dell'udienza originaria di trattazione su concorde richiesta delle parti.
Riguardo alla produzione documentale della società di riscossione, il Giudice monocratico rileva che alcuno degli atti allegati dalla predetta società risulta notificato al contribuente. Pertanto, in accoglimento della specifica eccezione del contribuente, va dichiarata la nullità della comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo impugnata e la decadenza dalla potestà di accertamento dell'imposta locale contestata, ogni altra questione ed eccezione assorbita.
Circa le spese di giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo complessivo del credito tributario contestato.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della comunicazione di iscrizione fermo amministrativo impugnata;
2) per l'effetto dichiara la decadenza del Comune di Catanzaro dalla potestà di accertamento
IMU per gli anni 2012 e 2013;
3) ordina al Comune di Catanzaro e alla società di riscossione “So.Ge.T. S.p.a.”, ciascuno in persona del legale rappresentante, di provvedere in solido fra loro alla cancellazione presso il
PRA competente dell'iscrizione del fermo amministrativo relativamente al veicolo tg.
Targa_1: il tutto, a loro esclusive cure e spese e con espresso esonero del Sig. Conservatore del PRA da ogni responsabilità;
4) condanna il Comune di Catanzaro e la società “So.Ge.T. s.p.a.”, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro
60,00 per esborsi e in euro 1.200,00 per onorari professionali, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CNDCEC come per Legge.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1803/2024 depositato il 22/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - Via Iannoni 88100 Catanzaro CZ
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliata presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 138374 IMU 2012
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 138374 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc,
118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis del D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto il
Ricorrente_13.5.2024 nell'interesse di avverso la comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo, in epigrafe indicata, relativa all'ingiunzione fiscale n. 128840 - IMU anno d'imposta 2012 - e ingiunzione fiscale n. 27260 - IMU anno d'imposta 2013 - iscritte a ruolo dal
Comune di Catanzaro, è fondato nella parte in cui si eccepisce: a) la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti;
b) la decadenza dalla potestà di accertamento dell'imposta locale contestata.
La società di riscossione “So.Ge. T. S.p.a.”, costituita in giudizio il 25.7.2024, ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolare notifica delle ingiunzioni fiscali, richiamate nell'atto impugnato, nonché “Nel caso di specie, si indica in relazione alle annualità contestata: avviso di accertamento n. 3018 e 3019, notificati dal Comune di Catanzaro 2017, il ruolo si è formato nel 2019 e le notifiche dalla ingiunzione 2021, vale a dire nel termine stabilito dalla legge.”
Il Comune di Catanzaro si è costituito tardivamente in giudizio il 24.10.2025, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha depositato documentazione a sostegno delle difese svolte;
tuttavia, come accennato, la documentazione depositata tardivamente (in violazione del termine previsto dall'art. 32 co. 1 proc. trib.) non è ammissibile e non può essere valutata ai fini della decisione. Il termine sopra indicato resta ineludibile, anche nel caso di rinvio dell'udienza originaria di trattazione su concorde richiesta delle parti.
Riguardo alla produzione documentale della società di riscossione, il Giudice monocratico rileva che alcuno degli atti allegati dalla predetta società risulta notificato al contribuente. Pertanto, in accoglimento della specifica eccezione del contribuente, va dichiarata la nullità della comunicazione di iscrizione di fermo amministrativo impugnata e la decadenza dalla potestà di accertamento dell'imposta locale contestata, ogni altra questione ed eccezione assorbita.
Circa le spese di giudizio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ragione dell'importo complessivo del credito tributario contestato.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità della comunicazione di iscrizione fermo amministrativo impugnata;
2) per l'effetto dichiara la decadenza del Comune di Catanzaro dalla potestà di accertamento
IMU per gli anni 2012 e 2013;
3) ordina al Comune di Catanzaro e alla società di riscossione “So.Ge.T. S.p.a.”, ciascuno in persona del legale rappresentante, di provvedere in solido fra loro alla cancellazione presso il
PRA competente dell'iscrizione del fermo amministrativo relativamente al veicolo tg.
Targa_1: il tutto, a loro esclusive cure e spese e con espresso esonero del Sig. Conservatore del PRA da ogni responsabilità;
4) condanna il Comune di Catanzaro e la società “So.Ge.T. s.p.a.”, ciascuno in persona del legale rappresentante, al pagamento in solido fra loro delle spese processuali liquidate in euro
60,00 per esborsi e in euro 1.200,00 per onorari professionali, oltre rimborso spese generali del 12,50%, IVA e CNDCEC come per Legge.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dott. Michele Sessa