Sentenza 26 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1S, sentenza 26/10/2023, n. 15928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 15928 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/10/2023
N. 15928/2023 REG.PROV.COLL.
N. 09163/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ZI
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9163 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Castorina, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. emilio.castorina@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
Commissione esaminatrice del concorso a n. 300 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore generale della giustizia civile del 2 ottobre 2017, pubblicato sulla GU n. 77 del 10 ottobre 2017, in persona del presidente p.t. , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento, non comunicato, con il quale il ricorrente non è stato ammesso a sostenere le prove orali del concorso notarile, bandito con decreto del Direttore generale della giustizia civile del 2 ottobre 2017, pubblicato sulla GU n. 77 del 10 ottobre 2017;
2) delle operazioni e del giudizio, risultanti dal verbale n. 429 del 29 gennaio 2019, all’esito delle quali è stata espressa la valutazione negativa della commissione esaminatrice con riguardo alla prova “ mortis causa ” del ricorrente;
3) dello stesso verbale del 29 gennaio 2019, sotto il profilo della sua nullità;
3) della delibera della commissione giudicatrice di cui al verbale del 5 giugno 2018 e giorni precedenti, contenente i criteri di valutazione;
4) degli stessi criteri di valutazione;
5) dei provvedimenti di nomina dei commissari;
6) della graduatoria degli ammessi a sostenere la prova orale del concorso medesimo, mai comunicata;
7) del provvedimento con cui il ricorrente non è stato ammesso a sostenere la prova orale de qua , come risultato dalla pubblicazione, sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, dell’elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte elaborato dalla commissione;
8) di ogni altro presupposto, connesso e conseguente, inclusa l’approvazione della graduatoria finale;
- quanto ai motivi aggiunti, oltre che di quanto già gravato:
9) dei verbali nn. 10-18 pubblicati sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia il 17 maggio 2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 ottobre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- ha partecipato al concorso per esame a n. 300 posti di notaio bandito con decreto del Direttore generale della giustizia civile del 2 ottobre 2017, pubblicato sulla GU n. 77 del 10 ottobre 2017, ed è stato dichiarato non idoneo all’esito della correzione delle prove scritte (in particolare, della terza), come da lui appreso in seguito alla pubblicazione dei risultati sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia in data 9 maggio 2019.
In relazione a tale esito concorsuale, -OMISSIS- con il ricorso all’esame, notificato l’8 luglio 2019 e depositato il successivo giorno 15, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo:
I) violazione dell'art. 11, commi 2 e 5, d.lgs. 24 aprile 2006 n. 166, come modificato dall’art. 34, comma 50, lett. f), d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, conv. nella l. 17 dicembre 2012 n. 221, oltre ad eccesso di potere;
II) violazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento, degli artt. 15, comma, 1 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, 27, comma 3, r.d. 14 novembre 1926 n. 1953, 21- septies , l. 7 agosto 1990 n. 241, 9, d.lgs. n. 166 del 2006, eccesso di potere;
III) violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento, dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 166 cit., nonché eccesso di potere;
IV) violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e buon andamento, della prassi amministrativa, degli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 166 cit., 1 e ss., l. n. 241 del 1990, eccesso di potere sotto svariati profili;
V) violazione degli artt. 10, comma 1 e 12, d.lgs. n. 166 cit. ed eccesso di potere;
VI) violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e pubblicità, degli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 166 cit., 1 e ss., l. n. 241 cit., oltre a eccesso di potere per diversi profili;
VII) violazione degli artt. 10 e 11, commi 5-7, d.lgs. n. 166 cit., come modificato dall’art. 34, comma 50, lett. f), d.l. n. 179 del 2012, conv. nella l. n. 221 del 2012, 1 e ss., l. n. 241 cit., ed eccesso di potere per svariati indici sintomatici;
VIII) violazione degli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 166 cit., nonché eccesso di potere;
IX) violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e pubblicità, degli artt. 10 e 11, d.lgs. n. 166 cit., 1 e ss., l. n. 241 cit., oltre a eccesso di potere.
Con atto di motivi aggiunti notificato il 16 luglio 2019 e depositato il 17 luglio 2019, -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, deducendo ulteriormente a suffragio delle proprie ragioni:
I) violazione degli artt. 15, d.P.R. n. 487 del 1994, 23 e 27, r.d. n. 1953 del 1926, oltre a eccesso di potere;
II) violazione dei principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento e dell’art. 12, d.P.R. n. 487 cit., nonché eccesso di potere;
III) violazione degli artt. 12 e 15, d.P.R. n. 487 cit., 27, r.d. n. 1953 cit. ed eccesso di potere;
IV) eccesso di potere per condotta del collegio giudicante contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e parità di trattamento dei concorrenti;
V) violazione dell’art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nella elaborazione dei criteri generali di correzione nonché nell’adozione della decisione in merito alla inidoneità del ricorrente nella seduta di correzione dei compiti del medesimo;
VI) violazione dei principi generali del giusto procedimento e del buon andamento dell’amministrazione, degli artt. 13, comma 2 e 11, comma 5, d.P.R. n. 487 cit. ed eccesso di potere.
In data 18 luglio 2019, si è costituito con memoria di puro stile il Ministero della giustizia.
Nelle more del giudizio, con d.m. 16 giugno 2020, pubblicato in pari data sul sito internet istituzionale del Ministero della giustizia, è stata approvata la graduatoria finale del concorso di cui è causa e con d.m. 15 luglio 2020, anche esso pubblicato sul sito internet ministeriale nonché sulla GU n. 56 del 21 luglio 2020, è stata disposta la nomina dei 108 vincitori del concorso de quo e l’assegnazione alle rispettive sedi notarili.
In data 5 settembre 2020, il Ministero della giustizia ha depositato una circostanziata memoria volta a confutare i motivi di ricorso articolati nell’atto introduttivo del giudizio, nella quale ha concluso che, in definitiva, le insufficienze che hanno determinato il giudizio di inidoneità del ricorrente siano fondate, non presentando profili di irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, la cui sola esistenza renderebbe sindacabili le valutazioni della commissione esaminatrice da parte del giudice amministrativo.
Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 ottobre 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione, previa sottoposizione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione dell’improcedibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione, mediante motivi aggiunti, della graduatoria finale del concorso, di cui al citato d.m. 16 giugno 2020.
2 – Il ricorso è manifestamente improcedibile.
Per costante giurisprudenza dalla quale il collegio non intende deflettere, infatti, “ la mancata impugnazione della graduatoria finale del concorso comporta la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio, poiché l'eventuale accoglimento della domanda di annullamento dell’esclusione [...] non può incidere sulla citata graduatoria, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile ” (così TAR ZI, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; in termini v. Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148; sez. VI, 23 marzo 2022 n. 2119; sez. II, 14 maggio 2021 n. 3792; sez. VI, 12 novembre 2020 n. 6959). Conseguentemente, il partecipante ad un concorso, che ha impugnato il proprio atto di esclusione ha l’onere di impugnare la graduatoria conclusiva del procedimento, la cui inoppugnabilità consolida le posizioni dei candidati ivi inseriti (TAR ZI, Roma, sez. I, 1° febbraio 2023 n. 1786; v. anche: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022 n. 11148).
Nella specie, è pacifico che dopo l’adozione e pubblicazione del d.m. 16 giugno 2020 -OMISSIS- non abbia notificato e depositato un ulteriore atto di motivi aggiunti diretto ad ampliare a tale atto l’impugnativa già proposta. Né tale mancanza può essere surrogata mediante la clausola di stile, contenuta nell’atto introduttivo del giudizio, con la quale -OMISSIS- ha manifestato l’intenzione di estendere il gravame interposto contro il provvedimento di esclusione ad “ ogni altro atto a questo annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale ivi inclusa l’approvazione della graduatoria finale ”.
Infatti, è ben vero che nell’individuazione dei provvedimenti impugnati innanzi al giudice amministrativo occorra seguire un criterio di natura sostanziale; tuttavia, secondo una consolidata giurisprudenza, il generico riferimento, contenuto nell’epigrafe del ricorso, alla domanda di annullamento degli atti presupposti, connessi o conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso non sono sufficienti a radicarne l’impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell’oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate specifiche censure (Cons. Sic., sez. riun., 19 settembre 2023 n. 416; sez. riun., 27 luglio 2023 n. 375; sez. riun., 3 marzo 2023 n. 113; TRGA Trento, sez. I, 15 novembre 2022 n. 193; TAR Campania, Salerno, sez. I, 13 aprile 2022 n. 982; TAR ZI, Roma, sez. I, 3 luglio 2020 n. 7647). Del resto, la formula contenuta nell’epigrafe, con cui si estende l’impugnazione, anche agli atti presupposti, connessi e conseguenti, ecc., assume il carattere di una clausola di mero stile, come tale del tutto inconferente (TAR Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 25 luglio 2022 n. 329; in termini v. anche Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2013 n. 1695).
In tal senso, osserva ulteriormente il collegio che l’art. 40, comma 1, cod. proc. amm, nell’individuare il contenuto del ricorso, prevede che esso debba contenere “ b) l’indicazione dell’oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; […] d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso ”. Pertanto, gli atti impugnati con il ricorso devono essere inseriti in modo puntuale nell’oggetto della domanda di annullamento, il che postula che siano giuridicamente venuti ad esistenza e conoscenza del ricorrente, e agli stessi vanno puntualmente collegate le specifiche censure che supportano tale domanda.
In difformità da ciò, -OMISSIS- si è limitato ad apporre nella clausola di stile con cui si estende l’impugnazione anche agli atti presupposti, connessi e conseguenti, contenuta nella domanda di annullamento introdotta l’8 luglio 2019, un generico riferimento al successivo atto di approvazione della graduatoria; atto che, tuttavia, a tale data, non era venuto nemmeno ad esistenza, essendo stato adottato soltanto il 16 giugno 2020. Non essendo ammissibile l’impugnazione preventiva di un provvedimento non ancora adottato, cioè a dire la contestazione in giudizio di una potestà pubblica non esercitata, è del tutto evidente che la graduatoria finale del concorso notarile di cui è causa avrebbe dovuto essere oggetto di un apposito atto di motivi aggiunti, mai in concreto interposto.
Ciò condanna il presente ricorso, come integrato da motivi aggiunti, all’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, essendo ormai intangibile la graduatoria finale di cui al d.m. 16 giugno 2020, come pure la successiva nomina dei vincitori della procedura e l’assegnazione degli stessi alle sedi notarili disponibili, giusto successivo d.m. 15 luglio 2020.
3. – Stanti le peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il ZI, sezione prima stralcio, definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2023, con l’intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Michelangelo Francavilla, Consigliere
Valerio Torano, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valerio Torano | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.