Ordinanza cautelare 26 settembre 2024
Decreto collegiale 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/10/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01543/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01442/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2024, proposto da
SA MA EL OH AB OH AW, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvana Guglielmo, con domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via Giuseppe Campagna, 18;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
del provvedimento n. P-CS/L/N/2023/107678, emesso nei confronti del ricorrente in data 17.06.2024 dallo Sportello Unico Per l’Immigrazione C/O U.T.G. di Cosenza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza, con la relativa documentazione;
Vista l’ordinanza cautelare n. 600/2024 del 26 settembre 2024;
Viste le memorie difensive e le ulteriori allegazioni delle parti;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 24 settembre 2025 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con rituale ricorso e per i motivi in esso dedotti, il sig. SA MA EL OH AB OH AW chiedeva l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento in epigrafe, con il quale era stata rigettata la sua domanda di conversione del permesso di soggiorno, da motivi di studio a motivi di lavoro, non risultando in corso di validità la documentazione prodotta.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni in epigrafe per resistere al gravame.
Con l’ordinanza cautelare in epigrafe, era accolta la domanda di parte ricorrente e ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato.
Alla pubblica udienza del 28 maggio 2025, la causa era rinviata per pendenza del nuovo procedimento, nelle more avviato.
In prossimità della nuova trattazione, l’Amministrazione depositava ulteriore documentazione e una memoria in cui evidenziava che, in data 23 giugno 2025, era stato adottato nuovo provvedimento di rigetto.
Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, alla luce delle sopravvenienze di fatto, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto la lesione definitiva alla posizione giuridica del ricorrente è ora da ricondurre al nuovo provvedimento di rigetto nelle more adottato dall’Amministrazione, impugnabile in altra sede.
Nessuna utilità acquisirebbe, infatti, il ricorrente dall’annullamento del provvedimento impugnato in questa sede, nelle more sostituito dal nuovo rigetto.
Le spese di lite possono compensarsi, atteso l’esito dell’intera vicenda.
La liquidazione del Patrocinio a spese dello Stato, a cui il ricorrente è stato comunque ammesso, sarà effettuata con separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ivo Correale |
IL SEGRETARIO