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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 199/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 931/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80126 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREVENT. n. 20240002140420093534606 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21795/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002140420093534606 del 25/09/2024 e per l'effetto annullarla;
b) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al preteso credito tributario di cui all'opposto atto per i motivi di cui sopra;
c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto avvocato per fattone anticipo».
Municipia S.p.A. ha così concluso nelle controdeduzioni:
«[…] rigettare il ricorso con vittoria di spese».
Il Comune di Napoli ha così concluso:
«confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in diritto nonché in fatto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2024 a Resistente_1 S.R.L. ed al Comune di Napoli, depositato il 18 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo in epigrafe indicata, minacciato dalla predetta società, nell'interesse del comune, per il mancato pagamento della TARI relativa all'anno 2017 per l'imposto di 750,96 €.
2. Municipia S.p.A., intervenuta quale titolare del relativo potere giusta contratto di servizio concluso con Resistente_1 il 7 agosto 2024 ed il Comune di Napoli, depositavano controdeduzioni e documentazione rispettivamente il 24 aprile 2025 ed il 14 novembre 2025, concludendo nel senso sopra indicato.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha contestato la pretesa in oggetto, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
2. Il ricorso va respinto.
Sia Municipia che il Comune di Napoli hanno depositato l'avviso di accertamento presupposto, notificato in data 18 dicembre 2022, come da avviso di ricevimento in atti.
3. Nessuna contestazione è stata mossa al riguardo dalla ricorrente, per cui non resta che considerare infondata l'eccezione di prescrizione, giacchè dalla notifica del predetto atto (o meglio dal decorso dei sessanta giorni per impugnarlo) e sino alla notifica dell'atto qui opposto (24 ottobre 2024) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto, per il Comune di Napoli, del disposto dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore della
Regione Campania nella somma di 320,00 € per competenze, oltre accessori ed a favore di Municipia S.
p.A. nell'importo di 300,00 € per competenze, oltre accessori. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il
Giudice Ugo Candia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 931/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Piazza Municipio 80126 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM. PREVENT. n. 20240002140420093534606 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21795/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«a) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'opposta comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo n. 20240002140420093534606 del 25/09/2024 e per l'effetto annullarla;
b) accertare e dichiarare l'estinzione del diritto al preteso credito tributario di cui all'opposto atto per i motivi di cui sopra;
c) in ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da attribuirsi al sottoscritto avvocato per fattone anticipo».
Municipia S.p.A. ha così concluso nelle controdeduzioni:
«[…] rigettare il ricorso con vittoria di spese».
Il Comune di Napoli ha così concluso:
«confermare la legittimità dell'operato del Comune di Napoli in ogni sua fase e, per l'effetto, rigettare il presente ricorso in quanto infondato in diritto nonché in fatto con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 23 dicembre 2024 a Resistente_1 S.R.L. ed al Comune di Napoli, depositato il 18 gennaio 2025, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo in epigrafe indicata, minacciato dalla predetta società, nell'interesse del comune, per il mancato pagamento della TARI relativa all'anno 2017 per l'imposto di 750,96 €.
2. Municipia S.p.A., intervenuta quale titolare del relativo potere giusta contratto di servizio concluso con Resistente_1 il 7 agosto 2024 ed il Comune di Napoli, depositavano controdeduzioni e documentazione rispettivamente il 24 aprile 2025 ed il 14 novembre 2025, concludendo nel senso sopra indicato.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio, fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha contestato la pretesa in oggetto, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione del diritto.
2. Il ricorso va respinto.
Sia Municipia che il Comune di Napoli hanno depositato l'avviso di accertamento presupposto, notificato in data 18 dicembre 2022, come da avviso di ricevimento in atti.
3. Nessuna contestazione è stata mossa al riguardo dalla ricorrente, per cui non resta che considerare infondata l'eccezione di prescrizione, giacchè dalla notifica del predetto atto (o meglio dal decorso dei sessanta giorni per impugnarlo) e sino alla notifica dell'atto qui opposto (24 ottobre 2024) non è decorso il termine quinquennale di prescrizione.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto, per il Comune di Napoli, del disposto dell'art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida a favore della
Regione Campania nella somma di 320,00 € per competenze, oltre accessori ed a favore di Municipia S.
p.A. nell'importo di 300,00 € per competenze, oltre accessori. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il
Giudice Ugo Candia