CASS
Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/01/2024, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LO RM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/12/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Napoli, decidendo in sede di secondo rinvio, ha rigettato la richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., presentata nell'interesse di LO MI, con riferimento alla detenzione da questi ingiustamente subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale era stato arrestato perché indagato per concorso in rapina e tentata estorsione ai danni di RT PP, reati dai quali era stato assolto in appello per insussistenza del fatto. In particolare, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente una condotta del LO macroscopicamente imprudente, ravvisandola nel fatto che, per sua stessa ammissione e secondo quanto emerso nella sentenza assolutoria, egli si era recato a trovare il RT, facendosi accompagnare da quattro amici, per affrontarlo in relazione al denaro che, a dire del LO, il RT non gli aveva restituito, concernente un affare relativo al commercio estero di sigarette. Nell'occorso, il LO aveva colpito il RT con uno schiaffo, cui era seguita una brutale aggressione narrata da testimoni oculari. A fronte delle condotte rimaste storicamente accertate nel giudizio di cognizione, conclusosi con il verdetto assolutorio, la Corte della riparazione, chiamata a pronunciarsi per la terza volta sulla domanda, ha ritenuto che tale condotta fosse sinergicannente collegata all'applicazione della misura cautelare, il LO avendo deciso di recarsi con altre quattro persone in un ristorante per risolvere le controversie di natura economica che aveva con il RT, non esitando a utilizzare la violenza per recuperare le somme di denaro. 2. Il presente procedimento, secondo quanto ricostruito nel provvedimento censurato e nelle sentenze di annullamento del giudice di legittimità, origina da un primo provvedimento della Corte d'appello, adita quale giudice della riparazione, con il quale si era ritenuta la sussistenza di un comportamento dell'istante ostativo all'insorgenza del diritto azionato, che era stato ravvisato, secondo quanto riportato dalla prima sentenza di annullamento della Quarta sezione della Corte di cassazione (n. 15698 del 17 gennaio 2020), nella contiguità del LO ad ambienti criminali, egli annoverando gravissimi precedenti penali (tanto da essere stato dichiarato delinquente abituale); nella mancata esclusione, nella sentenza assolutoria, della partecipazione o comunque contiguità del predetto a sodalizi criminali di stampo camorristico;
nel mancato diniego dell'episodio, il LO non avendo contestato il sistema estorsivo ricostruito dall'ordinanza cautelare, pur risultando estraneo agli specifici fatti di cui all'imputazione. Il primo giudice rimettente aveva, però, ritenuto assente, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, ogni riferimento a concrete condotte dolose o gravemente colpose, poste in essere dal LO nel contesto della vicenda oggetto del procedimento penale a suo carico, precisando che i precedenti penali riguardavano la vita anteatta e che, nella specie, non risultando neppure contestato un reato di tipo associativo, la contiguità ad ambienti criminali di stampo camorristico, poteva costituire, al più, un dato "di sfondo", anche se certamente suscettibile di valutazione negativa, sebbene nessuno di tali elementi inerisse alla specifica vicenda oggetto del procedimento penale né, tantomeno, agli addebiti formulati nei confronti del LO, in sede processuale. Sotto altro profilo, quel giudice ha ritenuto irrilevante l'atteggiamento reticente tenuto dalla parte offesa in dibattimento, non trattandosi di condotta ascrivibile al LO, laddove del tutto generico, oltre che formulato in via meramente ipotetica, doveva considerarsi il riferimento, da parte del giudice a quo, alla "complessiva condotta dell'istante che aveva potuto" trarre in inganno l'autorità giudiziaria, non essendo stato chiarito in che cosa si sarebbe sostanziata tale "complessiva condotta" e sotto quale profilo essa potesse trarre in inganno l'autorità giudiziaria, in assenza di un aggancio a concreti e specifici elementi dai quali desumere la ravvisabilità della colpa grave. In sede di primo rinvio, la Corte partenopea aveva ritenuto implicitamente riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, avendo il primo giudice della riparazione operato il vaglio circa la condizione negativa del comportamento ostativo, e concluso dunque nel senso che il tema devoluto fosse ristretto alla quantificazione del quantum debeatur, ritenendo al contempo la ricorrenza di una ipotesi di cui all'art. 314 comma 4, cod. proc. pen. che impediva di procedere alla relativa liquidazione, essendo emerso dal certificato penale e da quello del casellario giudiziale che il LO doveva ancora scontare una pena complessiva di anni sette e mesi due di reclusione, cosicché i giorni di ingiusta detenzione subita dovevano essere conteggiati nella fungibilità della pena da scontare. Anche tale provvedimento è stato rescisso (sentenza n. 2264 del 14/12/2021 della Terza sezione di questa Corte di cassazione), il giudice rimettente avendo in quel caso rilevato l'erronea applicazione alla fattispcie concreta del principio di fungibilità, dal certificato di esecuzione essendo emersa una situazione diversa da quella ritenuta dalla Corte della riparazione, atteso che al 4/3/2011 il LO doveva sì scontare una pena residua di mesi cinque e giorni cinque di reclusione (oltre alla pena pecuniaria), ma l'ufficio di sorveglianza gli aveva riconosciuto una liberazione anticipata pari a 270 giorni, cosicché la pena detentiva era stata 3 interamente espiata. Di qui il nuovo annullamento, questa volta avendo il giudice rimettente disposto che quello della riparazione procedesse alla verifica di tali dati e, in caso di positivo riscontro, alla liquidazione della somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza della legge penale in relazione all'art. 627 comma 3, cod. proc. pen. per non essersi la Corte del rinvio uniformata ai dicta della sentenza di annullamento, con la quale era stata demandata solo la verifica della correttezza dei dati allegati dall'istante in ordine alla fungibilità e, nel caso di positivo riscontro, la liquidazione dell'indennizzo. La questione sottesa all'ennesimo rigetto, secondo la difesa, era già stata decisa dal giudice del primo annullamento che aveva ritenuto mancante, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, ogni riferimento a concrete condotte poste in essere dal LO nel contesto della vicenda oggetto del procedimento penale a suo carico. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo in capo all'istante, nella specie avendolo i giudici della riparazione ravvisato esclusivamente alla luce della partecipazione all'episodio del 25/4/2014, senza che sia stato spiegato il collegamento eziologico tra tale episodio e la subita detenzione, lo schiaffo essendo emerso solo in sede di istruzione dibattimentale e non nelle indagini o nella fase cautelare, l'unico elemento in allora conosciuto inerendo al mero incontro tra LO e RT per motivi riguardanti il commercio di tabacco, avendo la Corte d'appello ritenuto RT inattendibile in punto impiego della violenza al fine di estorcergli somme di denaro, lo schiaffo non costituendo elemento valutato in sede di emissione del titolo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullameno con rinvio del provvedimento gravato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Le ragioni difensive sono fondate in relazione alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice rimettente, con la seconda sentenza di annullamento, ha ritenuto fondato il ricorso, con il quale il ricorrente aveva introdotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dando espressa indicazione a quello di rinvio di 4 procedere a nuovo giudizio inteso alla sola verifica della correttezza del calcolo dell'eventuale pena da espiare, in base ai dati richiamati nella stessa sentenza di annullamento, e - per il caso di positivo riscontro (e, dunque, di inapplicabilità nella specie dell'istituto della fungibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314, comma 4, cod. proc. pen.) - provvedere alla liquidazione dell'indennizzo. Siffata delimitazione del devolutum, peraltro, appare frutto della valutazione operata già dal giudice del primo rinvio nell'ordinanza del 4/6/2021: in quella sede, infatti, si è affermato che, alla luce del dictum contenuto nella prima sentenza di annullamento, dovessero escludersi profili di colpa nel comportamento del LO e procedersi alla quantificazione dell'importo (poi non liquidato in applicazione del disposto di cui all'art. 314, comma 4, cod. proc. pen.). Essa, tuttavia, impone una precisazione in diritto. A prescindere dalla correttezza del ragionamento svolto nel provvedimento da ultimo richiamato, posto che, nella prima sentenza di annullamento, si era disposto il rinvio per nuovo giudizio per vizio nell'apparato giustificativo a supporto della decisione cassata, con conseguente, diversa forza vincolante del decisum del giudice rimettente in tali casi, limitata invero al divieto di riproposizione del medesimo percorso logico censurato (sul punto, sez. 5 n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; in motivazione, sez. 3 n. 43550 del 8/7/2016, Balkoci, che richiama anche sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; sez. 4, n. 20044 del 17/3/2015, S., Rv. 263864; sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Cesarano, Rv. 273628), in questa sede deve ribadirsi che il giudice di merito non è certamente vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (in motivazione, sez. 3, n. 20559 del 24/3/2022, Balestri;
ma anche sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). 3. Tali principi non risultano correttamente applicati nella sentenza censurata: il giudice del rinvio, infatti, ha operato una ricostruzione del devolutum e, soprattutto, del contenuto delle indicazioni del giudice del rinvio, ritenendo di dover esaminare la ricorrenza di un comportamento ostativo (che ha valutato alla stregua dei principi affermati dal giudice di legittimità anche in questo procedimento), conclusione questa, giustificabile alla luce della prima sentenza di annullamento, ma non anche del chiaro díctum della seconda, quella cioè direttamente vincolante per il giudice della riparazione chiamato al rinnovato giudizio. Sul punto, deve intanto chiarirsi - quanto ai limiti derivanti al giudice del rinvio dalla pronuncia di annullamento - che, ove eso consegua per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, come nella specie (in relazione ai presupposti per 5 l'applicabilità dell'a previsione di cui all'art. 314, comma 4, cit.), il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di merci fatto attinenti il giudizio di merito (sez. 2, n. 33560 del 9/6/2023, Brunno, Rv. 285142-01, in fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere;
sez. 4, n. 12255 del 26/1/2016, Y., Rv. 266388-01; n. 41388 del 24/9/2013, Di Gregorio, Rv. 256893-01, in fattispecie in cui in sede di annullamento per difetto di correlazione tra imputazione e sentenze, la Corte di cassazione aveva, incidentalmente, indicato la fattispecie più grave ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati contestati in continuazione, valutazione legittimamente non ritenuta vincolante dal giudice del rinvio, inerendo la stessa ad una questione di mero fatto). Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe potuto certamente rilevare un errore nel calcolo della pena da espiare o espiata o dei presupposti in fatto, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della fungibilità, ma non anche procedere, come ha ritenuto di poter fare, al rinnovato scrutinio ai sensi dell'art. 314, comma 1, ultima parte, primo periodo, cod., proc. pen., ostandovi la preclusione dell'ordinanza del 4/6/2021 e della sentenza di annullamento del 14/12/2021. 4. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento della seconda doglianza e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Deciso il 12 dicembre 2023. •
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 12/12/2023 Ritenuto in fatto 1. La Corte d'Appello di Napoli, decidendo in sede di secondo rinvio, ha rigettato la richiesta di indennizzo ai sensi dell'art. 314, cod. proc. pen., presentata nell'interesse di LO MI, con riferimento alla detenzione da questi ingiustamente subita nell'ambito di un procedimento penale, nel quale era stato arrestato perché indagato per concorso in rapina e tentata estorsione ai danni di RT PP, reati dai quali era stato assolto in appello per insussistenza del fatto. In particolare, la Corte della riparazione ha ritenuto sussistente una condotta del LO macroscopicamente imprudente, ravvisandola nel fatto che, per sua stessa ammissione e secondo quanto emerso nella sentenza assolutoria, egli si era recato a trovare il RT, facendosi accompagnare da quattro amici, per affrontarlo in relazione al denaro che, a dire del LO, il RT non gli aveva restituito, concernente un affare relativo al commercio estero di sigarette. Nell'occorso, il LO aveva colpito il RT con uno schiaffo, cui era seguita una brutale aggressione narrata da testimoni oculari. A fronte delle condotte rimaste storicamente accertate nel giudizio di cognizione, conclusosi con il verdetto assolutorio, la Corte della riparazione, chiamata a pronunciarsi per la terza volta sulla domanda, ha ritenuto che tale condotta fosse sinergicannente collegata all'applicazione della misura cautelare, il LO avendo deciso di recarsi con altre quattro persone in un ristorante per risolvere le controversie di natura economica che aveva con il RT, non esitando a utilizzare la violenza per recuperare le somme di denaro. 2. Il presente procedimento, secondo quanto ricostruito nel provvedimento censurato e nelle sentenze di annullamento del giudice di legittimità, origina da un primo provvedimento della Corte d'appello, adita quale giudice della riparazione, con il quale si era ritenuta la sussistenza di un comportamento dell'istante ostativo all'insorgenza del diritto azionato, che era stato ravvisato, secondo quanto riportato dalla prima sentenza di annullamento della Quarta sezione della Corte di cassazione (n. 15698 del 17 gennaio 2020), nella contiguità del LO ad ambienti criminali, egli annoverando gravissimi precedenti penali (tanto da essere stato dichiarato delinquente abituale); nella mancata esclusione, nella sentenza assolutoria, della partecipazione o comunque contiguità del predetto a sodalizi criminali di stampo camorristico;
nel mancato diniego dell'episodio, il LO non avendo contestato il sistema estorsivo ricostruito dall'ordinanza cautelare, pur risultando estraneo agli specifici fatti di cui all'imputazione. Il primo giudice rimettente aveva, però, ritenuto assente, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, ogni riferimento a concrete condotte dolose o gravemente colpose, poste in essere dal LO nel contesto della vicenda oggetto del procedimento penale a suo carico, precisando che i precedenti penali riguardavano la vita anteatta e che, nella specie, non risultando neppure contestato un reato di tipo associativo, la contiguità ad ambienti criminali di stampo camorristico, poteva costituire, al più, un dato "di sfondo", anche se certamente suscettibile di valutazione negativa, sebbene nessuno di tali elementi inerisse alla specifica vicenda oggetto del procedimento penale né, tantomeno, agli addebiti formulati nei confronti del LO, in sede processuale. Sotto altro profilo, quel giudice ha ritenuto irrilevante l'atteggiamento reticente tenuto dalla parte offesa in dibattimento, non trattandosi di condotta ascrivibile al LO, laddove del tutto generico, oltre che formulato in via meramente ipotetica, doveva considerarsi il riferimento, da parte del giudice a quo, alla "complessiva condotta dell'istante che aveva potuto" trarre in inganno l'autorità giudiziaria, non essendo stato chiarito in che cosa si sarebbe sostanziata tale "complessiva condotta" e sotto quale profilo essa potesse trarre in inganno l'autorità giudiziaria, in assenza di un aggancio a concreti e specifici elementi dai quali desumere la ravvisabilità della colpa grave. In sede di primo rinvio, la Corte partenopea aveva ritenuto implicitamente riconosciuta l'ammissibilità del ricorso, avendo il primo giudice della riparazione operato il vaglio circa la condizione negativa del comportamento ostativo, e concluso dunque nel senso che il tema devoluto fosse ristretto alla quantificazione del quantum debeatur, ritenendo al contempo la ricorrenza di una ipotesi di cui all'art. 314 comma 4, cod. proc. pen. che impediva di procedere alla relativa liquidazione, essendo emerso dal certificato penale e da quello del casellario giudiziale che il LO doveva ancora scontare una pena complessiva di anni sette e mesi due di reclusione, cosicché i giorni di ingiusta detenzione subita dovevano essere conteggiati nella fungibilità della pena da scontare. Anche tale provvedimento è stato rescisso (sentenza n. 2264 del 14/12/2021 della Terza sezione di questa Corte di cassazione), il giudice rimettente avendo in quel caso rilevato l'erronea applicazione alla fattispcie concreta del principio di fungibilità, dal certificato di esecuzione essendo emersa una situazione diversa da quella ritenuta dalla Corte della riparazione, atteso che al 4/3/2011 il LO doveva sì scontare una pena residua di mesi cinque e giorni cinque di reclusione (oltre alla pena pecuniaria), ma l'ufficio di sorveglianza gli aveva riconosciuto una liberazione anticipata pari a 270 giorni, cosicché la pena detentiva era stata 3 interamente espiata. Di qui il nuovo annullamento, questa volta avendo il giudice rimettente disposto che quello della riparazione procedesse alla verifica di tali dati e, in caso di positivo riscontro, alla liquidazione della somma a titolo di riparazione per ingiusta detenzione. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo motivo, ha dedotto inosservanza della legge penale in relazione all'art. 627 comma 3, cod. proc. pen. per non essersi la Corte del rinvio uniformata ai dicta della sentenza di annullamento, con la quale era stata demandata solo la verifica della correttezza dei dati allegati dall'istante in ordine alla fungibilità e, nel caso di positivo riscontro, la liquidazione dell'indennizzo. La questione sottesa all'ennesimo rigetto, secondo la difesa, era già stata decisa dal giudice del primo annullamento che aveva ritenuto mancante, nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata, ogni riferimento a concrete condotte poste in essere dal LO nel contesto della vicenda oggetto del procedimento penale a suo carico. Con il secondo motivo, ha dedotto analogo vizio, questa volta con riferimento alla ritenuta sussistenza di un comportamento ostativo in capo all'istante, nella specie avendolo i giudici della riparazione ravvisato esclusivamente alla luce della partecipazione all'episodio del 25/4/2014, senza che sia stato spiegato il collegamento eziologico tra tale episodio e la subita detenzione, lo schiaffo essendo emerso solo in sede di istruzione dibattimentale e non nelle indagini o nella fase cautelare, l'unico elemento in allora conosciuto inerendo al mero incontro tra LO e RT per motivi riguardanti il commercio di tabacco, avendo la Corte d'appello ritenuto RT inattendibile in punto impiego della violenza al fine di estorcergli somme di denaro, lo schiaffo non costituendo elemento valutato in sede di emissione del titolo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lucia ODELLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullameno con rinvio del provvedimento gravato. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto. 2. Le ragioni difensive sono fondate in relazione alla violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. Il giudice rimettente, con la seconda sentenza di annullamento, ha ritenuto fondato il ricorso, con il quale il ricorrente aveva introdotto il vizio di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, dando espressa indicazione a quello di rinvio di 4 procedere a nuovo giudizio inteso alla sola verifica della correttezza del calcolo dell'eventuale pena da espiare, in base ai dati richiamati nella stessa sentenza di annullamento, e - per il caso di positivo riscontro (e, dunque, di inapplicabilità nella specie dell'istituto della fungibilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 314, comma 4, cod. proc. pen.) - provvedere alla liquidazione dell'indennizzo. Siffata delimitazione del devolutum, peraltro, appare frutto della valutazione operata già dal giudice del primo rinvio nell'ordinanza del 4/6/2021: in quella sede, infatti, si è affermato che, alla luce del dictum contenuto nella prima sentenza di annullamento, dovessero escludersi profili di colpa nel comportamento del LO e procedersi alla quantificazione dell'importo (poi non liquidato in applicazione del disposto di cui all'art. 314, comma 4, cod. proc. pen.). Essa, tuttavia, impone una precisazione in diritto. A prescindere dalla correttezza del ragionamento svolto nel provvedimento da ultimo richiamato, posto che, nella prima sentenza di annullamento, si era disposto il rinvio per nuovo giudizio per vizio nell'apparato giustificativo a supporto della decisione cassata, con conseguente, diversa forza vincolante del decisum del giudice rimettente in tali casi, limitata invero al divieto di riproposizione del medesimo percorso logico censurato (sul punto, sez. 5 n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760; in motivazione, sez. 3 n. 43550 del 8/7/2016, Balkoci, che richiama anche sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; sez. 4, n. 20044 del 17/3/2015, S., Rv. 263864; sez. 5, n. 33847 del 19/4/2018, Cesarano, Rv. 273628), in questa sede deve ribadirsi che il giudice di merito non è certamente vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando solo al primo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (in motivazione, sez. 3, n. 20559 del 24/3/2022, Balestri;
ma anche sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629-02; sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox, Rv. 264861-01). 3. Tali principi non risultano correttamente applicati nella sentenza censurata: il giudice del rinvio, infatti, ha operato una ricostruzione del devolutum e, soprattutto, del contenuto delle indicazioni del giudice del rinvio, ritenendo di dover esaminare la ricorrenza di un comportamento ostativo (che ha valutato alla stregua dei principi affermati dal giudice di legittimità anche in questo procedimento), conclusione questa, giustificabile alla luce della prima sentenza di annullamento, ma non anche del chiaro díctum della seconda, quella cioè direttamente vincolante per il giudice della riparazione chiamato al rinnovato giudizio. Sul punto, deve intanto chiarirsi - quanto ai limiti derivanti al giudice del rinvio dalla pronuncia di annullamento - che, ove eso consegua per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, come nella specie (in relazione ai presupposti per 5 l'applicabilità dell'a previsione di cui all'art. 314, comma 4, cit.), il giudice del rinvio deve ritenersi vincolato unicamente ai principi e alle questioni di diritto decise con la sentenza di annullamento, con esclusione di ogni altra restrizione derivabile da eventuali passaggi di natura argomentativa contenuti nella motivazione della sentenza di legittimità, in special modo se riferibile a questioni di merci fatto attinenti il giudizio di merito (sez. 2, n. 33560 del 9/6/2023, Brunno, Rv. 285142-01, in fattispecie in cui la Corte ha affermato che dall'annullamento per l'erroneità della precedente dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione, nessuna preclusione potesse derivare in ordine alla individuazione del tempo necessario a prescrivere;
sez. 4, n. 12255 del 26/1/2016, Y., Rv. 266388-01; n. 41388 del 24/9/2013, Di Gregorio, Rv. 256893-01, in fattispecie in cui in sede di annullamento per difetto di correlazione tra imputazione e sentenze, la Corte di cassazione aveva, incidentalmente, indicato la fattispecie più grave ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio dei reati contestati in continuazione, valutazione legittimamente non ritenuta vincolante dal giudice del rinvio, inerendo la stessa ad una questione di mero fatto). Pertanto, il giudice del rinvio avrebbe potuto certamente rilevare un errore nel calcolo della pena da espiare o espiata o dei presupposti in fatto, ai fini dell'applicabilità dell'istituto della fungibilità, ma non anche procedere, come ha ritenuto di poter fare, al rinnovato scrutinio ai sensi dell'art. 314, comma 1, ultima parte, primo periodo, cod., proc. pen., ostandovi la preclusione dell'ordinanza del 4/6/2021 e della sentenza di annullamento del 14/12/2021. 4. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento della seconda doglianza e l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Deciso il 12 dicembre 2023. •